Articolo 86 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 85Articolo 87
Versione
15 marzo 1969
Art. 86.

Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dello articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638 , e dell' articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1969, come segue:

Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000.000 Arma dei carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000.000
Entrata in vigore il 15 marzo 1969
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