TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/10/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1509/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1509/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio degli Controparte_1
Avv.ti LA CO e NE IC, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti CP_2
LA CO e NE IC, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 21/04/2018 in Terni (TR), che dall'unione è nata la figlia il 30/10/2012 unitamente alla figlia è parte della famiglia anche Persona_1 Per_1
, nata a [...] il [...] maggiorenne figlia di e nata da CP_3 CP_2 una precedente relazione, che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“Sullo status:
A) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...], il CP_2
01/08/1980 e nato a [...], il [...] ai sensi dell'art. 151, Controparte_1 primo comma, cod civ. per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Terni di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Sulla assegnazione della casa familiare:
La casa familiare sita in Terni, Strada Fontana della Mandorla 110/C, unitamente ai beni che l'arredano, verrà assegnata alla Signora che continuerà a risiedervi CP_2 unitamente alle figlie e Persona_1 CP_3
L'immobile assegnato è così distinto:
- al Catasto fabbricati del Comune di Terni: fabbricato ad uso civile abitazione ai piani terra-seminterrato, primo e secondo tutto censito al foglio 72, particella 17, sub,1 z.c. 2^ cat. A/2 classe 5^ consistenza catastale vani 7,5 superficie catastale tot. mq 191R.C. € 406,71.
A) Fabbricato ad uso civile abitazione ai piani terra-seminterrato, primo e secondo il tutto censito al foglio 72, particella 17, sub,1 z.c. 2^ cat. A/2 classe 5^ consistenza catastale vani 7,5 superficie catastale tot. mq 191 escluse aree scoperte mq 171 R.C. € 406,71, confini proprietà , terreni appresso descritti per più lati, salvo Parte_1 altri.
B) Terreni agricoli adibiti a corte di pertinenza esclusiva e distinti al Catasto dei Terreni del Comune di Terni al foglio 72, particelle 367 superficie mq 2.670 R.D. € 14,48, R.D.
€ 6,89; 371 superficie mq 92 R.D. € 0,50, R.A. € 0,24 e 373 superficie mq 410, R.D. 2,22, R.A. € 1,06. Confini: proprietà terreni distinti con le particelle 9 e Parte_2
18 salvo altri;
C) Terreno agricolo di pertinenza esclusiva adibito a corte e strada di accesso della porzione di fabbricato sopra descritta distinto al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio 72, particelle 364 superficie catastale mq 530, ente urbano senza reddito. Confini proprietà , terreni sopra descritti per più lati, salvi altri. Parte_2
D) Porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, posta ai piani terra e seminterrato, con annessa corte di pertinenza esclusiva, il tutto censito al Catasto fabbricati del detto comune al foglio 72, particella 360, sub. 1 z.c. 2^ cat. A/4, classe 3 della consistenza castale di vani 2,5 superfice catastale totale 69 mq (totale escluse aree coperte: 69 mq, R. C. € 49,06); confini proprietà stessa parte acquirente, terreni appresso descritti per più lati, salvi altri.
E) Porzione di fabbricato ad uso deposito/magazzino pertinenziale posta al piano primo (soffitta), censito al Catasto Fabbricati del detto comune al foglio 72 particella 360 sub. 2 z.c. 2^ cat. C/2 classe 7 della consistenza catastale di mq 38, superficie catastale totale mq 46 RC € 96,16 confini: proprietà stessa parte acquirente, distacco su corte sopra descritta e terreni appresso descritti, salvo altri;
F) terreni di natura agricola adibiti a corte di pertinenza esclusiva delle porzioni di fabbricato sopra descritte, distinti al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 72, particella 363 della superficie di mq 29, RD € 0,16 RA € 0,07; 365 della superficie di mq 2.555, RD € 13,86 RA € 6.60; 366 della superficie di mq .45 RD € 0,24 RA € 0,12; 369 superficie di mq 250, RD € 1,36 RA € 0,65. Confini proprietà stessa parte acquirente per più lati salvo altro.
