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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/11/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3424/2024, promossa in grado d'appello da
DELLE DOTT.SSE Parte_1 Parte_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. , elettivamente C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliate in VIA 47° RGT FANTERIA, n. 29 - 73100 LECCE, presso lo studio dell'avv. MARZO
ILARIA, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA PODGORA, n. 6 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv.
LA AO LA US, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 Per Parte_3
, e :
[...] Parte_2 Parte_2
“Voglia l'adita Corte, previa acquisizione del fascicolo di causa di primo grado (R.G.
n. 10872/2022) celebratosi innanzi al Tribunale di Milano:
- accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, l'appello proposto avverso la sentenza n. 9990 del 19.11.2024, resa dal Tribunale di Milano, V Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Simona Brusamolino, nel procedimento R.G.N. 10872/2022 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- revocare nonché dichiarare inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 895/2022
(RG 41905/2021) emesso dal Tribunale di Milano- Dott.ssa Paola Condorelli- in data
05.01.2022, per i motivi esposti in narrativa dell'atto di appello e oggetto di impugnazione;
- ad ogni modo, accertare che alcuna somma è dovuta dalle appellanti in ragione di quanto esposto in narrativa dell'atto di appello e/o accertare la minor somma effettivamente dovuta in ragione di quanto esposto in narrativa dell'atto di appello e oggetto di impugnazione;
- condannare la alla restituzione alle parti appellanti di quanto Controparte_1
eventualmente nelle more corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado:
- condannare alla restituzione dell'importo di euro 1.060,18 di cui alla Controparte_1
fattura 948/2021 e, accertato per i motivi esposti, il suo inadempimento, per l'effetto, condannare al pagamento in favore delle appellanti della somma di euro Controparte_1
5.000,00 e/o della somma maggiore o minore che sarà determinata in via equitativa dal
Giudice adito a titolo di risarcimento del danno.
In ogni caso:
- condannare al pagamento delle spese e delle competenze del doppio Controparte_1
grado di giudizio e della fase inibitoria.
pagina 2 di 19 -condannare al pagamento delle spese (contributo unificato per Controparte_1
iscrizione a ruolo sub procedimento – euro 98,00) e delle competenze relative alla fase inibitoria, da liquidarsi nel merito, per come disposto anche dall'ordinanza di accoglimento del 18.02.2025;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello e di eventuale condanna alle spese della e delle dottoresse e , procedere a Parte_1 Pt_2 Pt_2
compensazione e/o ridurre la condanna in considerazione delle spese e dei compensi da liquidarsi alle appellanti in quanto parte vittoriosa per la fase inibitoria.
Si richiamano tutti gli atti e i documenti già depositati con la costituzione in giudizio e si chiede:
l'acquisizione del fascicolo cartaceo di primo grado (RG 10872/2022) nel quale è stata depositata, giusta autorizzazione del Giudice, la chiavetta USB di cui alle memorie 183,
VI comma, n. 2, c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Nel merito:
- rigettare l'appello proposto e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
In ogni caso:
Condannare gli Appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, rimborso delle anticipazioni, oltre al rimborso delle spese generali 15 % sulle competenze, oltre IVA e
CPA di Legge.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle prove testimoniali e per interpello delle signore Pt_2
e sui seguenti capitoli di prova:
[...] Parte_2
1) Vero che e la fin da agosto 2020 hanno CP_1 Parte_1
concordato il termine trimestrale per il contratto di conto vendita;
pagina 3 di 19 2) Vero che per l'ordine in conto vendita del 15.1.2021 di cui alla fattura n. 947 del
7.6.2021(cfr. all.ti 4-6 Fascicolo monitorio che si rammostra al teste) la signora ha concordato con la il termine Parte_4 Parte_1
trimestrale del conto vendita come da incarico conferitole da (doc. M CP_1
che si rammostra al teste);
3) Vero che nella zona della Puglia Calabria Campania da diversi anni per i prodotti cosmetici della linea Environ e utilizza sempre con le Persona_1
farmacie lo schema contrattuale della vendita o del conto vendita con termine trimestrale. Si indicano quali testimoni i signori:
- Dr.ssa titolare della farmacia Messa di Lecce. (cap. 3); Tes_1
- Dr.ssa titolare della farmacia di Gioia del Colle (Bari) Controparte_2 CP_2
(cap.3);
- , residente in [...] (cap. 1-2-3); CP_3
- residente in [...] (cap. 1-2-3). Parte_4
Si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano voglia autorizzare la testimonianza scritta ex art. 257 bis cpc delle Dr.sse e . Tes_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3
e (d'ora in poi “ ) proponeva opposizione
[...] Parte_2 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 895/2022 del Tribunale di Milano (emesso il 5.1.2022, proc. n. 41905/2021 R.G.), con cui le veniva intimato il pagamento, in favore di dell'importo di 9.797,02, a fronte delle seguenti fatture non pagate per la Controparte_1
vendita di prodotti cosmetici:
- n. 545 del 1.4.2021 di € 521,56;
- n. 709 del 27.4.2021 di € 518,60;
- n. 947 del 7.6.2021 di € 8.995,98;
- n. 948 del 7.6.2021 di € 1.060,18. pagina 4 di 19 A sostegno dell'opposizione, la eccepiva, quanto alle prime due fatture, il Parte_1
grave inadempimento di per aver consegnato prodotti scaduti ed in scadenza. CP_1
A tal riguardo, rilevava di aver chiesto ed ottenuto l'accordo della controparte sulla restituzione di prodotti scaduti o con scadenza ravvicinata, senza alcuna rideterminazione dell'importo dovuto. In ordine alle altre due fatture, deduceva il mancato ritiro, da parte della società opposta, di alcuni prodotti invenduti, relativi a vendite in conto vendita, che la aveva chiesto di poter restituire. Parte_1
Affermava di non aver concordato con la controparte un termine per la restituzione della merce e, quindi, di poterlo a fare in qualsiasi momento. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, la restituzione degli acconti già versati relativamente alle predette fatture, nonché la condanna di al risarcimento dei CP_1
danni, subiti a causa dell'inadempimento della stessa.
Si costituiva in giudizio , contestando le deduzioni avversarie, e domandando il CP_1
rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Nello specifico, affermava che non vi era stato alcun accordo rispetto alla restituzione dei prodotti di cui alle fatture nn. 545 e 709/2021, mentre per i beni in conto vendita (fatture
947 e 948/2021) era previsto un termine trimestrale.
Con sentenza n. 9990/2024, pubblicata il 19.11.2024, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, con condanna della alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in € Parte_1
3.296,00.
In particolare, quanto alle fatture nn. 545 e 709/2021 (all. 2 e 3 fasc. I grado ), CP_1
afferenti a prodotti cosmetici (linea Environ), il primo giudice riteneva non adeguatamente documentata l'eccezione di inadempimento avanzata dall'opponente.
Evidenziava che la mail del 21.6.2021, ed il relativo allegato contenente una lista di prodotti (v. pp. 10-11, all.
4-9 fasc. I grado ), versati in atti dall'opponente, Parte_1
non fossero riferibili alle fatture nn. 545 e 705/2021, ma alla diversa fattura n. 63 del pagina 5 di 19 20.1.2021 e la nota di credito n. 64 del 20.1.2021 (v. all. C, D, E ed F fasc. I grado
). CP_1
In ordine alle altre due fatture (nn. 947 e 948/2021), relative ai beni in conto vendita
(cosmetici della linea e una poltrona professionale), il Tribunale rilevava Persona_1
che i contratti estimatori conclusi tra le parti prevedevano un termine trimestrale, decorso il quale, il compratore, in assenza di restituzione della merce, era tenuto al pagamento del prezzo, come risultante dalle produzioni documentali di parte opposta
(doc. C, D, E, F, G fasc. I grado ). Nello specifico, allegava che: CP_1
⎯ i documenti C, D, E, F attestavano la consegna della merce nell'agosto 2020 e la chiusura del conto vendita nel novembre 2020;
⎯ la successiva fattura n. 63 del 20.1.2021, e la nota di credito n. 64 di pari data, dimostravano lo storno delle somme, relative ai prodotti resi dalla nel Parte_1
termine trimestrale;
⎯ la fattura 947/2021 (all. 4 fasc. I grado ) riportava chiaramente la dicitura CP_1
“chiusura conto vendita trimestrale iniziato il 15.1.2021”, mentre il Persona_1
relativo DDT 1027 del 23.4.2021 la dicitura:“chiusura c/vendita ”; Persona_1
⎯ la fattura n. 948/2021 (all. 5 fasc. I grado ) faceva riferimento al DDT n. CP_1
111 del 15.1.2021 (conto vendita), attestante la consegna, in tale data, della poltrona bianca professionale, termine di decorrenza dei tre mesi per la restituzione del bene al venditore.
