Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 452/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice Rel dott. Fulvia De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 04/01/2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 22/2/2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 12/03/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. BONFANTI DAVIDE ALFONSO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/04/1972 , rappresentato e difeso dall'avv. MEDA GIORDANO e dall'avv. CONTI PAOLA VIA
PARINI 21047 SARONNO;
con studio in VIA PARINI, N. 20 SARONNO presso il quale è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con pagina 1 di 11
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
23.1.2024
OGGETTO: Modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. è affidata a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2. i inerenti la cura, lo studio, lo sport e le attività extrascolastiche e/o qualsivoglia altra questione della figlia
, verranno assunte dai genitori di comune accordo, sentito preventivamente il parere di , tenuto conto delle Per_1 Per_1
dei desideri della minore;
in caso di conflitto decisionale tra i genitori su questioni con figlia, gli stessi si impegnano a sottoporre la questione ad un coordinatore familiare, che sin da ora le parti individuano nella persona Avv. Valentina Perego, affinché assuma la decisione sentiti i genitori ed anche in base alla volontà espressa dalla minore. Entrambi i genitori dovranno concorrere al 50% dei costi del coordinatore familiare;
3. trascorrerà i fine settimana in via alternata con l'uno e l'altro genitore, secondo il seguente schema: Per_1
a) sino ad agosto 2025 compreso il padre, nei weekend di sua competenza, andrà a prendere la figlia a Milano, in treno o con mezzo proprio, al venerdì (dalle ore 14,00 circa) presso casa materna o alla stazione Garibaldi, in base a dove si troverà la figlia, ed assieme faranno ritorno ad Imbersago;
la domenica sera il padre provvederà a riaccompagnare la figlia presso la di Milano e/o a casa della madre entro le ore 19,00, in treno o con mezzo proprio;
Controparte_2
b) dall'uscita da scuola alle ore 14,00 circa del venerdì andrà in autonomia con il treno sino alla Stazione di Cernusco- Merate, dove troverà il padre ad attenderla, e rimarrà presso il padre sino alla domenica pomeriggio, laddove il padre riaccompagnerà la minore in Stazione a Cernusco- Merate per prendere il treno delle ore 15,30 per Milano Stazione Garibaldi, oppure il padre provvederà ad accompagnare la figlia presso la casa materna con mezzo proprio entro le ore 19,00; c) a partire dall'inizio del terzo anno scolastico, quindi da settembre 2026 compreso, la figlia passerà i week end di Per_1 competenza del padre dall'uscita di scuola del sabato (quindi dalle ore 14,00 circa), andand omia con il treno sino alla Stazione di Cernusco-Merate, dove troverà il padre ad attenderla, e rimarrà presso il medesimo sino alla domenica pomeriggio, laddove il padre riaccompagnerà la minore in a Cernusco-Merate per prendere il treno delle ore CP_2
16,30 per Milano oppure il padre provvederà ad accompagnare la figlia presso la casa materna con Controparte_2 mezzo proprio entro d) tali schemi e modalità di frequentazioni, trasporto, viaggio e accompagnamento e riaccompagnamento della minore saranno mantenuti anche durante il periodo di vacanze scolastiche, come meglio precisato al successivo punto 4) e nei limiti ivi previsti;
e) in caso di impedimento del padre e/o della figlia nel week end di competenza del sig. il padre recupererà il proprio Pt_1 week end in un tempo successivo, compatibilmente con gli impegni del medesimo e della f) Le lezioni di tennis di non verranno effettuate nei giorni di venerdì di competenza del padre;
Per_1 4. frequentazioni infra-s : a) per 1/2 serate infra-settimanali, il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o extrascolastici della minore, potrà vedere e stare con a Milano dalle ore 19,00, e sarà riaccompagnata dal padre alla casa materna entro le Per_1 Per_1 ore 22,00.
