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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 33861/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. Claudia Pedrelli - Presidente
Dott. Laura Centofanti - Giudice rel.
Dott. Alfredo Landi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33861 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 30 maggio 2024
TRA
(C.F./P. IVA: ), in proprio e nella qualità di mandataria dell' Parte_1 P.IVA_1 CP_1
costituita con le mandanti (C.F./P.IVA , Parte_2 P.IVA_2 CP_2
(C.F./P.IVA e (C.F./P.IVA ),
[...] P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio D'Agostino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via G. B. Martini n. 2;
- attrice
E
1 (C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_5
tempore, con sede in Roma, alla Via della Dataria n. 22, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo de' Medici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Archimede n. 97;
- convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 30 maggio 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma la per sentir: “in via preliminare: a. Controparte_4 accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, ex art. 118 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed artt. 1229 e
1419 del codice civile, delle previsioni del contratto di subappalto del 15 settembre 2009 e dei successivi atti modificativi ed integrativi, tra e con cui Controparte_4 Parte_1
è stato disciplinato ed applicato un ribasso sui prezzi, superiore alla soglia legale del 20% e, comunque, per i motivi esposti nel presente atto;
in via principale: b. accertare e dichiarare il grave inadempimento di in persona del legale rappresentante p.t., alle Controparte_4
obbligazioni di legge e del contratto di subappalto sottoscritto il 15 settembre 2009 e successivi atti integrativi e modificativi con in persona del legale rappresentante p.t., in Parte_1 proprio e nella qualità di mandataria dell' costituita con le mandanti CP_1 Parte_2
, e c. per l'effetto ed in ogni caso
[...] Controparte_2 Controparte_3
condannare in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_4
favore di in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di Pt_1 Parte_1 mandataria dell' costituita con le mandanti , e CP_1 Parte_2 Controparte_2
dell'importo di Euro 7.559.507,10 o del diverso importo ritenuto di Controparte_3
giustizia; d. inoltre e in ogni caso, condannare in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., al pagamento di Euro 225.000,00 quale somma indebitamente oggetto di trattenuta in danno del subappaltatore in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. in proprio e nella qualità di mandataria dell' costituita con le mandanti CP_1 [...]
, e e. condannare altresì Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti di Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria Parte_1 dell' costituita con le mandanti e CP_1 Parte_2 Controparte_2
2 della fattura n. 1/2017 (doc. 15 bis) per Euro 149.043,37 oltre interessi Controparte_3
dalla domanda giudiziale, anche ex art. 186 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge;
f. condannare in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Controparte_4
tutti i danni subiti e subendi da in persona del legale rappresentante p.t., in Parte_1 proprio e nella qualità di mandataria dell' costituita con le mandanti CP_1 Parte_2
, e in misura non inferiore ad Euro
[...] Controparte_2 Controparte_3
15.075,00 per gli ulteriori pregiudizi esposti in atti, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
g. in subordine, condannare al pagamento di tutte le somme Controparte_4
indicate e, comunque, di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, nei confronti di CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria dell'
[...] CP_1
costituita con le mandanti , e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
determinate anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226, 2043, 2041 c.c.; h. condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di Parte_1 mandataria dell' costituita con le mandanti , e CP_1 Parte_2 Controparte_2
, degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero al tasso bancario o, in Controparte_3 subordine, al tasso stabilito ai sensi dell'art. 30 DM n. 145/2000 ovvero in ulteriore subordine al tasso legale pro tempore vigente, sulle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio, previa rivalutazione delle stesse alla data dell'effettivo pagamento, stabilendo, altresì, gli indici di rivalutazione e, comunque, oltre IVA e ulteriori accessori ex lege dovuti;
i. condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., in favore di in Controparte_4 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nell'indicata qualità, degli interessi anatocistici dal giorno della domanda giudiziale a quello dell'effettivo pagamento;
j. accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per lo svincolo delle garanzie ancora attive contratte ( e Controparte_6
), per i lavori di cui è causa, da in persona del legale Parte_3 Parte_1 rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria dell' costituita con le mandanti CP_1
, e k. in ogni caso, con Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 vittoria di compensi e spese, anche generali”.
Premetteva la parte attrice che, in data 25 settembre 2003, aveva Controparte_7 affidato a ora l'esecuzione dei lavori Controparte_8 Controparte_4
relativi alla Galleria di Base (Lotti 9 e 11) – Variante di Valico. Successivamente, in data 15 settembre 2009, e l'ATI Gruppo PSC S.p.A. avevano stipulato il Controparte_8
contratto di subappalto n. 20994, avente ad oggetto la realizzazione degli impianti tecnologici
3 definitivi delle gallerie di base e “Poggio Civitella”, fornice Nord, pattuendo un corrispettivo pari ad euro 24.450.000,00, comprensivo dei costi della sicurezza.
Deduceva che, in considerazione delle modifiche riguardanti l'intera progettazione degli impianti di cui al contratto principale d'appalto, con atto integrativo del contratto del 3 agosto 2010, CP_4
e avevano rimodulato gli impegni negoziali relativi al corrispettivo della prestazione Parte_1
subappaltata; che, inoltre, con ulteriori atti modificativi o integrativi, erano stati rettificati gli oneri a carico del subappaltatore e dell'impresa ed emendate le modalità di contabilizzazione, pagamento e fatturazione;
era stato disposto l'affidamento di ulteriori lavori con rilascio di un'ulteriore garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni;
e, infine, erano state apportate ulteriori modifiche sul corrispettivo. In data 23 dicembre 2015 la Variante di Valico era stata aperta al traffico e il 12 gennaio 2016 era stato emesso il Certificato di sostanziale ultimazione, ex art. 172 del DPR n. 554/1999, delle opere di contratto a far data dal 31.12.2015. Successivamente, con Contr Part l'Atto Aggiuntivo n. 6 del 18 febbraio 2016, aveva affidato a ulteriori lavori, stabilendo peraltro che gli stessi dovessero essere ultimati entro e non oltre il 30.4.2016. Era stato poi emesso il SAL Finale del contratto di subappalto, relativo alle prestazioni eseguite a tutto il 29 febbraio
2016, sottoscritto con riserva dal subappaltatore, e in detta sede aveva applicato una CP_4 detrazione che l'odierna attrice assume essere stata illegittima.
Tanto premesso in fatto l'attrice, pertanto, agiva in giudizio al fine di ottenere: la declaratoria di nullità delle clausole del contratto di subappalto che prevedevano un ribasso sui prezzi superiore al
20% rispetto ai prezzi convenuti tra e poiché Controparte_7 Controparte_4 in contrasto con l'art. 118, comma 4 D.Lgs. 163/2006; e, per l'effetto, la condanna della società convenuta al pagamento dell'ulteriore somma dovuta ove fosse stato applicato un ribasso entro il limite stabilito dalla legge (cioè il 20%), che quantificava in euro 7.559.507,10.
Agiva, altresì, al fine di ottenere la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di euro 225.000,00, che assumeva essere stato indebitamente detratto da ul SAL finale, in CP_4 conseguenza di una trattenuta operata da , nonché per ottenere lo svincolo CP_7 CP_7
delle fideiussioni prestate a garanzia della buona esecuzione delle opere e, infine, il pagamento dell'importo di euro 149.043,37 di cui alla fattura n. 1/2017.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto delle Controparte_4
domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento della
Contr somma di euro 602.930,71, in ragione dei costi sostenuti da in conseguenza del mancato completamento delle opere di cui al contratto di subappalto entro il termine pattuito del 30 aprile Part 2016. Deduceva, in particolare, che in conseguenza dell'inadempimento di si Controparte_4
era reso necessario mantenere la struttura di cantiere sino a tutto il mese di maggio 2017, con costi
4 Contr ed oneri sopportati dalla relativi all'affitto dei locali, alle utenze di gas e telefonia, carburante, vitto, pedaggi autostradali, costi di pernottamento, costi per pulizie locali e stipendi per personale. Part La società convenuta deduceva, altresì, che si fosse resa inadempiente rispetto all'obbligazione di consegnare i piani di manutenzione degli impianti tecnologici realizzati e chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la consegna di detta documentazione.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “…in via preliminare, sin da ora, si chiede …, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea affinché quest'ultima si pronunci sulla eccepita inapplicabilità nell'ordinamento nazionale del disposto di cui all'art. 118, co. 4, D. Lgs. n. 163/2006; nel merito: rigettare le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento del in persona del legale Parte_1
Cont rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con le mandanti , e rispetto Parte_2 Controparte_9 Controparte_10 al termine ultimo contrattualmente previsto per l'ultimazione delle opere affidatele in subappalto al
30.04.2016, e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Parte_1
Cont p.t., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con le mandanti
, e alla refusione in Parte_2 Controparte_9 Controparte_10
favore di in persona del legale rappresentante p.t., dei costi patiti e Controparte_4 sopportati in conseguenza dell'accertato inadempimento, nella misura di € 602.930,17, ovvero nella misura diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art.
1284 cod. civ., anche mediante compensazione con l'eventuale credito che dovesse essere ritenuto ed accertato in favore della odierna attrice;
sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare
l'inadempimento del in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e Parte_1 nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con le mandanti Parte_2
, e rispetto all'obbligazione di consegna
[...] Controparte_9 Controparte_10
dei piani di manutenzione degli impianti elettromeccanici e delle opere impiantistiche tutte realizzate, e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con le mandanti
[...]
, e alla consegna in favore di Parte_2 Controparte_9 Controparte_10
in persona del legale rappresentante p.t., dei piani di manutenzione degli Controparte_4
impianti elettromeccanici e delle opere impiantistiche tutte realizzate, nonché a garantire e manlevare la in persona del legale rappresentante p.t., da ogni e Controparte_4 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole possa derivarle in dipendenza dell'accertato e dichiarato inadempimento del Il tutto con vittoria di compensi e spese di causa”. Parte_1
5 Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 30 maggio 2024, della quale era disposta la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c; all'esito il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
Le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta sono parzialmente fondate e sono pertanto meritevoli di accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Rispetto alla domanda di parte attrice di accertamento della nullità delle clausole del contratto di subappalto che prevedono un ribasso dei prezzi superiori al 20% rispetto a quelli convenuti nel contratto di appalto concluso tra e poiché in contrasto con Controparte_7 Controparte_4
l'art. 118, comma 4 D.Lgs. 163/2006, ritiene il Collegio che debba trovare applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 27 novembre 2019, causa C-402/18. In detta pronuncia la Corte ha infatti ritenuto che “La direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev'essere interpretata nel senso che […] essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione”.
