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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 441 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 441-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da odice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese Parte_1 di AN – MO – BR – DI , nell'interesse di P.IVA_1 Parte_2
(All.A), codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n.
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Menghini e Davide Sarina P.IVA_2 entrambi del Foro di AN (All. B)
- RICORRENTE- nei confronti di
con sede legale a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 57, 10128, Controparte_1
Torino (C.F. e P. Iva: ); P.IVA_3
- CONVENUTA–
***
Con ricorso depositato il 28 luglio 2025 nell'interesse di Parte_1 [...]
(All.A), ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_2 con sede legale a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 57, 10128, Torino Controparte_1
(C.F. e P. Iva: ). P.IVA_3
Il giudice designato alla trattazione del ricorso, con provvedimento del 1 agosto 2025 ha rilevato che dalla visura camerale depositata con il ricorso e datata 18.6.2025 emerge che l'amministratore unico è “decaduto dall'incarico a decorrere dal 15/03/2022: Controparte_2 iscrizione d'ufficio a seguito di determinazione del conservatore del registro delle imprese del 14/10/2022”. Ritenuta dunque la società convenuta priva di un soggetto legale rappresentante, visti gli artt. 78 e 80 c.p.c., i quali prevedono la nomina di un curatore speciale che rappresenti la persona giuridica, finchè subentri colui al quale spetta la rappresentanza, e la possibilità che a tale nomina provveda d'ufficio il giudice che procede, ha nominato l'avv. Ilenia Bianchi quale curatore speciale al fine di rappresentare la società nel procedimento unitario avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria alla società convenuta a mezzo pec del 4.8.2025 nonché tramite pec al curatore speciale avv. Ilenia Bianchi in pari data.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata 5 CP_3 agosto 2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 7 agosto 2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidato all'agente della riscossione è pari a 72.216,28 euro, definiti “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio”.
All'udienza del 12 settembre 2025 è comparsa per la società convenuta l'avv. Ilenia Bianchi, come si è detto, nominata curatore speciale dal Tribunale.
Il curatore speciale della convenuta ha dichiarato di rimettersi alle valutazioni del Tribunale, precisando di aver effettuato richieste di informazioni ai soci, senza esito.
E' comparsa altresì la difesa di parte ricorrente, che, a domanda del giudice, ha precisato che il proprio credito attuale, detratto quanto percepito dall'esecuzione immobiliare, è pari ad euro 489.931,24 per capitale oltre interessi dal 2022, rilevando che, tenuto conto della somma a debito risultante dall'informativa trasmessa da (sopracitata) deve escludersi CP_3 che la convenuta sia qualificabile come impresa minore.
Parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
2 Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione di nel cui interesse Parte_2 Parte_1
ha depositato il ricorso, quale creditrice della società convenuta sulla base del decreto
[...] ingiuntivo n.9197 /2020 del Tribunale di Torino (docc. 4 e 5). Occorre osservare che la somma di 645.793,03 euro, portata dall'atto di precetto del marzo 2021 (doc. 6), deve essere ridotta delle somme percepite dalla odierna ricorrente nell'ambito della esecuzione immobiliare intrapresa dalla (docc. 7 e 8). La ricorrente all'udienza 12.9.2025 ha quantificato il proprio attuale credito in 489.931,24 per capitale oltre interessi;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 57, 10128 (cfr. visura camerale del 4.8.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata alla società a mezzo pec
4.8.2025 e al curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c. con rappresentanza della società parimenti a mezzo pec del 4.8.2025. Il curatore speciale avv. Ilenia Bianchi è comparsa all'udienza sopra citata e nulla ha eccepito in ordine ai requisiti della domanda;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, avente quale oggetto sociale la valorizzazione di beni immobili propri, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d)
CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che l'ammontare dei debiti risultanti dall'istruttoria appare superiore a 500.000,00 dovendosi sommare all'attuale credito della ricorrente (euro 489.931,24 oltre interessi)
l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidato all'agente della riscossione, pari a 72.216,28 euro, così per totali euro 562.147,52;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da CP_3
