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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/04/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 2466/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso con ricorso depositato in data 02/05/2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato al ricorso introduttivo, dall'avv.
Michele Visentin (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
San Vendemiano;
- RICORRENTE -
contro
DA (C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla memoria difensiva depositata nella fase cautelare, dall'avv. Cinzia Manfrè (C.F. ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso il suo studio indirizzo pec Email_1
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da nota congiunta depositata nel fascicolo telematico il 24/03/2025
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato il ricorrente rappresentava che dall'anno 2003 intratteneva una relazione sentimentale con la resistente che dal rapporto nascevano i figli il Persona_1 Per_2
28/10/2017 e il 31/10/2021; che il rapporto inizialmente connotato da comunione di Per_3 intenti finiva per logorarsi;
che stante l'impossibilità di trovare un accordo circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti con i figli minori si rendeva necessario ricorrere all'autorità giudiziale.
Illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, il ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 08/07/2023 la resistente contestando quanto dedotto dal Persona_1
ricorrente perché infondato in fatto e in diritto.
Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 05/10/2023 erano presenti le parti personalmente, che venivano sentite, e i rispettivi procuratori. Il Giudice, confermati i provvedimenti disposti a seguito della conferma dei provvedimenti provvisori ex art. 473bis.15 cod. proc. civ. e ritenuta la necessità, disponeva CTU.
Medio tempore, causa trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altro Ufficio, il presente procedimento veniva riassegnato.
Depositata pertanto la relazione peritale, alla successiva udienza del 24/09/2024, le parti chiedevano di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e, su richiesta del Giudice, davano atto di poter giungere ad un possibile accordo. Il Giudice, quindi, fissava udienza al 28/01/2025, per la formalizzazione dell'accordo o, in difetto, per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale le parti chiedevano un differimento avendo trovato un accordo.
Infine, all'udienza del 10/04/2025 erano presenti i procuratori delle parti che confermavano quindi le conclusioni congiunte, già rassegnate per via telematica.
Il Giudice rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alle condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento, ritenute congrue e rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_2
, non presentando profili di illegittimità. Per_3
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano integralmente:
1) affidamento: dispone l'affidamento di e condiviso tra i genitori, con i quali i Per_2 Per_3
minori avranno un rapporto equilibrato e continuativo, ricevendo altresì da entrambi cura, educazione ed istruzione;
2) residenza: i minori e avranno residenza anagrafica Per_2 Per_3
presso l'abitazione materna sita in Oderzo, Via Boarie n. 15/a;
3) responsabilità genitoriale: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quanto alla quotidianità, procurando di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei ragazzi, nel rispetto di sensibilità ed esigenze dei medesimi, tenendo conto altresì dei mutamenti che i ragazzi subiranno negli anni;
4) diritto di visita: con decorrenza dall'1.03.2025, e si tratterranno presso ciascun Per_2 Per_3
genitore secondo il seguente calendario, calibrato su di un periodo di due settimane, e secondo quanto previsto dalla CTU dott.ssa ; Per_4
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023 5) ogni mercoledì del mese il padre preleverà i minori presso la casa della madre alle ore 16.00 e li riaccompagnerà a scuola il mattino seguente;
nei due venerdì del mese (della settimana II) in cui il padre avrà con sé i figli, lo stesso li preleverà presso la casa della madre alle ore 16.30 e quest'ultima li riprenderà dalla casa del padre il mattino seguente alle ore 10.00;
6) quando frequenterà la scuola anche il sabato mattina, il venerdì in cui i minori staranno con Per_2
il padre (settimana II), questi li preleverà presso la casa della madre alle ore 16.30 del venerdì e riaccompagnerà a scuola e IA presso la madre il mattino seguente alle ore 10.00; Per_2
7) quando entrambi i figli frequenteranno la scuola anche il sabato mattina, 1i venerdì in cui i minori staranno con il padre (settimana II), questi li preleverà presso la casa della madre alle ore