pagina 2 di 11 b) Durante l'intero periodo di vacanze scolastiche, le frequentazioni infra-settimanali verranno effettuate solo ed esclusivamente nelle settimane in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, escluse in ogni caso le quattro settimane di vacanze estive che trascorrerà con ciascun genitore, secondo la seguente modalità: la minore starà con il padre dal mercoledì mattina Per_1 ore 12.00 fino alla domenica pomeriggio, seguendo le modalità di trasferimento, viaggio, accompagnamento e ri- accompagnamento indicate al punto 3). c) le frequentazioni infrasettimanali durante il periodo estivo saranno mantenute soltanto nell'ipotesi in cui si Per_1 troverà a Milano, salvo diretto accordo tra i genitori;
5. entrambi i genitori potranno passare almeno 4 settimane di vacanze estive, di cui tre anche consecutive, con la figlia nei mesi da giugno (fine scuola) ad agosto compresi;
i genitori dovranno tassativamente concordare tra loro i periodi di vacanza estiva entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno;
in caso di mancato accordo tra i genitori si chiederà l'intervento del coordinatore familiare che assumerà le relative decisioni, sentiti i genitori e la minore;
il compleanno verrà trascorso dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni, organizzando conseguentemente i genitori le vacanze;
6. per le vacanze natalizie, passerà un primo periodo con un genitore - inteso dalla fine della scuola sino al 29 Per_1 dicembre compresi - ed un secondo periodo - da intendersi dal 30 dicembre a partire da settembre 2025 compreso, nei week end di competenza del padre, al 06 gennaio compresi - con l'altro genitore e così di anno in anno, alternando tra i Per_1 genitori i due periodi;
per quanto riguarda le vacanze pasquali, passerà le relative vacanze in via alternata di anno Per_1 in anno con il padre o la madre;
7. le altre festività e ponti verranno equamente ripartite tra i genitori in via alternata tra di loro;
8. il sig. in considerazione delle sue attuali condizioni economiche e finanziarie, verserà alla madre a titolo di Pt_1 mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal febbraio 2025 (prima rivalutazione febbraio 2026); l'assegno di mantenimento ordinario per la figlia minore verrà incrementato automaticamente ad € 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, dal momento in cui il sig. avrà una stabile occupazione e/o un reddito continuo e/o congruo;
il Sig. rinuncia all'assegno unico che verrà Pt_1 Pt_1 percepito interamente dalla madre;
9. le spese straordinarie dovranno essere ripartite al 50% a carico di ciascun genitore, secondo le modalità ed i tempi previsti dal Protocollo attualmente in vigore avanti al Tribunale di Milano;
10. dare atto che le parti hanno concordato che le condizioni pattuite sostituiscono integralmente le precedenti pattuizioni;
11. spese legali compensate;
12. dare atto che le parti si sono impegnate a dare attuazione agli accordi dal mese di febbraio 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e anno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 CP_1
more uxorio da cui in data 10.8.2010 è nata a [...] la figlia , Persona_2
con decreto n. 1308 in data 19.5.2017 il Tribunale di Milano , accogliendo il ricorso congiunto depositato dalle parti, disponeva come di seguito:
“La figlia minore resta affidata congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima, anche ai fini della residenza anagrafica. pagina 3 di 11 Il sig. potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati, dal venerdì Pt_1 Persona_2
ad ore 18.30 fino alla domenica successiva ad ore 19.00, andandola a prendere e riaccompagnandola presso l'abitazione materna.
Durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia dal mercoledì ad ore 18.30 fino al giovedì immediatamente successivo ad ore 21.00.
Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dalla minore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno e l'altro dei genitori.
Le vacanze pasquali saranno trascorse da alternativamente di anno in anno con l'uno Persona_2
o con l'altro dei genitori.
Le parti convengono che nel 2017 trascorrerà la Pasqua con la mamma. Per_1
Saranno trascorsi alternativamente presso l'uno o l'altro genitore anche le altre festività infra-annuali,
i ponti ed il giorno di compleanno di tenendo come partenza per il computo Persona_2 dell'alternanza il periodo pasquale come precedentemente determinato per il 2017.
Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con la figlia due settimane anche non continuative, previo accordo sull'esatto periodo da prendersi entro il 31 maggio di ogni anno.
Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
Il padre corrisponderà alla madre, con decorrenza aprile 2017, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, € 525,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 4 di 11 d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e.mail) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per stessi e per il minore”, con ricorso depositato in data 4.1.2024 ha chiesto la parziale modifica delle condizioni Parte_1
di cui al decreto, con collocamento paritario della minore ed il mantenimento diretto della stessa da parte di ciascun genitore, la resistente è rimasta contumace, all'udienza di prima comparizione del 4.6.2024 è comparso il ricorrente insistendo nella domanda spiegata,
pagina 5 di 11 il Giudice Designato con provvedimento reso a verbale ha disposto : che i servizi sociali di Milano, accertino l'effettivo domicilio della minore nata Persona_3
a Merate il il 10.8.2010 preso la residenza della madre a Milano via Conte Verde n 1; in collaborazione con quelli di Imbersago(lc) procedano alle indagini psicosociale sui nuclei familiari facendo pervenire una relazione: sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
sulle condizioni psicofisiche della minore , sulla qualità della relazione tra la minore e ciascun genitore, sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza della minore con entrambi i genitori e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per la minore;
Assegna termine ai servizi sociali fino al 16.9.2024 per depositare relazione Nomina Curatore speciale della minore l'Avvocato Valentina PEREGO con Persona_3 termine per depositare comparsa di costituzione fino al 17 giugno 2024 , delegandola anche a prendere contati con i Servizi sociali Il Curatore speciale si è costituito con comparsa depositata il 17.6.2024, con comparsa depositata il 27.6.2024 si è costituita la resistente , opponendosi all'accoglimento della domanda del ricorrente, depositata la relazione dei Servizi sociali all'udienza del 23 gennaio 2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo chiedendo un rinvio per depositare conclusioni congiunte come di seguito trascritte :
1. è affidata a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2. ni inerenti la cura, lo studio, lo sport e le attività extrascolastiche e/o qualsivoglia altra questione della figlia
, verranno assunte dai genitori di comune accordo, sentito preventivamente il parere di , tenuto conto delle Per_1 Per_1
dei desideri della minore;
in caso di conflitto decisionale tra i genitori su questioni con figlia, gli stessi si impegnano a sottoporre la questione ad un coordinatore familiare, che sin da ora le parti individuano nella persona Avv. Valentina Perego, affinché assuma la decisione sentiti i genitori ed anche in base alla volontà espressa dalla minore. Entrambi i genitori dovranno concorrere al 50% dei costi del coordinatore familiare;
3. trascorrerà i fine settimana in via alternata con l'uno e l'altro genitore, secondo il seguente schema: Per_1
a) sino ad agosto 2025 compreso il padre, nei weekend di sua competenza, andrà a prendere la figlia a Milano, in treno o con mezzo proprio, al venerdì (dalle ore 14,00 circa) presso casa materna o alla stazione Garibaldi, in base a dove si troverà la figlia, ed assieme faranno ritorno ad Imbersago;
la domenica sera il padre provvederà a riaccompagnare la figlia presso la di Milano e/o a casa della madre entro le ore 19,00, in treno o con mezzo proprio;
Controparte_2
b) dall'uscita da scuola alle ore 14,00 circa del venerdì andrà in autonomia con il treno sino alla Stazione di Cernusco- Merate, dove troverà il padre ad attenderla, e rimarrà presso il padre sino alla domenica pomeriggio, laddove il padre riaccompagnerà la minore in Stazione a Cernusco- Merate per prendere il treno delle ore 15,30 per Milano Stazione Garibaldi, oppure il padre provvederà ad accompagnare la figlia presso la casa materna con mezzo proprio entro le ore 19,00; c) a partire dall'inizio del terzo anno scolastico, quindi da settembre 2026 compreso, la figlia passerà i week end di Per_1 competenza del padre dall'uscita di scuola del sabato (quindi dalle ore 14,00 circa), andand omia con il treno sino alla Stazione di Cernusco-Merate, dove troverà il padre ad attenderla, e rimarrà presso il medesimo sino alla domenica pomeriggio, laddove il padre riaccompagnerà la minore in a Cernusco-Merate per prendere il treno delle ore CP_2