e nei confronti della ricorrente, che non ha potuto trovare soddisfazione neppure tramite l'esecuzione immobiliare;
il mancato deposito di bilanci successivamente all'anno 2020; la
3 circostanza che dopo che l'amministratore unico è “decaduto dall'incarico Controparte_2
a decorrere dal 15/03/2022: iscrizione d'ufficio a seguito di determinazione del conservatore del registro delle imprese del 14/10/2022”, non è stato nominato alcun diverso soggetto e la società risulta priva di legale rappresentante, così che è stato nominato un Curatore speciale. Tali circostanze sono significative, se considerate unitamente, ai fini della valutazione di insolvenza;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto anche del solo credito di . CP_3
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Infine, appare opportuno precisare che, essendo la società priva di legale rappresentante ed essendo stato nominato un Curatore speciale, con efficacia della nomina limitatamente al presente procedimento, per la comunicazione del rendiconto al debitore (art. 231 CCII) e per altre comunicazioni previste dalla legge, qualora i soci non abbiano medio tempore provveduto alla nomina, il curatore dovrà richiedere preventivamente al G.D. la nomina di un curatore speciale ex art. 78 ss cpc.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede Controparte_1 legale a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 57, 10128, Torino (C.F. e P. Iva:
); P.IVA_3 nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato Per_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 gennaio 2026 alle ore 11:45 nell'aula 12510 (primo piano, ingresso 13), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
Nella fattispecie, poiché manca il legale rappresentante della società debitrice, qualora i soci non
5 abbiano medio tempore provveduto alla nomina, per la comunicazione del rendiconto al debitore (art. 231 CCII) e per altre comunicazioni previste dalla legge, il curatore chiederà preventivamente al G.D. la nomina di un curatore speciale ex art. 78 ss cpc;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale
(sia tramite pec che con comunicazione al curatore speciale), al pubblico ministero, al
Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25.9.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 441-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da odice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese Parte_1 di AN – MO – BR – DI , nell'interesse di P.IVA_1 Parte_2
(All.A), codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n.
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Menghini e Davide Sarina P.IVA_2 entrambi del Foro di AN (All. B)
- RICORRENTE- nei confronti di
con sede legale a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 57, 10128, Controparte_1
Torino (C.F. e P. Iva: ); P.IVA_3
- CONVENUTA–
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Con ricorso depositato il 28 luglio 2025 nell'interesse di Parte_1 [...]
(All.A), ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_2 con sede legale a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 57, 10128, Torino Controparte_1
(C.F. e P. Iva: ). P.IVA_3
Il giudice designato alla trattazione del ricorso, con provvedimento del 1 agosto 2025 ha rilevato che dalla visura camerale depositata con il ricorso e datata 18.6.2025 emerge che l'amministratore unico è “decaduto dall'incarico a decorrere dal 15/03/2022: Controparte_2 iscrizione d'ufficio a seguito di determinazione del conservatore del registro delle imprese del 14/10/2022”. Ritenuta dunque la società convenuta priva di un soggetto legale rappresentante, visti gli artt. 78 e 80 c.p.c., i quali prevedono la nomina di un curatore speciale che rappresenti la persona giuridica, finchè subentri colui al quale spetta la rappresentanza, e la possibilità che a tale nomina provveda d'ufficio il giudice che procede, ha nominato l'avv. Ilenia Bianchi quale curatore speciale al fine di rappresentare la società nel procedimento unitario avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ad opera della Cancelleria alla società convenuta a mezzo pec del 4.8.2025 nonché tramite pec al curatore speciale avv. Ilenia Bianchi in pari data.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata 5 CP_3 agosto 2025 ed inserita nel fascicolo telematico il 7 agosto 2025, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidato all'agente della riscossione è pari a 72.216,28 euro, definiti “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio”.
All'udienza del 12 settembre 2025 è comparsa per la società convenuta l'avv. Ilenia Bianchi, come si è detto, nominata curatore speciale dal Tribunale.