In forza del principio ora richiamato, la normativa nazionale – di cui parte attrice invoca l'applicazione al fine di sollecitare una pronuncia di nullità delle clausole del subappalto con essa contrastanti – va disapplicata. Né si può ritenere, come invece sostiene parte attrice, che il principio enunciato dalla Corte di Giustizia UE non potrebbe applicarsi retroattivamente e, pertanto, non dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie in quanto contenuto in una pronuncia successiva alla stipula del contratto tra l'ATI Gruppo PSC e Controparte_4
Ritiene al contrario il Collegio che non possa invocarsi l'irretroattività con riferimento alla portata delle pronunce interpretative rese dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, fornendo con esse la Corte l'esatta interpretazione di norme dell'Unione già vigenti. Ne discende che il Tribunale sia tenuto ad applicare il diritto UE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e sia altresì tenuto a disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto europeo, pur essendosi la Corte pronunciata in via interpretativa successivamente alla stipulazione del contratto per cui è causa, dovendosi interpretare la direttiva 2004/18/CE fin dall'origine nel senso attribuitole dalla Corte di Giustizia.
6 In tale prospettiva, va dunque respinta la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole del contratto di subappalto aventi ad oggetto la previsione di un ribasso dei prezzi superiore al 20% rispetto ai prezzi convenuti dall'appaltatrice con la committente. Al rigetto della domanda di nullità consegue anche il rigetto della domanda di condanna della società convenuta al pagamento della somma dovuta ove fosse stato applicato un ribasso entro il limite del 20%.
Parimenti si ritiene non meritevole di accoglimento la domanda di condanna di al CP_4
pagamento della somma di euro 225.000,00, che l'attrice ha assunto essere stata indebitamente trattenuta dalla convenuta sul SAL finale, in conseguenza della trattenuta operata a sua volta da nei suoi confronti. Controparte_7
Sul punto, ritiene il Collegio che la trattenuta operata della subcommittente fosse pienamente giustificata essendo stata l'evenienza occorsa espressamene contemplata dall'art. 8 del contratto di subappalto, che (al secondo paragrafo), prevedeva testualmente: “Il subappaltatore successivamente all'emissione del SAL presenterà corrispondenti fatture che l'impresa pagherà a mezzo bonifico bancario a 120 gg sempreché sia stato effettuato dalla Committente il relativo pagamento”. Dal tenore letterale della clausola contrattuale citata emerge, dunque, che il pagamento da parte di fosse condizione necessaria affinché sorgesse in capo alla subcommittente CP_7 CP_4
l'obbligo di pagare le fatture della subappaltatrice Ciò indipendentemente dai motivi per Parte_1
cui fosse operata la trattenuta a monte dalla committente.
Va invece parzialmente accolta la domanda volta ad ottenere l'accertamento dei presupposti per lo svincolo delle fideiussioni rilasciate a garanzia del completamento dei lavori e della buona esecuzione delle opere: sul punto, si rileva che non v'è contestazione da parte della convenuta in ordine alla sussistenza del diritto allo svincolo delle garanzie (diritto peraltro riconosciuto dall'art. 11 del contratto di subappalto). Il contrasto tra le parti riguarda, invece, il momento a partire dal quale il diritto allo svincolo dovesse essere riconosciuto: in particolare, secondo parte attrice, lo svincolo avrebbe dovuto operare sin dal 12 gennaio 2016, data di sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori;
mentre parte convenuta ha sostenuto che le garanzie avrebbero dovuto essere svincolate a partire dalla seconda metà del 2019, data in cui il certificato provvisorio di collaudo, sottoscritto in data 15.06.2017, avrebbe acquisito carattere di definitività, sul presupposto che fino a tale data fosse stata legittima la pretesa di mantenere in essere le garanzie.
Osserva in proposito il Collegio che l'art. 11 del contratto di subappalto prevedeva espressamente lo svincolo delle garanzie, non già al momento del “completamento dei lavori”, ma alla “avvenuta formale accettazione dei lavori medesimi da parte della Committente, da considerarsi verificata al positivo esito del collaudo definitivo […]”: ne discende che lo svincolo delle garanzie dovesse
7 essere operato al momento in cui il collaudo provvisorio avesse acquisito carattere di definitività, da collocarsi, secondo allegazione della convenuta (neppure contestata dall'attrice), nella seconda metà del 2019.