Avverso la sentenza hanno interposto appello la e e , Parte_1 Pt_2 Pt_2
articolato in quattro motivi, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'integrale riforma. Sull'istanza di sospensiva veniva aperto sub-procedimento rubricato al n. 3424-1/2024 R.G.
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame, “in CP_1
quanto l'appellante si è limitata all'esposizione sommaria dei fatti e all'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione , ma non ha indicato in maniera esatta sia le parti
pagina 6 di 19 appellate , sia le modifiche richieste, sia le circostanze che comportano la violazione di legge, sia infine la rilevanza concreta di queste ultime con riferimento al profilo di causalità, ovvero come un diverso esame degli elementi probatori offerti avrebbe inciso sull'esito della lite” (v. p. 11 comparsa di risposta in appello . Controparte_1
Nel merito, parte appellata ha dedotto l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ha domandato, altresì, la condanna delle appellanti, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Con ordinanza comunicata il 18.2.2025, emessa nell'ambito del sub-procedimento n.
3424-1/2024 R.G., veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenuto che: “ex actis l'appello non pare manifestamente infondato, quantomeno con riguardo all'insussistenza e, comunque, alla vincolatività del termine trimestrale dei contratti in conto vendita, nonché alla qualificazione di contratti di vendita -come sostenuto dai resistenti- e non di contratti in conto vendita anche per la merce di cui alle fatture nn. 545/21 e 709/21”.
Alla prima udienza del presente procedimento, tenutasi in data 20.5.2025, il Consigliere istruttore rinviava ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. all'udienza dell'11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio. La causa è stata quindi chiamata in decisione, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza dell'11 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, le appellanti lamentano che il primo giudice sarebbe incorso in una serie di errori, tali da viziare l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione.
In particolare, sostengono che:
• il decreto ingiuntivo opposto si fonderebbe pacificamente su tre fatture, cioè le nn. 545 del 01.04.2021, 709 del 27.04.2021 e 947 del 07.06.2021, e non su quattro, come affermato dal Tribunale;
la fattura n. 948 del 7.6.2021, regolarmente pagata, non sarebbe pagina 7 di 19 oggetto dell' ingiunzione, ma della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in primo grado, su cui il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi;
• contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, tutte le fatture, azionate col ricorso monitorio, riguarderebbero forniture in conto vendita, ivi comprese le nn. 545 e
709/2021 che, secondo il primo giudice, “si riferiscono pacificamente ad ordinarie vendite di prodotti cosmetici (linea Environ), regolarmente consegnati” (v. p. 3 sentenza impugnata);
• sempre con riguardo alle fatture nn. 545 e 709/2021, un ulteriore errore del primo giudice sarebbe rappresentato dall'aver ritenuto che “l'opponente ha prodotto una mail
21.6.2021 ore 11.32 e un allegato con un elenco di prodotti che non paiono riferirsi ai
DDT 784 e 985 di cui alle fatture nn. 545 e 709” (v. p. 4 sentenza impugnata); secondo l'appellante, il Tribunale sarebbe giunto a tale conclusione omettendo di considerare circostanze di fatto accertate e non contestate, nonché “interpretando in modo errato e/o parziale la documentazione in atti” (v. p. 10 atto di appello).
• la fattura n. 63/2021 e la nota di credito n. 64/2021, che, secondo il Tribunale, riguarderebbero le merci di cui alla mail del 21.6.2021, sarebbero invece relative ad altra merce, non oggetto di contenzioso, e riconducibili alla mail del 11.1.2021 prodotta dall'opposta (all. N. fasc. I grado ); CP_1
• in generale, la documentazione, versata in atti da parte opposta, che, secondo il primo giudice, proverebbe la previsione di un termine trimestrale per le merci in conto vendita,
e di trenta giorni per il pagamento delle fatture, dimostrerebbero la fondatezza dell'opposizione. Nello specifico, il pagamento della fattura n. 63/2021 sarebbe avvenuto tramite due bonifici, rispettivamente del 3.2.2021 e del 12.4.2021, oltre i trenta giorni dall'emissione della fattura in data 21.1.2021 (v. all. F fasc. I grado ); CP_1
parimenti, il reso della merce, di cui alla nota di credito n. 64/2021, sarebbe avvenuto in data 18.12.2020, per merce consegnata nell'agosto 2020, quindi oltre il termine trimestrale (v. all. D-E fasc. I grado ); CP_1
pagina 8 di 19 • contrariamente alle affermazioni del primo giudice, nella fattura n. 947/2021 (all. 4 fasc. I grado ), non vi sarebbe alcun richiamo al DDT 1027 del 23.4.2021 (p. 2 CP_1
all. 6 fasc. I grado ); anzi, da quest'ultimo il Tribunale avrebbe dovuto rilevare CP_1
che la richiesta di pagamento della controparte riguardasse anche alcuni tester, non vendibili al pubblico.
Parte appellata afferma che il motivo di appello sarebbe manifestatamente infondato, in quanto gli appellanti si sarebbero “limitati a prospettare una diversa valutazione senza esprimere alcuna censura alla ricostruzione del fatto e senza indicare alcuna violazione di legge, rispetto alla valutazione fatta propria dal Tribunale, valutazione che appare pienamente condivisibile oltre che adeguatamente ed analiticamente motivata” (v. p. 12 comparsa di costituzione in appello).
La Corte osserva che il motivo di appello è ammissibile, avendo l'appellante proposto censure specifiche a determinati passaggi della sentenza, ed allegato che l'asserita erroneità di tali passaggi avrebbe condizionato l'iter logico della motivazione della sentenza impugnata.
Nel merito si osserva, in primo luogo, che le somme, di cui alla fattura n. 948 del
7.6.2021, sono effettivamente estranee alla pretesa creditoria di , come CP_1
espressamente affermato nel ricorso monitorio di quest'ultima. Tali somme sono oggetto invece della domanda riconvenzionale restitutoria della , rigettata Parte_1
in primo grado e riproposta nel presente grado del giudizio come motivo di appello nr 4.
Analogamente, le somme di cui alla fattura 63/2021, e la nota di credito 64/21, non sono oggetto del contenzioso.
Le somme, esposte nella fattura 947/21, sono parzialmente oggetto del presente contenzioso, tranne che per la somma di euro 239,12, pacificamente versata ad CP_1
prima dell'inizio del processo;
si rileva altresì che, come sostenuto dall'appellante, il
DDT 1027 del 23.4.2021 (p. 2 all. 6 fasc. I grado ) non è richiamato in tale CP_1
fattura. Sono invece integralmente parti della pretesa creditoria, di cui al ricorso monitorio, le somme esposte nelle fatture 545/21 e 709/21.
pagina 9 di 19 In secondo lugo, si ritiene provato che il rapporto tra le parti debba essere qualificato come compravendita “in conto vendita”, per tutti i beni. Infatti, nei documenti versati in atti risulta chiaramente apposta la dicitura “conto vendita” (cfr., ad esempio, DDT 111 del 15.1.21 doc. 6 fasc. ; DDt 3804/21 doc. 8 fasc. di primo grado;
ft CP_1 CP_1
63/21 doc. D fasc. ); nessuno di tali documenti è stato contestato relativamente CP_1
a tale aspetto, con la conseguenza che deve ritenersi provato che le parti abbiano voluto concordare tale modalità contrattuale.
La controversia, piuttosto, verte sul termine per la eventuale restituzione dei beni da parte della ad , dato che la prima afferma che non sussistesse Parte_1 CP_1
alcun termine, di talché la restiutizone sarebbe stata possibile in qualsiasi momento, mentre l'appellata sostiene che fosse stato pattuito un termine trimestrale. Non risulta, invece, provato che parte dei beni fossero oggetto di semplice compravendita, né tantomeno quali beni fossero oggetto di compravendita semplice, e quali di vendita “in conto vendita”.
Ciò premesso, le censure, di cui al primo motivo, non sono sufficienti a determinare l'accoglimento dell'appello, come sarà più ampiamente esposto nel prosieguo.
