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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2893/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
MA SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2893/2023 promossa da:
nato in data [...] a [...] c.f. Parte_1
, res.te in Via Fosso Luna n° 51 in Castellammare di Stabia (Na) C.F._1
ed ivi elett.te dom.to alla Via Nocera n° 136 presso lo studio dell'Avv. Giovanni D'Auria
(c.f. ) che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine C.F._2
dell'atto di citazione;
pec: Email_1
- ATTORE
contro
(già Controparte_1 Controparte_2
c.f. e p.iva n con sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14, successore
[...] P.IVA_1
a titolo universale di ex art. 1 D.L. n. 193/16, in Controparte_2
persona del procuratore p.t., dott. , giusti poteri conferiti per notar CP_3 [...]
rep. n. 180008, racc. n. 12317 del 25.05.2023, rappresentata e difesa, giusto Per_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuliana Miglietta (c.f.
pagina 1 di 5 – p.iva ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 P.IVA_2
studio in Napoli, alla Traversa Pola n. 10, PEC:
Email_2
- CONVENUTA
nonché
, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e Controparte_4
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli, via
Diaz 11, domicilia
- CONVENUTO
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento n° 071 2023 90025759 16/000; spese di giustizia.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 30.05.2023,
[...]
impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120239002575916000 Parte_1
notificata in data 09.05.2023, avente ad oggetto spese processuali di giustizia relative alle annualità 2007 e 2008, lamentando l'illegittimità dell'intimazione impugnata per violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, per omessa motivazione, nonché per omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento, con conseguente prescrizione dei relativi crediti. Si costituiva , depositando regolare Controparte_1
comparsa di costituzione, deducendo la inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza della domanda proposta per i seguenti motivi: 1) infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente;
2) regolare notifica degli atti prodromici;
3) infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, chiedendo inoltre pagina 2 di 5 di integrare il contraddittorio, disponendo la chiamata in giudizio del terzo ente impositore, nella persona del . Controparte_4
All'udienza del 7.11.2023 il Giudice rinviava all'udienza del 28.3.2024 autorizzando la chiamata in causa del di Appello di Napoli nel rispetto Controparte_5
del termine a comparire;
lo stesso si costituiva depositando memoria difensiva nella quale rappresentava che entrambe le cartelle sottese all'atto di intimazione impugnato risultano regolarmente notificate ed anzi seguite da ulteriori atti interruttivi della prescrizione, anch'essi notificati all'intimato.
All'udienza dell'08.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda proposta da è infondata e dunque deve Parte_1
essere rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente, occorre procedere alla qualificazione dell'azione spiegata da parte attrice, alla luce della eccezione di tardività sollevata dalla controparte. Sul punto, in conformità a Cass. civ. n. 21892 del 20 settembre 2017, deve ritenersi che lo strumento azionato, sulla scorta della prospettazione della domanda, sia stato correttamente inquadrato in termini di opposizione 615 co 1 c.p.c., atteso che il con la propria Pt_1
opposizione vuole negare che il creditore procedente abbia ragioni di credito nei suoi confronti e dunque, fondate o meno che siano tali allegazioni, esse hanno ad oggetto non la correttezza formale della procedura esecutiva, ma il diritto stesso del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Passando al merito, infondate si rivelano le doglianze relative all'intimazione di pagamento, con riferimento in particolare ai profili di violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e al difetto di motivazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con l'ordinanza n. 17573/2024 del 26 giugno 2024, si è pronunciata chiarendo che l'onere probatorio in materia di impugnazione di atti impositivi, quando si eccepisca il difetto di motivazione e la mancata allegazione degli atti richiamati nel medesimo, grava sul contribuente. La Suprema Corte ha anche precisato che l'effettiva conoscenza o la pagina 3 di 5 conoscibilità dell'atto richiamato costituisce condizione di validità dell'avviso di accertamento, solo allorquando il contenuto dello stesso atto è necessario per integrare la motivazione dell'atto impositivo. Ne deriva che, qualora la motivazione sia di per sé sufficiente, il richiamo ad altri atti ha solo valore narrativo. Peraltro, per ottenere l'annullamento, il contribuente deve dimostrare che gli atti richiamati sono a lui sconosciuti e che almeno parte del loro contenuto è necessaria per integrare la motivazione dell'atto impositivo. Nel caso di specie, dagli atti depositati in giudizio è evincibile che il suddetto atto risulti congruamente motivato, con l'indicazione degli atti prodromici rispetto all'intimazione – costituiti dalle cartelle di pagamento debitamente notificate – nonché gli avvertimenti e le informazioni utili per procedere al versamento delle somme. Inoltre, l'intimazione contiene indicazioni relativa al dettaglio del debito, dalla quale è possibile desumere l'origine del credito vantato, completo delle diverse poste che lo costituiscono quanto a sorta capitale, debito residuo ed interessi.