Ne consegue che sia da riconoscere il diritto dell'attrice al rimborso dei costi sostenuti per la sola fideiussione con decorrenza dal 1° luglio 2019, per essere invece quelli sostenuti per la CP_6
fideiussione attinenti alle annualità 2017 - 2018 in cui il collaudo provvisorio non era Parte_3
ancora divenuto definitivo: la convenuta va dunque condannata alla corresponsione, in favore di a titolo risarcitorio, della somma complessiva di euro 4.262,50, così calcolata sulla Parte_1
base delle richieste di parte attrice: euro 1.162,50 per il secondo semestre del 2019; euro 2.325,00 per il 2020; euro 775,00 per il 2021. Su tale somma debbono computarsi rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal 1 luglio 2019 fino al soddisfo.
Del pari parzialmente meritevole di accoglimento la domanda dell'attrice di condanna della convenuta al pagamento dell'importo oggetto della fattura n. 1/2017, sia pure nei limiti di seguito indicati: il documento contabile risulta emesso in relazione agli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento delle fatture n. 161/2015, del 30.11.2015, e n. 173/2015, del 31.12.2015. Al fine di valutare la fondatezza della pretesa, occorre dunque stabilire la data di decorrenza degli interessi dovuti. In proposito, rileva il Collegio che, all'art. 8 del III atto integrativo del contratto di subappalto, le parti avevano pattuito che il pagamento dovesse avvenire dopo 120 giorni dalla data di emissione della fattura (90 giorni, maggiorati di ulteriori 30, decorrenti dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, coincidente con il pagamento da parte della committente).
Se, dunque, per la fattura n. 161/2015, il pagamento da parte di è intervenuto Controparte_7
solamente in data 14.04.2016, è da tale data che avrebbe dovuto decorrere l'ulteriore termine di 30 giorni: ne consegue che gli interessi convenzionali dovessero decorrere dal 14.05.2016; e atteso che,
Part come risulta dall'annotazione in calce alla fattura stessa, il pagamento da parte di è intervenuto per euro 500.000,00 in data 17.05.2016 e per euro 246.207,99 in data 28.03.2017, va condivisa l'affermazione di parte convenuta per cui sono maturati interessi al tasso Euribor per 3 giorni di ritardo sull'importo di euro 500.000,00 e per 318 giorni di ritardo sull'importo di euro 246.207,99, per l'importo complessivo di euro 557,71.
Similmente, per la fattura n. 173/2015, il pagamento da parte di è intervenuto Controparte_7
in data 11.01.2017 e solo da tale data avrebbe dovuto computarsi l'ulteriore termine di 30 giorni, con conseguente decorrenza degli interessi convenzionali a partire dall'11.02.2017. Pertanto, atteso che il pagamento da parte di PSC è intervenuto in data 14.06.2017, come risulta dall'annotazione in calce alla fattura stessa, anche in questo caso va condivisa l'affermazione di parte convenuta per cui
8 fossero maturati interessi al tasso Euribor per 123 giorni di ritardo sull'importo di euro
1.435.530,94, in misura pari ad euro 1.596,39.
Parte convenuta va dunque condannata alla corresponsione, in favore di per tale titolo, Parte_1
della somma complessiva di euro 2.154,10.
Sono infine da respingere le domande riconvenzionali, con le quali la parte convenuta ha chiesto: in primo luogo, la condanna della società attrice al pagamento della somma di euro 602.930,71, per i costi asseritamente sostenuti in conseguenza del mancato completamento, da parte dell'attrice, delle opere entro il termine pattuito del 30 aprile 2016; e, in secondo luogo, la consegna della documentazione relativa ai piani di manutenzione degli impianti tecnologici realizzati.
Risulta infatti documentalmente provato che i lavori fossero stati completati alla data del
29.02.2016, come desumibile dal certificato di ultimazione dei lavori, cosicché la domanda risulta fondata su presupposto di fatto che risulta smentito dalle risultanze documentali.
Parimenti da respingere l'ulteriore domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, avendo quest'ultima omesso anche solo di allegare in modo specifico i documenti oggetto di essa.
In ragione della parziale soccombenza reciproca e della soccombenza prevalente della parte attrice, si dispone condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del procedimento in favore della convenuta, che si liquidano nella misura complessiva di euro 49.271,00 (euro 10.122,00 per la fase di studio, euro 6.677,00 per la fase introduttiva, euro 14.867,00 per la fase istruttoria, euro
17.605,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nella misura di tre quarti, con compensazione del residuo quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in parziale accoglimento delle domande della parte attrice, condanna al Controparte_4
pagamento in favore di della somma di euro 4.262,50, oltre rivalutazione Pt_1 Parte_1
monetaria ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal 1 luglio 2019 fino al soddisfo e della somma di euro 2.154,10, oltre interessi nella misura legale, con decorrenza dalla domanda dl soddisfo;
- respinge le ulteriori domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta;
- respinge le domande riconvenzionali;
- condanna l'attrice al pagamento nei confronti di parte convenuta delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di 49.271,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e
9 CPA come per legge, nella misura di tre quarti e dispone compensazione di esse per la restante parte.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Laura Centofanti Claudia Pedrelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. Claudia Pedrelli - Presidente
Dott. Laura Centofanti - Giudice rel.