Con il secondo motivo, parti appellanti, in contrasto con quanto affermato dal Tribunale, affermano che non avrebbe provato che il termine di pagamento della merce CP_1
fosse di trenta giorni. Assumono che, all'esito dell'istruttoria, avrebbero dimostrato che il termine concordato tra le parti fosse di 60 giorni (v. all.ti 4-9 e 25 fasc. I grado
). Parte_1
Allo stesso modo, non avrebbe provato la fondatezza della richiesta di CP_1
pagamento per beni non vendibili, cioè i tester, o per i quali avrebbe fissato arbitrariamente il prezzo, ossia la poltrona. Peraltro, la avrebbe dimostrato Parte_1
che i prodotti, oggetto di reso, fossero tutti integri e che su alcuni di essi fosse visibile la scritta “tester” (v. video del 25.06.2021 e del 14.07.2021 - depositati con memoria 183, co. 6, n. 2, c.p.c. , nonché che i pacchi fossero imballati, sigillati e collocati Parte_1
pagina 10 di 19 presso il deposito della (v. video del 22.10.2022 - depositato con memoria Parte_1
183, co. 6, n. 2, c.p.c. . Parte_1
replica al secondo motivo di appello, affermando che: CP_1
- al fine di dimostrare che il termine per il pagamento della merce fosse di 60 giorni, anziché di 30, le appellanti producono alcune comunicazioni, scambiate su
“whatsapp”, scambiate tra e l'agente (all. 25 Pt_2 Controparte_4
fasc. I grado , dalle quali si dovrebbe desumere che le opponenti Parte_1
avevano 60 giorni, a far data dal 15 gennaio, per pagare della merce. Secondo
l'appellata, il riferimento alla merce, contenuto in tali messaggi, sarebbe illeggibile;
in ogni caso, gli stessi non proverebbero nulla con riguardo alle fatture oggetto di causa;
anzi, sulla base di detti messaggi si potrebbe sostenere che le odierne appellanti fossero a conoscenza che il “conto vendita” per la merce consegnata il 15.1.2021 scadeva a marzo. Inoltre, solo con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., le odierne appellanti eccepivano l'insussistenza di un accordo tra le parti per la vendita dei tester e della poltrona, nonostante che i DDT riportassero il prezzo di tali prodotti e che prima di allora non vi fosse stata alcuna contestazione da parte della;
Parte_1
- le appellanti sostengono che la poltrona non poteva essere venduta, ma pagavano la relativa fattura n. 948/2021;
- la vendita dei tester, tra soggetti commercianti con partita IVA, sarebbe lecita e possibile, a condizione che i tester rispettino le normative di sicurezza, ed abbiano certificazioni e autorizzazioni previste per la sicurezza del prodotto;
- i video, prodotti dall'opponente in primo grado con le memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., contrariamente alle deduzioni avversarie, non proverebbero la mancata vendita della merce da parte della , né la corretta conservazione della Parte_1
stessa. Dagli stessi non sarebbe possibile comprendere di quali prodotti si tratti e, quindi, se siano quelli oggetto di causa.
pagina 11 di 19 La Corte osserva, in primo luogo, che l'eccezione della sulla non Parte_1
vendibilità dei tester è stata avanzata in primo grado tardivamente, perché solo nella memoria di cui all'art. 183 co 6 nr 1 cpc, come tempestivamente eccepito dall'opposta in primo grado, e senza che la necessità di proporla nella prima memoria, invece che nell'atto di citazione in opposizione, sia stata allegata o provata dalle appellanti, che ne hanno l'onere. L'eccezione della , riproposta in questo grado, essendo Parte_1
tardiva, è inammissibile.
Quanto al termine per il pagamento delle fatture di , rilevante per la CP_1
determinazione del dies a quo per il decorso degli interessi dovuti a , si osserva CP_1
che dai documenti, versati in atti dalla , si evince che l'accordo tra le parti Parte_1
avesse previsto un termine di pagamento delle fatture a 30 giorni. Infatti, dalle comunicazioni mail del 3 giugno 21, scambiate dalle parti, risulta provato che, almeno fino al 24 maggio 2021, quando le parti si sono incontrate in una riunione, l'accordo prevedesse che il termine di pagamento fosse a 30 giorni (docc. 4 a 9 fasc.
). Questa circostanza è confermata in comunicazioni inviate da entrambe le Parte_1
parti. Essa infine è confermata dal messaggio whatsapp sub M2 (Allegato alla memoria ex art 183 co 6 nr 2 cpc, depositata da in primo grado), inviata dall'agente CP_1
non contestata dalla né quanto a mittente e destinatario, né quanto Pt_4 Parte_1
al contenuto;
di conseguenza essa deve essere ritenuta pacifica.
Si osserva, inoltre, che la fattura 545/21 è stata emessa il 1.4.2021; la fattura 709/21 è stata emessa il 27.4.2021; pertanto, entrambe sono state emesse prima della modifica dell'accordo del 24 maggio 2021 sulla scadenza per i pagamenti. Tuttavia, entrambe riportano termini per il pagamento più ampi dei 30 giorni pattuiti (sia la 545/21 che la
709/21 riportano, come termine per il pagamento, il 31.5.21). Pertanto, deve ritenersi provato che , pur rispettando il termine previsto contrattualmente, ha concesso CP_1
per le due fatture termini più ampi di quanto pattuito;
gli interessi sono pertanto dovuti dalla scadenza di ciascun termine riportato in ciascuna fattura. Quanto alla fattura
947/21, emessa il 7.6.2021, essa indica come termine per il pagamento (tramite bonifico) pagina 12 di 19 il giorno stesso dell'emissione; tale indicazione, tuttavia, risulta in contrasto con gli accordi delle parti, che hanno stabilito il termine di pagamento a 60 giorni dall'emissione della fattura, per le fatture emesse dopo il 24 maggio 2021. Pertanto, la scadenza della fattura deve individuarsi nel sessantesimo giorno successivo all'emissione della stessa.
Ciò premesso, il motivo di appello risulta infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo, le appellanti affermano di non essere incorsi in alcun inadempimento, avendo regolarmente rispettato gli accordi con la controparte, e restituito la merce oggetto di reso. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le parti non avrebbero fissato alcun termine per la restituzione dei prodotti.
Conseguentemente, nessun pagamento sarebbe dovuto nei confronti di . CP_1
La società appellata assume che, in ordine alla merce di cui alla fattura n. 947/2021, varie sarebbero le prove documentali, attestanti la pattuizione di un termine trimestrale per il conto vendita:
1. Il DDT n. 3804 del 30.11.2020, a totale storno del DDT n. 2633 del 5.8.2020, la relativa fattura n. 63/2021 e la nota di credito n. 64 /2021 (all. C, D, E, F – fasc. I grado ); CP_1
2. copia delle istruzioni trasmesse da ST all'agente per il Parte_4
contratto di “conto vendita”, da cui si desumerebbero la fissazione del termine trimestrale e le condizioni del “conto vendita2 (all. M – fasc. I grado ); CP_1
3. copia delle comunicazioni dell'agente ove la stessa chiede se Parte_4
fosse stata pagata per il “conto vendita” di agosto, con storno DDT a CP_1
novembre, nonché per il “conto vendita” di gennaio 2021 (con scadenza ad aprile
2021), al fine di poter fatturare la provvigione (all. N e O – fasc. I grado
); CP_1
4. copia della dichiarazione della dott.ssa titolare della Farmacia Tes_1
Messa di Lecce, ove la stessa dichiara di essere a conoscenza che la CP_1
pagina 13 di 19 fornisce la possibilità alle sue clienti di utilizzare lo schema contrattuale del
“conto vendita” con termine trimestrale (all. P – fasc. I grado ). CP_1
Parte appellata evidenzia, infine, che gli unici prodotti resi da controparte non riguarderebbero la fattura n. 947/2021, ma il reso concordato nel termine trimestrale per la fattura n. 63/2021, per cui veniva emessa la nota di credito n. 64/2021.
La Corte osserva, in primo luogo, che la dichiarazione della d.ssa è stata Tes_1
depositata tardivamente e pertanto è inammissibile;
inoltre, essa risulta sfornita di valenza probatoria, non essendo idonea a provare quale pattuizione, in concreto, le parti di questo processo abbiano raggiunto. Inoltre, le comunicazioni, di cui agli allegati M,
N, e O, depositati da in primo grado, non sono opponibili alle appellanti, CP_1
trattandosi di comunicazioni interne tra e la sua agente, inidonee a CP_1 Pt_4
costituire prova nei confronti delle controparti.
