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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5726 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22524/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
e in qualità di genitori esercenti la potestà sul Parte_1 Parte_2 minore rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Pollastro Persona_1 RICORRENTI E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 22.10.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso il vano esperimento in via amministrativa, mediante domanda del 23.02.2022, deducevano di aver proposto giudizio per ATP, ai sensi dell'art 445 bis c.p.c, all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti, per il minore i requisiti sanitari per poter beneficiare dell'indennità di Persona_1 frequenza. Ed invero, chiedevano, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto ai suddetti benefici, lamentando una sottovalutazione del quadro clinico del minore. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito dell'integrazione peritale richiesta, stante la documentazione medica successiva, e delle note ex art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa. La domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di seguito illustrato. Parte ricorrente ha contestato gli esiti della CTU disposta nella fase pregressa ritenendo limitativa la valutazione operata dal tecnico. A parere di chi scrive, il Dott. , è stato particolarmente chiaro nell'affermare che il minore, Per_2 sulla base della documentazione medica in atti, nonché, in sede di esame obiettivo nella fase di ATP non soddisfaceva i requisiti sanitari previsti dalla normativa in vigore in tema di indennità di frequenza atteso che le minorazioni di cui era affetto non determinavano disabilità di tipo cognitivo- comportamentale, se non in maniera sfumata e, conseguentemente, neppure difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Ha, quindi, ritenuto di confermare la valutazione della Commissione Medica del 02.11.2022 anche alla luce del miglioramento clinico successivo alle terapie logopediche e di psicomotricità, per le quali i Sanitari concludevano affermando la mancata necessità di provvedere ad alcun approfondimento clinico-diagnostico se non dopo un congruo periodo di riabilitazione ed, inoltre, in caso di sopraggiunta evidenza clinica e necessità. Questo Giudice, infatti, condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa fase del giudizio atteso che ha reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale e, come tale, utilizzabile sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Nel caso di specie, deve ritenersi, infatti, che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. Tuttavia, in ragione della nuova documentazione medica prodotta in corso di giudizio questo Giudice ha ritenuto, ai sensi dell'art 149 disp. att c.p.c di disporre un supplemento delle CTU, all'esito del quale è stato riscontrato un peggioramento delle condizioni di salute del minore. Ed invero, il CTU nominato ha affermato che, se al momento della prima visita, non si rilevavano elementi clinici tali da far sì che lo stesso si distaccasse dal giudizio espresso in prima istanza dalla competente Commissione medica, nell'attualità si è riscontrato un mutamento delle condizioni generali di funzionamento psico-organico del minore, come debitamente documentato dalle relazioni mediche versate in atti ed in uno alla nuova visita medica da lui espletata, per le quali il piccolo
, “addirittura”, non risulta in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita e Per_1 ciò viene affermato rapportando tale dato all'età anagrafica di 7 anni e, quindi, provvedendo ad una comparazione tra le capacità cognitive, comportamentali e prassiche dell'istante e quelle proprie di un suo coetaneo privo delle medesime minorazioni. Per effetto di detto peggioramento, quindi, il minore risulta soddisfare i requisiti tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di frequenza a partire dal 01.04.2024 data, questa, che coincide con il primo certificato medico prodotto. All'uopo, non vi è possibilità di poter anticipare la data di riconoscimento in ragione della visita medica avvenuta il 11.10.2023 ed in assenza di documentazione medica che possa attestare il preciso momento di regressione delle condizioni del minore. Ne consegue l'accoglimento del ricorso in opposizione per quanto di ragione. Le spese del giudizio, in ragione del riconoscimento intervenuto nel corso dello stesso, legittimano la compensazione integrale delle stesse per entrambi le fasi del giudizio.
PQM
Così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del minore a beneficiare Persona_1 dell'indennità di frequenza a far data dal 01.04.2024;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio;
3) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi. Napoli, 09 luglio 2025. IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi