Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/05/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6734 dell'anno 2022
OGGETTO
Riconoscimento carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
TRA
C.F ( ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall' Avv. Marco Ippolito
Matano, C.F.: , e Avv. Giuseppe Cundari, C.F.: C.F._2
elett.te dom.ta presso il loro studio. C.F._3
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
e dei funzionari, (C.F. , CP_3 CP_4 C.F._4 [...]
(C.F. ), CP_5 C.F._5 Controparte_6
( ), ( ), CodiceFiscale_6 Controparte_7 CodiceFiscale_7 congiuntamente e disgiuntamente, che eleggono domicilio presso l'
[...]
Controparte_8 resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente: come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 18-10-2022, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato, alle dipendenze del convenuto ,quale CP_1 docente in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, in particolare per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; che negli anni scolastici di riferimento, non le era mai stata riconosciuta l'erogazione, in suo favore, della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati
1
Assumeva la ricorrente di aver svolto compiti analoghi a quelli degli insegnanti assunti a tempo indeterminato, disponendo delle medesime competenze professionali tra l'altro soggetta, come il suddetto personale di ruolo, all'obbligo di formazione continua;
che le disposizioni che limitavano la fruizione della carta del docente al solo personale di ruolo si ponevano in contrasto con previsioni in tema di obbligo di formazione del personale a tempo determinato, ex artt. 63, 64 CCNL Contratto Scuola e con la clausola 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, nonché con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3 Cost, oltre che con gli artt. 11, 35 e 117 Cost., con la clausola 4, dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 ed ex art. 14 CDFUE e con l'art. 10 della Carta Sociale
Europea.
Tanto premesso, l'istante chiedeva accertarsi il proprio diritto al beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22 e il diritto ad usufruire del beneficio economico bonus docenti di
Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento della somma di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in premessa o, in subordine, dalla data ritenuta di giustizia;
in via subordinata, chiedeva condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno anche per equivalente, per effetto dell'ingiustificato diniego/ inadempimento della convenuta dell'obbligo di formazione del docente per le ragioni esposte in ricorso.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
L'Amministrazione convenuta pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio.
A seguito del trasferimento del magistrato originario assegnatario del procedimento, questo Presidente ne disponeva l'assegnazione a sé medesimo. Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale e la competenza del
Tribunale di Napoli nord – Aversa.
Ai sensi dell'art.413 V co cpc, per le controversie di lavoro dei dipendenti pubblici è competente il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Tale foro ha carattere esclusivo e non concorrente con gli altri indicati dall'art.413 cpc (Cass.
06-08-2002 n.11831; Cass. ord. 15-03-2018, n.6458; Cass. ord. 29-02-2012 n.3111).
2 Nel caso di specie, l'odierna ricorrente, quale docente a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/22, aveva sottoscritto un contratto di lavoro con decorrenza dall'8-09-2021 e cessazione al 30.06.2022 presso l'Istituto Sereni di Afragola e Cardito (cfr. in atti) espletando la relativa docenza.
Ebbene, entrambi i Comuni – intesi quale sede di lavoro presso cui la ricorrente ha prestato servizio in virtù dell'ultimo contratto a tempo determinato – rientrano nel circondario del
Tribunale di Napoli nord – Aversa.
Tale essendo la sede di lavoro della ricorrente presso la quale ella aveva prestato l'attività e presso la quale era cessata al momento della proposizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art.428 cpc la controversia deve essere riassunta con rito speciale presso il Tribunale ritenuto competente nel termine di 30 giorni dalla presente pronuncia.
Le spese della presente fase del procedimento sono dichiarate irripetibili in considerazione della mancata costituzione dell'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 del in persona del – Controparte_1 CP_2 [...]
, così provvede: Controparte_2
• Dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale – sez. Lavoro – e la competenza territoriale del Tribunale di Napoli nord – Aversa in funzione di Giudice del Lavoro;
• Dispone che la presente controversia sia riassunta con rito speciale dinanzi al Tribunale ritenuto competente, nel termine di 30 giorni dalla presente pronuncia;
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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