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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 705/2021 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti TORTI ALESSANDRA e POLVERI DANIELA) Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
[...] Controparte_2
Parte resistente contumace ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 9 maggio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 25 agosto 2021, si è rivolto all'intestato Tribunale Parte_1
affinchè – previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società con mansioni di cuoco ed inquadramento al 4° livello CCNL Controparte_2
Turismo – Pubblici Esercizi a decorrere dall'8.4.2016 fino al 31.10.2016 per orario giornaliero continuato dalle ore 10 alle ore 22 per sette giorni a settimana, nonché a decorrere dal
18.12.2016 fino al 2.1.2017, con le medesime modalità, e successivamente, dal 10.01.2017 fino al 31.01.2017, per soli sei giorni a settimana, con orario giornaliero di sei ore - la società convenuta venisse condannata al pagamento delle differenze retributive maturate, in relazione ad orario di lavoro e mansioni concretamente svolte (compresi ratei di mensilità aggiuntive e TFR, per complessivi € 1.560,10), quantificate nella somma di €21.134,46, o nella diversa somma da accertare ovvero, in via subordinata, ove accertato unico rapporto di lavoro dall'8.4.2016 fino al 31.10.2016, per orario di lavoro dalle 10 alle 22 per sette giorni alla settimana, quantificate nel minor importo di € 19.027,47 (compresi ratei di mensilità aggiuntive e TFR quantificato nell'importo di € 1414,79) oltre, in entrambi casi, accessori di legge e spese di lite.
A fondamento dell'azione, il ricorrente, in fatto, ha ulteriormente precisato che:
− nonostante la regolarizzazione formale del rapporto (con contratto a tempo determinato dal 16.4.2016 al 31.10.2016, a tempo parziale orizzontale), aveva iniziato a lavorare sin dall'8 aprile 2016, per orario di lavoro indicato, proseguendo senza alcuna modifica prima dal 18.12.2016 fino al 2.1.2017 e poi dal 10.01.2017 fino al 31.01.2017, percependo unica retribuzione risultante dalle buste paga di maggio e giugno 2016 (rispettivamente per importo di € 744,84 lordi e di € 742,21 lordi) e così maturando credito retributivo corrispondente agli importi sopra indicati;
− di essere stato costretto a sollecitare intervento dell'Ispettorato territoriale del
Lavoro in data 19.9.2017, cui non era seguito alcun accertamento o adempimento, al pari della diffida stragiudiziale inviata al datore di lavoro inviata via pec in data
3.5.2021.
Ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza dell'8 maggio 2024.
La causa, ad udienza odierna, ad esito di istruttoria testimoniale, è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni e nella misura di seguito esposte.
2 Dagli allegati al ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni dei testi escussi ( Testimone_1
e ), si desume idoneo riscontro documentale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., Testimone_2
dell'assunzione del ricorrente alle dipendenze della società gerente Controparte_2
attività di ristorazione in Assisi, in due esercizi commerciali (Il Posto della Mensa e L'Allegra
Locanda).