Dott. Alfredo Landi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 33861 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 30 maggio 2024
TRA
(C.F./P. IVA: ), in proprio e nella qualità di mandataria dell' Parte_1 P.IVA_1 CP_1
costituita con le mandanti (C.F./P.IVA , Parte_2 P.IVA_2 CP_2
(C.F./P.IVA e (C.F./P.IVA ),
[...] P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio D'Agostino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via G. B. Martini n. 2;
- attrice
E
1 (C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_5
tempore, con sede in Roma, alla Via della Dataria n. 22, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo de' Medici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Archimede n. 97;
- convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 30 maggio 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma la per sentir: “in via preliminare: a. Controparte_4 accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, ex art. 118 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed artt. 1229 e
1419 del codice civile, delle previsioni del contratto di subappalto del 15 settembre 2009 e dei successivi atti modificativi ed integrativi, tra e con cui Controparte_4 Parte_1
è stato disciplinato ed applicato un ribasso sui prezzi, superiore alla soglia legale del 20% e, comunque, per i motivi esposti nel presente atto;
in via principale: b. accertare e dichiarare il grave inadempimento di in persona del legale rappresentante p.t., alle Controparte_4
obbligazioni di legge e del contratto di subappalto sottoscritto il 15 settembre 2009 e successivi atti integrativi e modificativi con in persona del legale rappresentante p.t., in Parte_1 proprio e nella qualità di mandataria dell' costituita con le mandanti CP_1 Parte_2
, e c. per l'effetto ed in ogni caso
[...] Controparte_2 Controparte_3
condannare in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_4
favore di in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di Pt_1 Parte_1 mandataria dell' costituita con le mandanti , e CP_1 Parte_2 Controparte_2
dell'importo di Euro 7.559.507,10 o del diverso importo ritenuto di Controparte_3
giustizia; d. inoltre e in ogni caso, condannare in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., al pagamento di Euro 225.000,00 quale somma indebitamente oggetto di trattenuta in danno del subappaltatore in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t. in proprio e nella qualità di mandataria dell' costituita con le mandanti CP_1 [...]
, e e. condannare altresì Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti di Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria Parte_1 dell' costituita con le mandanti e CP_1 Parte_2 Controparte_2
2 della fattura n. 1/2017 (doc. 15 bis) per Euro 149.043,37 oltre interessi Controparte_3
dalla domanda giudiziale, anche ex art. 186 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge;
f. condannare in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di Controparte_4
tutti i danni subiti e subendi da in persona del legale rappresentante p.t., in Parte_1 proprio e nella qualità di mandataria dell' costituita con le mandanti CP_1 Parte_2
, e in misura non inferiore ad Euro
[...] Controparte_2 Controparte_3
15.075,00 per gli ulteriori pregiudizi esposti in atti, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
g. in subordine, condannare al pagamento di tutte le somme Controparte_4
indicate e, comunque, di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, nei confronti di CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria dell'
[...] CP_1
costituita con le mandanti , e Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
determinate anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226, 2043, 2041 c.c.; h. condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di Parte_1 mandataria dell' costituita con le mandanti , e CP_1 Parte_2 Controparte_2
, degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero al tasso bancario o, in Controparte_3 subordine, al tasso stabilito ai sensi dell'art. 30 DM n. 145/2000 ovvero in ulteriore subordine al tasso legale pro tempore vigente, sulle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio, previa rivalutazione delle stesse alla data dell'effettivo pagamento, stabilendo, altresì, gli indici di rivalutazione e, comunque, oltre IVA e ulteriori accessori ex lege dovuti;
i. condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., in favore di in Controparte_4 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nell'indicata qualità, degli interessi anatocistici dal giorno della domanda giudiziale a quello dell'effettivo pagamento;
j. accertare e dichiarare che sussistono i presupposti per lo svincolo delle garanzie ancora attive contratte ( e Controparte_6
), per i lavori di cui è causa, da in persona del legale Parte_3 Parte_1 rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandataria dell' costituita con le mandanti CP_1
, e k. in ogni caso, con Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 vittoria di compensi e spese, anche generali”.
Premetteva la parte attrice che, in data 25 settembre 2003, aveva Controparte_7 affidato a ora l'esecuzione dei lavori Controparte_8 Controparte_4
relativi alla Galleria di Base (Lotti 9 e 11) – Variante di Valico. Successivamente, in data 15 settembre 2009, e l'ATI Gruppo PSC S.p.A. avevano stipulato il Controparte_8
contratto di subappalto n. 20994, avente ad oggetto la realizzazione degli impianti tecnologici
3 definitivi delle gallerie di base e “Poggio Civitella”, fornice Nord, pattuendo un corrispettivo pari ad euro 24.450.000,00, comprensivo dei costi della sicurezza.
Deduceva che, in considerazione delle modifiche riguardanti l'intera progettazione degli impianti di cui al contratto principale d'appalto, con atto integrativo del contratto del 3 agosto 2010, CP_4
e avevano rimodulato gli impegni negoziali relativi al corrispettivo della prestazione Parte_1
subappaltata; che, inoltre, con ulteriori atti modificativi o integrativi, erano stati rettificati gli oneri a carico del subappaltatore e dell'impresa ed emendate le modalità di contabilizzazione, pagamento e fatturazione;
era stato disposto l'affidamento di ulteriori lavori con rilascio di un'ulteriore garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni;
e, infine, erano state apportate ulteriori modifiche sul corrispettivo. In data 23 dicembre 2015 la Variante di Valico era stata aperta al traffico e il 12 gennaio 2016 era stato emesso il Certificato di sostanziale ultimazione, ex art. 172 del DPR n. 554/1999, delle opere di contratto a far data dal 31.12.2015. Successivamente, con Contr Part l'Atto Aggiuntivo n. 6 del 18 febbraio 2016, aveva affidato a ulteriori lavori, stabilendo peraltro che gli stessi dovessero essere ultimati entro e non oltre il 30.4.2016. Era stato poi emesso il SAL Finale del contratto di subappalto, relativo alle prestazioni eseguite a tutto il 29 febbraio
2016, sottoscritto con riserva dal subappaltatore, e in detta sede aveva applicato una CP_4 detrazione che l'odierna attrice assume essere stata illegittima.
Tanto premesso in fatto l'attrice, pertanto, agiva in giudizio al fine di ottenere: la declaratoria di nullità delle clausole del contratto di subappalto che prevedevano un ribasso sui prezzi superiore al
20% rispetto ai prezzi convenuti tra e poiché Controparte_7 Controparte_4 in contrasto con l'art. 118, comma 4 D.Lgs. 163/2006; e, per l'effetto, la condanna della società convenuta al pagamento dell'ulteriore somma dovuta ove fosse stato applicato un ribasso entro il limite stabilito dalla legge (cioè il 20%), che quantificava in euro 7.559.507,10.
Agiva, altresì, al fine di ottenere la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di euro 225.000,00, che assumeva essere stato indebitamente detratto da ul SAL finale, in CP_4 conseguenza di una trattenuta operata da , nonché per ottenere lo svincolo CP_7 CP_7
delle fideiussioni prestate a garanzia della buona esecuzione delle opere e, infine, il pagamento dell'importo di euro 149.043,37 di cui alla fattura n. 1/2017.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto delle Controparte_4
domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento della
Contr somma di euro 602.930,71, in ragione dei costi sostenuti da in conseguenza del mancato completamento delle opere di cui al contratto di subappalto entro il termine pattuito del 30 aprile Part 2016. Deduceva, in particolare, che in conseguenza dell'inadempimento di si Controparte_4
era reso necessario mantenere la struttura di cantiere sino a tutto il mese di maggio 2017, con costi
4 Contr ed oneri sopportati dalla relativi all'affitto dei locali, alle utenze di gas e telefonia, carburante, vitto, pedaggi autostradali, costi di pernottamento, costi per pulizie locali e stipendi per personale. Part La società convenuta deduceva, altresì, che si fosse resa inadempiente rispetto all'obbligazione di consegnare i piani di manutenzione degli impianti tecnologici realizzati e chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la consegna di detta documentazione.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “…in via preliminare, sin da ora, si chiede …, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea affinché quest'ultima si pronunci sulla eccepita inapplicabilità nell'ordinamento nazionale del disposto di cui all'art. 118, co. 4, D. Lgs. n. 163/2006; nel merito: rigettare le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento del in persona del legale Parte_1
Cont rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con le mandanti , e rispetto Parte_2 Controparte_9 Controparte_10 al termine ultimo contrattualmente previsto per l'ultimazione delle opere affidatele in subappalto al
30.04.2016, e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Parte_1
Cont p.t., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con le mandanti
, e alla refusione in Parte_2 Controparte_9 Controparte_10
favore di in persona del legale rappresentante p.t., dei costi patiti e Controparte_4 sopportati in conseguenza dell'accertato inadempimento, nella misura di € 602.930,17, ovvero nella misura diversa, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art.
1284 cod. civ., anche mediante compensazione con l'eventuale credito che dovesse essere ritenuto ed accertato in favore della odierna attrice;
sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare
l'inadempimento del in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e Parte_1 nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con le mandanti Parte_2
, e rispetto all'obbligazione di consegna
[...] Controparte_9 Controparte_10
dei piani di manutenzione degli impianti elettromeccanici e delle opere impiantistiche tutte realizzate, e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con le mandanti
[...]
, e alla consegna in favore di Parte_2 Controparte_9 Controparte_10
in persona del legale rappresentante p.t., dei piani di manutenzione degli Controparte_4
impianti elettromeccanici e delle opere impiantistiche tutte realizzate, nonché a garantire e manlevare la in persona del legale rappresentante p.t., da ogni e Controparte_4 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole possa derivarle in dipendenza dell'accertato e dichiarato inadempimento del Il tutto con vittoria di compensi e spese di causa”. Parte_1
5 Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 30 maggio 2024, della quale era disposta la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c; all'esito il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
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Le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta sono parzialmente fondate e sono pertanto meritevoli di accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Rispetto alla domanda di parte attrice di accertamento della nullità delle clausole del contratto di subappalto che prevedono un ribasso dei prezzi superiori al 20% rispetto a quelli convenuti nel contratto di appalto concluso tra e poiché in contrasto con Controparte_7 Controparte_4
l'art. 118, comma 4 D.Lgs. 163/2006, ritiene il Collegio che debba trovare applicazione, nel caso di specie, il principio enunciato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 27 novembre 2019, causa C-402/18. In detta pronuncia la Corte ha infatti ritenuto che “La direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev'essere interpretata nel senso che […] essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione”.