G) terreni di natura agricola adibiti a corte di pertinenza esclusiva delle porzioni di fabbricato sopra descritte, distinti al Catasto terreni del detto Comune al foglio 72, particelle 358, della superfice di mq 12 e 361 della superfice di mq 77, aree rurali, senza redditi. Confini proprietà stessa parte acquirente per più lati salvo altro.
H) terreno di natura agricola, di pertinenza esclusiva delle porzioni di fabbricato sopra descritte, adibito a corte e strada di accesso, distinto al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 72, particelle 364 della superficie catastale di mq. 530, ente urbano senza reddito.
- Quanto alle utenze della casa familiare assegnata alla madre:
I coniugi danno atto che già all'attualità ai costi per utenze e consumi (idrico, elettrico, gas/bombola, tari, pellet) connessi con l'abitazione, già casa familiare, il marito contribuisce nella misura del 50%. Pertanto, essi coniugi stabiliscono che tale contribuzione rimarrà inalterata fino ad un tetto massimo di spesa di complessivi € 1.500,00 annui della quale essi coniugi si faranno carico in parti uguali (€ 750,00 a testa), rimanendo l'eccedenza ad esclusivo carico del coniuge assegnatario. La presente pattuizione verrà attuata fino a quando l'immobile verrà venduto o, comunque, rimarrà nella disponibilità ed in uso della Signora e delle figlie e . CP_2 CP_3 Per_1
- Ancora, sull'immobile già casa familiare:
I coniugi danno atto di aver valutato l'opportunità di procedere alla vendita dell'immobile già casa familiare all'uopo impegnandosi a concordare il prezzo, ed altresì, all'estinzione del mutuo ipotecario con il ricavato della vendita.
Compiute tutte le operazioni e ripianato il finanziamento in essere, contratto per i lavori di ristrutturazione dell'immobile casa familiare, sito in Terni, Strada Fontana della Mandorla 110/c, il conto corrente cointestato presso verrà chiuso, CP_4 disponendo fin d'ora che il saldo attivo sarà fra loro suddiviso in pari quota, salvo ragioni di credito di uno o dell'altro coniuge che si impegnano a concordare con spirito conciliativo. - Sull'affidamento della figlia minore di età . Per_1
La figlia conserverà la residenza abitativa prevalente con la madre, in Persona_1
Terni, Strada Fontana della Mandorla, 110/,C ed è affidata ad entrambi i genitori, titolari ciascuno della responsabilità genitoriale che verrà esercitata, per le questioni di vita ordinaria, da ciascuno di essi nei periodi di rispettiva permanenza. Qualsiasi decisione di particolare rilevanza riguardante l'indirizzo di vita della comune figlia dovrà essere assunta congiuntamente dalla madre e dal padre, i quali rimangono, comunque, entrambi titolari della responsabilità genitoriale e, pertanto, si impegnano a collaborare fattivamente.
- Sulla frequentazione genitori/figlia.
Per quanto riguarda i rapporti genitori-figlia, a tutela dello sviluppo psicofisico di quest'ultima, ritenuto prevalente l'interesse a preservare e mantenere quanto più costanti le abitudini di vita ed i contatti parentali e sociali dell'ambiente in cui la figlia ha vissuto e dove vive ora, si prevedono le seguenti modalità.
a. Durante il periodo scolastico:
- Durante tutti i fine settimana:
trascorrerà con la madre, dal venerdì all'uscita dalla scuola, fino al sabato, alle Per_1 ore 15.00 dopo il pranzo, occupandosi la madre di seguirla ed accompagnarla a tutte le attività che la riguardano. Consumato il pranzo di sabato, il padre andrà a prendere e starà con lei fino alla domenica, occupandosi dei pasti e di seguirla ed Per_1 accompagnarla a tutte le attività che la riguardano. Nel pomeriggio di domenica, Per_1 starà con la madre, con cui consumerà la cena e che si preoccuperà di riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina.