Il curatore speciale della convenuta ha dichiarato di rimettersi alle valutazioni del Tribunale, precisando di aver effettuato richieste di informazioni ai soci, senza esito.
E' comparsa altresì la difesa di parte ricorrente, che, a domanda del giudice, ha precisato che il proprio credito attuale, detratto quanto percepito dall'esecuzione immobiliare, è pari ad euro 489.931,24 per capitale oltre interessi dal 2022, rilevando che, tenuto conto della somma a debito risultante dall'informativa trasmessa da (sopracitata) deve escludersi CP_3 che la convenuta sia qualificabile come impresa minore.
Parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
2 Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione di nel cui interesse Parte_2 Parte_1
ha depositato il ricorso, quale creditrice della società convenuta sulla base del decreto
[...] ingiuntivo n.9197 /2020 del Tribunale di Torino (docc. 4 e 5). Occorre osservare che la somma di 645.793,03 euro, portata dall'atto di precetto del marzo 2021 (doc. 6), deve essere ridotta delle somme percepite dalla odierna ricorrente nell'ambito della esecuzione immobiliare intrapresa dalla (docc. 7 e 8). La ricorrente all'udienza 12.9.2025 ha quantificato il proprio attuale credito in 489.931,24 per capitale oltre interessi;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 57, 10128 (cfr. visura camerale del 4.8.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata alla società a mezzo pec
4.8.2025 e al curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c. con rappresentanza della società parimenti a mezzo pec del 4.8.2025. Il curatore speciale avv. Ilenia Bianchi è comparsa all'udienza sopra citata e nulla ha eccepito in ordine ai requisiti della domanda;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società a responsabilità limitata, avente quale oggetto sociale la valorizzazione di beni immobili propri, come risulta dalla visura in atti) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d)
CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che l'ammontare dei debiti risultanti dall'istruttoria appare superiore a 500.000,00 dovendosi sommare all'attuale credito della ricorrente (euro 489.931,24 oltre interessi)
l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidato all'agente della riscossione, pari a 72.216,28 euro, così per totali euro 562.147,52;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: l'esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da CP_3
e nei confronti della ricorrente, che non ha potuto trovare soddisfazione neppure tramite l'esecuzione immobiliare;
il mancato deposito di bilanci successivamente all'anno 2020; la
3 circostanza che dopo che l'amministratore unico è “decaduto dall'incarico Controparte_2
a decorrere dal 15/03/2022: iscrizione d'ufficio a seguito di determinazione del conservatore del registro delle imprese del 14/10/2022”, non è stato nominato alcun diverso soggetto e la società risulta priva di legale rappresentante, così che è stato nominato un Curatore speciale. Tali circostanze sono significative, se considerate unitamente, ai fini della valutazione di insolvenza;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto anche del solo credito di . CP_3
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Infine, appare opportuno precisare che, essendo la società priva di legale rappresentante ed essendo stato nominato un Curatore speciale, con efficacia della nomina limitatamente al presente procedimento, per la comunicazione del rendiconto al debitore (art. 231 CCII) e per altre comunicazioni previste dalla legge, qualora i soci non abbiano medio tempore provveduto alla nomina, il curatore dovrà richiedere preventivamente al G.D. la nomina di un curatore speciale ex art. 78 ss cpc.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede Controparte_1 legale a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 57, 10128, Torino (C.F. e P. Iva:
); P.IVA_3 nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato Per_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
4 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 gennaio 2026 alle ore 11:45 nell'aula 12510 (primo piano, ingresso 13), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
Nella fattispecie, poiché manca il legale rappresentante della società debitrice, qualora i soci non
5 abbiano medio tempore provveduto alla nomina, per la comunicazione del rendiconto al debitore (art. 231 CCII) e per altre comunicazioni previste dalla legge, il curatore chiederà preventivamente al G.D. la nomina di un curatore speciale ex art. 78 ss cpc;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale
(sia tramite pec che con comunicazione al curatore speciale), al pubblico ministero, al
Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25.9.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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