Il rapporto di lavoro posto a fondamento dell'azione ha avuto inizio ad aprile 2016 ed è proseguito fino al gennaio 2017, secondo cronologia indicata nel ricorso e confermata dai testi escussi . Tes_1 Tes_2
La teste con dichiarazioni lineari, dettagliate e coerenti della cui attendibilità non Tes_1
ha questo Giudice ragione di dubitare, ha riferito: “Conosco ; ho Lavorato con lui, Parte_1
per alcuni mesi, presso il ristorante il Pozzo, che si trova ad Assisi. ha lavorato con me Pt_1
presso questo ristorante per alcuni mesi, mi pare due;
poi, senza alcuna interruzione, è andato a lavorare presso il ristorante La Lanterna gestito dalla stessa società, sempre con le mansioni di cuoco. Lì è rimasto per diverso tempo, almeno fino al mese di dicembre successivo ma oltre non so dire perché io sono partita per la Tunisia”, precisando: “… La
Lanterna ed il sono esercizi commerciali nel centro di Assisi, non lontani Parte_2
l'uno dall'altro. Sono a conoscenza del fatto che si è trasferito alla Lanterna perché Pt_1
aveva discusso con la cuoca che lavorava al ristorante “Il Pozzo della mensa”; Tes_3
comunque io continuavo a vederlo ogni tanto anche quando lavorava presso il ristorante La
Lanterna. So che , anche presso La Lanterna, aveva gli stessi orari di lavoro che Pt_1
osservava quando lavorava al ”. Parte_2
Circa l'orario di lavoro, nel dettaglio, la teste ha riferito: “… tutti noi dipendenti, compreso
, entravamo al lavoro ad ore 10:00. Io, poi, che avevo mansioni di aiuto cuoco, andavo Pt_1
via alle ore 15,00 e tornavo alle ore 18, per finire alle ore 22 – 22,30 mentre , cuoco, Pt_1
quando andavo via io, rimaneva per le preparazioni e quanto necessario per la cena oppure per i pasti del giorno dopo, per andare via intorno alle ore 22:00, 22:30 come me” aggiungendo “… Anche alla Lanterna, per quanto so, osservava lo stesso orario di Pt_1
3 lavoro. Io sono poi rimasta al a lavorare come aiuto cuoca fino al mese di dicembre, Pt_2
quando sono partita per la Tunisia”.
La teste ha poi riferito l'esercizio del potere direttivo gerarchico al legale Tes_1
rappresentante della società, e a suo padre aggiungendo che “… Persona_1 Per_2
erano loro a dare indicazioni sul lavoro da svolgere”, con ulteriore precisazione che “… Il lavoro si svolgeva dal lunedì alla domenica per tutti, anche per , senza giorno di riposo Pt_1
nel mese di agosto e invece negli altri mesi con un giorno di riposo alla settimana. Comunque, il ristorante rimaneva sempre aperto e non aveva il giorno di chiusura. La cuoca del ristorante Il Pozzo si chiamava noi la chiamavamo . Persona_3 Tes_3
Ha confermato la versione dei fatti offerta nella narrativa del ricorso anche la teste , Tes_2
che con dichiarazioni dettagliate e coerenti, della cui attendibilità non ha questo Giudice ragione di dubitare, ha riferito: “Io ho lavorato presso il ristorante la Lanterna. Ho lavorato lì per circa tre anni, anche nel 2016 e 2017. In quel periodo lavorava alla Lanterna con me, come cuoco, anche , di cui mi si chiede. Lavoravamo sei giorni alla settimana, dal Parte_1
lunedì alla domenica, con un giorno di riposo. Questo ogni settimana, sia io che il cuoco
. Anche il cuoco prendeva un giorno di riposo. In cucina c'erano tante persone e Pt_1
potevano fare il cambio nel giorno di riposo. So che ha lavorato anche presso il Pt_1
ristorante il Pozzo, che veniva gestito dalla stessa società. Lì è stato per qualche tempo, prima di venire a lavorare al ristorante la Lanterna. Questi due ristoranti – il Pozzo della mensa e La Lanterna - si trovavano entrambi nel centro di Assisi, a poca distanza;
erano gestiti da due signori, e era il figlio e il padre. Persona_1 CP_3 Per_1 Per_2
Erano loro a darci indicazioni sul lavoro da svolgere, sia a noi che in cucina”.
Nel contesto probatorio evidenziato, tenuto conto del contegno processuale di parte resistente che, nonostante rituale vocatio in ius e rituale notificazione dell'ordinanza ammissiva di interrogatorio formale deferito nei confronti del legale rappresentante, non si
è costituita, possono ritenersi provati i fatti dedotti nella narrativa del ricorso, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 232 comma 1° c.p.c., in difetto di allegazione e/o riscontro,
4 secondo generale canone posto dall'art. 2697 c.c., in ordine ad alcun fatto modificativo/impeditivo/estintivo delle altrui pretese retributive.