Neppure può sostenersi, d'altro canto, che gli atti richiamati nel corpo dell'intimazione risultino essere effettivamente sconosciuti per l'attore. L'intimazione di pagamento per cui è causa, infatti, ha ad oggetto la cartella di pagamento n.
07120160058006978000 e la cartella di pagamento n. 07120180009114723000, le quali risultano entrambe debitamente notificate ai sensi dell'art. 139 cpc (cfr. produzione depositata in data 19.07.2023). Controparte_1
Stante l'intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento (pacifica e non contestata tra le parti) nonché degli atti prodromici in essa contenuti – nei termini precedentemente esposti - non può che ritenersi parimenti infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti di cui all'intimazione di pagamento impugnata, in quanto il relativo termine decennale, decorrente a partire dalle date rispettivamente del 2007 per la cartella n.
07120160058006978000 e del 2008 per la cartella n. 07120180009114723000 risulta essere stato più volte interrotto in entrambi i casi sia tramite notifica delle cartelle contenenti il ruolo che in virtù della successiva notifica dell'intimazione di pagamento (cfr. produzione depositata in data 19.07.2023). Controparte_6
pagina 4 di 5 Per tutte le ragioni finora esposte, l'opposizione risulta dunque essere infondata e deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, stante la serialità del contenzioso e l'esigua attività posta in essere, sulla scorta dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come modificati con D.M. 147/2022 (per lo scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00). Si ravvisano i motivi per disporre la compensazione delle spese nel rapporto tra opponente e il Controparte_4
quale, stante il tenore delle contestazioni sollevate, afferenti l'operato del solo Agente
[...]
, ben avrebbe potuto scegliere di non costituirsi in giudizio. CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
nella misura di €. 5.077,00 in favore di per Controparte_6
compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torre Annunziata, 29.10.2025
Il Giudice dott.ssa MA SI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
MA SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2893/2023 promossa da:
nato in data [...] a [...] c.f. Parte_1
, res.te in Via Fosso Luna n° 51 in Castellammare di Stabia (Na) C.F._1
ed ivi elett.te dom.to alla Via Nocera n° 136 presso lo studio dell'Avv. Giovanni D'Auria
(c.f. ) che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine C.F._2
dell'atto di citazione;
pec: Email_1
- ATTORE
contro
(già Controparte_1 Controparte_2
c.f. e p.iva n con sede in Roma, alla via G. Grazer, n. 14, successore
[...] P.IVA_1
a titolo universale di ex art. 1 D.L. n. 193/16, in Controparte_2
persona del procuratore p.t., dott. , giusti poteri conferiti per notar CP_3 [...]
rep. n. 180008, racc. n. 12317 del 25.05.2023, rappresentata e difesa, giusto Per_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuliana Miglietta (c.f.
pagina 1 di 5 – p.iva ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3 P.IVA_2
studio in Napoli, alla Traversa Pola n. 10, PEC:
Email_2
- CONVENUTA
nonché
, in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e Controparte_4
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli, via
Diaz 11, domicilia
- CONVENUTO
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento n° 071 2023 90025759 16/000; spese di giustizia.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 30.05.2023,
[...]
impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120239002575916000 Parte_1
notificata in data 09.05.2023, avente ad oggetto spese processuali di giustizia relative alle annualità 2007 e 2008, lamentando l'illegittimità dell'intimazione impugnata per violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, per omessa motivazione, nonché per omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento, con conseguente prescrizione dei relativi crediti. Si costituiva , depositando regolare Controparte_1
comparsa di costituzione, deducendo la inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza della domanda proposta per i seguenti motivi: 1) infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente;
2) regolare notifica degli atti prodromici;
3) infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, chiedendo inoltre pagina 2 di 5 di integrare il contraddittorio, disponendo la chiamata in giudizio del terzo ente impositore, nella persona del . Controparte_4
All'udienza del 7.11.2023 il Giudice rinviava all'udienza del 28.3.2024 autorizzando la chiamata in causa del di Appello di Napoli nel rispetto Controparte_5
del termine a comparire;
lo stesso si costituiva depositando memoria difensiva nella quale rappresentava che entrambe le cartelle sottese all'atto di intimazione impugnato risultano regolarmente notificate ed anzi seguite da ulteriori atti interruttivi della prescrizione, anch'essi notificati all'intimato.