16,30 per Milano oppure il padre provvederà ad accompagnare la figlia presso la casa materna con Controparte_2 mezzo proprio entro pagina 6 di 11 d) tali schemi e modalità di frequentazioni, trasporto, viaggio e accompagnamento e riaccompagnamento della minore saranno mantenuti anche durante il periodo di vacanze scolastiche, come meglio precisato al successivo punto 4) e nei limiti ivi previsti;
e) in caso di impedimento del padre e/o della figlia nel week end di competenza del sig. il padre recupererà il proprio Pt_1 week end in un tempo successivo, compatibilmente con gli impegni del medesimo e della figlia;
f) Le lezioni di tennis di non verranno effettuate nei giorni di venerdì di competenza del padre;
Per_1
4. frequentazioni infra-settimanali: a) per 1/2 serate infra-settimanali, il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici e/o extrascolastici della minore, potrà vedere e stare con a Milano dalle ore 19,00, e sarà riaccompagnata dal padre alla casa materna entro le Per_1 Per_1 ore 22,00. b) Durante l'intero periodo di vacanze scolastiche, le frequentazioni infra-settimanali verranno effettuate solo ed esclusivamente nelle settimane in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, escluse in ogni caso le quattro settimane di vacanze estive che trascorrerà con ciascun genitore, secondo la seguente modalità: la minore starà con il padre dal mercoledì mattina Per_1 ore ino alla domenica pomeriggio, seguendo le modalità di trasferimento, viaggio, accompagnamento e ri- accompagnamento indicate al punto 3). c) le frequentazioni infrasettimanali durante il periodo estivo saranno mantenute soltanto nell'ipotesi in cui si Per_1 troverà a Milano, salvo diretto accordo tra i genitori;
5. entrambi i genitori potranno passare almeno 4 settimane di vacanze estive, di cui tre anche consecutive, con la figlia nei mesi da giugno (fine scuola) ad agosto compresi;
i genitori dovranno tassativamente concordare tra loro i periodi di vacanza estiva entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno;
in caso di mancato accordo tra i genitori si chiederà l'intervento del coordinatore familiare che assumerà le relative decisioni, sentiti i genitori e la minore;
il compleanno verrà trascorso dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni, organizzando conseguentemente i genitori le vacanze;
6. per le vacanze natalizie, passerà un primo periodo con un genitore - inteso dalla fine della scuola sino al 29 Per_1 dicembre compresi - ed un sec do - da intendersi dal 30 dicembre a partire da settembre 2025 compreso, nei week end di competenza del padre, al 06 gennaio compresi - con l'altro genitore e così di anno in anno, alternando tra i Per_1 genitori i due periodi;
per guarda le vacanze pasquali, passerà le relative vacanze in via alternata di anno Per_1 in anno con il padre o la madre;
7. le altre festività e ponti verranno equamente ripartite tra i genitori in via alternata tra di loro;
8. il sig. in Pt_1 considerazione delle sue attuali condizioni economiche e finanziarie, verserà alla madre a titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal febbraio 2025 (prima rivalutazione febbraio 2026); l'assegno di mantenimento ordinario per la figlia minore verrà incrementato automaticamente ad € 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, dal momento in cui il sig. avrà una Pt_1 stabile occupazione e/o un reddito continuo e/o congruo;
il Sig. rinuncia all'assegno unico che verrà percepito Pt_1 interamente dalla madre;
9. le spese straordinarie dovranno essere ripartite al 50% a carico di ciascun genitore, secondo le modalità ed i tempi previsti dal Protocollo attualmente in vigore avanti al Tribunale di Milano;
10. dare atto che le parti hanno concordato che le condizioni pattuite sostituiscono integralmente le precedenti pattuizioni;
11. spese legali compensate;
12. dare atto che le parti si sono impegnate a dare attuazione agli accordi dal mese di febbraio 2025,
la causa rinviata ad udienza ex art 473 bis n 22 cpc del 18.2.2025, nelle forme di cui all'art 127 ter cpc, con ordinanza del 22.2.2025 è stata posta in decisione , e discussa e decisa nella camera di Consiglio del 12.3.2025.
Considerato in diritto pagina 7 di 11 Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte precisate dalle parti, come sopra trascritte, possano essere recepite, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e dei genitori.
Il Collegio recepisce altresì l'accordo raggiunto in relazione al contributo economico a carico del padre per la somma di euro 400 mensili, da aumentarsi ad euro 600 mensili allorquando detto genitore avrà trovato una stabile occupazione e/o un reddito continuo e/o congruo;
oltre al 50% delle spese cd extra- assegno come indicate dalle Linee Guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano.
Letto l'art.337 ter c.c., tenuto in considerazione i parametri di cui al comma 4 della norma citata, viste le risorse economiche di entrambi i genitori, il contributo economico per la minore a carico del padre appare adeguato.
Il contenuto degli accordi raggiunti rende manifestamente superfluo procedere all'ascolto della minore.
Le spese di lite
Come concordato dalle parti le spese di lite devono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria così statuisce:
1. Affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Persona_2
madre a Milano via Conte Verde n 1 anche ai fini della residenza anagrafica;
2. Le decisioni inerenti la cura, lo studio, lo sport e le attività extrascolastiche e/o qualsivoglia altra questione della figlia verranno assunte dai genitori di comune accordo, sentito Per_1
preventivamente il parere di tenuto conto delle richieste e dei desideri della minore;
Per_1
3. Dà atto che le parti si sono accordate che in caso di conflitto decisionale tra i genitori su questioni concernenti la figlia, le stesse si impegnano a sottoporre la questione ad un coordinatore familiare, che sin da ora le parti individuano nella persona Avv. Valentina Perego, affinché assuma la decisione sentiti i genitori ed anche in base alla volontà espressa dalla minore. Entrambi i genitori dovranno concorrere al 50% dei costi del coordinatore familiare;
4. trascorrerà i fine settimana in via alternata con l'uno e l'altro genitore, secondo il Per_1
seguente schema: a) sino ad agosto 2025 compreso il padre, nei weekend di sua competenza, andrà a prendere la figlia a Milano, in treno o con mezzo proprio, al venerdì (dalle ore 14,00
pagina 8 di 11 circa) presso casa materna o alla stazione Garibaldi, in base a dove si troverà la figlia, ed assieme faranno ritorno ad Imbersago;
la domenica sera il padre provvederà a riaccompagnare la figlia presso la di Milano e/o a casa della madre entro le ore 19,00, in Controparte_2
treno o con mezzo proprio;
b) dall'uscita da scuola alle ore 14,00 circa del venerdì andrà in autonomia con il treno sino alla Stazione di Cernusco-Merate, dove troverà il padre ad attenderla, e rimarrà presso il padre sino alla domenica pomeriggio, laddove il padre riaccompagnerà la minore in Stazione a Cernusco- Merate per prendere il treno delle ore 15,30 per Milano Stazione Garibaldi, oppure il padre provvederà ad accompagnare la figlia presso la casa materna con mezzo proprio entro le ore 19,00;c) a partire dall'inizio del terzo anno scolastico, quindi da settembre 2026 compreso, la figlia passerà i week end di Per_1 competenza del padre dall'uscita di scuola del sabato (quindi dalle ore 14,00 circa), andando in autonomia con il treno sino alla Stazione di Cernusco-Merate, dove troverà il padre ad attenderla, e rimarrà presso il medesimo sino alla domenica pomeriggio, laddove il padre riaccompagnerà la minore in a Cernusco-Merate per prendere il treno delle ore 16,30 CP_2
per Milano oppure il padre provvederà ad accompagnare la figlia presso la Controparte_2
casa materna con mezzo proprio entro le ore 19,00; d) tali schemi e modalità di frequentazioni, trasporto, viaggio e accompagnamento e riaccompagnamento della minore saranno mantenuti anche durante il periodo di vacanze scolastiche, come meglio precisato al successivo punto 4) e nei limiti ivi previsti;