- Durante la settimana:
trascorrerà con la madre, dal lunedì all'uscita dalla scuola, fino al mercoledì, alle Per_1 ore 15.00 dopo il pranzo, occupandosi la madre di seguirla ed accompagnarla a tutte le attività che la riguardano. Consumato il pranzo di mercoledì con la madre, il padre alle ore 15.00 circa andrà a prendere e starà con lei fino alla mattina di venerdì, Per_1 quando si occuperà di portarla a scuola. Si precisa che dopo il pranzo di mercoledì al rientro a scuola del venerdì sarà il padre ad occuparsi di seguirla ed accompagnarla a tutte le attività che la riguardano, eccezion fatta per il pranzo di giovedì, quando per esigenze lavorative del padre sarà la madre ad occuparsi del rientro alla propria abitazione di , dall'uscita da scuola e consumare con lei il pasto. Il padre, concluso Per_1
l'orario di lavoro, si occuperà di andarla a prendere e trascorrere con lei il tempo già indicato.
b. Durante il periodo estivo, ossia dalla fine delle lezioni scolastiche alla ripresa:
- Durante tutti i fine settimana:
trascorrerà con il padre, dal sabato mattina, dopo la colazione, alla mattina di Per_1 domenica, dopo colazione, occupandosi egli di seguirla ed accompagnarla a tutte le attività che la riguardano. Consumato il pasto di domenica mattina, la madre andrà a prendere e starà con lei, occupandosi del pranzo e di seguirla ed accompagnarla a Per_1 tutte le attività che la riguardano. - Durante la settimana:
trascorrerà con la madre, dal lunedì fino al mercoledì, alle ore 15.00 dopo il Per_1 pranzo, occupandosi la madre di seguirla ed accompagnarla a tutte le attività che la riguardano. Consumato il pranzo di mercoledì con la madre, il padre alle ore 15.00 circa andrà a prendere e starà con lei fino alla mattina di venerdì. Si precisa che dopo il Per_1 pranzo di mercoledì alla colazione di venerdì sarà il padre ad occuparsi di seguirla ed accompagnarla a tutte le attività che la riguardano.
Precisazioni: Quanto agli impegni ludico-sportivi, all'attualità è impegnata negli Per_1 allenamenti di ginnastica artistica, attività che svolge con passione e profitto avendo vinto anche molteplici gare. I genitori si impegnano ad accordarsi tra loro, secondo le rispettive esigenze lavorative, per accompagnare e riprendere la figlia, ed in loro assenza se ne occuperà la nonna materna.
c) Quanto alle festività natalizie e pasquali i genitori avranno cura che la figlia possa trascorrere quelle più significative con ciascuno di essi alternando di anno in anno il Natale, Santo Stefano, il primo giorno dell'anno e l'Epifania, e così anche la Pasqua ed il Lunedì in Albis. Sarà facoltà dei genitori, secondo le consuetudini familiari, nelle ricorrenze più significative come sopra individuate, alternare di anno in anno il pranzo o la cena.
d) I genitori si impegnano affinché la figlia possa trascorrere equamente con ciascuno di loro il periodo delle vacanze estive e, qualora ve ne sarà la possibilità, anche a settimane alternate, avendo cura di comunicarsi reciprocamente il programma per l'organizzazione estiva entro il 30 aprile di ogni anno.
e) Il giorno del compleanno di i genitori avranno cura di poterlo trascorrere Per_1 entrambi insieme a lei o, in caso di difficoltà, di anno in anno alternando ciascuno con la figlia il pranzo o la cena.
f) In occasione di eventuali giorni di malattia della figlia il padre o la madre potranno farle visita presso l'abitazione in cui la figlia si trova secondo accordi da prendersi preventivamente tra i genitori. g) I genitori concordano che sarà consentito ai nonni materni, paterni, alla sorella ormai maggiorenne di prendersi cura di , e così CP_3 Per_1 anche per supplire alla precaria assenza di ciascun genitore, come pure per accompagnarla a scuola e riprenderla e ciò valendo anche per le attività ludico-sportive che frequenta all'attualità e che intraprenderà in futuro.
h) I genitori concordano sulla necessità di darsi reciproca preventiva comunicazione in caso di significativi spostamenti rispetto al luogo di residenza che ciascuno di essi dovesse effettuare con la figlia, come pure sulla necessità di darsi reciproca tempestiva comunicazione di eventuali variazioni dei rispettivi recapiti telefonici.
Per quanto alle modalità di frequentazione genitori- figlia come sopra indicati, o quelli diversi tenuto conto delle fasi di crescita della figlia, che potranno essere individuati tempo per tempo in accordo tra i genitori, e comunque nel rispetto delle sue esigenze di vita quotidiana anche scolastiche e ricreative ed in ragione della sua crescita, i genitori avranno cura di comunicare l'uno all'altro, con congruo preavviso, variazioni che si dovessero rendere necessarie per motivi di lavoro di ciascuno o per particolari esigenze anche di salute della figlia, in modo da assicurare la continuità ed equilibrio nei rapporti, nonché la collaborazione tra essi genitori.
- Sul mantenimento ordinario della prole minore di età.
- Tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali dei genitori come sopra descritte e documentate, le parti stabiliscono quanto segue:
Il padre nel periodo scolastico (incluso il mese in cui prenderà avvio l'attività scolastica ed escluso il mese in cui l'attività curriculare avrà fine), attesa la maggior presenza con la madre della minore, verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo mensile di € 150,00, (centocinquanta/00) da rivalutare Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 10 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Signora Diversamente nel CP_2 periodo estivo (escluso il mese in cui prenderà avvio l'attività scolastica ed incluso il mese in cui l'attività curriculare avrà fine) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo mensile di € 50,00, (cinquanta/00) Per_1 da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 10 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Signora . CP_2
Alla somma sopra indicata quale contributo ordinario dovrà ritenersi aggiunto l'importo dell'assegno unico, allo stato pari ad € 177,00/mese, salvo altro, che la Signora CP_2 continuerà a percepire per intero e così, di volta in volta, presentando la relativa domanda.
- Sulle spese extra assegno:
Con riferimento alle spese extra contributo ordinario i genitori richiamano e fanno proprio il Protocollo di intesa per le spese straordinarie del Tribunale di Terni del 27/06/2018, che deve intendersi parte integrante del presente atto, per averlo essi letto ed approvato in ogni sua parte, con previsione di suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
I genitori concordano, altresì, che, qualora le spese extra contributo ordinario dovessero superare l'importo di € 100,00 per ciascuna tipologia di spesa, se ne daranno comunicazione così da predisporre ciascuno, in via anticipata, la quota di competenza.
Quanto alle spese extra assegno come sopra determinate le detrazioni e/o deduzioni fiscali, se spettanti, saranno in favore di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge Le parti sono informate che per poter beneficiare delle detrazioni per i costi sostenuti il pagamento dovrà avvenire solamente mediante utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili e, pertanto, si impegnano ad adeguarsi a tale modalità; diversamente ciascun genitore sarà legittimato a non effettuare il relativo rimborso.
I coniugi si danno reciprocamente atto che il presente accordo, per tutte le motivazioni sopra esposte, costituisce un progetto condiviso nel preminente interesse della figlia e per preservare il suo diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore e con i rispettivi rami parentali. Per tutto quanto oggetto del presente accordo i genitori si impegnano, altresì, alla reciproca collaborazione, e così anche stabilendo che le pattuizioni tutte sopra riportate avranno vigore dalla data di sottoscrizione del ricorso.
Spese e compensi del presente giudizio siano compensate fra le parti.”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 21/04/2018, prendendo
[...] atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 27, parte I, Uff. 1, anno 2018); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 16.10.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1509/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio degli Controparte_1
Avv.ti LA CO e NE IC, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti CP_2
LA CO e NE IC, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 21/04/2018 in Terni (TR), che dall'unione è nata la figlia il 30/10/2012 unitamente alla figlia è parte della famiglia anche Persona_1 Per_1
, nata a [...] il [...] maggiorenne figlia di e nata da CP_3 CP_2 una precedente relazione, che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c. ed art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“Sullo status:
A) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...], il CP_2
01/08/1980 e nato a [...], il [...] ai sensi dell'art. 151, Controparte_1 primo comma, cod civ. per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Terni di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Sulla assegnazione della casa familiare:
La casa familiare sita in Terni, Strada Fontana della Mandorla 110/C, unitamente ai beni che l'arredano, verrà assegnata alla Signora che continuerà a risiedervi CP_2 unitamente alle figlie e Persona_1 CP_3
L'immobile assegnato è così distinto:
- al Catasto fabbricati del Comune di Terni: fabbricato ad uso civile abitazione ai piani terra-seminterrato, primo e secondo tutto censito al foglio 72, particella 17, sub,1 z.c. 2^ cat. A/2 classe 5^ consistenza catastale vani 7,5 superficie catastale tot. mq 191R.C. € 406,71.
A) Fabbricato ad uso civile abitazione ai piani terra-seminterrato, primo e secondo il tutto censito al foglio 72, particella 17, sub,1 z.c. 2^ cat. A/2 classe 5^ consistenza catastale vani 7,5 superficie catastale tot. mq 191 escluse aree scoperte mq 171 R.C. € 406,71, confini proprietà , terreni appresso descritti per più lati, salvo Parte_1 altri.
B) Terreni agricoli adibiti a corte di pertinenza esclusiva e distinti al Catasto dei Terreni del Comune di Terni al foglio 72, particelle 367 superficie mq 2.670 R.D. € 14,48, R.D.
€ 6,89; 371 superficie mq 92 R.D. € 0,50, R.A. € 0,24 e 373 superficie mq 410, R.D. 2,22, R.A. € 1,06. Confini: proprietà terreni distinti con le particelle 9 e Parte_2
18 salvo altri;
C) Terreno agricolo di pertinenza esclusiva adibito a corte e strada di accesso della porzione di fabbricato sopra descritta distinto al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio 72, particelle 364 superficie catastale mq 530, ente urbano senza reddito. Confini proprietà , terreni sopra descritti per più lati, salvi altri. Parte_2
D) Porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, posta ai piani terra e seminterrato, con annessa corte di pertinenza esclusiva, il tutto censito al Catasto fabbricati del detto comune al foglio 72, particella 360, sub. 1 z.c. 2^ cat. A/4, classe 3 della consistenza castale di vani 2,5 superfice catastale totale 69 mq (totale escluse aree coperte: 69 mq, R. C. € 49,06); confini proprietà stessa parte acquirente, terreni appresso descritti per più lati, salvi altri.
E) Porzione di fabbricato ad uso deposito/magazzino pertinenziale posta al piano primo (soffitta), censito al Catasto Fabbricati del detto comune al foglio 72 particella 360 sub. 2 z.c. 2^ cat. C/2 classe 7 della consistenza catastale di mq 38, superficie catastale totale mq 46 RC € 96,16 confini: proprietà stessa parte acquirente, distacco su corte sopra descritta e terreni appresso descritti, salvo altri;
F) terreni di natura agricola adibiti a corte di pertinenza esclusiva delle porzioni di fabbricato sopra descritte, distinti al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 72, particella 363 della superficie di mq 29, RD € 0,16 RA € 0,07; 365 della superficie di mq 2.555, RD € 13,86 RA € 6.60; 366 della superficie di mq .45 RD € 0,24 RA € 0,12; 369 superficie di mq 250, RD € 1,36 RA € 0,65. Confini proprietà stessa parte acquirente per più lati salvo altro.
G) terreni di natura agricola adibiti a corte di pertinenza esclusiva delle porzioni di fabbricato sopra descritte, distinti al Catasto terreni del detto Comune al foglio 72, particelle 358, della superfice di mq 12 e 361 della superfice di mq 77, aree rurali, senza redditi. Confini proprietà stessa parte acquirente per più lati salvo altro.
H) terreno di natura agricola, di pertinenza esclusiva delle porzioni di fabbricato sopra descritte, adibito a corte e strada di accesso, distinto al Catasto Terreni del detto Comune al foglio 72, particelle 364 della superficie catastale di mq. 530, ente urbano senza reddito.
- Quanto alle utenze della casa familiare assegnata alla madre:
I coniugi danno atto che già all'attualità ai costi per utenze e consumi (idrico, elettrico, gas/bombola, tari, pellet) connessi con l'abitazione, già casa familiare, il marito contribuisce nella misura del 50%. Pertanto, essi coniugi stabiliscono che tale contribuzione rimarrà inalterata fino ad un tetto massimo di spesa di complessivi € 1.500,00 annui della quale essi coniugi si faranno carico in parti uguali (€ 750,00 a testa), rimanendo l'eccedenza ad esclusivo carico del coniuge assegnatario. La presente pattuizione verrà attuata fino a quando l'immobile verrà venduto o, comunque, rimarrà nella disponibilità ed in uso della Signora e delle figlie e . CP_2 CP_3 Per_1
- Ancora, sull'immobile già casa familiare:
I coniugi danno atto di aver valutato l'opportunità di procedere alla vendita dell'immobile già casa familiare all'uopo impegnandosi a concordare il prezzo, ed altresì, all'estinzione del mutuo ipotecario con il ricavato della vendita.
Compiute tutte le operazioni e ripianato il finanziamento in essere, contratto per i lavori di ristrutturazione dell'immobile casa familiare, sito in Terni, Strada Fontana della Mandorla 110/c, il conto corrente cointestato presso verrà chiuso, CP_4 disponendo fin d'ora che il saldo attivo sarà fra loro suddiviso in pari quota, salvo ragioni di credito di uno o dell'altro coniuge che si impegnano a concordare con spirito conciliativo. - Sull'affidamento della figlia minore di età . Per_1
La figlia conserverà la residenza abitativa prevalente con la madre, in Persona_1
Terni, Strada Fontana della Mandorla, 110/,C ed è affidata ad entrambi i genitori, titolari ciascuno della responsabilità genitoriale che verrà esercitata, per le questioni di vita ordinaria, da ciascuno di essi nei periodi di rispettiva permanenza. Qualsiasi decisione di particolare rilevanza riguardante l'indirizzo di vita della comune figlia dovrà essere assunta congiuntamente dalla madre e dal padre, i quali rimangono, comunque, entrambi titolari della responsabilità genitoriale e, pertanto, si impegnano a collaborare fattivamente.
- Sulla frequentazione genitori/figlia.
Per quanto riguarda i rapporti genitori-figlia, a tutela dello sviluppo psicofisico di quest'ultima, ritenuto prevalente l'interesse a preservare e mantenere quanto più costanti le abitudini di vita ed i contatti parentali e sociali dell'ambiente in cui la figlia ha vissuto e dove vive ora, si prevedono le seguenti modalità.
a. Durante il periodo scolastico:
- Durante tutti i fine settimana:
trascorrerà con la madre, dal venerdì all'uscita dalla scuola, fino al sabato, alle Per_1 ore 15.00 dopo il pranzo, occupandosi la madre di seguirla ed accompagnarla a tutte le attività che la riguardano. Consumato il pranzo di sabato, il padre andrà a prendere e starà con lei fino alla domenica, occupandosi dei pasti e di seguirla ed Per_1 accompagnarla a tutte le attività che la riguardano. Nel pomeriggio di domenica, Per_1 starà con la madre, con cui consumerà la cena e che si preoccuperà di riaccompagnarla a scuola il lunedì mattina.