16.30 e li riaccompagnerà a scuola il mattino seguente;
8) durante la settimana I al sabato mattina i figli saranno portati a scuola dalla madre e a Per_3
casa del padre alle ore 10.00 (fino a quanto non inizierà la scuola); il padre poi preleverà (ed Per_2
anche quando sarà) direttamente dalla scuola;
Per_3
9) saranno condivise tra i genitori tutte le attività significative che riguarderanno i figli o rilevanti sul piano decisionale: saggi sportivi, feste scolastiche, ricorrenze religiose, compleanni, e relativamente ad aspetti sanitari quali visite mediche, visite specialistiche, consulenze psicologiche eсc.;
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023 10) festività e Natale: per quanto riguarda le festività, esse vanno suddivise al 50% tra un genitore e l'altro. Si stabilisce quindi che i minori trascorreranno le vacanze natalizie 2025, dall'ultimo giorno di scuola al 30.12.25 con la madre, ad eccezione del 24.12.25, in cui i minori rimarranno affidati al padre dalle ore 10 alle ore 21.00 per l'apertura dei regali. Dal 30.12.25 dalle ore 10:00 alla ripresa della scuola i bambini staranno con il padre. Si mantiene con tali modalità l'alternanza di anno in anno già avviata;
11) Pasqua: le festività di Pasqua verranno suddivise al 50% ad anni alterni, dall'ultimo giorno di scuola (dal termine dell'orario scolastico) alla sera di Pasqua (ore 21.00) con un genitore e i giorni rimanenti con l'altro genitore. Si condivide inoltre che, il genitore che in quell'anno avrà con sé i bambini il giorno di Pasqua, non li terrà nelle vacanze scolastiche del Carnevale. A Pasqua 2025 i bambini staranno con il padre;
12) carnevale: le vacanze di Carnevale da usufruire ad anni alterni, andranno unite al weekend precedente interrompendo eventualmente la regolare turnazione in corso, che riprenderà nel weekend successivo con il genitore che non li ha avuti nel Carnevale. A Carnevale 2025 i bambini staranno con la madre;
13) durante le vacanze estive, i genitori trascorreranno due settimane di vacanza anche non consecutive con i minori (ma una settimana senz'altro consecutiva);
14) le parti si impegnano a comunicare con un preavviso di almeno 2 settimane il periodo di vacanza desiderato, informando l'altra parte dove soggiorneranno i figli;
15) per il restante periodo in cui i bambini non frequentano la scuola varrà il calendario ordinario;
16) gli altri ponti e festività infrannuali: quelli del 25/4-01/5-2/6-01/11-8/12, seguiranno il principio dell'alternanza di anno in anno.
Il 25 aprile i minori staranno con la madre, e in maniera alterata, per i successivi ponti.
Durante tutti i suddetti periodi, salvo diversa specifica regolamentazione, chi avrà con sé i figli li accompagnerà dall'altro genitore e viceversa seguendo gli orari concordati per l'affidamento settimanale;
17) le parti si impegnano a comunicare tra loro eventuali spostamenti/ soggiorni dei figli diversi dai luoghi di residenza/collocazione;
18) cerimonie religiose: nel caso delle cerimonie religiose si concorda che entrambi i genitori saranno presenti in Chiesa insieme ai figli;
il minore festeggerà con uno dei genitori la giomata;
lo stesso genitore si occuperà anche dell'organizzazione e di ogni aspetto che possa essere attinente. Il weekend successivo sarà di competenza dell'altro genitore che non ha, nella giornata stessa, potuto
________________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023 festeggiare con il figlio, al fine di offrire la possibilità di trascorrere parimenti l'importante ricorrenza. Sarà a carico dei genitori stessi scambiarsi i tumi dei weekend successivi. Anche la scelta di eventuali padrini e madrine sarà di competenza di un genitore piuttosto che l'altro a cerimonie alterne;
per la cerimonia della comunione di Gioia spetterà al padre organizzare gli incombenti relativi alla cerimonia, avendo la madre organizzato il già celebrato battesimo di nell'anno 2024; Per_3
19) malattia: in caso di malattia, se uno dei minori è impossibilitato a muoversi dall'abitazione, sarà necessario presentare un certificato medico che attesti tale impossibilità, altrimenti il minore sosterrà ugualmente lo spostamento da un'abitazione all'altra in caso di malessere lieve (come disposto dalla CTU). In caso di mancato spostamento dei minori, il giorno sarà recuperato il prima possibile previo accordo tra i genitori;
20) i genitori potranno concordare deroghe al calendario in considerazione di impegni o di altri eventi straordinari sia dei figli che dei genitori stessi;
21) mantenimento: il signor concorrerà al mantenimento ordinario della prole, Parte_1
corrispondendo alla signora a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Per_1