Ciò premesso, la Corte osserva che risulta provato come le parti abbiano concordato un termine di resa trimestrale. Infatti, i documenti C, D, E, F e G di provano che CP_1
le parti hanno scelto di regolare i propri rapporti commerciali utilizzando la tipologia del contratto estimatorio (“conto vendita”) che, per su natura, prevede un termine per il reso dei prodotti. I medesimi documenti provano che fosse previsto un termine trimestrale, decorso il quale il compratore, in assenza di restituzione della merce, era tenuto al pagamento del prezzo.
Infatti, i documenti C, D, E, F attestano la consegna della merce in agosto 2020 e la chiusura del conto vendita in novembre 2020, mentre la successiva fattura n. 63 del
20.1.2021, e la nota di credito n. 64, emessa in pari data, dimostrano lo storno delle somme relative ai prodotti resi da nel termine trimestrale. In particolare, il Parte_1
doc. F, depositato da in primo grado, è una comunicazione di posta elettronica, CP_1
inviata da al difensore delle appellanti, in cui si conferma che, dalle somme CP_1
esposte nella fattura 63/21, devono essere detratte somme, di cui alla nota di credito
64/21, corrispettivi di prodotti resi in applicazione del contratto estimatorio.
pagina 14 di 19 Si osserva, poi, che la fattura 947/21 (doc. 4 allegata al ricorso per ingiunzione) riporta chiaramente la dicitura “chiusura conto vendita trimestrale iniziato il Persona_1
15.1.2021”.
Non sono stati allegati, né tantomeno provati, dalle appellanti, su cui ricade il relativo onere, fatti idonei a provare che le parti abbiano stipulato contratto estimatorio privo di termine di resa dei prodotti.
Deve, pertanto, concludersi che le parti abbiano previsto un termine per l'eventuale resa dei prodotti;
sulla base dei documenti versati in atti, deve ritenersi provato che il termine era trimestrale;
decorso tale termine, la resa dei prodotti, da parte dell'acquirente, con correlata restituzione del corrispettivo, non era più ammessa.
Si osserva, inoltre, che deve respingersi la tesi, secondo cui alcuni beni sarebbero stati restituiti (o ne sia stata tentata la restituzione, da parte della ), non in virtù Parte_1
del contratto estimatorio, ma perché “scaduti o con date di scadenza vicine”. In primo luogo, le appellanti non hanno assolto al loro onere assertivo, non avendo specificato quali beni in particolare fossero scaduti, quali avessero date di scadenza “vicine”, cosa significasse, in particolare, tale locuzione, e di quali beni avessero effettuato o tentato la restiutizone per tale ragione. Non hanno, inoltre, assolto all'onere probatorio, al riguardo, non essendo stata prodotta documentazione che provi, in dettaglio, quali prodotti siano stati restituiti (o ne sia stata tentata la restituzione) perché scaduti, quali perché aventi date di scadenza “vicine”, e che provino le date di scadenza di tali prodotti.
Il motivo di appello deve pertanto ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quarto motivo, parti appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe omesso di esaminare la domanda riconvenzionale, svolta dall'opponente, di restituzione dell'importo di € 1.060,18, di cui alla fattura n. 948/2021, e di risarcimento del danno per inadempimento della controparte, quantificato in € 5.000,00.
pagina 15 di 19 Deduce di aver provato l'inesistenza del credito, di cui alla fattura n. 948/2021, dimostrando che la poltrona ivi indicata fosse in omaggio (v. all. 25 e 26 fasc. I grado
). Parte_1
L'appellata eccepisce che:
• quanto alla domanda di restituzione, il “conto vendita” di cui alla fattura n. 948/2021 si sarebbe definito con il pagamento del prezzo;
l'accipiens (la ), anziché Parte_1
restituire la merce, ne avrebbe pagato il prezzo, divenendo proprietario della merce di cui alla fattura (la poltrona). Conseguentemente, non vi sarebbe alcuna valida ragione, per l'appellante, per domandare la restituzione di quanto corrisposto;
• in ordine alla domanda risarcitoria, l'appellante non avrebbe provato alcun danno;
essendo soggetto inadempiente alle obbligazioni contrattuali, non avrebbe alcun titolo per pretendere il risarcimento dei danni.
La Corte osserva che, pacificamente, la fattura 948/21 si riferisce alla vendita della poltrona bianca per estetista (doc. 5 allegato al ricorso per ingiunzione). Essa fa riferimento al DDT n. 111 del 15.1.2021, che riporta la dicitura “conto vendita”, e che attesta la consegna, in quella data, della poltrona bianca professionale. Il documento, non contestato né quanto a provenienza, né quanto a contenuto, dalle appellanti, è idoneo a provare che la poltrona fosse stata venduta alla , e “in conto Parte_1
vendita”. Deve pertanto essere ritenuta non provata l'allegazione delle appellanti, secondo la quale nessun corrispettivo sarebbe stato dovuto dalla Controparte_5
. Al riguardo, si rileva che i documenti 25, 26, e 27, depositati dalla
[...]
in allegato alla memoria di cui all'art. 183 co 6 nr 3 cpc, in primo grado, Parte_1
apparentemente in conseguenza delle istanze istruttorie di controparte, sono messaggi via WhatsApp tra soggetto, che agisce per la , e l'agente di Parte_1 CP_4
in essi, l'agente dichiara di avere chiesto a se la poltrona può essere
[...] CP_1
data in “omaggio” alla . Non vi è, in tali documenti, alcuna prova Parte_1
dell'accettazione, da parte di , di tale proposta della , veicolata CP_1 Parte_1
pagina 16 di 19 tramite l'agente. La mera promessa dell'agente di trasmettere la proposta a , CP_1
non può valere come accettazione da parte della odierna appellata;
infatti, l'agente conferma di non avere la facoltà di accettare la proposta in nome e per conto di
, circostanza peraltro pacifica. CP_1
Risulta inoltre sfornita di prova l'allegazione delle appellanti, secondo la quale il corrispettivo della poltrona sarebbe stato “imposto” unilateralmente da , dato CP_1
che non risulta alcuna contestazione sulla quantificazione dello stesso, e che il corrispettivo è stato saldato integralmente, e senza riserve, prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Il DDT, di cui sopra, attesta anche la data, da cui decorrevano i tre mesi per la restituzione del bene al venditore;
decorso tale termine, le odierne appellanti sono decadute dal diritto a restituire il bene, con correlato obbligo di corrispondere al pagamento. Non è stata allegata, né tantomeno provata, dalle appellanti, su cui incombe il relativo onere, alcuna circostanza idonea a fare presumere il sorgere, in capo alle medesime, di un diritto alla ripetizione del corrispettivo della compravendita della poltrona.
Quanto alla domanda, svolta dalle appellanti, di risarcimento dell'asserito danno per inadempimento della controparte, quantificato in € 5.000,00, la Corte rileva che le appellanti non hanno specificato quale sia stato l'inadempimento di , di cui si CP_1
chiede il risarcimento, e quale sia stato il danno asseritamente subito;
non è stato assolto all'onere di allegazione, a maggior ragione, circa un eventuale nesso causale tra l'asserito inadempimento e il danno. Non avendo le appellanti assolto né all'onere assertivo, né, tantomeno, all'onere probatorio, che grava su di loro, in applicazione delle norme generali in vigore sulla ripartizione dell'onere della prova, la domanda deve esser respinta.
In conclusione, il quarto motivo di appello, essendo infondato, deve essere respinto.
Alla luce di tutte considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata. pagina 17 di 19 Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00 - € 26.000,00) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 3.966,00, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, perché non svolta, oltre rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata, nr 9990/2024 del
Tribunale di Milano, pubblicata il 19.11.2024; condanna , e Controparte_6 Parte_2
, in solido, al pagamento, in favore di delle spese di lite del Parte_2 CP_1
presente grado, che si liquidano in complessivi € 3.966,00, oltre IVA, CPA, e 15% spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
pagina 18 di 19 Il Consigliere est.
Dott. Antonella Caterina Attardo
Provvedimento redatto in collaborazione con il CP_7
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
ott. Andrea Vischi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3424/2024, promossa in grado d'appello da
DELLE DOTT.SSE Parte_1 Parte_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. , elettivamente C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliate in VIA 47° RGT FANTERIA, n. 29 - 73100 LECCE, presso lo studio dell'avv. MARZO
ILARIA, che le rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA PODGORA, n. 6 - 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv.
LA AO LA US, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 19 Per Parte_3
, e :
[...] Parte_2 Parte_2
“Voglia l'adita Corte, previa acquisizione del fascicolo di causa di primo grado (R.G.
n. 10872/2022) celebratosi innanzi al Tribunale di Milano:
- accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, l'appello proposto avverso la sentenza n. 9990 del 19.11.2024, resa dal Tribunale di Milano, V Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Simona Brusamolino, nel procedimento R.G.N. 10872/2022 e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- revocare nonché dichiarare inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 895/2022
(RG 41905/2021) emesso dal Tribunale di Milano- Dott.ssa Paola Condorelli- in data
05.01.2022, per i motivi esposti in narrativa dell'atto di appello e oggetto di impugnazione;
- ad ogni modo, accertare che alcuna somma è dovuta dalle appellanti in ragione di quanto esposto in narrativa dell'atto di appello e/o accertare la minor somma effettivamente dovuta in ragione di quanto esposto in narrativa dell'atto di appello e oggetto di impugnazione;
- condannare la alla restituzione alle parti appellanti di quanto Controparte_1
eventualmente nelle more corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado:
- condannare alla restituzione dell'importo di euro 1.060,18 di cui alla Controparte_1
fattura 948/2021 e, accertato per i motivi esposti, il suo inadempimento, per l'effetto, condannare al pagamento in favore delle appellanti della somma di euro Controparte_1
5.000,00 e/o della somma maggiore o minore che sarà determinata in via equitativa dal
Giudice adito a titolo di risarcimento del danno.
In ogni caso:
- condannare al pagamento delle spese e delle competenze del doppio Controparte_1
grado di giudizio e della fase inibitoria.
pagina 2 di 19 -condannare al pagamento delle spese (contributo unificato per Controparte_1
iscrizione a ruolo sub procedimento – euro 98,00) e delle competenze relative alla fase inibitoria, da liquidarsi nel merito, per come disposto anche dall'ordinanza di accoglimento del 18.02.2025;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'appello e di eventuale condanna alle spese della e delle dottoresse e , procedere a Parte_1 Pt_2 Pt_2
compensazione e/o ridurre la condanna in considerazione delle spese e dei compensi da liquidarsi alle appellanti in quanto parte vittoriosa per la fase inibitoria.
Si richiamano tutti gli atti e i documenti già depositati con la costituzione in giudizio e si chiede:
l'acquisizione del fascicolo cartaceo di primo grado (RG 10872/2022) nel quale è stata depositata, giusta autorizzazione del Giudice, la chiavetta USB di cui alle memorie 183,
VI comma, n. 2, c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Nel merito:
- rigettare l'appello proposto e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
In ogni caso:
Condannare gli Appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, rimborso delle anticipazioni, oltre al rimborso delle spese generali 15 % sulle competenze, oltre IVA e
CPA di Legge.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle prove testimoniali e per interpello delle signore Pt_2
e sui seguenti capitoli di prova:
[...] Parte_2
1) Vero che e la fin da agosto 2020 hanno CP_1 Parte_1
concordato il termine trimestrale per il contratto di conto vendita;
pagina 3 di 19 2) Vero che per l'ordine in conto vendita del 15.1.2021 di cui alla fattura n. 947 del
7.6.2021(cfr. all.ti 4-6 Fascicolo monitorio che si rammostra al teste) la signora ha concordato con la il termine Parte_4 Parte_1
trimestrale del conto vendita come da incarico conferitole da (doc. M CP_1
che si rammostra al teste);
3) Vero che nella zona della Puglia Calabria Campania da diversi anni per i prodotti cosmetici della linea Environ e utilizza sempre con le Persona_1
farmacie lo schema contrattuale della vendita o del conto vendita con termine trimestrale. Si indicano quali testimoni i signori:
- Dr.ssa titolare della farmacia Messa di Lecce. (cap. 3); Tes_1
- Dr.ssa titolare della farmacia di Gioia del Colle (Bari) Controparte_2 CP_2
(cap.3);
- , residente in [...] (cap. 1-2-3); CP_3
- residente in [...] (cap. 1-2-3). Parte_4
Si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano voglia autorizzare la testimonianza scritta ex art. 257 bis cpc delle Dr.sse e . Tes_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_3
e (d'ora in poi “ ) proponeva opposizione
[...] Parte_2 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 895/2022 del Tribunale di Milano (emesso il 5.1.2022, proc. n. 41905/2021 R.G.), con cui le veniva intimato il pagamento, in favore di dell'importo di 9.797,02, a fronte delle seguenti fatture non pagate per la Controparte_1
vendita di prodotti cosmetici:
- n. 545 del 1.4.2021 di € 521,56;
- n. 709 del 27.4.2021 di € 518,60;
- n. 947 del 7.6.2021 di € 8.995,98;
- n. 948 del 7.6.2021 di € 1.060,18. pagina 4 di 19 A sostegno dell'opposizione, la eccepiva, quanto alle prime due fatture, il Parte_1
grave inadempimento di per aver consegnato prodotti scaduti ed in scadenza. CP_1
A tal riguardo, rilevava di aver chiesto ed ottenuto l'accordo della controparte sulla restituzione di prodotti scaduti o con scadenza ravvicinata, senza alcuna rideterminazione dell'importo dovuto. In ordine alle altre due fatture, deduceva il mancato ritiro, da parte della società opposta, di alcuni prodotti invenduti, relativi a vendite in conto vendita, che la aveva chiesto di poter restituire. Parte_1
Affermava di non aver concordato con la controparte un termine per la restituzione della merce e, quindi, di poterlo a fare in qualsiasi momento. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, la restituzione degli acconti già versati relativamente alle predette fatture, nonché la condanna di al risarcimento dei CP_1
danni, subiti a causa dell'inadempimento della stessa.
Si costituiva in giudizio , contestando le deduzioni avversarie, e domandando il CP_1
rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Nello specifico, affermava che non vi era stato alcun accordo rispetto alla restituzione dei prodotti di cui alle fatture nn. 545 e 709/2021, mentre per i beni in conto vendita (fatture
947 e 948/2021) era previsto un termine trimestrale.
Con sentenza n. 9990/2024, pubblicata il 19.11.2024, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, con condanna della alla refusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in € Parte_1
3.296,00.
In particolare, quanto alle fatture nn. 545 e 709/2021 (all. 2 e 3 fasc. I grado ), CP_1
afferenti a prodotti cosmetici (linea Environ), il primo giudice riteneva non adeguatamente documentata l'eccezione di inadempimento avanzata dall'opponente.
Evidenziava che la mail del 21.6.2021, ed il relativo allegato contenente una lista di prodotti (v. pp. 10-11, all.
4-9 fasc. I grado ), versati in atti dall'opponente, Parte_1
non fossero riferibili alle fatture nn. 545 e 705/2021, ma alla diversa fattura n. 63 del pagina 5 di 19 20.1.2021 e la nota di credito n. 64 del 20.1.2021 (v. all. C, D, E ed F fasc. I grado
). CP_1
In ordine alle altre due fatture (nn. 947 e 948/2021), relative ai beni in conto vendita
(cosmetici della linea e una poltrona professionale), il Tribunale rilevava Persona_1
che i contratti estimatori conclusi tra le parti prevedevano un termine trimestrale, decorso il quale, il compratore, in assenza di restituzione della merce, era tenuto al pagamento del prezzo, come risultante dalle produzioni documentali di parte opposta
(doc. C, D, E, F, G fasc. I grado ). Nello specifico, allegava che: CP_1
⎯ i documenti C, D, E, F attestavano la consegna della merce nell'agosto 2020 e la chiusura del conto vendita nel novembre 2020;
⎯ la successiva fattura n. 63 del 20.1.2021, e la nota di credito n. 64 di pari data, dimostravano lo storno delle somme, relative ai prodotti resi dalla nel Parte_1
termine trimestrale;
⎯ la fattura 947/2021 (all. 4 fasc. I grado ) riportava chiaramente la dicitura CP_1
“chiusura conto vendita trimestrale iniziato il 15.1.2021”, mentre il Persona_1
relativo DDT 1027 del 23.4.2021 la dicitura:“chiusura c/vendita ”; Persona_1
⎯ la fattura n. 948/2021 (all. 5 fasc. I grado ) faceva riferimento al DDT n. CP_1
111 del 15.1.2021 (conto vendita), attestante la consegna, in tale data, della poltrona bianca professionale, termine di decorrenza dei tre mesi per la restituzione del bene al venditore.
Avverso la sentenza hanno interposto appello la e e , Parte_1 Pt_2 Pt_2
articolato in quattro motivi, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'integrale riforma. Sull'istanza di sospensiva veniva aperto sub-procedimento rubricato al n. 3424-1/2024 R.G.
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del gravame, “in CP_1
quanto l'appellante si è limitata all'esposizione sommaria dei fatti e all'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione , ma non ha indicato in maniera esatta sia le parti
pagina 6 di 19 appellate , sia le modifiche richieste, sia le circostanze che comportano la violazione di legge, sia infine la rilevanza concreta di queste ultime con riferimento al profilo di causalità, ovvero come un diverso esame degli elementi probatori offerti avrebbe inciso sull'esito della lite” (v. p. 11 comparsa di risposta in appello . Controparte_1
Nel merito, parte appellata ha dedotto l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ha domandato, altresì, la condanna delle appellanti, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Con ordinanza comunicata il 18.2.2025, emessa nell'ambito del sub-procedimento n.
3424-1/2024 R.G., veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ritenuto che: “ex actis l'appello non pare manifestamente infondato, quantomeno con riguardo all'insussistenza e, comunque, alla vincolatività del termine trimestrale dei contratti in conto vendita, nonché alla qualificazione di contratti di vendita -come sostenuto dai resistenti- e non di contratti in conto vendita anche per la merce di cui alle fatture nn. 545/21 e 709/21”.
Alla prima udienza del presente procedimento, tenutasi in data 20.5.2025, il Consigliere istruttore rinviava ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. all'udienza dell'11 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio. La causa è stata quindi chiamata in decisione, ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza dell'11 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, le appellanti lamentano che il primo giudice sarebbe incorso in una serie di errori, tali da viziare l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione.
In particolare, sostengono che:
• il decreto ingiuntivo opposto si fonderebbe pacificamente su tre fatture, cioè le nn. 545 del 01.04.2021, 709 del 27.04.2021 e 947 del 07.06.2021, e non su quattro, come affermato dal Tribunale;
la fattura n. 948 del 7.6.2021, regolarmente pagata, non sarebbe pagina 7 di 19 oggetto dell' ingiunzione, ma della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in primo grado, su cui il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi;
• contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, tutte le fatture, azionate col ricorso monitorio, riguarderebbero forniture in conto vendita, ivi comprese le nn. 545 e
709/2021 che, secondo il primo giudice, “si riferiscono pacificamente ad ordinarie vendite di prodotti cosmetici (linea Environ), regolarmente consegnati” (v. p. 3 sentenza impugnata);
• sempre con riguardo alle fatture nn. 545 e 709/2021, un ulteriore errore del primo giudice sarebbe rappresentato dall'aver ritenuto che “l'opponente ha prodotto una mail
21.6.2021 ore 11.32 e un allegato con un elenco di prodotti che non paiono riferirsi ai
DDT 784 e 985 di cui alle fatture nn. 545 e 709” (v. p. 4 sentenza impugnata); secondo l'appellante, il Tribunale sarebbe giunto a tale conclusione omettendo di considerare circostanze di fatto accertate e non contestate, nonché “interpretando in modo errato e/o parziale la documentazione in atti” (v. p. 10 atto di appello).
• la fattura n. 63/2021 e la nota di credito n. 64/2021, che, secondo il Tribunale, riguarderebbero le merci di cui alla mail del 21.6.2021, sarebbero invece relative ad altra merce, non oggetto di contenzioso, e riconducibili alla mail del 11.1.2021 prodotta dall'opposta (all. N. fasc. I grado ); CP_1
• in generale, la documentazione, versata in atti da parte opposta, che, secondo il primo giudice, proverebbe la previsione di un termine trimestrale per le merci in conto vendita,
e di trenta giorni per il pagamento delle fatture, dimostrerebbero la fondatezza dell'opposizione. Nello specifico, il pagamento della fattura n. 63/2021 sarebbe avvenuto tramite due bonifici, rispettivamente del 3.2.2021 e del 12.4.2021, oltre i trenta giorni dall'emissione della fattura in data 21.1.2021 (v. all. F fasc. I grado ); CP_1
parimenti, il reso della merce, di cui alla nota di credito n. 64/2021, sarebbe avvenuto in data 18.12.2020, per merce consegnata nell'agosto 2020, quindi oltre il termine trimestrale (v. all. D-E fasc. I grado ); CP_1
pagina 8 di 19 • contrariamente alle affermazioni del primo giudice, nella fattura n. 947/2021 (all. 4 fasc. I grado ), non vi sarebbe alcun richiamo al DDT 1027 del 23.4.2021 (p. 2 CP_1
all. 6 fasc. I grado ); anzi, da quest'ultimo il Tribunale avrebbe dovuto rilevare CP_1
che la richiesta di pagamento della controparte riguardasse anche alcuni tester, non vendibili al pubblico.
Parte appellata afferma che il motivo di appello sarebbe manifestatamente infondato, in quanto gli appellanti si sarebbero “limitati a prospettare una diversa valutazione senza esprimere alcuna censura alla ricostruzione del fatto e senza indicare alcuna violazione di legge, rispetto alla valutazione fatta propria dal Tribunale, valutazione che appare pienamente condivisibile oltre che adeguatamente ed analiticamente motivata” (v. p. 12 comparsa di costituzione in appello).
La Corte osserva che il motivo di appello è ammissibile, avendo l'appellante proposto censure specifiche a determinati passaggi della sentenza, ed allegato che l'asserita erroneità di tali passaggi avrebbe condizionato l'iter logico della motivazione della sentenza impugnata.
Nel merito si osserva, in primo luogo, che le somme, di cui alla fattura n. 948 del
7.6.2021, sono effettivamente estranee alla pretesa creditoria di , come CP_1
espressamente affermato nel ricorso monitorio di quest'ultima. Tali somme sono oggetto invece della domanda riconvenzionale restitutoria della , rigettata Parte_1
in primo grado e riproposta nel presente grado del giudizio come motivo di appello nr 4.
Analogamente, le somme di cui alla fattura 63/2021, e la nota di credito 64/21, non sono oggetto del contenzioso.
Le somme, esposte nella fattura 947/21, sono parzialmente oggetto del presente contenzioso, tranne che per la somma di euro 239,12, pacificamente versata ad CP_1
prima dell'inizio del processo;
si rileva altresì che, come sostenuto dall'appellante, il
DDT 1027 del 23.4.2021 (p. 2 all. 6 fasc. I grado ) non è richiamato in tale CP_1
fattura. Sono invece integralmente parti della pretesa creditoria, di cui al ricorso monitorio, le somme esposte nelle fatture 545/21 e 709/21.
pagina 9 di 19 In secondo lugo, si ritiene provato che il rapporto tra le parti debba essere qualificato come compravendita “in conto vendita”, per tutti i beni. Infatti, nei documenti versati in atti risulta chiaramente apposta la dicitura “conto vendita” (cfr., ad esempio, DDT 111 del 15.1.21 doc. 6 fasc. ; DDt 3804/21 doc. 8 fasc. di primo grado;
ft CP_1 CP_1
63/21 doc. D fasc. ); nessuno di tali documenti è stato contestato relativamente CP_1
a tale aspetto, con la conseguenza che deve ritenersi provato che le parti abbiano voluto concordare tale modalità contrattuale.
La controversia, piuttosto, verte sul termine per la eventuale restituzione dei beni da parte della ad , dato che la prima afferma che non sussistesse Parte_1 CP_1
alcun termine, di talché la restiutizone sarebbe stata possibile in qualsiasi momento, mentre l'appellata sostiene che fosse stato pattuito un termine trimestrale. Non risulta, invece, provato che parte dei beni fossero oggetto di semplice compravendita, né tantomeno quali beni fossero oggetto di compravendita semplice, e quali di vendita “in conto vendita”.
Ciò premesso, le censure, di cui al primo motivo, non sono sufficienti a determinare l'accoglimento dell'appello, come sarà più ampiamente esposto nel prosieguo.
