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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7075/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7075/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BARESI SARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. DAMIOLI DARIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/2/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per la ricorrente
Voglia il Tribunale adito, dichiarare/confermare lo scioglimento del matrimonio civile tra la Sig.ra
[...]
e il Sig. celebrato a Rezzato (BS), in data 28 giugno 2014 e iscritto nel Pt_1 CP_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2014, parte I, n. 13, alle seguenti condizioni:
1. Vita separata con l'obbligo del mutuo consenso;
2. Assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra di proprietà della medesima, con arredi e Parte_1 suppellettili;
pagina 1 di 3 3. I figli e sono attualmente entrambi maggiorenni e solo il primo risulta essere ad oggi Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente. pertanto verrà collocato presso la madre ed entrambi potranno Per_1 liberamente concordare con il padre le loro visite, in modo da mantenere un rapporto equilibrato con il genitore non collocatatrio. Revoca dunque dell'assegno di mantenimento a favore del figlio;
Per_2
4. Obbligo per il Sig. di provvedere al versamento della somma mensile di € 350,00, oltre CP_1 rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , entro il giorno 15 di ogni mese, Per_1 con rivalutazione ISTAT dal gennaio 2025;
5. Obbligo per il Sig. di provvedere alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il CP_1 figlio , secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia;
Per_1
6. Ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Rezzato (BS) di trascrivere l'emananda sentenza.
Per il resistente
1-dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e in data Parte_1 CP_1
28.06.2014 in Rezzato (BS) ivi trascritto al n. 13 parte I anno 2014;
2- disporre che il signor corrisponda entro il giorno 20 di ciascun mese alla signora CP_1 [...] la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , oltre Pt_1 Per_1 rivalutazione annuale ISTAT di legge e il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'adito
Tribunale, sino all'indipendenza economica di;
nulla per il figlio , ormai economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente;
3 – alla luce dell'età di , disporre libere frequentazioni con il padre;
Per_1
4- nulla reciprocamente tra i coniugi, essendo economicamente indipendenti;
5- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rezzato di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 1.6.2023, proponeva domanda di divorzio da Parte_1
celebrato in Rezzato (Bs) il 28/06/2014, da cui erano nati i figli (in data CP_1 Per_2
23 aprile 2002) e (in data 9 ottobre 2006). Per_1
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 5.12.2023 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo temporaneo e chiedevano la pronuncia parziale di scioglimento del matrimonio.
Rimessa la causa in istruttoria, era fissata udienza per discussione al 13.2.2025, quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione pagina 2 di 3 ***
Preliminarmente, il Collegio prende atto in dispositivo dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio.
Le restanti questioni concernono il contributo del padre al mantenimento dei figli e , Per_2 Per_1
previsto in sede separativa nella misura di € 350,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Premesso che le parti, all'udienza del 5.12.2023, temporaneamente concordavano la revoca del contributo per da giugno 2023 a settembre 2024, osserva il Collegio che le conclusioni da Per_2
ultimo formulate appaiono all'evidenza convergenti:
- entrambe le parti domandano anzitutto di tener fermo il contributo del padre in favore del figlio di € 350,00 mensili (il cui aggiornamento Istat va applicato sin dalla pronuncia della Per_1
separazione, in avanti), oltre alla metà delle spese straordinarie;
- quanto al contributo per , entrambe ne confermano la già concordata revoca anche Per_2
successivamente a settembre 2024, avendo il figlio reperito un impiego a tempo indeterminato.
Nulla a provvedere in punto di frequentazioni del figlio , divenuto maggiorenne. Per_1
Nulla quaestio sull'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, già di sua proprietà.
Alla luce di quanto premesso le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza parziale di divorzio n.