medesima entro e non oltre il giorno 13 di ogni mese l'importo mensile di euro 500,00 in ragione di euro 300,00 per e € 200,00 per a far data dal corrente mese di marzo 2025, Per_2 Per_3
rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal dodicesimo mese successivo a quello dell'inizio della corresponsione dello stesso;
22) a decorrere dall'inizio della scuola primaria di , l'assegno di mantenimento per il Per_3 medesimo sarà elevato di € 100,00; l'assegno così determinato sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a partire da 12 mesi successivi;
23) la signora percepirà al 100% l'assegno unico per i figli;
le eventuali detrazioni e/ Per_1
benefici fiscali per i figli rimarranno in capo ai genitori al 50%;
24) spese straordinarie: i genitori concorreranno nella percentuale del 50% al pagamento delle spese straordinarie concordate come regolamentate e individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso ed i rimborsi dovranno aver luogo entro e non oltre il giorno 13 del mese successivo a quello in cui il genitore ha sostenuto e documentato all'altro la spesa;
le spese per eventuale baby-sitter rimangono interamente a carico del genitore che ne fa richiesta;
25) la signora con la sottoscrizione della presente, promette di vendere irrevocabilmente al Per_1
signor , che promette di acquistare per sé o per persona da nominare, la propria intera quota Pt_1
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023 di proprietà (pari a ½ del tutto) - e delle eventuali parti comuni - dell'unità immobiliare sita a
Fossalta Maggiore di Chiarano, Via Tabacchi n. 14/E, così catastalmente censita:
Comune di Chiarano: Catasto Fabbricati: Sezione A: Foglio 3:
Mapp. n° 734, sub. 4, via Tabacchi, Piano T-1, categoria A2; classe 2; vani 4; rendita catastale €
248,93;
Mapp. n° 734, sub. 10, via Tabacchi, Piano T, categoria C6; classe U, mq. 17, rendita € 44,78;
Mapp. n° 734, sub. 24, via Tabacchi, Piano T, categoria C/6, classe U, mq. 13, rendita € 34,24;
Mapp. n° 734, sub. 25, via Tabacchi, Piano T, categoria C/6, classe U, mq. 13, rendita € 34,24;
Confini:
- abitazione e scoperto esclusivo con: unità e scoperto sub 5, via Tabacchi e scoperto sub 3, salvo altri e più precisi;
- il garage con sub 9, area cortilizia sub 1 e garage sub 11, salvo altri e più precisi;
- i posti auto scoperti con mappale 698, area cortilizia sub 1 e posto auto sub 26, salvo altri e più precisi;
26) il prezzo di cessione della sopraindicata quota immobiliare viene pattuito dalle parti in €
55.000,00; tale somma verrà corrisposta al momento del rogito notarile da stipulare entro e non oltre il 09/05/2025;
27) i mobili, gli arredi ed accessori attualmente presenti nella casa già residenza familiare rimangono in esclusiva proprietà del signor senza alcuna pretesa da parte della sig.ra Parte_1
la sig.ra si impegna e si obbliga a consegnare alla data del rogito i n° 2 telecomandi Per_1 Per_1
(del cancello carraio) oltre alle foto degli impianti in formato digitale (con una chiavetta uso che verrà in precedenza al rogito fornita dal Sig. alla Sig.ra . Pt_1 Per_1
28) Viene richiesto inoltre il telecomando che il Sig. ha ancora in suo possesso del cancello Pt_1
e basculante della proprietà della Sig.ra Per_1
29) il signor si fa interamente carico delle spese tutte inerenti e conseguenti al Pt_1
trasferimento della proprietà della quota di immobile in proprio favore, ivi compresi gli eventuali oneri tributari e/o fiscali, spese di sanatoria;
30) con il corretto adempimento delle obbligazioni tutte sopra riportate, le parti dichiarano di aver integralmente regolato tutti i loro rapporti economici per il passato e per il futuro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ritenendosi tacitati e soddisfatti;
31) i genitori si danno reciprocamente atto che gli obblighi discendenti dal presente accordo decorreranno dalla data dalla sottoscrizione della presente e saranno comunque condizionati al
________________________________________________________________________________________________
7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023 recepimento integrale del medesimo nel provvedimento finale del Tribunale di Treviso nella causa
R.G. Vol. 2466/2023;
32) le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, sia tra loro sia in favore dei figli e Per_2
; Per_3
33) le spese legali del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti;
34) i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla solidarietà professionale tra avvocati.
Così deciso in Treviso in data 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 2466/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso con ricorso depositato in data 02/05/2023 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato al ricorso introduttivo, dall'avv.