In definitiva, alla luce delle dichiarazioni dei testimoni escussi e dalle complessive risultanze processuali, il rapporto di lavoro per cui è causa va qualificato come subordinato, poiché dotato di tutti i requisiti integrativi richiesti dallo schema tipico previsto dall'art. 2094 c.c., essendo emersa la prova dell'assoggettamento del ricorrente al potere, organizzativo, direttivo e gerarchico, del datore di lavoro.
Ne deriva il diritto del ricorrente a percepire gli importi pretesi a titolo di retribuzione, la cui quantificazione si evince analiticamente nei documenti allegati all'atto introduttivo (non oggetto di puntuale e specifica contestazione avversaria, essendo la società convenuta, nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo, rimasta contumace).
Può così ritenersi processualmente accertato che la società convenuta, per i titoli indicati in ricorso, secondo importi quantificati sulla base dei conteggi analitici allegati all'atto introduttivo (v. buste paga sub doc. nn. 5 e 7 fasc. parte ric.te) - non superati da alcuna contestazione avversaria – deve versare al ricorrente la somma complessiva di €21.134,46
(di cui €1.560,10 per differenze retributive oggetto di computo incluse mensilità aggiuntive,
13^ e 14^ nonché maggiorazione per lavoro straordinario e festivo).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri approvati con D.M. 55/2014 e succ.ve modific.ni, tenendo altresì conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l.
27/2012 ha determinato l'abrogazione di ogni sistema tariffario di determinazione dei compensi professionali, con attribuzione di valore meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
5 - condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente , per i titoli indicati in motivazione, Parte_3
della somma complessiva, per sorte capitale, di €6.730,54 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, a far tempo dalla data di esigibilità delle singole voci di credito
e sino al saldo effettivo;
- condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in €3.200,00 oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge.
Perugia, 9 maggio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 705/2021 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti TORTI ALESSANDRA e POLVERI DANIELA) Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
[...] Controparte_2
Parte resistente contumace ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del giorno 9 maggio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 25 agosto 2021, si è rivolto all'intestato Tribunale Parte_1
affinchè – previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società con mansioni di cuoco ed inquadramento al 4° livello CCNL Controparte_2
Turismo – Pubblici Esercizi a decorrere dall'8.4.2016 fino al 31.10.2016 per orario giornaliero continuato dalle ore 10 alle ore 22 per sette giorni a settimana, nonché a decorrere dal
18.12.2016 fino al 2.1.2017, con le medesime modalità, e successivamente, dal 10.01.2017 fino al 31.01.2017, per soli sei giorni a settimana, con orario giornaliero di sei ore - la società convenuta venisse condannata al pagamento delle differenze retributive maturate, in relazione ad orario di lavoro e mansioni concretamente svolte (compresi ratei di mensilità aggiuntive e TFR, per complessivi € 1.560,10), quantificate nella somma di €21.134,46, o nella diversa somma da accertare ovvero, in via subordinata, ove accertato unico rapporto di lavoro dall'8.4.2016 fino al 31.10.2016, per orario di lavoro dalle 10 alle 22 per sette giorni alla settimana, quantificate nel minor importo di € 19.027,47 (compresi ratei di mensilità aggiuntive e TFR quantificato nell'importo di € 1414,79) oltre, in entrambi casi, accessori di legge e spese di lite.
A fondamento dell'azione, il ricorrente, in fatto, ha ulteriormente precisato che:
− nonostante la regolarizzazione formale del rapporto (con contratto a tempo determinato dal 16.4.2016 al 31.10.2016, a tempo parziale orizzontale), aveva iniziato a lavorare sin dall'8 aprile 2016, per orario di lavoro indicato, proseguendo senza alcuna modifica prima dal 18.12.2016 fino al 2.1.2017 e poi dal 10.01.2017 fino al 31.01.2017, percependo unica retribuzione risultante dalle buste paga di maggio e giugno 2016 (rispettivamente per importo di € 744,84 lordi e di € 742,21 lordi) e così maturando credito retributivo corrispondente agli importi sopra indicati;
− di essere stato costretto a sollecitare intervento dell'Ispettorato territoriale del
Lavoro in data 19.9.2017, cui non era seguito alcun accertamento o adempimento, al pari della diffida stragiudiziale inviata al datore di lavoro inviata via pec in data
3.5.2021.