In forza del principio ora richiamato, la normativa nazionale – di cui parte attrice invoca l'applicazione al fine di sollecitare una pronuncia di nullità delle clausole del subappalto con essa contrastanti – va disapplicata. Né si può ritenere, come invece sostiene parte attrice, che il principio enunciato dalla Corte di Giustizia UE non potrebbe applicarsi retroattivamente e, pertanto, non dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie in quanto contenuto in una pronuncia successiva alla stipula del contratto tra l'ATI Gruppo PSC e Controparte_4
Ritiene al contrario il Collegio che non possa invocarsi l'irretroattività con riferimento alla portata delle pronunce interpretative rese dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, fornendo con esse la Corte l'esatta interpretazione di norme dell'Unione già vigenti. Ne discende che il Tribunale sia tenuto ad applicare il diritto UE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e sia altresì tenuto a disapplicare la normativa nazionale contrastante con il diritto europeo, pur essendosi la Corte pronunciata in via interpretativa successivamente alla stipulazione del contratto per cui è causa, dovendosi interpretare la direttiva 2004/18/CE fin dall'origine nel senso attribuitole dalla Corte di Giustizia.
6 In tale prospettiva, va dunque respinta la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle clausole del contratto di subappalto aventi ad oggetto la previsione di un ribasso dei prezzi superiore al 20% rispetto ai prezzi convenuti dall'appaltatrice con la committente. Al rigetto della domanda di nullità consegue anche il rigetto della domanda di condanna della società convenuta al pagamento della somma dovuta ove fosse stato applicato un ribasso entro il limite del 20%.
Parimenti si ritiene non meritevole di accoglimento la domanda di condanna di al CP_4
pagamento della somma di euro 225.000,00, che l'attrice ha assunto essere stata indebitamente trattenuta dalla convenuta sul SAL finale, in conseguenza della trattenuta operata a sua volta da nei suoi confronti. Controparte_7
Sul punto, ritiene il Collegio che la trattenuta operata della subcommittente fosse pienamente giustificata essendo stata l'evenienza occorsa espressamene contemplata dall'art. 8 del contratto di subappalto, che (al secondo paragrafo), prevedeva testualmente: “Il subappaltatore successivamente all'emissione del SAL presenterà corrispondenti fatture che l'impresa pagherà a mezzo bonifico bancario a 120 gg sempreché sia stato effettuato dalla Committente il relativo pagamento”. Dal tenore letterale della clausola contrattuale citata emerge, dunque, che il pagamento da parte di fosse condizione necessaria affinché sorgesse in capo alla subcommittente CP_7 CP_4
l'obbligo di pagare le fatture della subappaltatrice Ciò indipendentemente dai motivi per Parte_1
cui fosse operata la trattenuta a monte dalla committente.
Va invece parzialmente accolta la domanda volta ad ottenere l'accertamento dei presupposti per lo svincolo delle fideiussioni rilasciate a garanzia del completamento dei lavori e della buona esecuzione delle opere: sul punto, si rileva che non v'è contestazione da parte della convenuta in ordine alla sussistenza del diritto allo svincolo delle garanzie (diritto peraltro riconosciuto dall'art. 11 del contratto di subappalto). Il contrasto tra le parti riguarda, invece, il momento a partire dal quale il diritto allo svincolo dovesse essere riconosciuto: in particolare, secondo parte attrice, lo svincolo avrebbe dovuto operare sin dal 12 gennaio 2016, data di sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori;
mentre parte convenuta ha sostenuto che le garanzie avrebbero dovuto essere svincolate a partire dalla seconda metà del 2019, data in cui il certificato provvisorio di collaudo, sottoscritto in data 15.06.2017, avrebbe acquisito carattere di definitività, sul presupposto che fino a tale data fosse stata legittima la pretesa di mantenere in essere le garanzie.
Osserva in proposito il Collegio che l'art. 11 del contratto di subappalto prevedeva espressamente lo svincolo delle garanzie, non già al momento del “completamento dei lavori”, ma alla “avvenuta formale accettazione dei lavori medesimi da parte della Committente, da considerarsi verificata al positivo esito del collaudo definitivo […]”: ne discende che lo svincolo delle garanzie dovesse
7 essere operato al momento in cui il collaudo provvisorio avesse acquisito carattere di definitività, da collocarsi, secondo allegazione della convenuta (neppure contestata dall'attrice), nella seconda metà del 2019.