Michele Visentin (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
San Vendemiano;
- RICORRENTE -
contro
DA (C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla memoria difensiva depositata nella fase cautelare, dall'avv. Cinzia Manfrè (C.F. ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso il suo studio indirizzo pec Email_1
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
I coniugi concludono come da nota congiunta depositata nel fascicolo telematico il 24/03/2025
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato il ricorrente rappresentava che dall'anno 2003 intratteneva una relazione sentimentale con la resistente che dal rapporto nascevano i figli il Persona_1 Per_2
28/10/2017 e il 31/10/2021; che il rapporto inizialmente connotato da comunione di Per_3 intenti finiva per logorarsi;
che stante l'impossibilità di trovare un accordo circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti con i figli minori si rendeva necessario ricorrere all'autorità giudiziale.
Illustrate le vicende familiari ed esposte le rispettive situazioni patrimoniali e reddituali, il ricorrente concludeva rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva in data 08/07/2023 la resistente contestando quanto dedotto dal Persona_1
ricorrente perché infondato in fatto e in diritto.
Fornita quindi la propria la ricostruzione dei fatti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 05/10/2023 erano presenti le parti personalmente, che venivano sentite, e i rispettivi procuratori. Il Giudice, confermati i provvedimenti disposti a seguito della conferma dei provvedimenti provvisori ex art. 473bis.15 cod. proc. civ. e ritenuta la necessità, disponeva CTU.
Medio tempore, causa trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altro Ufficio, il presente procedimento veniva riassegnato.
Depositata pertanto la relazione peritale, alla successiva udienza del 24/09/2024, le parti chiedevano di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e, su richiesta del Giudice, davano atto di poter giungere ad un possibile accordo. Il Giudice, quindi, fissava udienza al 28/01/2025, per la formalizzazione dell'accordo o, in difetto, per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale le parti chiedevano un differimento avendo trovato un accordo.
Infine, all'udienza del 10/04/2025 erano presenti i procuratori delle parti che confermavano quindi le conclusioni congiunte, già rassegnate per via telematica.
Il Giudice rimetteva pertanto la causa in decisione al Collegio.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alle condizioni congiunte di cui le parti chiedono l'accoglimento, ritenute congrue e rispondenti all'interesse dei figli minori e Per_2
, non presentando profili di illegittimità. Per_3
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti che di seguito si riportano integralmente:
1) affidamento: dispone l'affidamento di e condiviso tra i genitori, con i quali i Per_2 Per_3
minori avranno un rapporto equilibrato e continuativo, ricevendo altresì da entrambi cura, educazione ed istruzione;
2) residenza: i minori e avranno residenza anagrafica Per_2 Per_3
presso l'abitazione materna sita in Oderzo, Via Boarie n. 15/a;
3) responsabilità genitoriale: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quanto alla quotidianità, procurando di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei ragazzi, nel rispetto di sensibilità ed esigenze dei medesimi, tenendo conto altresì dei mutamenti che i ragazzi subiranno negli anni;
4) diritto di visita: con decorrenza dall'1.03.2025, e si tratterranno presso ciascun Per_2 Per_3
genitore secondo il seguente calendario, calibrato su di un periodo di due settimane, e secondo quanto previsto dalla CTU dott.ssa ; Per_4
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023 5) ogni mercoledì del mese il padre preleverà i minori presso la casa della madre alle ore 16.00 e li riaccompagnerà a scuola il mattino seguente;
nei due venerdì del mese (della settimana II) in cui il padre avrà con sé i figli, lo stesso li preleverà presso la casa della madre alle ore 16.30 e quest'ultima li riprenderà dalla casa del padre il mattino seguente alle ore 10.00;
6) quando frequenterà la scuola anche il sabato mattina, il venerdì in cui i minori staranno con Per_2
il padre (settimana II), questi li preleverà presso la casa della madre alle ore 16.30 del venerdì e riaccompagnerà a scuola e IA presso la madre il mattino seguente alle ore 10.00; Per_2
7) quando entrambi i figli frequenteranno la scuola anche il sabato mattina, 1i venerdì in cui i minori staranno con il padre (settimana II), questi li preleverà presso la casa della madre alle ore