Ritualmente evocata in giudizio, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza dell'8 maggio 2024.
La causa, ad udienza odierna, ad esito di istruttoria testimoniale, è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni e nella misura di seguito esposte.
2 Dagli allegati al ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni dei testi escussi ( Testimone_1
e ), si desume idoneo riscontro documentale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., Testimone_2
dell'assunzione del ricorrente alle dipendenze della società gerente Controparte_2
attività di ristorazione in Assisi, in due esercizi commerciali (Il Posto della Mensa e L'Allegra
Locanda).
Il rapporto di lavoro posto a fondamento dell'azione ha avuto inizio ad aprile 2016 ed è proseguito fino al gennaio 2017, secondo cronologia indicata nel ricorso e confermata dai testi escussi . Tes_1 Tes_2
La teste con dichiarazioni lineari, dettagliate e coerenti della cui attendibilità non Tes_1
ha questo Giudice ragione di dubitare, ha riferito: “Conosco ; ho Lavorato con lui, Parte_1
per alcuni mesi, presso il ristorante il Pozzo, che si trova ad Assisi. ha lavorato con me Pt_1
presso questo ristorante per alcuni mesi, mi pare due;
poi, senza alcuna interruzione, è andato a lavorare presso il ristorante La Lanterna gestito dalla stessa società, sempre con le mansioni di cuoco. Lì è rimasto per diverso tempo, almeno fino al mese di dicembre successivo ma oltre non so dire perché io sono partita per la Tunisia”, precisando: “… La
Lanterna ed il sono esercizi commerciali nel centro di Assisi, non lontani Parte_2
l'uno dall'altro. Sono a conoscenza del fatto che si è trasferito alla Lanterna perché Pt_1
aveva discusso con la cuoca che lavorava al ristorante “Il Pozzo della mensa”; Tes_3
comunque io continuavo a vederlo ogni tanto anche quando lavorava presso il ristorante La
Lanterna. So che , anche presso La Lanterna, aveva gli stessi orari di lavoro che Pt_1
osservava quando lavorava al ”. Parte_2
Circa l'orario di lavoro, nel dettaglio, la teste ha riferito: “… tutti noi dipendenti, compreso
, entravamo al lavoro ad ore 10:00. Io, poi, che avevo mansioni di aiuto cuoco, andavo Pt_1
via alle ore 15,00 e tornavo alle ore 18, per finire alle ore 22 – 22,30 mentre , cuoco, Pt_1
quando andavo via io, rimaneva per le preparazioni e quanto necessario per la cena oppure per i pasti del giorno dopo, per andare via intorno alle ore 22:00, 22:30 come me” aggiungendo “… Anche alla Lanterna, per quanto so, osservava lo stesso orario di Pt_1
3 lavoro. Io sono poi rimasta al a lavorare come aiuto cuoca fino al mese di dicembre, Pt_2
quando sono partita per la Tunisia”.