Ne consegue che sia da riconoscere il diritto dell'attrice al rimborso dei costi sostenuti per la sola fideiussione con decorrenza dal 1° luglio 2019, per essere invece quelli sostenuti per la CP_6
fideiussione attinenti alle annualità 2017 - 2018 in cui il collaudo provvisorio non era Parte_3
ancora divenuto definitivo: la convenuta va dunque condannata alla corresponsione, in favore di a titolo risarcitorio, della somma complessiva di euro 4.262,50, così calcolata sulla Parte_1
base delle richieste di parte attrice: euro 1.162,50 per il secondo semestre del 2019; euro 2.325,00 per il 2020; euro 775,00 per il 2021. Su tale somma debbono computarsi rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal 1 luglio 2019 fino al soddisfo.
Del pari parzialmente meritevole di accoglimento la domanda dell'attrice di condanna della convenuta al pagamento dell'importo oggetto della fattura n. 1/2017, sia pure nei limiti di seguito indicati: il documento contabile risulta emesso in relazione agli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento delle fatture n. 161/2015, del 30.11.2015, e n. 173/2015, del 31.12.2015. Al fine di valutare la fondatezza della pretesa, occorre dunque stabilire la data di decorrenza degli interessi dovuti. In proposito, rileva il Collegio che, all'art. 8 del III atto integrativo del contratto di subappalto, le parti avevano pattuito che il pagamento dovesse avvenire dopo 120 giorni dalla data di emissione della fattura (90 giorni, maggiorati di ulteriori 30, decorrenti dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, coincidente con il pagamento da parte della committente).
Se, dunque, per la fattura n. 161/2015, il pagamento da parte di è intervenuto Controparte_7
solamente in data 14.04.2016, è da tale data che avrebbe dovuto decorrere l'ulteriore termine di 30 giorni: ne consegue che gli interessi convenzionali dovessero decorrere dal 14.05.2016; e atteso che,
Part come risulta dall'annotazione in calce alla fattura stessa, il pagamento da parte di è intervenuto per euro 500.000,00 in data 17.05.2016 e per euro 246.207,99 in data 28.03.2017, va condivisa l'affermazione di parte convenuta per cui sono maturati interessi al tasso Euribor per 3 giorni di ritardo sull'importo di euro 500.000,00 e per 318 giorni di ritardo sull'importo di euro 246.207,99, per l'importo complessivo di euro 557,71.
Similmente, per la fattura n. 173/2015, il pagamento da parte di è intervenuto Controparte_7
in data 11.01.2017 e solo da tale data avrebbe dovuto computarsi l'ulteriore termine di 30 giorni, con conseguente decorrenza degli interessi convenzionali a partire dall'11.02.2017. Pertanto, atteso che il pagamento da parte di PSC è intervenuto in data 14.06.2017, come risulta dall'annotazione in calce alla fattura stessa, anche in questo caso va condivisa l'affermazione di parte convenuta per cui
8 fossero maturati interessi al tasso Euribor per 123 giorni di ritardo sull'importo di euro
1.435.530,94, in misura pari ad euro 1.596,39.
Parte convenuta va dunque condannata alla corresponsione, in favore di per tale titolo, Parte_1
della somma complessiva di euro 2.154,10.
Sono infine da respingere le domande riconvenzionali, con le quali la parte convenuta ha chiesto: in primo luogo, la condanna della società attrice al pagamento della somma di euro 602.930,71, per i costi asseritamente sostenuti in conseguenza del mancato completamento, da parte dell'attrice, delle opere entro il termine pattuito del 30 aprile 2016; e, in secondo luogo, la consegna della documentazione relativa ai piani di manutenzione degli impianti tecnologici realizzati.
Risulta infatti documentalmente provato che i lavori fossero stati completati alla data del
29.02.2016, come desumibile dal certificato di ultimazione dei lavori, cosicché la domanda risulta fondata su presupposto di fatto che risulta smentito dalle risultanze documentali.
Parimenti da respingere l'ulteriore domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, avendo quest'ultima omesso anche solo di allegare in modo specifico i documenti oggetto di essa.
In ragione della parziale soccombenza reciproca e della soccombenza prevalente della parte attrice, si dispone condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del procedimento in favore della convenuta, che si liquidano nella misura complessiva di euro 49.271,00 (euro 10.122,00 per la fase di studio, euro 6.677,00 per la fase introduttiva, euro 14.867,00 per la fase istruttoria, euro
17.605,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nella misura di tre quarti, con compensazione del residuo quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in parziale accoglimento delle domande della parte attrice, condanna al Controparte_4
pagamento in favore di della somma di euro 4.262,50, oltre rivalutazione Pt_1 Parte_1
monetaria ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal 1 luglio 2019 fino al soddisfo e della somma di euro 2.154,10, oltre interessi nella misura legale, con decorrenza dalla domanda dl soddisfo;
- respinge le ulteriori domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta;
- respinge le domande riconvenzionali;
- condanna l'attrice al pagamento nei confronti di parte convenuta delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di 49.271,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e
9 CPA come per legge, nella misura di tre quarti e dispone compensazione di esse per la restante parte.
Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Laura Centofanti Claudia Pedrelli
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