- Durante la settimana:
trascorrerà con la madre, dal lunedì all'uscita dalla scuola, fino al mercoledì, alle Per_1 ore 15.00 dopo il pranzo, occupandosi la madre di seguirla ed accompagnarla a tutte le attività che la riguardano. Consumato il pranzo di mercoledì con la madre, il padre alle ore 15.00 circa andrà a prendere e starà con lei fino alla mattina di venerdì, Per_1 quando si occuperà di portarla a scuola. Si precisa che dopo il pranzo di mercoledì al rientro a scuola del venerdì sarà il padre ad occuparsi di seguirla ed accompagnarla a tutte le attività che la riguardano, eccezion fatta per il pranzo di giovedì, quando per esigenze lavorative del padre sarà la madre ad occuparsi del rientro alla propria abitazione di , dall'uscita da scuola e consumare con lei il pasto. Il padre, concluso Per_1
l'orario di lavoro, si occuperà di andarla a prendere e trascorrere con lei il tempo già indicato.
b. Durante il periodo estivo, ossia dalla fine delle lezioni scolastiche alla ripresa:
- Durante tutti i fine settimana:
trascorrerà con il padre, dal sabato mattina, dopo la colazione, alla mattina di Per_1 domenica, dopo colazione, occupandosi egli di seguirla ed accompagnarla a tutte le attività che la riguardano. Consumato il pasto di domenica mattina, la madre andrà a prendere e starà con lei, occupandosi del pranzo e di seguirla ed accompagnarla a Per_1 tutte le attività che la riguardano. - Durante la settimana:
trascorrerà con la madre, dal lunedì fino al mercoledì, alle ore 15.00 dopo il Per_1 pranzo, occupandosi la madre di seguirla ed accompagnarla a tutte le attività che la riguardano. Consumato il pranzo di mercoledì con la madre, il padre alle ore 15.00 circa andrà a prendere e starà con lei fino alla mattina di venerdì. Si precisa che dopo il Per_1 pranzo di mercoledì alla colazione di venerdì sarà il padre ad occuparsi di seguirla ed accompagnarla a tutte le attività che la riguardano.
Precisazioni: Quanto agli impegni ludico-sportivi, all'attualità è impegnata negli Per_1 allenamenti di ginnastica artistica, attività che svolge con passione e profitto avendo vinto anche molteplici gare. I genitori si impegnano ad accordarsi tra loro, secondo le rispettive esigenze lavorative, per accompagnare e riprendere la figlia, ed in loro assenza se ne occuperà la nonna materna.
c) Quanto alle festività natalizie e pasquali i genitori avranno cura che la figlia possa trascorrere quelle più significative con ciascuno di essi alternando di anno in anno il Natale, Santo Stefano, il primo giorno dell'anno e l'Epifania, e così anche la Pasqua ed il Lunedì in Albis. Sarà facoltà dei genitori, secondo le consuetudini familiari, nelle ricorrenze più significative come sopra individuate, alternare di anno in anno il pranzo o la cena.
d) I genitori si impegnano affinché la figlia possa trascorrere equamente con ciascuno di loro il periodo delle vacanze estive e, qualora ve ne sarà la possibilità, anche a settimane alternate, avendo cura di comunicarsi reciprocamente il programma per l'organizzazione estiva entro il 30 aprile di ogni anno.
e) Il giorno del compleanno di i genitori avranno cura di poterlo trascorrere Per_1 entrambi insieme a lei o, in caso di difficoltà, di anno in anno alternando ciascuno con la figlia il pranzo o la cena.
f) In occasione di eventuali giorni di malattia della figlia il padre o la madre potranno farle visita presso l'abitazione in cui la figlia si trova secondo accordi da prendersi preventivamente tra i genitori. g) I genitori concordano che sarà consentito ai nonni materni, paterni, alla sorella ormai maggiorenne di prendersi cura di , e così CP_3 Per_1 anche per supplire alla precaria assenza di ciascun genitore, come pure per accompagnarla a scuola e riprenderla e ciò valendo anche per le attività ludico-sportive che frequenta all'attualità e che intraprenderà in futuro.
h) I genitori concordano sulla necessità di darsi reciproca preventiva comunicazione in caso di significativi spostamenti rispetto al luogo di residenza che ciascuno di essi dovesse effettuare con la figlia, come pure sulla necessità di darsi reciproca tempestiva comunicazione di eventuali variazioni dei rispettivi recapiti telefonici.
Per quanto alle modalità di frequentazione genitori- figlia come sopra indicati, o quelli diversi tenuto conto delle fasi di crescita della figlia, che potranno essere individuati tempo per tempo in accordo tra i genitori, e comunque nel rispetto delle sue esigenze di vita quotidiana anche scolastiche e ricreative ed in ragione della sua crescita, i genitori avranno cura di comunicare l'uno all'altro, con congruo preavviso, variazioni che si dovessero rendere necessarie per motivi di lavoro di ciascuno o per particolari esigenze anche di salute della figlia, in modo da assicurare la continuità ed equilibrio nei rapporti, nonché la collaborazione tra essi genitori.
- Sul mantenimento ordinario della prole minore di età.
- Tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali dei genitori come sopra descritte e documentate, le parti stabiliscono quanto segue:
Il padre nel periodo scolastico (incluso il mese in cui prenderà avvio l'attività scolastica ed escluso il mese in cui l'attività curriculare avrà fine), attesa la maggior presenza con la madre della minore, verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo mensile di € 150,00, (centocinquanta/00) da rivalutare Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 10 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Signora Diversamente nel CP_2 periodo estivo (escluso il mese in cui prenderà avvio l'attività scolastica ed incluso il mese in cui l'attività curriculare avrà fine) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo mensile di € 50,00, (cinquanta/00) Per_1 da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 10 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Signora . CP_2
Alla somma sopra indicata quale contributo ordinario dovrà ritenersi aggiunto l'importo dell'assegno unico, allo stato pari ad € 177,00/mese, salvo altro, che la Signora CP_2 continuerà a percepire per intero e così, di volta in volta, presentando la relativa domanda.
- Sulle spese extra assegno:
Con riferimento alle spese extra contributo ordinario i genitori richiamano e fanno proprio il Protocollo di intesa per le spese straordinarie del Tribunale di Terni del 27/06/2018, che deve intendersi parte integrante del presente atto, per averlo essi letto ed approvato in ogni sua parte, con previsione di suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
I genitori concordano, altresì, che, qualora le spese extra contributo ordinario dovessero superare l'importo di € 100,00 per ciascuna tipologia di spesa, se ne daranno comunicazione così da predisporre ciascuno, in via anticipata, la quota di competenza.
Quanto alle spese extra assegno come sopra determinate le detrazioni e/o deduzioni fiscali, se spettanti, saranno in favore di ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno, come per legge Le parti sono informate che per poter beneficiare delle detrazioni per i costi sostenuti il pagamento dovrà avvenire solamente mediante utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili e, pertanto, si impegnano ad adeguarsi a tale modalità; diversamente ciascun genitore sarà legittimato a non effettuare il relativo rimborso.
I coniugi si danno reciprocamente atto che il presente accordo, per tutte le motivazioni sopra esposte, costituisce un progetto condiviso nel preminente interesse della figlia e per preservare il suo diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore e con i rispettivi rami parentali. Per tutto quanto oggetto del presente accordo i genitori si impegnano, altresì, alla reciproca collaborazione, e così anche stabilendo che le pattuizioni tutte sopra riportate avranno vigore dalla data di sottoscrizione del ricorso.
Spese e compensi del presente giudizio siano compensate fra le parti.”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
coniugi per matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 21/04/2018, prendendo
[...] atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 27, parte I, Uff. 1, anno 2018); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 16.10.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti