Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1653/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 3.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti DI Parte_1 C.F._1
DOMENICO MIRKO e CAPRIOTTI ROSSELLA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la per ivi sentir Parte_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare: - che la signora per le Parte_1
causali tutte esposte in narrativa, durante il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società
Industria” applicata in azienda, a tempo parziale e determinato per complessive 30 ore settimanali, dall'11.10.2023 al 31.12.2023 (giorno di cessazione del rapporto di lavoro), senza ricevere la retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2023, ratei di 13^ e 14^ mensilità e tutte le Pt_2
indennità comunque previste e dovute;
- che, in virtù della qualifica professionale riconosciuta e dell'orario di lavoro effettivamente rispettato dalla sig.ra in favore della società Parte_1
la ricorrente ha maturato nei confronti della ditta resistente, a titolo di retribuzione Controparte_1
relativa ai mesi di novembre e dicembre 2023, T.F.R., ratei di 13^ e 14^ mensilità e tutte le indennità comunque previste e dovute, un credito di lavoro complessivo pari ad € 1.961,00 Lorde, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa anche in ragione delle risultanze istruttorie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale rivalutato dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'integrale soddisfo;
- per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Mafalda (CB), al Controparte_1
Via G. Pepe Vico I n. 4, [C.F. /P. IVA: ], a corrispondere in favore della Sig.ra P.IVA_1 [...] la somma suddetta di € 1.961,00 lorde corrispondente ai seguenti emolumenti: a) € 888,00 Pt_1
lorde a titolo di retribuzione per il mese di novembre 2023 ovvero della maggiore o minore somma provata in corso di causa o riveniente dalla C.T.U., oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale rivalutato, dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'integrale soddisfo;
b) € 888,00 lorde a titolo di retribuzione per il mese di dicembre 2023 ovvero della maggiore o minore somma provata in corso di causa o riveniente dalla C.T.U., oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale rivalutato, dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'integrale soddisfo;
c) € 185,00 lorde a titolo di TFR maturato dall'11.10.2023 al 31.12.2023 ovvero della maggiore o minore somma provata in corso di causa o riveniente dalla C.T.U., oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul capitale rivalutato, dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'integrale soddisfo. - con vittoria di spese diritti ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Deduceva la ricorrente: di essere stata assunta in data 11.10.2023 con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato dalla società convenuta con le mansioni di cucitrice ed inquadramento al I
Livello del CCNL “Abbigliamento –Piccola Industria”; di non aver percepito, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, né le buste paga né le retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2023 unitamente al TFR maturato in costanza di rapporto;
che, dunque, essendo rimasta senza esito la diffida inviata a parte datoriale, si era trovata costretta ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti. Nonostante la ritualità della notifica, la non si costituiva in giudizio e ne veniva, CP_2
pertanto, dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa definibile allo stato degli atti, all'udienza del 3.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Come è noto, con riguardo agli emolumenti concernenti il rapporto di lavoro vige un onere probatorio diversificato a seconda della tipologia di spettanza che il lavoratore rivendichi. Ove, come nel caso di specie, il lavoratore lamenti il mancato pagamento della retribuzione, della tredicesima e quattordicesima mensilità e del TFR, egli è tenuto a provare – secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) – il titolo (ovvero la fonte legale o negoziale dell'obbligazione), potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento essendo, di contro, onere del datore di lavoro quello di dimostrare l'avvenuto pagamento degli importi domandati.
Ove, invece, il lavoratore lamenti l'omesso pagamento del lavoro supplementare e/o straordinario, dell'indennità per ferie e festività non godute, egli è gravato da un rigoroso onere probatorio. Il lavoratore, infatti, dovrà fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an (ovvero la prestazione di lavoro straordinario), ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa, preso atto che l'odierna ricorrente lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni e del TFR, rilevato che la stessa ha fornito prova dell'esistenza del rapporto di lavoro mediante la produzione del relativo contratto, non vi è dubbio che la domanda possa essere accolta. Cont Era, infatti, onere della fornire la prova di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti o, parimenti, che fossero intervenuti fatti modificativi o impeditivi del pagamento.
E ciò la stessa non ha fatto in ragione della sua contumacia.
In punto di quantificazione del credito, tenuto conto della mancata contestazione ad opera di parte resistente dei conteggi depositati da controparte, può ritenersi equo l'importo domandato dalla ricorrente, determinato facendo applicazione delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva applicata al rapporto.
È, infatti, principio noto che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n. 9285/2003).
Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato
(si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile").
Cont Dunque, in accoglimento della domanda spiegata dalla Curac, la va condannata al pagamento del complessivo importo di € 1.961,00 lorde, di cui € 888,00 lorde a titolo di retribuzione per il mese di novembre 2023, € 888,00 a titolo di retribuzione per il mese di dicembre 2023, ed € 185,00
a titolo di TFR maturato dall'11.10.2023 al 31.12.2023 (detto credito, essendo pacifico che il rapporto di lavoro fosse a termine e che sia, pertanto, cessato alla scadenza contrattualmente prevista, è anch'esso esigibile).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200 tenuto conto anche dell'esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1653/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di CP_2 [...]
del complessivo importo di € 1.961,00 (di cui € 185,00 a titolo di TFR) al lordo delle Pt_1
ritenute di legge, oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
condanna la alla rifusione in favore della ricorrente – e per essa dei procuratori CP_2
dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. – delle spese del presente giudizio che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1.200 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 3.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista