TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/07/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1434/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe Amoroso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1434 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(AL) ed elettivamente domiciliato in Asti, presso lo studio dell'avv. Mario Fogliotti che lo rappresenta e lo difende, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore
contro
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Asti e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Giorgio Todeschini e dell'avv. SA Todeschini in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
pagina 1 di 12 la causa è stata decisa sulle seguenti,
conclusioni
- nell'interesse di come da comparsa conclusionale ex Parte_1
art. 190 c.p.c., depositata in data 4.04.2025:
- “Voglia il Tribunale Ill.mo; respinta ogni contraria istanza;
previ accertamenti
istruttori da dedurre nei termini di cui all'art.183 co.6° c.p.c.;
- - in via istruttoria, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare alla Controparte_1
l'esibizione in giudizio della contabile dell'importo ricevuto da
[...] [...]
a garanzia del finanziamento di euro 64.00-0,00 n.30161527 erogato Parte_2
da alla società su c/c n.27209 Filiale di Moncalvo, Parte_3 Controparte_2
del quale il sig. è fideiussore, e nel contempo ordinare a Parte_1
con sede in Milano Via Lepetit n.8, l'esibizione in giudizio Parte_4
della medesima contabile di versamento, ordinando inoltre alle predette e Parte_3
l'esibizione in giudizio del contratto di garanzia intercorso fra Parte_2
le stesse in relazione al finanziamento sopra indicato
- - in via preliminare, dichiarare per i motivi dedotti in giudizio l'incompetenza per
territorio del Tribunale di Asti nell'emettere il decreto ingiuntivo opposto, per essere
stato invece territorialmente competente il Tribunale di Vercelli;
- - in via principale, per tutti i motivi dedotti in giudizio revocare e/o annullare e/o
dichiarare nullo oppure inefficace il decreto ingiuntivo opposto, essendo infondato in
fatto ed in diritto, e per l'effetto respingere ogni diversa richiesta di pagamento
proposta dalla Controparte_1
- - in ogni caso, con addebito alla opposta delle Controparte_1
spese e degli onorari tutti di causa anticipati dall'opponente secondo la vigente
tariffa forense, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato”
pagina 2 di 12 - nell'interesse di come da comparsa Controparte_1
conclusionale ex art. 190 c.p.c., depositata in data 4.04.2025:“La banca opposta, in
via preliminare, premesso:
- che, nelle more del giudizio, Controparte_3
garante di essa , ha versato la
[...] Controparte_1
somma di € 43.804,69, pari all' 80 % del maggior residuo credito di € 54.755,86 di
essa banca, azionato monitoriamente, sì che, allo stato, il residuo credito della
banca opposta ammonta ad € 10.951,17, oltre interessi come da ricorso monitorio;
- • che ha acquistato, relativamente alla somma di € 43.804,69 Controparte_3
versata a titolo di garanzia alla banca, il diritto di surroga e regresso nei confronti
di parte opponente, precisa nei seguenti termini le proprie conclusioni:
- Voglia il Tribunale Ill.mo,
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Rigettare la proposta
opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte e
statuizione, dichiarando tenuto l'opponente al pagamento del residuo credito di €
10.951,17, oltre interessi come richiesti in ricorso monitorio.
- Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 13.05.2022 ha proposto ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo davanti all'intestato Tribunale al fine di ottenere, nei confronti di , CP_4
, (nelle loro vesti di fideiussori) l'ingiunzione di CP_5 Parte_1
pagamento della somma di euro 54.755,86 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi e alle spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per le obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario “Innovando Imprese” n. 30161527, stipulato tra la debitrice principale pagina 3 di 12 “ e la banca ricorrente. Controparte_2
A sostegno della propria domanda ha prodotto, per Controparte_1
quanto qui interessa:
1. Visura camerale de Controparte_2
2. Contratto di mutuo chirografario imprese per credito di esercizio a tasso variabile senza preammortamento n. 30155540 stipulato in data 17/05/2018;
3. Piano di ammortamento del mutuo chirografario n. 30155540;
4. Conteggio capitale ed interessi insoluti al 13/10/2021 relativamente al mutuo chirografario n. 30155540;
5. Fideiussione specifica rilasciata in data 12/12/2018 sino alla concorrenza di €
84.500,00 da a garanzia del mutuo chirografario n. 30155540; CP_4
6. Fideiussione specifica rilasciata in data 12/12/2018 sino alla concorrenza di €
84.500,00 da a garanzia del mutuo chirografario n. 30155540; CP_5
7. Contratto di mutuo chirografario “Innovando Imprese” a tasso variabile senza preammortamento n. 30161527 di € 64.000,00 stipulato in data 12/12/2018;
8. Piano di ammortamento mutuo chirografario n. 30161527;
9. Conteggio capitale ed interessi insoluti al 13/10/2021 relativo al mutuo chirografario n. 30161527;
10. Fideiussione specifica rilasciata in data 06/12/2018 sino alla concorrenza di €
83.200,00 da a garanzia del mutuo chirografario n. 30161527; CP_4
11. Fideiussione specifica rilasciata in data 06/12/2018 sino alla concorrenza di €
83.200,00 da a garanzia del mutuo chirografario n. 30161527; CP_5
12. Fideiussione specifica rilasciata in data 06/12/2018 sino alla concorrenza di €
83.200,00 da a garanzia del mutuo chirografario n. 30161527; Parte_1
13. Raccomandata a.r. C.R.Asti Spa inviata in data 15/03/2021 ai fideiussori;
pagina 4 di 12 14. Nota spese.