e) in caso di impedimento del padre e/o della figlia nel week end di competenza del sig. il padre recupererà il proprio week end in un tempo successivo, Pt_1
compatibilmente con gli impegni del medesimo e della figlia;
f) Le lezioni di tennis di Per_1
non verranno effettuate nei giorni di venerdì di competenza del padre;
5. Le frequentazioni infra-settimanali:a) per 1/2 serate infra-settimanali, il padre compatibilmente con gli impegni scolastici e/o extrascolastici della minore, potrà vedere e stare con a Per_1
Milano dalle ore 19,00, e sarà riaccompagnata dal padre alla casa materna entro le ore Per_1
22,00; b) Durante l'intero periodo di vacanze scolastiche, le frequentazioni infrasettimanali verranno effettuate solo ed esclusivamente nelle settimane in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, escluse in ogni caso le quattro settimane di vacanze estive che Per_1 trascorrerà con ciascun genitore, secondo la seguente modalità: la minore starà con il padre dal mercoledì mattina ore 12.00 fino alla domenica pomeriggio, seguendo le modalità di pagina 9 di 11 trasferimento, viaggio, accompagnamento e ri-accompagnamento indicate al punto 3),c) le frequentazioni infrasettimanali durante il periodo estivo saranno mantenute soltanto nell'ipotesi in cui si troverà a Milano, salvo diretto accordo tra i genitori;
Per_1
6. Entrambi i genitori potranno passare almeno 4 settimane di vacanze estive, di cui tre anche consecutive, con la figlia nei mesi da giugno (fine scuola) ad agosto compresi;
i genitori dovranno tassativamente concordare tra loro i periodi di vacanza estiva entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno;
in caso di mancato accordo tra i genitori si chiederà l'intervento del coordinatore familiare che assumerà le relative decisioni, sentiti i genitori e la minore;
il compleanno verrà trascorso dalla minore con ciascun genitore ad anni alterni, organizzando conseguentemente i genitori le vacanze;
7. Per le vacanze natalizie, passerà un primo periodo con un genitore - inteso dalla fine Per_1
della scuola sino al 29 dicembre compresi - ed un secondo periodo - da intendersi dal 30 dicembre a partire da settembre 2025 compreso, nei week end di competenza del padre,
al 06 gennaio compresi - con l'altro genitore e così di anno in anno, alternando tra i Per_1
genitori i due periodi;
per quanto riguarda le vacanze pasquali, passerà le relative Per_1
vacanze in via alternata di anno in anno con il padre o la madre;
8. Le altre festività e ponti verranno equamente ripartite tra i genitori in via alternata tra di loro;
9. Il sig. in considerazione delle sue attuali condizioni economiche e finanziarie, verserà Pt_1
alla madre a titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal febbraio 2025
(prima rivalutazione febbraio 2026); l'assegno di mantenimento ordinario per la figlia minore verrà incrementato automaticamente ad € 600,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, dal momento in cui il sig. avrà una stabile occupazione e/o un reddito continuo e/o congruo;
Pt_1 il Sig. rinuncia all'assegno unico che verrà percepito interamente dalla madre;
Pt_1
10. Le spese straordinarie dovranno essere ripartite al 50% a carico di ciascun genitore, secondo le modalità ed i tempi previsti dal Protocollo attualmente in vigore avanti al Tribunale di Milano;
11. Da' atto che le parti hanno concordato che le condizioni pattuite sostituiscono integralmente le precedenti pattuizioni;
12. Spese legali compensate;
13. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege pagina 10 di 11 Milano 12.3.2025
Il Giudice relatore estensore
Dott.Susanna Terni
Il Presidente est. dott. Laura Maria Cosmai
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