All'udienza dell'08.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda proposta da è infondata e dunque deve Parte_1
essere rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente, occorre procedere alla qualificazione dell'azione spiegata da parte attrice, alla luce della eccezione di tardività sollevata dalla controparte. Sul punto, in conformità a Cass. civ. n. 21892 del 20 settembre 2017, deve ritenersi che lo strumento azionato, sulla scorta della prospettazione della domanda, sia stato correttamente inquadrato in termini di opposizione 615 co 1 c.p.c., atteso che il con la propria Pt_1
opposizione vuole negare che il creditore procedente abbia ragioni di credito nei suoi confronti e dunque, fondate o meno che siano tali allegazioni, esse hanno ad oggetto non la correttezza formale della procedura esecutiva, ma il diritto stesso del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Passando al merito, infondate si rivelano le doglianze relative all'intimazione di pagamento, con riferimento in particolare ai profili di violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e al difetto di motivazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con l'ordinanza n. 17573/2024 del 26 giugno 2024, si è pronunciata chiarendo che l'onere probatorio in materia di impugnazione di atti impositivi, quando si eccepisca il difetto di motivazione e la mancata allegazione degli atti richiamati nel medesimo, grava sul contribuente. La Suprema Corte ha anche precisato che l'effettiva conoscenza o la pagina 3 di 5 conoscibilità dell'atto richiamato costituisce condizione di validità dell'avviso di accertamento, solo allorquando il contenuto dello stesso atto è necessario per integrare la motivazione dell'atto impositivo. Ne deriva che, qualora la motivazione sia di per sé sufficiente, il richiamo ad altri atti ha solo valore narrativo. Peraltro, per ottenere l'annullamento, il contribuente deve dimostrare che gli atti richiamati sono a lui sconosciuti e che almeno parte del loro contenuto è necessaria per integrare la motivazione dell'atto impositivo. Nel caso di specie, dagli atti depositati in giudizio è evincibile che il suddetto atto risulti congruamente motivato, con l'indicazione degli atti prodromici rispetto all'intimazione – costituiti dalle cartelle di pagamento debitamente notificate – nonché gli avvertimenti e le informazioni utili per procedere al versamento delle somme. Inoltre, l'intimazione contiene indicazioni relativa al dettaglio del debito, dalla quale è possibile desumere l'origine del credito vantato, completo delle diverse poste che lo costituiscono quanto a sorta capitale, debito residuo ed interessi.
Neppure può sostenersi, d'altro canto, che gli atti richiamati nel corpo dell'intimazione risultino essere effettivamente sconosciuti per l'attore. L'intimazione di pagamento per cui è causa, infatti, ha ad oggetto la cartella di pagamento n.
07120160058006978000 e la cartella di pagamento n. 07120180009114723000, le quali risultano entrambe debitamente notificate ai sensi dell'art. 139 cpc (cfr. produzione depositata in data 19.07.2023). Controparte_1
Stante l'intervenuta notifica dell'intimazione di pagamento (pacifica e non contestata tra le parti) nonché degli atti prodromici in essa contenuti – nei termini precedentemente esposti - non può che ritenersi parimenti infondata l'eccezione di prescrizione dei crediti di cui all'intimazione di pagamento impugnata, in quanto il relativo termine decennale, decorrente a partire dalle date rispettivamente del 2007 per la cartella n.
07120160058006978000 e del 2008 per la cartella n. 07120180009114723000 risulta essere stato più volte interrotto in entrambi i casi sia tramite notifica delle cartelle contenenti il ruolo che in virtù della successiva notifica dell'intimazione di pagamento (cfr. produzione depositata in data 19.07.2023). Controparte_6
pagina 4 di 5 Per tutte le ragioni finora esposte, l'opposizione risulta dunque essere infondata e deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, stante la serialità del contenzioso e l'esigua attività posta in essere, sulla scorta dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come modificati con D.M. 147/2022 (per lo scaglione di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00). Si ravvisano i motivi per disporre la compensazione delle spese nel rapporto tra opponente e il Controparte_4
quale, stante il tenore delle contestazioni sollevate, afferenti l'operato del solo Agente
[...]
, ben avrebbe potuto scegliere di non costituirsi in giudizio. CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
nella misura di €. 5.077,00 in favore di per Controparte_6
compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Torre Annunziata, 29.10.2025
Il Giudice dott.ssa MA SI
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