In data 04.03.2022 (e, successivamente, con nota di correzione di errore materiale del
17.03.2022), il Tribunale di Asti ha accolto la domanda monitoria di
[...]
emanando il decreto ingiuntivo n. 345/2022 (R.G. 592/2022) Controparte_1
con cui veniva intimato a , , il pagamento CP_4 CP_5 Parte_1
delle somme sopra indicate, oltre agli interessi e alle spese legali.
Avverso il predetto decreto hanno proposto opposizione, di fronte ad altro Giudice e anche per altro titolo, e . CP_4 CP_5
Nella presente sede ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
.
[...]
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha dedotto:
1. l'incompetenza del tribunale adito in sede monitoria ai sensi dell'art. 3 del Codice del consumo: , infatti, aveva erroneamente posto la propria firma Parte_1
nella sezione del contratto di fideiussione riservata ai soggetti che si qualificavano come “non consumatori”, nonostante agisse per scopi estranei a qualsiasi finalità
commerciale. Tale condotta era ascrivibile alle istruzioni fornite dall'operatore di banca, il quale aveva erroneamente indicato all'opponente “di apporre la propria
firma nella sezione riservata ai “non consumatori”, pur essendo egli persone fisica e
agendo non per finalità professionali o imprenditoriali” (p. 2 dell'atto di citazione);
2. l'illegittimità dell'iniziativa intrapresa, in sede monitoria, da
[...]
attesa l'omessa escussione, in via preventiva, della Controparte_1
garante CONFIDI SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA, la quale aveva stipulato, a favore della debitrice principale “ , un contratto Controparte_2
autonomo di garanzia con clausola di pagamenti “a prima richiesta".
Su tali basi, l'opponente ha domandato al Giudice – previo accertamento del difetto di pagina 5 di 12 competenza del Tribunale adito in sede monitoria – di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In data 31.08.2022 si è costituita in giudizio la quale Controparte_1
ha contestato, in fatto e in diritto, le ragioni dell'opposizione, deducendo:
A. la qualifica imprenditoriale del debitore: , infatti, era titolare Parte_1
dell'impresa individuale Acque Minerali NN RU di NN SA
(doc. 3 delle produzioni di parte convenuta) e possedeva una quota di partecipazione
– pari al 10% – nel capitale della debitrice principale “ Controparte_2
(doc. 1 delle produzioni allegate all'atto di ricorso);
B. l'insussistenza di qualsiasi obbligo di preventiva escussione in ordine al contratto di garanzia con pagamento “a prima richiesta” sottoscritto da Controparte_3
SOCIETA' COOPERATIVA in favore della debitrice principale “ Controparte_2
.
[...]
La creditrice opposta ha, quindi, domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attrice in opposizione al pagamento delle spese di lite.
All'udienza tenuta in data 01.03.2024 ha dato atto Controparte_1
dell'avvenuto versamento, da parte della garante CONFIDI SYSTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA – per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto – della somma di euro
43.804,69, in conto del maggior credito di euro 54.755,86.
La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali e prova per testi e viene ora trattenuta in decisione – previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
1. In via preliminare, in rito, devono esser confermati tutti i provvedimenti resi in sede istruttoria nel corso del presente giudizio.
pagina 6 di 12 Nello specifico, non può trovare accoglimento la richiesta, avanzata dalla difesa di parte attrice, di procedere alla remissione della causa in istruttoria, al fine di disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione della contabile dell'importo versato da
[...]
a Controparte_6 CP_1 Controparte_1
garanzia del finanziamento di euro 64.000,00 n.30161527 erogato da a Parte_3 CP_2
[...]
L'istanza ha, infatti, carattere apertamente esplorativo.
Sul punto, è sufficiente richiamare l'opinione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui:
“La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai
sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato,
non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane
subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c.,
nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del
documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di
documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di
acquisire una copia e di produrla in causa” (Cassazione civile sez. trib. - 02/12/2021, n.
38062).
Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'impossibilità di acquisire autonomamente la documentazione oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c..
Il pagamento ricevuto dalla convenuta risulta, inoltre, dimostrato dal doc. 7 delle produzioni di parte opposta – non contestato né disconosciuto dall'opponente – con cui CONFIDI
SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA ha dato atto di aver corrisposto a favore di
, per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1
l'importo di euro 43.804,69.
pagina 7 di 12 2. Nel merito, l'opposizione è infondata.
La difesa di parte opposta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Asti in virtù dello
status di consumatore rivestito da . Parte_1
Nello specifico, l'opponente ha sostenuto che – nonostante la presenza, nel contratto di fideiussione sottoscritto, di una sottoscrizione di segno contrario – , al Parte_1
momento della stipula, avrebbe rivestito la qualifica di consumatore, con la conseguente incompetenza del Tribunale di Asti a favore del Tribunale di Vercelli ai sensi dell'art. 3 del
Codice del consumo.
L'eccezione è generica e, nel merito, infondata.
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “Il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi
tale solo perché lo sia il debitore garantito. Le finalità della disciplina consumeristica
sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per
definizione, a sua volta qualificato come non consumatore. Nel caso di una persona fisica
che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta
quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua
attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società,
quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo
capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (Cassazione civile sez. II -
30/08/2023, n. 25459 nei medesimi termini anche, Corte di giustizia UE 9 novembre 2015,
C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, Dumitra).
Nel caso di specie non soltanto possedeva, al momento della Parte_1
sottoscrizione del contratto di fideiussione, una partecipazione non irrilevante al capitale sociale di “ (pari al 10%, come da documentazione in atti cfr. doc. Controparte_2
pagina 8 di 12 un potere di controllo diretto sull'andamento della società, rappresentato dall'azione di responsabilità di cui all'art. 2476, comma 2 e 3 c.c..
In proposito lo scrivente ritiene di dover condividere il pacifico orientamento della
Cassazione civile secondo cui "l'art. 2476, comma 3, c.c., attribuisce al socio della società a
responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione (sociale, n.d.r.) di responsabilità
contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale posseduto;
-
si tratta di una legittimazione straordinaria, nell'interesse della società, riconducibile alla
nozione di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., sia pure di natura non necessariamente
surrogatoria, quantunque la sua azione supplisca, nella normalità dei casi, all'inerzia
dell'assemblea, come reso evidente dal fatto che, in caso di accoglimento dell'azione, la
società è tenuta a rimborsare le spese giudiziali e per l'accertamento dei fatti sostenute dal
socio, solo essa può rinunciare e transigere l'azione e, in generale, che è il suo patrimonio
che si giova del risultato dell'azione medesima (cfr. Cass. 25 luglio 2018, n. 19745; Cass. 4
luglio 2018, n. 17493; Cass. 26 maggio 2015, n. 10936)".
L'istituto di cui all'art. 2476, comma 3 attribuisce, pertanto, al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilità sociale contro gli amministratori e/o i liquidatori, a titolo di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. e indipendentemente dalla quota di capitale posseduto: “…- si tratta di una legittimazione
straordinaria, nell'interesse della società, riconducibile alla nozione di sostituzione
processuale ex art. 81 c.p.c., sia pure di natura non necessariamente surrogatoria,
quantunque la sua azione supplisca, nella normalità dei casi, all'inerzia dell'assemblea,
come reso evidente dal fatto che, in caso di accoglimento dell'azione, la società è tenuta a
rimborsare le spese giudiziali e per l'accertamento dei fatti sostenute dal socio, solo essa
può rinunciare e transigere l'azione e, in generale, che è il suo patrimonio che si giova del
risultato dell'azione medesima (cfr. Cass. 25 luglio 2018, n. 19745; Cass. 4 luglio 2018, n.
pagina 9 di 12 17493; Cass. 26 maggio 2015, n. 10936)" (Cassazione civile sez. II - 30/08/2023, n. 25459).
La compresenza di una partecipazione non irrilevante al capitale sociale della debitrice principale e del diritto di far accertare – quale sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. – la responsabilità degli amministratori o dei liquidatori della società debitrice non può che portare a ritenere che agisse, al momento della stipula del contratto di Parte_1
garanzia, per finalità non ricadenti nella nozione di consumatore ex art. 3 del Codice del consumo.