16.30 e li riaccompagnerà a scuola il mattino seguente;
8) durante la settimana I al sabato mattina i figli saranno portati a scuola dalla madre e a Per_3
casa del padre alle ore 10.00 (fino a quanto non inizierà la scuola); il padre poi preleverà (ed Per_2
anche quando sarà) direttamente dalla scuola;
Per_3
9) saranno condivise tra i genitori tutte le attività significative che riguarderanno i figli o rilevanti sul piano decisionale: saggi sportivi, feste scolastiche, ricorrenze religiose, compleanni, e relativamente ad aspetti sanitari quali visite mediche, visite specialistiche, consulenze psicologiche eсc.;
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023 10) festività e Natale: per quanto riguarda le festività, esse vanno suddivise al 50% tra un genitore e l'altro. Si stabilisce quindi che i minori trascorreranno le vacanze natalizie 2025, dall'ultimo giorno di scuola al 30.12.25 con la madre, ad eccezione del 24.12.25, in cui i minori rimarranno affidati al padre dalle ore 10 alle ore 21.00 per l'apertura dei regali. Dal 30.12.25 dalle ore 10:00 alla ripresa della scuola i bambini staranno con il padre. Si mantiene con tali modalità l'alternanza di anno in anno già avviata;
11) Pasqua: le festività di Pasqua verranno suddivise al 50% ad anni alterni, dall'ultimo giorno di scuola (dal termine dell'orario scolastico) alla sera di Pasqua (ore 21.00) con un genitore e i giorni rimanenti con l'altro genitore. Si condivide inoltre che, il genitore che in quell'anno avrà con sé i bambini il giorno di Pasqua, non li terrà nelle vacanze scolastiche del Carnevale. A Pasqua 2025 i bambini staranno con il padre;
12) carnevale: le vacanze di Carnevale da usufruire ad anni alterni, andranno unite al weekend precedente interrompendo eventualmente la regolare turnazione in corso, che riprenderà nel weekend successivo con il genitore che non li ha avuti nel Carnevale. A Carnevale 2025 i bambini staranno con la madre;
13) durante le vacanze estive, i genitori trascorreranno due settimane di vacanza anche non consecutive con i minori (ma una settimana senz'altro consecutiva);
14) le parti si impegnano a comunicare con un preavviso di almeno 2 settimane il periodo di vacanza desiderato, informando l'altra parte dove soggiorneranno i figli;
15) per il restante periodo in cui i bambini non frequentano la scuola varrà il calendario ordinario;
16) gli altri ponti e festività infrannuali: quelli del 25/4-01/5-2/6-01/11-8/12, seguiranno il principio dell'alternanza di anno in anno.
Il 25 aprile i minori staranno con la madre, e in maniera alterata, per i successivi ponti.
Durante tutti i suddetti periodi, salvo diversa specifica regolamentazione, chi avrà con sé i figli li accompagnerà dall'altro genitore e viceversa seguendo gli orari concordati per l'affidamento settimanale;
17) le parti si impegnano a comunicare tra loro eventuali spostamenti/ soggiorni dei figli diversi dai luoghi di residenza/collocazione;
18) cerimonie religiose: nel caso delle cerimonie religiose si concorda che entrambi i genitori saranno presenti in Chiesa insieme ai figli;
il minore festeggerà con uno dei genitori la giomata;
lo stesso genitore si occuperà anche dell'organizzazione e di ogni aspetto che possa essere attinente. Il weekend successivo sarà di competenza dell'altro genitore che non ha, nella giornata stessa, potuto
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023 festeggiare con il figlio, al fine di offrire la possibilità di trascorrere parimenti l'importante ricorrenza. Sarà a carico dei genitori stessi scambiarsi i tumi dei weekend successivi. Anche la scelta di eventuali padrini e madrine sarà di competenza di un genitore piuttosto che l'altro a cerimonie alterne;
per la cerimonia della comunione di Gioia spetterà al padre organizzare gli incombenti relativi alla cerimonia, avendo la madre organizzato il già celebrato battesimo di nell'anno 2024; Per_3
19) malattia: in caso di malattia, se uno dei minori è impossibilitato a muoversi dall'abitazione, sarà necessario presentare un certificato medico che attesti tale impossibilità, altrimenti il minore sosterrà ugualmente lo spostamento da un'abitazione all'altra in caso di malessere lieve (come disposto dalla CTU). In caso di mancato spostamento dei minori, il giorno sarà recuperato il prima possibile previo accordo tra i genitori;
20) i genitori potranno concordare deroghe al calendario in considerazione di impegni o di altri eventi straordinari sia dei figli che dei genitori stessi;
21) mantenimento: il signor concorrerà al mantenimento ordinario della prole, Parte_1
