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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6462 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN CI, all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 6274/2025 + 10848/2025 + 12746/2025 + 13269/2025 R.G. promossa da:
, , , , parti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ricorrenti con il patrocinio dell'avv. Maria Rosaria Rendina
contro
:
in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, contumace
OGGETTO: carta docente
FATTO E DIRITTO
Con distinti atti introduttivi, i ricorrenti hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del come docenti, in forza di contratti a tempo determinato, nei periodi precisati Controparte_1
in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato. Hanno poi evidenziato di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 costituito dall'attribuzione della cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, sostenendo che l'esclusione da tale beneficio, prevista dal D.P.C.M. del 28.10.2016, dovesse ritenersi contrastante con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 . Hanno quindi chiesto la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del
Docente” in relazione al suo valore di 500 euro annui per ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
pagina 1 di 8 All'esito dell'udienza del 4 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, è stata disposta la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, indi la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
Giova preliminarmente richiamare la normativa che disciplina la c.d. Carta docente.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha previsto che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_2
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,…nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».
In attuazione di tale disposizione, il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, all'art 2 («Destinatari»), ha precisato che “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile» (comma
1), e che «la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1» (comma 4).
Il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ancora ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Il legislatore è ancora intervenuto in materia con l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, prevedendo che il beneficio fosse esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La predetta normativa è stata oggetto di pronunce giurisprudenziali da parte della Corte di Giustizia, del Consiglio di Stato e da ultimo, della Cassazione.
pagina 2 di 8 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-
450/21, ha evidenziato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, sottolineando che “… tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il …. il principio di CP_1
non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46-
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera pagina 3 di 8 natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
Con la sentenza n. 1842 del 18.3.2022 il Consiglio di Stato ha annullato il citato d.P.C.M. n. 32313 del
25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente;
in merito il Consiglio, nell'evidenziare “il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97
Cost.”, ha rilevato come fosse comunque possibile “…un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…” . Ha quindi affermato condivisibilmente che “…in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007… Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal
C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna…”.
Con la sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, oggetto di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all'art. 1,
pagina 4 di 8 comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai CP_1 docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Secondo i giudici di legittimità ai fini del diritto alla carta docente è irrilevante il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo, l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato, trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo pagina 5 di 8 dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”
(punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico.
La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente. Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Nel caso in scrutinio le ricorrenti hanno dedotto e provato di aver prestato servizio alle dipendenze del come docenti, in forza di successivi contratti a tempo determinato per Controparte_1
pagina 6 di 8 incarichi annuali fino al 30 giugno e di essere ancora interni al sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito dei ricorsi;
in particolare: 1) ha prestato servizio alle dipendenze del Parte_1
con contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 dal 09.09.2024 al CP_1
30.06.2025; 2) ha prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo Parte_2 CP_1 determinato per l'anno scolastico 2020/2021 dal 24.09.2020 al 30.06.2021, per l'a.s. 2021/2022 dal
07.09.2021 al 30.06.2022, per l'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023, per l'a.s. 2023/2024 dal
02.09.2023 al 30.06.2024, per l'a.s. 2024/2025 dal 16.09.2024 al 30.06.2025; 3) Parte_3 ha prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato per l'a.s. CP_1
2019/2020 dal 26.11.2019 al 15.06.2020, per l'a.s. 2021/2022 dal 16.11.2021 al 30.06.2022, per l'a.s.
2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per l'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024; 4) Pt_4
ha prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato per l'a.s.
[...] CP_1
2024/2025 dal 16.12.2024 al 30.06.2025.
Dall'esame degli atti processuali non emergono elementi idonei a contraddire l'allegata sovrapponibilità delle mansioni espletate dalle lavoratrici nei periodi in cui hanno lavorato a tempo determinato e quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli né l'affermata osservanza degli stessi obblighi formativi.
Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, alla luce dei principi esposti, va senza dubbio affermato il diritto delle ricorrenti alla “Carta
Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 in favore della per l'a.s. 2024/2025; per Pt_1
la per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; per la per Pt_2 Parte_3 gli a.s. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; per il per l'a.s. 2024/2025 in cui hanno Pt_4
svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato allegati al ricorso;
l'amministrazione va quindi condannata all'attribuzione di tale beneficio in forma specifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e il convenuto va condannato a CP_1
rifondere ai ricorrenti le spese di lite liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione della serialità della questione esaminata.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- condanna l'amministrazione resistente all'attribuzione in forma specifica della “Carta
Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015:
- alla ricorrente per l'a.s. 2024/2025; Parte_1
- alla ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
2023/2024, 2024/2025;
pagina 7 di 8 - alla ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, Parte_3
2022/2023, 2023/2024,
- al ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025; Parte_4
- condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite Controparte_1 che liquida in € 500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. qualora versato, da distrarsi.