L'eccezione di incompetenza è, pertanto, infondata.
3. Risulta parimenti destituita di fondamento la seconda argomentazione di parte opponente.
Secondo la difesa di parte attrice, non avrebbe Controparte_1
potuto domandare a il pagamento delle somme ingiunte senza prima Parte_1
escutere la garanzia prestata, a favore di “ , da CONFIDI Controparte_2
SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA.
L'argomentazione è priva di riscontri sul piano normativo e confutata dalla documentazione in atti.
In punto di diritto, la previsione, in capo alla garante SOCIETA' Controparte_3
COOPERATIVA, di un obbligo di “pagamento a prima richiesta” non corrisponde, in alcun modo, al sorgere, a carico della creditrice , di un Controparte_1
obbligo di preventiva escussione di CONFIDI SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA per far valere il proprio diritto verso gli altri soggetti obbligati.
L'obbligo di preventiva escussione non è, infatti, previsto né al livello legislativo, né a livello contrattuale. Nello specifico, è lo stesso contratto di fideiussione sottoscritto da a indicare come meramente eventuale la preventiva escussione di Parte_1
CONFIDI SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA stabilendo: “in caso di escussione delle
garanzie indicate al punto precedente da parte della , a Controparte_1
pagina 10 di 12 seguito di inadempimento del soggetto finanziato il confidi e/o il Fondo di Garanzia per le
PMI saranno surrogati ai sensi dell'art. 1203 del codice civile nei diritti derivanti dal
presente contratto di fideiussione limitatamente all'importo pagato, fermo restando il diritto
della di avvalersi del presente contratto di fideiussione per il Controparte_1
recupero dell'importo residuo”(doc. 12 delle produzioni allegate al decreto ingiuntivo).
L'obbligo di preventiva escussione non è neanche ricavabile quale applicazione indiretta del principio della buona fede contrattuale in quanto il principio di cui all'art. 1375 c.c. contiene l'obbligo di collaborazione nei limiti del ragionevole sacrificio e tale non può ritenersi l'assunzione, in via interpretativa e senza alcuna base testuale, di un aggravio alla richiesta di pagamento del diritto di credito.
4. Devono, infine, essere respinte, in quanto generiche ed infondate, le contestazioni di parte attrice in ordine all'ammontare delle somme versate da CONFIDI SYSTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA a , risultando provato l'ammontare Controparte_1
del pagamento effettuato da CONFIDI SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA e vertendo in capo al debitore l'onere di fornire la prova di ogni ulteriore contestazione sul punto
(onere, nel caso di specie, disatteso da ex multis Tribunale sez. XII - Parte_1
Napoli, 27/02/2023, n. 2105;Tribunale Roma sez. VI, 19/04/2019, n.8740).
Alla luce di quanto osservato l'opposizione presentata dall'attore dovrà, Parte_1
pertanto, essere integralmente rigettata.
Stante il versamento da parte di CONFIDI SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA, in corso di causa, della somma di euro 43.804,69, il decreto ingiuntivo impugnato dovrà esser revocato – atteso il venir meno della materia del contendere con riferimento al suddetto importo – con la contestuale condanna di al pagamento della somma Parte_1
residua di euro 10.951,17.
Attesa la valenza dirimente dei profili analizzati, ogni ulteriore domanda, difesa, eccezione o pagina 11 di 12 argomentazione deve ritenersi assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione da euro
52.001 a euro 260.000 (risultando in tale ambito il valore del credito originariamente contestato) ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria del presente giudizio mentre nulla è dovuto per la fase istruttoria, avendo la controversia natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara il venir meno della materia del contendere con riferimento all'importo di euro 43.804,69;
2. Rigetta, sotto ogni ulteriore profilo, l'opposizione presentata dall'attore Parte_1
;
[...]
3. Revoca il decreto ingiuntivo n. 345/2022 emesso dal Tribunale di Asti in data del
04.03.2022 (R.G. 592/2022);
4. Condanna al pagamento, nei confronti di Parte_1 [...]
, della somma di euro 10.951,17 oltre interessi come Controparte_1
richiesti in ricorso monitorio, dalla domanda giudiziale al saldo;
5. Condanna l'attore alla rifusione, nei confronti della convenuta Parte_1
, delle spese processuali che si liquidano in Controparte_1
euro 4.217,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Asti, in data 14.07.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 delle produzioni di parte convenuta) ma, in virtù del suo status di socio, risultava titolare di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe Amoroso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1434 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(AL) ed elettivamente domiciliato in Asti, presso lo studio dell'avv. Mario Fogliotti che lo rappresenta e lo difende, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
attore
contro
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Asti e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Giorgio Todeschini e dell'avv. SA Todeschini in virtù di procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
pagina 1 di 12 la causa è stata decisa sulle seguenti,
conclusioni
- nell'interesse di come da comparsa conclusionale ex Parte_1
art. 190 c.p.c., depositata in data 4.04.2025:
- “Voglia il Tribunale Ill.mo; respinta ogni contraria istanza;
previ accertamenti
istruttori da dedurre nei termini di cui all'art.183 co.6° c.p.c.;
- - in via istruttoria, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare alla Controparte_1
l'esibizione in giudizio della contabile dell'importo ricevuto da
[...] [...]
a garanzia del finanziamento di euro 64.00-0,00 n.30161527 erogato Parte_2
da alla società su c/c n.27209 Filiale di Moncalvo, Parte_3 Controparte_2
del quale il sig. è fideiussore, e nel contempo ordinare a Parte_1
con sede in Milano Via Lepetit n.8, l'esibizione in giudizio Parte_4
della medesima contabile di versamento, ordinando inoltre alle predette e Parte_3
l'esibizione in giudizio del contratto di garanzia intercorso fra Parte_2
le stesse in relazione al finanziamento sopra indicato
- - in via preliminare, dichiarare per i motivi dedotti in giudizio l'incompetenza per
territorio del Tribunale di Asti nell'emettere il decreto ingiuntivo opposto, per essere
stato invece territorialmente competente il Tribunale di Vercelli;
- - in via principale, per tutti i motivi dedotti in giudizio revocare e/o annullare e/o
dichiarare nullo oppure inefficace il decreto ingiuntivo opposto, essendo infondato in
fatto ed in diritto, e per l'effetto respingere ogni diversa richiesta di pagamento
proposta dalla Controparte_1
- - in ogni caso, con addebito alla opposta delle Controparte_1
spese e degli onorari tutti di causa anticipati dall'opponente secondo la vigente
tariffa forense, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato”
pagina 2 di 12 - nell'interesse di come da comparsa Controparte_1
conclusionale ex art. 190 c.p.c., depositata in data 4.04.2025:“La banca opposta, in
via preliminare, premesso:
- che, nelle more del giudizio, Controparte_3
garante di essa , ha versato la
[...] Controparte_1
somma di € 43.804,69, pari all' 80 % del maggior residuo credito di € 54.755,86 di
essa banca, azionato monitoriamente, sì che, allo stato, il residuo credito della
banca opposta ammonta ad € 10.951,17, oltre interessi come da ricorso monitorio;
- • che ha acquistato, relativamente alla somma di € 43.804,69 Controparte_3
versata a titolo di garanzia alla banca, il diritto di surroga e regresso nei confronti
di parte opponente, precisa nei seguenti termini le proprie conclusioni:
- Voglia il Tribunale Ill.mo,
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Rigettare la proposta
opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte e
statuizione, dichiarando tenuto l'opponente al pagamento del residuo credito di €
10.951,17, oltre interessi come richiesti in ricorso monitorio.
- Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 13.05.2022 ha proposto ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo davanti all'intestato Tribunale al fine di ottenere, nei confronti di , CP_4
, (nelle loro vesti di fideiussori) l'ingiunzione di CP_5 Parte_1
pagamento della somma di euro 54.755,86 oltre agli interessi moratori maturati e maturandi e alle spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per le obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario “Innovando Imprese” n. 30161527, stipulato tra la debitrice principale pagina 3 di 12 “ e la banca ricorrente. Controparte_2
A sostegno della propria domanda ha prodotto, per Controparte_1
quanto qui interessa:
1. Visura camerale de Controparte_2
2. Contratto di mutuo chirografario imprese per credito di esercizio a tasso variabile senza preammortamento n. 30155540 stipulato in data 17/05/2018;
3. Piano di ammortamento del mutuo chirografario n. 30155540;
4. Conteggio capitale ed interessi insoluti al 13/10/2021 relativamente al mutuo chirografario n. 30155540;
5. Fideiussione specifica rilasciata in data 12/12/2018 sino alla concorrenza di €
84.500,00 da a garanzia del mutuo chirografario n. 30155540; CP_4
6. Fideiussione specifica rilasciata in data 12/12/2018 sino alla concorrenza di €
84.500,00 da a garanzia del mutuo chirografario n. 30155540; CP_5
7. Contratto di mutuo chirografario “Innovando Imprese” a tasso variabile senza preammortamento n. 30161527 di € 64.000,00 stipulato in data 12/12/2018;
8. Piano di ammortamento mutuo chirografario n. 30161527;
9. Conteggio capitale ed interessi insoluti al 13/10/2021 relativo al mutuo chirografario n. 30161527;
10. Fideiussione specifica rilasciata in data 06/12/2018 sino alla concorrenza di €
83.200,00 da a garanzia del mutuo chirografario n. 30161527; CP_4
11. Fideiussione specifica rilasciata in data 06/12/2018 sino alla concorrenza di €
83.200,00 da a garanzia del mutuo chirografario n. 30161527; CP_5
12. Fideiussione specifica rilasciata in data 06/12/2018 sino alla concorrenza di €
83.200,00 da a garanzia del mutuo chirografario n. 30161527; Parte_1
13. Raccomandata a.r. C.R.Asti Spa inviata in data 15/03/2021 ai fideiussori;
pagina 4 di 12 14. Nota spese.
In data 04.03.2022 (e, successivamente, con nota di correzione di errore materiale del
17.03.2022), il Tribunale di Asti ha accolto la domanda monitoria di
[...]
emanando il decreto ingiuntivo n. 345/2022 (R.G. 592/2022) Controparte_1
con cui veniva intimato a , , il pagamento CP_4 CP_5 Parte_1
delle somme sopra indicate, oltre agli interessi e alle spese legali.
Avverso il predetto decreto hanno proposto opposizione, di fronte ad altro Giudice e anche per altro titolo, e . CP_4 CP_5
Nella presente sede ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
.
[...]
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha dedotto:
1. l'incompetenza del tribunale adito in sede monitoria ai sensi dell'art. 3 del Codice del consumo: , infatti, aveva erroneamente posto la propria firma Parte_1
nella sezione del contratto di fideiussione riservata ai soggetti che si qualificavano come “non consumatori”, nonostante agisse per scopi estranei a qualsiasi finalità
commerciale. Tale condotta era ascrivibile alle istruzioni fornite dall'operatore di banca, il quale aveva erroneamente indicato all'opponente “di apporre la propria
firma nella sezione riservata ai “non consumatori”, pur essendo egli persone fisica e
agendo non per finalità professionali o imprenditoriali” (p. 2 dell'atto di citazione);
2. l'illegittimità dell'iniziativa intrapresa, in sede monitoria, da
[...]
attesa l'omessa escussione, in via preventiva, della Controparte_1
garante CONFIDI SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA, la quale aveva stipulato, a favore della debitrice principale “ , un contratto Controparte_2
autonomo di garanzia con clausola di pagamenti “a prima richiesta".
Su tali basi, l'opponente ha domandato al Giudice – previo accertamento del difetto di pagina 5 di 12 competenza del Tribunale adito in sede monitoria – di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In data 31.08.2022 si è costituita in giudizio la quale Controparte_1
ha contestato, in fatto e in diritto, le ragioni dell'opposizione, deducendo:
A. la qualifica imprenditoriale del debitore: , infatti, era titolare Parte_1
dell'impresa individuale Acque Minerali NN RU di NN SA
(doc. 3 delle produzioni di parte convenuta) e possedeva una quota di partecipazione
– pari al 10% – nel capitale della debitrice principale “ Controparte_2
(doc. 1 delle produzioni allegate all'atto di ricorso);
B. l'insussistenza di qualsiasi obbligo di preventiva escussione in ordine al contratto di garanzia con pagamento “a prima richiesta” sottoscritto da Controparte_3
SOCIETA' COOPERATIVA in favore della debitrice principale “ Controparte_2
.
[...]
La creditrice opposta ha, quindi, domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attrice in opposizione al pagamento delle spese di lite.
All'udienza tenuta in data 01.03.2024 ha dato atto Controparte_1
dell'avvenuto versamento, da parte della garante CONFIDI SYSTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA – per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto – della somma di euro
43.804,69, in conto del maggior credito di euro 54.755,86.
La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali e prova per testi e viene ora trattenuta in decisione – previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
1. In via preliminare, in rito, devono esser confermati tutti i provvedimenti resi in sede istruttoria nel corso del presente giudizio.
pagina 6 di 12 Nello specifico, non può trovare accoglimento la richiesta, avanzata dalla difesa di parte attrice, di procedere alla remissione della causa in istruttoria, al fine di disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'acquisizione della contabile dell'importo versato da
[...]
a Controparte_6 CP_1 Controparte_1
garanzia del finanziamento di euro 64.000,00 n.30161527 erogato da a Parte_3 CP_2
[...]