La teste ha poi riferito l'esercizio del potere direttivo gerarchico al legale Tes_1
rappresentante della società, e a suo padre aggiungendo che “… Persona_1 Per_2
erano loro a dare indicazioni sul lavoro da svolgere”, con ulteriore precisazione che “… Il lavoro si svolgeva dal lunedì alla domenica per tutti, anche per , senza giorno di riposo Pt_1
nel mese di agosto e invece negli altri mesi con un giorno di riposo alla settimana. Comunque, il ristorante rimaneva sempre aperto e non aveva il giorno di chiusura. La cuoca del ristorante Il Pozzo si chiamava noi la chiamavamo . Persona_3 Tes_3
Ha confermato la versione dei fatti offerta nella narrativa del ricorso anche la teste , Tes_2
che con dichiarazioni dettagliate e coerenti, della cui attendibilità non ha questo Giudice ragione di dubitare, ha riferito: “Io ho lavorato presso il ristorante la Lanterna. Ho lavorato lì per circa tre anni, anche nel 2016 e 2017. In quel periodo lavorava alla Lanterna con me, come cuoco, anche , di cui mi si chiede. Lavoravamo sei giorni alla settimana, dal Parte_1
lunedì alla domenica, con un giorno di riposo. Questo ogni settimana, sia io che il cuoco
. Anche il cuoco prendeva un giorno di riposo. In cucina c'erano tante persone e Pt_1
potevano fare il cambio nel giorno di riposo. So che ha lavorato anche presso il Pt_1
ristorante il Pozzo, che veniva gestito dalla stessa società. Lì è stato per qualche tempo, prima di venire a lavorare al ristorante la Lanterna. Questi due ristoranti – il Pozzo della mensa e La Lanterna - si trovavano entrambi nel centro di Assisi, a poca distanza;
erano gestiti da due signori, e era il figlio e il padre. Persona_1 CP_3 Per_1 Per_2
Erano loro a darci indicazioni sul lavoro da svolgere, sia a noi che in cucina”.
Nel contesto probatorio evidenziato, tenuto conto del contegno processuale di parte resistente che, nonostante rituale vocatio in ius e rituale notificazione dell'ordinanza ammissiva di interrogatorio formale deferito nei confronti del legale rappresentante, non si
è costituita, possono ritenersi provati i fatti dedotti nella narrativa del ricorso, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 232 comma 1° c.p.c., in difetto di allegazione e/o riscontro,
4 secondo generale canone posto dall'art. 2697 c.c., in ordine ad alcun fatto modificativo/impeditivo/estintivo delle altrui pretese retributive.
In definitiva, alla luce delle dichiarazioni dei testimoni escussi e dalle complessive risultanze processuali, il rapporto di lavoro per cui è causa va qualificato come subordinato, poiché dotato di tutti i requisiti integrativi richiesti dallo schema tipico previsto dall'art. 2094 c.c., essendo emersa la prova dell'assoggettamento del ricorrente al potere, organizzativo, direttivo e gerarchico, del datore di lavoro.
Ne deriva il diritto del ricorrente a percepire gli importi pretesi a titolo di retribuzione, la cui quantificazione si evince analiticamente nei documenti allegati all'atto introduttivo (non oggetto di puntuale e specifica contestazione avversaria, essendo la società convenuta, nonostante la rituale notificazione dell'atto introduttivo, rimasta contumace).
Può così ritenersi processualmente accertato che la società convenuta, per i titoli indicati in ricorso, secondo importi quantificati sulla base dei conteggi analitici allegati all'atto introduttivo (v. buste paga sub doc. nn. 5 e 7 fasc. parte ric.te) - non superati da alcuna contestazione avversaria – deve versare al ricorrente la somma complessiva di €21.134,46
(di cui €1.560,10 per differenze retributive oggetto di computo incluse mensilità aggiuntive,
13^ e 14^ nonché maggiorazione per lavoro straordinario e festivo).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri approvati con D.M. 55/2014 e succ.ve modific.ni, tenendo altresì conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l.
27/2012 ha determinato l'abrogazione di ogni sistema tariffario di determinazione dei compensi professionali, con attribuzione di valore meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
5 - condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente , per i titoli indicati in motivazione, Parte_3
della somma complessiva, per sorte capitale, di €6.730,54 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, a far tempo dalla data di esigibilità delle singole voci di credito
e sino al saldo effettivo;
- condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in €3.200,00 oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge.
Perugia, 9 maggio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
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