corrispondendo alla signora a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Per_1
medesima entro e non oltre il giorno 13 di ogni mese l'importo mensile di euro 500,00 in ragione di euro 300,00 per e € 200,00 per a far data dal corrente mese di marzo 2025, Per_2 Per_3
rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal dodicesimo mese successivo a quello dell'inizio della corresponsione dello stesso;
22) a decorrere dall'inizio della scuola primaria di , l'assegno di mantenimento per il Per_3 medesimo sarà elevato di € 100,00; l'assegno così determinato sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a partire da 12 mesi successivi;
23) la signora percepirà al 100% l'assegno unico per i figli;
le eventuali detrazioni e/ Per_1
benefici fiscali per i figli rimarranno in capo ai genitori al 50%;
24) spese straordinarie: i genitori concorreranno nella percentuale del 50% al pagamento delle spese straordinarie concordate come regolamentate e individuate nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso ed i rimborsi dovranno aver luogo entro e non oltre il giorno 13 del mese successivo a quello in cui il genitore ha sostenuto e documentato all'altro la spesa;
le spese per eventuale baby-sitter rimangono interamente a carico del genitore che ne fa richiesta;
25) la signora con la sottoscrizione della presente, promette di vendere irrevocabilmente al Per_1
signor , che promette di acquistare per sé o per persona da nominare, la propria intera quota Pt_1
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023 di proprietà (pari a ½ del tutto) - e delle eventuali parti comuni - dell'unità immobiliare sita a
Fossalta Maggiore di Chiarano, Via Tabacchi n. 14/E, così catastalmente censita:
Comune di Chiarano: Catasto Fabbricati: Sezione A: Foglio 3:
Mapp. n° 734, sub. 4, via Tabacchi, Piano T-1, categoria A2; classe 2; vani 4; rendita catastale €
248,93;
Mapp. n° 734, sub. 10, via Tabacchi, Piano T, categoria C6; classe U, mq. 17, rendita € 44,78;
Mapp. n° 734, sub. 24, via Tabacchi, Piano T, categoria C/6, classe U, mq. 13, rendita € 34,24;
Mapp. n° 734, sub. 25, via Tabacchi, Piano T, categoria C/6, classe U, mq. 13, rendita € 34,24;
Confini:
- abitazione e scoperto esclusivo con: unità e scoperto sub 5, via Tabacchi e scoperto sub 3, salvo altri e più precisi;
- il garage con sub 9, area cortilizia sub 1 e garage sub 11, salvo altri e più precisi;
- i posti auto scoperti con mappale 698, area cortilizia sub 1 e posto auto sub 26, salvo altri e più precisi;
26) il prezzo di cessione della sopraindicata quota immobiliare viene pattuito dalle parti in €
55.000,00; tale somma verrà corrisposta al momento del rogito notarile da stipulare entro e non oltre il 09/05/2025;
27) i mobili, gli arredi ed accessori attualmente presenti nella casa già residenza familiare rimangono in esclusiva proprietà del signor senza alcuna pretesa da parte della sig.ra Parte_1
la sig.ra si impegna e si obbliga a consegnare alla data del rogito i n° 2 telecomandi Per_1 Per_1
(del cancello carraio) oltre alle foto degli impianti in formato digitale (con una chiavetta uso che verrà in precedenza al rogito fornita dal Sig. alla Sig.ra . Pt_1 Per_1
28) Viene richiesto inoltre il telecomando che il Sig. ha ancora in suo possesso del cancello Pt_1
e basculante della proprietà della Sig.ra Per_1
29) il signor si fa interamente carico delle spese tutte inerenti e conseguenti al Pt_1
trasferimento della proprietà della quota di immobile in proprio favore, ivi compresi gli eventuali oneri tributari e/o fiscali, spese di sanatoria;
30) con il corretto adempimento delle obbligazioni tutte sopra riportate, le parti dichiarano di aver integralmente regolato tutti i loro rapporti economici per il passato e per il futuro e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, ritenendosi tacitati e soddisfatti;
31) i genitori si danno reciprocamente atto che gli obblighi discendenti dal presente accordo decorreranno dalla data dalla sottoscrizione della presente e saranno comunque condizionati al
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023 recepimento integrale del medesimo nel provvedimento finale del Tribunale di Treviso nella causa
R.G. Vol. 2466/2023;
32) le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, sia tra loro sia in favore dei figli e Per_2
; Per_3
33) le spese legali del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti;
34) i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla solidarietà professionale tra avvocati.
Così deciso in Treviso in data 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2466/2023