L'istanza ha, infatti, carattere apertamente esplorativo.
Sul punto, è sufficiente richiamare l'opinione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui:
“La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai
sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato,
non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane
subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c.,
nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del
documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di
documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di
acquisire una copia e di produrla in causa” (Cassazione civile sez. trib. - 02/12/2021, n.
38062).
Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'impossibilità di acquisire autonomamente la documentazione oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c..
Il pagamento ricevuto dalla convenuta risulta, inoltre, dimostrato dal doc. 7 delle produzioni di parte opposta – non contestato né disconosciuto dall'opponente – con cui CONFIDI
SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA ha dato atto di aver corrisposto a favore di
, per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1
l'importo di euro 43.804,69.
pagina 7 di 12 2. Nel merito, l'opposizione è infondata.
La difesa di parte opposta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Asti in virtù dello
status di consumatore rivestito da . Parte_1
Nello specifico, l'opponente ha sostenuto che – nonostante la presenza, nel contratto di fideiussione sottoscritto, di una sottoscrizione di segno contrario – , al Parte_1
momento della stipula, avrebbe rivestito la qualifica di consumatore, con la conseguente incompetenza del Tribunale di Asti a favore del Tribunale di Vercelli ai sensi dell'art. 3 del
Codice del consumo.
L'eccezione è generica e, nel merito, infondata.
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “Il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi
tale solo perché lo sia il debitore garantito. Le finalità della disciplina consumeristica
sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per
definizione, a sua volta qualificato come non consumatore. Nel caso di una persona fisica
che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta
quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua
attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società,
quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo
capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (Cassazione civile sez. II -
30/08/2023, n. 25459 nei medesimi termini anche, Corte di giustizia UE 9 novembre 2015,
C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, Dumitra).
Nel caso di specie non soltanto possedeva, al momento della Parte_1
sottoscrizione del contratto di fideiussione, una partecipazione non irrilevante al capitale sociale di “ (pari al 10%, come da documentazione in atti cfr. doc. Controparte_2
pagina 8 di 12 un potere di controllo diretto sull'andamento della società, rappresentato dall'azione di responsabilità di cui all'art. 2476, comma 2 e 3 c.c..
In proposito lo scrivente ritiene di dover condividere il pacifico orientamento della
Cassazione civile secondo cui "l'art. 2476, comma 3, c.c., attribuisce al socio della società a
responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione (sociale, n.d.r.) di responsabilità
contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale posseduto;
-
si tratta di una legittimazione straordinaria, nell'interesse della società, riconducibile alla
nozione di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., sia pure di natura non necessariamente
surrogatoria, quantunque la sua azione supplisca, nella normalità dei casi, all'inerzia
dell'assemblea, come reso evidente dal fatto che, in caso di accoglimento dell'azione, la
società è tenuta a rimborsare le spese giudiziali e per l'accertamento dei fatti sostenute dal
socio, solo essa può rinunciare e transigere l'azione e, in generale, che è il suo patrimonio
che si giova del risultato dell'azione medesima (cfr. Cass. 25 luglio 2018, n. 19745; Cass. 4
luglio 2018, n. 17493; Cass. 26 maggio 2015, n. 10936)".
L'istituto di cui all'art. 2476, comma 3 attribuisce, pertanto, al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilità sociale contro gli amministratori e/o i liquidatori, a titolo di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. e indipendentemente dalla quota di capitale posseduto: “…- si tratta di una legittimazione
straordinaria, nell'interesse della società, riconducibile alla nozione di sostituzione
processuale ex art. 81 c.p.c., sia pure di natura non necessariamente surrogatoria,
quantunque la sua azione supplisca, nella normalità dei casi, all'inerzia dell'assemblea,
come reso evidente dal fatto che, in caso di accoglimento dell'azione, la società è tenuta a
rimborsare le spese giudiziali e per l'accertamento dei fatti sostenute dal socio, solo essa
può rinunciare e transigere l'azione e, in generale, che è il suo patrimonio che si giova del
risultato dell'azione medesima (cfr. Cass. 25 luglio 2018, n. 19745; Cass. 4 luglio 2018, n.
pagina 9 di 12 17493; Cass. 26 maggio 2015, n. 10936)" (Cassazione civile sez. II - 30/08/2023, n. 25459).
La compresenza di una partecipazione non irrilevante al capitale sociale della debitrice principale e del diritto di far accertare – quale sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. – la responsabilità degli amministratori o dei liquidatori della società debitrice non può che portare a ritenere che agisse, al momento della stipula del contratto di Parte_1
garanzia, per finalità non ricadenti nella nozione di consumatore ex art. 3 del Codice del consumo.