3307/2023 del 15.12.2023,
1) pone a carico del padre l'assegno la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , da versare il giorno 20 di ciascun mese alla madre, oltre Per_1
rivalutazione annuale ISTAT di legge e il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'adito Tribunale, sino all'indipendenza economica di;
da giugno 2023, nulla Per_1
per il figlio , ormai economicamente autosufficiente;
Per_2
2) spese compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7075/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BARESI SARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. DAMIOLI DARIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/2/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per la ricorrente
Voglia il Tribunale adito, dichiarare/confermare lo scioglimento del matrimonio civile tra la Sig.ra
[...]
e il Sig. celebrato a Rezzato (BS), in data 28 giugno 2014 e iscritto nel Pt_1 CP_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2014, parte I, n. 13, alle seguenti condizioni:
1. Vita separata con l'obbligo del mutuo consenso;
2. Assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra di proprietà della medesima, con arredi e Parte_1 suppellettili;
pagina 1 di 3 3. I figli e sono attualmente entrambi maggiorenni e solo il primo risulta essere ad oggi Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente. pertanto verrà collocato presso la madre ed entrambi potranno Per_1 liberamente concordare con il padre le loro visite, in modo da mantenere un rapporto equilibrato con il genitore non collocatatrio. Revoca dunque dell'assegno di mantenimento a favore del figlio;
Per_2
4. Obbligo per il Sig. di provvedere al versamento della somma mensile di € 350,00, oltre CP_1 rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , entro il giorno 15 di ogni mese, Per_1 con rivalutazione ISTAT dal gennaio 2025;
5. Obbligo per il Sig. di provvedere alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il CP_1 figlio , secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia;
Per_1
6. Ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Rezzato (BS) di trascrivere l'emananda sentenza.
Per il resistente
1-dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e in data Parte_1 CP_1
28.06.2014 in Rezzato (BS) ivi trascritto al n. 13 parte I anno 2014;
2- disporre che il signor corrisponda entro il giorno 20 di ciascun mese alla signora CP_1 [...] la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , oltre Pt_1 Per_1 rivalutazione annuale ISTAT di legge e il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'adito
Tribunale, sino all'indipendenza economica di;
nulla per il figlio , ormai economicamente Per_1 Per_2 autosufficiente;
3 – alla luce dell'età di , disporre libere frequentazioni con il padre;
Per_1
4- nulla reciprocamente tra i coniugi, essendo economicamente indipendenti;
5- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rezzato di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 1.6.2023, proponeva domanda di divorzio da Parte_1
celebrato in Rezzato (Bs) il 28/06/2014, da cui erano nati i figli (in data CP_1 Per_2
23 aprile 2002) e (in data 9 ottobre 2006). Per_1
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 5.12.2023 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo temporaneo e chiedevano la pronuncia parziale di scioglimento del matrimonio.
Rimessa la causa in istruttoria, era fissata udienza per discussione al 13.2.2025, quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione pagina 2 di 3 ***
Preliminarmente, il Collegio prende atto in dispositivo dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio.
Le restanti questioni concernono il contributo del padre al mantenimento dei figli e , Per_2 Per_1
previsto in sede separativa nella misura di € 350,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Premesso che le parti, all'udienza del 5.12.2023, temporaneamente concordavano la revoca del contributo per da giugno 2023 a settembre 2024, osserva il Collegio che le conclusioni da Per_2
ultimo formulate appaiono all'evidenza convergenti:
- entrambe le parti domandano anzitutto di tener fermo il contributo del padre in favore del figlio di € 350,00 mensili (il cui aggiornamento Istat va applicato sin dalla pronuncia della Per_1
separazione, in avanti), oltre alla metà delle spese straordinarie;
- quanto al contributo per , entrambe ne confermano la già concordata revoca anche Per_2
successivamente a settembre 2024, avendo il figlio reperito un impiego a tempo indeterminato.
Nulla a provvedere in punto di frequentazioni del figlio , divenuto maggiorenne. Per_1
Nulla quaestio sull'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, già di sua proprietà.
Alla luce di quanto premesso le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza parziale di divorzio n.
3307/2023 del 15.12.2023,
1) pone a carico del padre l'assegno la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , da versare il giorno 20 di ciascun mese alla madre, oltre Per_1
rivalutazione annuale ISTAT di legge e il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso l'adito Tribunale, sino all'indipendenza economica di;
da giugno 2023, nulla Per_1
per il figlio , ormai economicamente autosufficiente;
Per_2
2) spese compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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