Roma, 4 giugno 2025
La Giudice
AN CI
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN CI, all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 6274/2025 + 10848/2025 + 12746/2025 + 13269/2025 R.G. promossa da:
, , , , parti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ricorrenti con il patrocinio dell'avv. Maria Rosaria Rendina
contro
:
in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, contumace
OGGETTO: carta docente
FATTO E DIRITTO
Con distinti atti introduttivi, i ricorrenti hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del come docenti, in forza di contratti a tempo determinato, nei periodi precisati Controparte_1
in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato. Hanno poi evidenziato di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 costituito dall'attribuzione della cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, sostenendo che l'esclusione da tale beneficio, prevista dal D.P.C.M. del 28.10.2016, dovesse ritenersi contrastante con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 . Hanno quindi chiesto la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del
Docente” in relazione al suo valore di 500 euro annui per ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
pagina 1 di 8 All'esito dell'udienza del 4 giugno 2025, svolta con trattazione scritta, è stata disposta la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, indi la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento perché fondato.
Giova preliminarmente richiamare la normativa che disciplina la c.d. Carta docente.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha previsto che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia Controparte_2
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,…nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».
In attuazione di tale disposizione, il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, all'art 2 («Destinatari»), ha precisato che “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile» (comma
1), e che «la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1» (comma 4).
Il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha ancora ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Il legislatore è ancora intervenuto in materia con l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, prevedendo che il beneficio fosse esteso “per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
La predetta normativa è stata oggetto di pronunce giurisprudenziali da parte della Corte di Giustizia, del Consiglio di Stato e da ultimo, della Cassazione.
pagina 2 di 8 La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-
450/21, ha evidenziato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, sottolineando che “… tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il …. il principio di CP_1
non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46-
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera pagina 3 di 8 natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.
Con la sentenza n. 1842 del 18.3.2022 il Consiglio di Stato ha annullato il citato d.P.C.M. n. 32313 del
25 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente;
in merito il Consiglio, nell'evidenziare “il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa, rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97
Cost.”, ha rilevato come fosse comunque possibile “…un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla Costituzione…” . Ha quindi affermato condivisibilmente che “…in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007… Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal
C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna…”.
Con la sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione, decidendo in merito alle questioni in esame, oggetto di rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi : “1) La Carta Docente di cui all'art. 1,
pagina 4 di 8 comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai CP_1 docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Secondo i giudici di legittimità ai fini del diritto alla carta docente è irrilevante il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo, l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato, trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo pagina 5 di 8 dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”
(punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico.
La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente. Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
Nel caso in scrutinio le ricorrenti hanno dedotto e provato di aver prestato servizio alle dipendenze del come docenti, in forza di successivi contratti a tempo determinato per Controparte_1
pagina 6 di 8 incarichi annuali fino al 30 giugno e di essere ancora interni al sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito dei ricorsi;
in particolare: 1) ha prestato servizio alle dipendenze del Parte_1
con contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 dal 09.09.2024 al CP_1
30.06.2025; 2) ha prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo Parte_2 CP_1 determinato per l'anno scolastico 2020/2021 dal 24.09.2020 al 30.06.2021, per l'a.s. 2021/2022 dal
07.09.2021 al 30.06.2022, per l'a.s. 2022/2023 dal 08.09.2022 al 30.06.2023, per l'a.s. 2023/2024 dal
02.09.2023 al 30.06.2024, per l'a.s. 2024/2025 dal 16.09.2024 al 30.06.2025; 3) Parte_3 ha prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato per l'a.s. CP_1
2019/2020 dal 26.11.2019 al 15.06.2020, per l'a.s. 2021/2022 dal 16.11.2021 al 30.06.2022, per l'a.s.
2022/2023 dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per l'a.s. 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024; 4) Pt_4
ha prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato per l'a.s.
[...] CP_1
2024/2025 dal 16.12.2024 al 30.06.2025.
Dall'esame degli atti processuali non emergono elementi idonei a contraddire l'allegata sovrapponibilità delle mansioni espletate dalle lavoratrici nei periodi in cui hanno lavorato a tempo determinato e quelle svolte dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli né l'affermata osservanza degli stessi obblighi formativi.
Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, alla luce dei principi esposti, va senza dubbio affermato il diritto delle ricorrenti alla “Carta
Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 in favore della per l'a.s. 2024/2025; per Pt_1
la per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; per la per Pt_2 Parte_3 gli a.s. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; per il per l'a.s. 2024/2025 in cui hanno Pt_4
svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato allegati al ricorso;
l'amministrazione va quindi condannata all'attribuzione di tale beneficio in forma specifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e il convenuto va condannato a CP_1
rifondere ai ricorrenti le spese di lite liquidate come in dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione della serialità della questione esaminata.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- condanna l'amministrazione resistente all'attribuzione in forma specifica della “Carta
Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015:
- alla ricorrente per l'a.s. 2024/2025; Parte_1
- alla ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
2023/2024, 2024/2025;
pagina 7 di 8 - alla ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, Parte_3
2022/2023, 2023/2024,
- al ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025; Parte_4
- condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite Controparte_1 che liquida in € 500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u. qualora versato, da distrarsi.
Roma, 4 giugno 2025
La Giudice
AN CI
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