Con il secondo motivo, parti appellanti, in contrasto con quanto affermato dal Tribunale, affermano che non avrebbe provato che il termine di pagamento della merce CP_1
fosse di trenta giorni. Assumono che, all'esito dell'istruttoria, avrebbero dimostrato che il termine concordato tra le parti fosse di 60 giorni (v. all.ti 4-9 e 25 fasc. I grado
). Parte_1
Allo stesso modo, non avrebbe provato la fondatezza della richiesta di CP_1
pagamento per beni non vendibili, cioè i tester, o per i quali avrebbe fissato arbitrariamente il prezzo, ossia la poltrona. Peraltro, la avrebbe dimostrato Parte_1
che i prodotti, oggetto di reso, fossero tutti integri e che su alcuni di essi fosse visibile la scritta “tester” (v. video del 25.06.2021 e del 14.07.2021 - depositati con memoria 183, co. 6, n. 2, c.p.c. , nonché che i pacchi fossero imballati, sigillati e collocati Parte_1
pagina 10 di 19 presso il deposito della (v. video del 22.10.2022 - depositato con memoria Parte_1
183, co. 6, n. 2, c.p.c. . Parte_1
replica al secondo motivo di appello, affermando che: CP_1
- al fine di dimostrare che il termine per il pagamento della merce fosse di 60 giorni, anziché di 30, le appellanti producono alcune comunicazioni, scambiate su
“whatsapp”, scambiate tra e l'agente (all. 25 Pt_2 Controparte_4
fasc. I grado , dalle quali si dovrebbe desumere che le opponenti Parte_1
avevano 60 giorni, a far data dal 15 gennaio, per pagare della merce. Secondo
l'appellata, il riferimento alla merce, contenuto in tali messaggi, sarebbe illeggibile;
in ogni caso, gli stessi non proverebbero nulla con riguardo alle fatture oggetto di causa;
anzi, sulla base di detti messaggi si potrebbe sostenere che le odierne appellanti fossero a conoscenza che il “conto vendita” per la merce consegnata il 15.1.2021 scadeva a marzo. Inoltre, solo con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., le odierne appellanti eccepivano l'insussistenza di un accordo tra le parti per la vendita dei tester e della poltrona, nonostante che i DDT riportassero il prezzo di tali prodotti e che prima di allora non vi fosse stata alcuna contestazione da parte della;
Parte_1
- le appellanti sostengono che la poltrona non poteva essere venduta, ma pagavano la relativa fattura n. 948/2021;
- la vendita dei tester, tra soggetti commercianti con partita IVA, sarebbe lecita e possibile, a condizione che i tester rispettino le normative di sicurezza, ed abbiano certificazioni e autorizzazioni previste per la sicurezza del prodotto;
- i video, prodotti dall'opponente in primo grado con le memorie ex art. 183, co. 6
c.p.c., contrariamente alle deduzioni avversarie, non proverebbero la mancata vendita della merce da parte della , né la corretta conservazione della Parte_1
stessa. Dagli stessi non sarebbe possibile comprendere di quali prodotti si tratti e, quindi, se siano quelli oggetto di causa.
pagina 11 di 19 La Corte osserva, in primo luogo, che l'eccezione della sulla non Parte_1
vendibilità dei tester è stata avanzata in primo grado tardivamente, perché solo nella memoria di cui all'art. 183 co 6 nr 1 cpc, come tempestivamente eccepito dall'opposta in primo grado, e senza che la necessità di proporla nella prima memoria, invece che nell'atto di citazione in opposizione, sia stata allegata o provata dalle appellanti, che ne hanno l'onere. L'eccezione della , riproposta in questo grado, essendo Parte_1
tardiva, è inammissibile.
Quanto al termine per il pagamento delle fatture di , rilevante per la CP_1
determinazione del dies a quo per il decorso degli interessi dovuti a , si osserva CP_1
che dai documenti, versati in atti dalla , si evince che l'accordo tra le parti Parte_1
avesse previsto un termine di pagamento delle fatture a 30 giorni. Infatti, dalle comunicazioni mail del 3 giugno 21, scambiate dalle parti, risulta provato che, almeno fino al 24 maggio 2021, quando le parti si sono incontrate in una riunione, l'accordo prevedesse che il termine di pagamento fosse a 30 giorni (docc. 4 a 9 fasc.
). Questa circostanza è confermata in comunicazioni inviate da entrambe le Parte_1
parti. Essa infine è confermata dal messaggio whatsapp sub M2 (Allegato alla memoria ex art 183 co 6 nr 2 cpc, depositata da in primo grado), inviata dall'agente CP_1
non contestata dalla né quanto a mittente e destinatario, né quanto Pt_4 Parte_1
al contenuto;
di conseguenza essa deve essere ritenuta pacifica.
Si osserva, inoltre, che la fattura 545/21 è stata emessa il 1.4.2021; la fattura 709/21 è stata emessa il 27.4.2021; pertanto, entrambe sono state emesse prima della modifica dell'accordo del 24 maggio 2021 sulla scadenza per i pagamenti. Tuttavia, entrambe riportano termini per il pagamento più ampi dei 30 giorni pattuiti (sia la 545/21 che la
709/21 riportano, come termine per il pagamento, il 31.5.21). Pertanto, deve ritenersi provato che , pur rispettando il termine previsto contrattualmente, ha concesso CP_1
per le due fatture termini più ampi di quanto pattuito;
gli interessi sono pertanto dovuti dalla scadenza di ciascun termine riportato in ciascuna fattura. Quanto alla fattura
947/21, emessa il 7.6.2021, essa indica come termine per il pagamento (tramite bonifico) pagina 12 di 19 il giorno stesso dell'emissione; tale indicazione, tuttavia, risulta in contrasto con gli accordi delle parti, che hanno stabilito il termine di pagamento a 60 giorni dall'emissione della fattura, per le fatture emesse dopo il 24 maggio 2021. Pertanto, la scadenza della fattura deve individuarsi nel sessantesimo giorno successivo all'emissione della stessa.
Ciò premesso, il motivo di appello risulta infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo, le appellanti affermano di non essere incorsi in alcun inadempimento, avendo regolarmente rispettato gli accordi con la controparte, e restituito la merce oggetto di reso. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le parti non avrebbero fissato alcun termine per la restituzione dei prodotti.
Conseguentemente, nessun pagamento sarebbe dovuto nei confronti di . CP_1
La società appellata assume che, in ordine alla merce di cui alla fattura n. 947/2021, varie sarebbero le prove documentali, attestanti la pattuizione di un termine trimestrale per il conto vendita:
1. Il DDT n. 3804 del 30.11.2020, a totale storno del DDT n. 2633 del 5.8.2020, la relativa fattura n. 63/2021 e la nota di credito n. 64 /2021 (all. C, D, E, F – fasc. I grado ); CP_1
2. copia delle istruzioni trasmesse da ST all'agente per il Parte_4
contratto di “conto vendita”, da cui si desumerebbero la fissazione del termine trimestrale e le condizioni del “conto vendita2 (all. M – fasc. I grado ); CP_1
3. copia delle comunicazioni dell'agente ove la stessa chiede se Parte_4
fosse stata pagata per il “conto vendita” di agosto, con storno DDT a CP_1
novembre, nonché per il “conto vendita” di gennaio 2021 (con scadenza ad aprile
2021), al fine di poter fatturare la provvigione (all. N e O – fasc. I grado
); CP_1
4. copia della dichiarazione della dott.ssa titolare della Farmacia Tes_1
Messa di Lecce, ove la stessa dichiara di essere a conoscenza che la CP_1
pagina 13 di 19 fornisce la possibilità alle sue clienti di utilizzare lo schema contrattuale del
“conto vendita” con termine trimestrale (all. P – fasc. I grado ). CP_1
Parte appellata evidenzia, infine, che gli unici prodotti resi da controparte non riguarderebbero la fattura n. 947/2021, ma il reso concordato nel termine trimestrale per la fattura n. 63/2021, per cui veniva emessa la nota di credito n. 64/2021.
La Corte osserva, in primo luogo, che la dichiarazione della d.ssa è stata Tes_1
depositata tardivamente e pertanto è inammissibile;
inoltre, essa risulta sfornita di valenza probatoria, non essendo idonea a provare quale pattuizione, in concreto, le parti di questo processo abbiano raggiunto. Inoltre, le comunicazioni, di cui agli allegati M,
N, e O, depositati da in primo grado, non sono opponibili alle appellanti, CP_1
trattandosi di comunicazioni interne tra e la sua agente, inidonee a CP_1 Pt_4
costituire prova nei confronti delle controparti.
