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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/08/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3636/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Verona via Gian Matteo Giberti 7 presso lo studio dell'Avv. TIENI STEFANI' che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in PIAZZA MAZZINI, 37 35138 PADOVA presso lo studio dell'Avv.
TESSARI ANDREA che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 6.2.2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo 587/23 con cui è stato condannato al pagamento, in qualità di garante della dell'importo di euro Controparte_2
100.000,00. A sostegno dell'opposizione, il sig. IE /ha dedotto:
a) che non vi è prova che il credito vantato nei confronti della debitrice principale sia stato ceduto da a Controparte_3 [...]
(d'ora innanzi, per brevità, “ ”); b) la nullità CP_1 CP_1 totale della fideiussione prestata, in quanto contenente clausole conformi allo schema ABI 2003, sanzionato con provvedimento della Banca d'Italia 55/2005; c) in via subordinata, la nullità della sola clausola contenuta all'art. 6 della fideiussione e, conseguentemente, l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. per non avere il creditore agito nel termine semestrale ivi previsto;
d) in ogni caso, la decadenza della creditrice per non avere agito nel termine di trentasei mesi previsto dall'art. 6 della fideiussione.
Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato l'eccezione CP_1 di difetto di titolarità attiva del credito, dimettendo documentazione atta a comprovare l'avvenuta cessione del credito medesimo;
ha, poi, chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che la fideiussione prestata dal sig. è specifica e, pertanto, Pt_1 estranea al provvedimento della Banca d'Italia 55/2005; che, in ogni caso, la clausola di cui all'art. 6 non riproduce quella contenuta nello schema ABI censurata dalla Banca d'Italia; che, infine, la decadenza sarebbe stata evitata mediante l'invio al sig. dell'intimazione stragiudiziale di pagamento, prevedendo Pt_1
l'art. 7 della fideiussione il pagamento, da parte del fideiussore, “a semplice richiesta scritta”.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data 6.2.2025 sono state precisate le conclusioni.
pagina 2 di 5 Ciò detto, l'opposizione è fondata, dovendo essere accolta – sulla base del principio della ragione più liquida – l'eccezione di decadenza sollevata dal fideiussore.
Va, innanzitutto, premesso che l'art. 6 del contratto di fideiussione non può reputarsi nullo in quanto conforme al modello ABI 2003, censurato dalla Banca d'Italia. A prescindere dal fatto che la clausola in esame non riproduce pedissequamente quella giudicata frutto di intesa anticoncorrenziale, è dirimente osservare che la fideiussione sottoscritta da è specifica, essendo Parte_1 diretta a garantire le obbligazioni derivanti dai due mutui ipotecari contratti da e non è, pertanto colpita dalla invalidità Controparte_2 derivata, sancita dalle Sezioni Unite 41994/2021. Ciò, in particolare, sulla base del principio per cui: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca
e cliente” (Cass. 21841/24).
Ciò posto, e accertato dunque che la banca, per evitare l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., avrebbe dovuto agire entro il maggior termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, va rilevato come non abbia dato prova che detto termine sia CP_1 stato osservato.
pagina 3 di 5 A questo proposito, occorre premettere che – sebbene in passato questo Giudice abbia diversamente opinato – va ritenuta preferibile l'interpretazione, consolidatasi negli ultimi mesi in seno alla Corte di Legittimità, secondo cui, laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito, come è avvenuto nel caso di specie
(cfr. art. 7 fideiussione), “a semplice richiesta scritta”, detta previsione può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'istanza può essere proposta, sicché l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi essere stato soddisfatto (anche) mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento indirizzata al fideiussore (cfr. Cass. 33470/24; Cass.
25344/24; Cass. 835/25; cfr. App. Firenze 1163/2024; App.
Venezia 1726/2024).
Ora, nel caso in esame, la scadenza dell'obbligazione garantita va temporalmente collocata nel momento in cui ha Controparte_3 esercitato il recesso e dichiarato la risoluzione dei contratti in essere con il 25.9.2014 (cfr. doc 2 di parte Controparte_2 opponente e doc. 15 di parte opposta).
Non risulta che, nei trentasei mesi successivi, Controparte_3 abbia agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale, e ciò sino all'insinuazione al passivo del , risalente al Parte_2 marzo 2021 (cfr. docc. 10 e 10 bis dell'opposta), né che la stessa abbia chiesto, neppure stragiudizialmente, il pagamento dell'importo preteso al fideiussore sig. la comunicazione Pt_1 dimessa da quale doc. 15 non reca, infatti, prova né del suo CP_1 invio né della ricezione da parte del destinatario, sicché, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, la medesima è del tutto insufficiente a dimostrare che la società creditrice non è incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. e dall'art. 6 della fideiussione.
Né può attribuirsi valore dirimente alla comunicazione prodotta da parte opposta quale doc. 18, poiché la stessa non integra uno pagina 4 di 5 specifico e preciso riconoscimento di debito, idoneo a evitare l'estinzione della garanzia (cfr. Cass. 613/1966).