L'eccezione di incompetenza è, pertanto, infondata.
3. Risulta parimenti destituita di fondamento la seconda argomentazione di parte opponente.
Secondo la difesa di parte attrice, non avrebbe Controparte_1
potuto domandare a il pagamento delle somme ingiunte senza prima Parte_1
escutere la garanzia prestata, a favore di “ , da CONFIDI Controparte_2
SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA.
L'argomentazione è priva di riscontri sul piano normativo e confutata dalla documentazione in atti.
In punto di diritto, la previsione, in capo alla garante SOCIETA' Controparte_3
COOPERATIVA, di un obbligo di “pagamento a prima richiesta” non corrisponde, in alcun modo, al sorgere, a carico della creditrice , di un Controparte_1
obbligo di preventiva escussione di CONFIDI SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA per far valere il proprio diritto verso gli altri soggetti obbligati.
L'obbligo di preventiva escussione non è, infatti, previsto né al livello legislativo, né a livello contrattuale. Nello specifico, è lo stesso contratto di fideiussione sottoscritto da a indicare come meramente eventuale la preventiva escussione di Parte_1
CONFIDI SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA stabilendo: “in caso di escussione delle
garanzie indicate al punto precedente da parte della , a Controparte_1
pagina 10 di 12 seguito di inadempimento del soggetto finanziato il confidi e/o il Fondo di Garanzia per le
PMI saranno surrogati ai sensi dell'art. 1203 del codice civile nei diritti derivanti dal
presente contratto di fideiussione limitatamente all'importo pagato, fermo restando il diritto
della di avvalersi del presente contratto di fideiussione per il Controparte_1
recupero dell'importo residuo”(doc. 12 delle produzioni allegate al decreto ingiuntivo).
L'obbligo di preventiva escussione non è neanche ricavabile quale applicazione indiretta del principio della buona fede contrattuale in quanto il principio di cui all'art. 1375 c.c. contiene l'obbligo di collaborazione nei limiti del ragionevole sacrificio e tale non può ritenersi l'assunzione, in via interpretativa e senza alcuna base testuale, di un aggravio alla richiesta di pagamento del diritto di credito.
4. Devono, infine, essere respinte, in quanto generiche ed infondate, le contestazioni di parte attrice in ordine all'ammontare delle somme versate da CONFIDI SYSTEMA SOCIETA'
COOPERATIVA a , risultando provato l'ammontare Controparte_1
del pagamento effettuato da CONFIDI SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA e vertendo in capo al debitore l'onere di fornire la prova di ogni ulteriore contestazione sul punto
(onere, nel caso di specie, disatteso da ex multis Tribunale sez. XII - Parte_1
Napoli, 27/02/2023, n. 2105;Tribunale Roma sez. VI, 19/04/2019, n.8740).
Alla luce di quanto osservato l'opposizione presentata dall'attore dovrà, Parte_1
pertanto, essere integralmente rigettata.
Stante il versamento da parte di CONFIDI SYSTEMA SOCIETA' COOPERATIVA, in corso di causa, della somma di euro 43.804,69, il decreto ingiuntivo impugnato dovrà esser revocato – atteso il venir meno della materia del contendere con riferimento al suddetto importo – con la contestuale condanna di al pagamento della somma Parte_1
residua di euro 10.951,17.
Attesa la valenza dirimente dei profili analizzati, ogni ulteriore domanda, difesa, eccezione o pagina 11 di 12 argomentazione deve ritenersi assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione da euro
52.001 a euro 260.000 (risultando in tale ambito il valore del credito originariamente contestato) ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria del presente giudizio mentre nulla è dovuto per la fase istruttoria, avendo la controversia natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara il venir meno della materia del contendere con riferimento all'importo di euro 43.804,69;
2. Rigetta, sotto ogni ulteriore profilo, l'opposizione presentata dall'attore Parte_1
;
[...]
3. Revoca il decreto ingiuntivo n. 345/2022 emesso dal Tribunale di Asti in data del
04.03.2022 (R.G. 592/2022);
4. Condanna al pagamento, nei confronti di Parte_1 [...]
, della somma di euro 10.951,17 oltre interessi come Controparte_1
richiesti in ricorso monitorio, dalla domanda giudiziale al saldo;
5. Condanna l'attore alla rifusione, nei confronti della convenuta Parte_1
, delle spese processuali che si liquidano in Controparte_1
euro 4.217,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Asti, in data 14.07.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 delle produzioni di parte convenuta) ma, in virtù del suo status di socio, risultava titolare di