Ciò premesso, la Corte osserva che risulta provato come le parti abbiano concordato un termine di resa trimestrale. Infatti, i documenti C, D, E, F e G di provano che CP_1
le parti hanno scelto di regolare i propri rapporti commerciali utilizzando la tipologia del contratto estimatorio (“conto vendita”) che, per su natura, prevede un termine per il reso dei prodotti. I medesimi documenti provano che fosse previsto un termine trimestrale, decorso il quale il compratore, in assenza di restituzione della merce, era tenuto al pagamento del prezzo.
Infatti, i documenti C, D, E, F attestano la consegna della merce in agosto 2020 e la chiusura del conto vendita in novembre 2020, mentre la successiva fattura n. 63 del
20.1.2021, e la nota di credito n. 64, emessa in pari data, dimostrano lo storno delle somme relative ai prodotti resi da nel termine trimestrale. In particolare, il Parte_1
doc. F, depositato da in primo grado, è una comunicazione di posta elettronica, CP_1
inviata da al difensore delle appellanti, in cui si conferma che, dalle somme CP_1
esposte nella fattura 63/21, devono essere detratte somme, di cui alla nota di credito
64/21, corrispettivi di prodotti resi in applicazione del contratto estimatorio.
pagina 14 di 19 Si osserva, poi, che la fattura 947/21 (doc. 4 allegata al ricorso per ingiunzione) riporta chiaramente la dicitura “chiusura conto vendita trimestrale iniziato il Persona_1
15.1.2021”.
Non sono stati allegati, né tantomeno provati, dalle appellanti, su cui ricade il relativo onere, fatti idonei a provare che le parti abbiano stipulato contratto estimatorio privo di termine di resa dei prodotti.
Deve, pertanto, concludersi che le parti abbiano previsto un termine per l'eventuale resa dei prodotti;
sulla base dei documenti versati in atti, deve ritenersi provato che il termine era trimestrale;
decorso tale termine, la resa dei prodotti, da parte dell'acquirente, con correlata restituzione del corrispettivo, non era più ammessa.
Si osserva, inoltre, che deve respingersi la tesi, secondo cui alcuni beni sarebbero stati restituiti (o ne sia stata tentata la restituzione, da parte della ), non in virtù Parte_1
del contratto estimatorio, ma perché “scaduti o con date di scadenza vicine”. In primo luogo, le appellanti non hanno assolto al loro onere assertivo, non avendo specificato quali beni in particolare fossero scaduti, quali avessero date di scadenza “vicine”, cosa significasse, in particolare, tale locuzione, e di quali beni avessero effettuato o tentato la restiutizone per tale ragione. Non hanno, inoltre, assolto all'onere probatorio, al riguardo, non essendo stata prodotta documentazione che provi, in dettaglio, quali prodotti siano stati restituiti (o ne sia stata tentata la restituzione) perché scaduti, quali perché aventi date di scadenza “vicine”, e che provino le date di scadenza di tali prodotti.
Il motivo di appello deve pertanto ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quarto motivo, parti appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe omesso di esaminare la domanda riconvenzionale, svolta dall'opponente, di restituzione dell'importo di € 1.060,18, di cui alla fattura n. 948/2021, e di risarcimento del danno per inadempimento della controparte, quantificato in € 5.000,00.
pagina 15 di 19 Deduce di aver provato l'inesistenza del credito, di cui alla fattura n. 948/2021, dimostrando che la poltrona ivi indicata fosse in omaggio (v. all. 25 e 26 fasc. I grado
). Parte_1
L'appellata eccepisce che:
• quanto alla domanda di restituzione, il “conto vendita” di cui alla fattura n. 948/2021 si sarebbe definito con il pagamento del prezzo;
l'accipiens (la ), anziché Parte_1
restituire la merce, ne avrebbe pagato il prezzo, divenendo proprietario della merce di cui alla fattura (la poltrona). Conseguentemente, non vi sarebbe alcuna valida ragione, per l'appellante, per domandare la restituzione di quanto corrisposto;
• in ordine alla domanda risarcitoria, l'appellante non avrebbe provato alcun danno;
essendo soggetto inadempiente alle obbligazioni contrattuali, non avrebbe alcun titolo per pretendere il risarcimento dei danni.
La Corte osserva che, pacificamente, la fattura 948/21 si riferisce alla vendita della poltrona bianca per estetista (doc. 5 allegato al ricorso per ingiunzione). Essa fa riferimento al DDT n. 111 del 15.1.2021, che riporta la dicitura “conto vendita”, e che attesta la consegna, in quella data, della poltrona bianca professionale. Il documento, non contestato né quanto a provenienza, né quanto a contenuto, dalle appellanti, è idoneo a provare che la poltrona fosse stata venduta alla , e “in conto Parte_1
vendita”. Deve pertanto essere ritenuta non provata l'allegazione delle appellanti, secondo la quale nessun corrispettivo sarebbe stato dovuto dalla Controparte_5
. Al riguardo, si rileva che i documenti 25, 26, e 27, depositati dalla
[...]
in allegato alla memoria di cui all'art. 183 co 6 nr 3 cpc, in primo grado, Parte_1
apparentemente in conseguenza delle istanze istruttorie di controparte, sono messaggi via WhatsApp tra soggetto, che agisce per la , e l'agente di Parte_1 CP_4
in essi, l'agente dichiara di avere chiesto a se la poltrona può essere
[...] CP_1
data in “omaggio” alla . Non vi è, in tali documenti, alcuna prova Parte_1
dell'accettazione, da parte di , di tale proposta della , veicolata CP_1 Parte_1
pagina 16 di 19 tramite l'agente. La mera promessa dell'agente di trasmettere la proposta a , CP_1
non può valere come accettazione da parte della odierna appellata;
infatti, l'agente conferma di non avere la facoltà di accettare la proposta in nome e per conto di
, circostanza peraltro pacifica. CP_1
Risulta inoltre sfornita di prova l'allegazione delle appellanti, secondo la quale il corrispettivo della poltrona sarebbe stato “imposto” unilateralmente da , dato CP_1
che non risulta alcuna contestazione sulla quantificazione dello stesso, e che il corrispettivo è stato saldato integralmente, e senza riserve, prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Il DDT, di cui sopra, attesta anche la data, da cui decorrevano i tre mesi per la restituzione del bene al venditore;
decorso tale termine, le odierne appellanti sono decadute dal diritto a restituire il bene, con correlato obbligo di corrispondere al pagamento. Non è stata allegata, né tantomeno provata, dalle appellanti, su cui incombe il relativo onere, alcuna circostanza idonea a fare presumere il sorgere, in capo alle medesime, di un diritto alla ripetizione del corrispettivo della compravendita della poltrona.
Quanto alla domanda, svolta dalle appellanti, di risarcimento dell'asserito danno per inadempimento della controparte, quantificato in € 5.000,00, la Corte rileva che le appellanti non hanno specificato quale sia stato l'inadempimento di , di cui si CP_1
chiede il risarcimento, e quale sia stato il danno asseritamente subito;
non è stato assolto all'onere di allegazione, a maggior ragione, circa un eventuale nesso causale tra l'asserito inadempimento e il danno. Non avendo le appellanti assolto né all'onere assertivo, né, tantomeno, all'onere probatorio, che grava su di loro, in applicazione delle norme generali in vigore sulla ripartizione dell'onere della prova, la domanda deve esser respinta.
In conclusione, il quarto motivo di appello, essendo infondato, deve essere respinto.
Alla luce di tutte considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata. pagina 17 di 19 Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00 - € 26.000,00) e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi € 3.966,00, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, perché non svolta, oltre rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata, nr 9990/2024 del
Tribunale di Milano, pubblicata il 19.11.2024; condanna , e Controparte_6 Parte_2
, in solido, al pagamento, in favore di delle spese di lite del Parte_2 CP_1
presente grado, che si liquidano in complessivi € 3.966,00, oltre IVA, CPA, e 15% spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025.
pagina 18 di 19 Il Consigliere est.
Dott. Antonella Caterina Attardo
Provvedimento redatto in collaborazione con il CP_7
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
ott. Andrea Vischi
pagina 19 di 19