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta
(diminuite per la fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
587/23 del Tribunale di Verona;
Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi e € 406,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 8 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3636/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Verona via Gian Matteo Giberti 7 presso lo studio dell'Avv. TIENI STEFANI' che lo rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in PIAZZA MAZZINI, 37 35138 PADOVA presso lo studio dell'Avv.
TESSARI ANDREA che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 6.2.2025.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo 587/23 con cui è stato condannato al pagamento, in qualità di garante della dell'importo di euro Controparte_2
100.000,00. A sostegno dell'opposizione, il sig. IE /ha dedotto:
a) che non vi è prova che il credito vantato nei confronti della debitrice principale sia stato ceduto da a Controparte_3 [...]
(d'ora innanzi, per brevità, “ ”); b) la nullità CP_1 CP_1 totale della fideiussione prestata, in quanto contenente clausole conformi allo schema ABI 2003, sanzionato con provvedimento della Banca d'Italia 55/2005; c) in via subordinata, la nullità della sola clausola contenuta all'art. 6 della fideiussione e, conseguentemente, l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. per non avere il creditore agito nel termine semestrale ivi previsto;
d) in ogni caso, la decadenza della creditrice per non avere agito nel termine di trentasei mesi previsto dall'art. 6 della fideiussione.
Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato l'eccezione CP_1 di difetto di titolarità attiva del credito, dimettendo documentazione atta a comprovare l'avvenuta cessione del credito medesimo;
ha, poi, chiesto il rigetto dell'opposizione, evidenziando che la fideiussione prestata dal sig. è specifica e, pertanto, Pt_1 estranea al provvedimento della Banca d'Italia 55/2005; che, in ogni caso, la clausola di cui all'art. 6 non riproduce quella contenuta nello schema ABI censurata dalla Banca d'Italia; che, infine, la decadenza sarebbe stata evitata mediante l'invio al sig. dell'intimazione stragiudiziale di pagamento, prevedendo Pt_1
l'art. 7 della fideiussione il pagamento, da parte del fideiussore, “a semplice richiesta scritta”.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data 6.2.2025 sono state precisate le conclusioni.
pagina 2 di 5 Ciò detto, l'opposizione è fondata, dovendo essere accolta – sulla base del principio della ragione più liquida – l'eccezione di decadenza sollevata dal fideiussore.
Va, innanzitutto, premesso che l'art. 6 del contratto di fideiussione non può reputarsi nullo in quanto conforme al modello ABI 2003, censurato dalla Banca d'Italia. A prescindere dal fatto che la clausola in esame non riproduce pedissequamente quella giudicata frutto di intesa anticoncorrenziale, è dirimente osservare che la fideiussione sottoscritta da è specifica, essendo Parte_1 diretta a garantire le obbligazioni derivanti dai due mutui ipotecari contratti da e non è, pertanto colpita dalla invalidità Controparte_2 derivata, sancita dalle Sezioni Unite 41994/2021. Ciò, in particolare, sulla base del principio per cui: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca
e cliente” (Cass. 21841/24).
Ciò posto, e accertato dunque che la banca, per evitare l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., avrebbe dovuto agire entro il maggior termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, va rilevato come non abbia dato prova che detto termine sia CP_1 stato osservato.
pagina 3 di 5 A questo proposito, occorre premettere che – sebbene in passato questo Giudice abbia diversamente opinato – va ritenuta preferibile l'interpretazione, consolidatasi negli ultimi mesi in seno alla Corte di Legittimità, secondo cui, laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito, come è avvenuto nel caso di specie
(cfr. art. 7 fideiussione), “a semplice richiesta scritta”, detta previsione può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'istanza può essere proposta, sicché l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può considerarsi essere stato soddisfatto (anche) mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento indirizzata al fideiussore (cfr. Cass. 33470/24; Cass.
25344/24; Cass. 835/25; cfr. App. Firenze 1163/2024; App.
Venezia 1726/2024).
Ora, nel caso in esame, la scadenza dell'obbligazione garantita va temporalmente collocata nel momento in cui ha Controparte_3 esercitato il recesso e dichiarato la risoluzione dei contratti in essere con il 25.9.2014 (cfr. doc 2 di parte Controparte_2 opponente e doc. 15 di parte opposta).
Non risulta che, nei trentasei mesi successivi, Controparte_3 abbia agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale, e ciò sino all'insinuazione al passivo del , risalente al Parte_2 marzo 2021 (cfr. docc. 10 e 10 bis dell'opposta), né che la stessa abbia chiesto, neppure stragiudizialmente, il pagamento dell'importo preteso al fideiussore sig. la comunicazione Pt_1 dimessa da quale doc. 15 non reca, infatti, prova né del suo CP_1 invio né della ricezione da parte del destinatario, sicché, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, la medesima è del tutto insufficiente a dimostrare che la società creditrice non è incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. e dall'art. 6 della fideiussione.
Né può attribuirsi valore dirimente alla comunicazione prodotta da parte opposta quale doc. 18, poiché la stessa non integra uno pagina 4 di 5 specifico e preciso riconoscimento di debito, idoneo a evitare l'estinzione della garanzia (cfr. Cass. 613/1966).
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta
(diminuite per la fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
587/23 del Tribunale di Verona;
Condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi e € 406,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 8 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
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