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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/11/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2186/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Philip Visalli
e
( ), con il patrocinio dell'Avv. Philip Controparte_1 C.F._2
Visalli
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 12/11/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/11/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 20/06/2025, i sig.ri e Controparte_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Livorno (LI), il 27.08.2016, e di esser dalla loro unione nati, in data 21.06.2017
e, in data 16.05.2019 Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 4.7.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.10.2025, successivamente rinviata al
30.10.2025 e poi al 12.11.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 12/11/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse dei minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Controparte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Livorno (LI), il 27.08.2016, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 90 – parte 2 – serie A – Anno 2016)
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
PRENDE ATTO
Degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale e i rapporti personali e patrimoniali tra le parti nel modo che segue
2. I coniugi dichiarano di avere definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere alcunché da pretendere o reciprocamente domandarsi, essendo anche economicamente autosufficienti.
3. La Sig.ra resterà presso l'abitazione coniugale, di proprietà ed a Parte_1 lei assegnata, mentre il Sig. provvederà a cambiare abitazione Controparte_1 trasferendo altrove la propria residenza effettiva entro 2/4 mesi dalla data di separazione.
4. La Sig.ra provvederà a corrispondere l'intera somma dovuta Parte_1 alla banca pari ad € 1.300,00 mensili di cui al mutuo fondiario Parte_2 rep.5649 / rac. 4187 (doc. 4 e 5), che grava sull'immobile di esclusiva proprietà, liberando da detto impegno il Sig. cointestatario del solo Controparte_1 mutuo per pari quota, dal mese di ottobre 2025, mentre fino al mese di settembre 2025 compreso, vi provvederà al pagamento il Sig. . Controparte_1
3 5. La Sig.ra si impegna altresì a restituire la somma concordata col Parte_1
Sig. pari ad € 285.000,00, somma che il Sig. ha Controparte_1 Controparte_1 versato al momento dell'acquisto dell'immobile di Via di Montenero n.100,
Livorno, e successivamente tra il 2020 ed il 2025, restituzione che avverrà al momento della vendita dell'immobile, salvo prima su comunicazione diretta della Sig.ra al Sig. Pt_1 CP_1
6. La Sig.ra lascia la disponibilità di un posto auto coperto dei due Parte_1 di pertinenza dell'immobile di cui sopra, al Sig. a che possa Controparte_1 utilizzarlo per le proprie necessità.
7. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione presso la madre.
8. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera.
9. Nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, tendenzialmente il martedì e giovedì pomeriggio, salvo variazioni e previo concerto con la madre.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
10. La Sig.ra ed il Sig. concordano di gestire i Parte_1 Controparte_1 rapporti coi reciproci genitori, nonni dei figli minori, concordando preventivamente tra loro come programmare occasioni di incontro tra “nonni e nipoti” durante le festività, periodo estivo e in caso di necessità conseguente ad impegni personali / lavorativi.
11. Il Sig. corrisponderà mensilmente entro il giorno 10 del Controparte_1 mese alla Sig.ra la cifra di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni Parte_1 figlio e pertanto complessivi € 1.000,00 (mille/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e . Per_2 Per_1
4 12. Il Sig. si obbliga a corrispondere il pagamento dell'80% delle Controparte_1 spese straordinarie sostenute per i figli minori purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre.
Le parti concordano, al fine di semplificare la gestione delle spese straordinarie, che il Sig. procederà ad un versamento di € 600,00 costante CP_1 in concomitanza del pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli, pertanto entro il 10 del mese, e provvederà ad integrare l'eventuale somma, su precisazione della Sig.ra tramite comunicazione mail e/o whatsapp, fino Pt_1
a concorrere all'80% delle spese straordinarie sostenute e necessarie.
Nello specifico ed a titolo esemplificativo si indicano le spese straordinarie in: libri scolastici, retta scolastica e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, compi estivi, visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN.
13. I Sigg. e si impegnano altresì a costituire, entro 3 mesi dalla CP_1 Pt_1 separazione, un libretto postale/fondo accantonamento intestato ai figli dove verrà versato l'intero importo di cui all'assegno unico riconosciuto dall'Inps ai genitori in base ai criteri di legge applicabili e fino al diritto a detto riconoscimento previsto per legge.
14. Spese del giudizio compensate
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2186/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Philip Visalli
e
( ), con il patrocinio dell'Avv. Philip Controparte_1 C.F._2
Visalli
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 12/11/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/11/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 20/06/2025, i sig.ri e Controparte_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Livorno (LI), il 27.08.2016, e di esser dalla loro unione nati, in data 21.06.2017
e, in data 16.05.2019 Per_1 Per_2
Con provvedimento in data 4.7.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.10.2025, successivamente rinviata al
30.10.2025 e poi al 12.11.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 12/11/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse dei minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Controparte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Livorno (LI), il 27.08.2016, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 90 – parte 2 – serie A – Anno 2016)
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto.
PRENDE ATTO
Degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale e i rapporti personali e patrimoniali tra le parti nel modo che segue
2. I coniugi dichiarano di avere definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere alcunché da pretendere o reciprocamente domandarsi, essendo anche economicamente autosufficienti.
3. La Sig.ra resterà presso l'abitazione coniugale, di proprietà ed a Parte_1 lei assegnata, mentre il Sig. provvederà a cambiare abitazione Controparte_1 trasferendo altrove la propria residenza effettiva entro 2/4 mesi dalla data di separazione.
4. La Sig.ra provvederà a corrispondere l'intera somma dovuta Parte_1 alla banca pari ad € 1.300,00 mensili di cui al mutuo fondiario Parte_2 rep.5649 / rac. 4187 (doc. 4 e 5), che grava sull'immobile di esclusiva proprietà, liberando da detto impegno il Sig. cointestatario del solo Controparte_1 mutuo per pari quota, dal mese di ottobre 2025, mentre fino al mese di settembre 2025 compreso, vi provvederà al pagamento il Sig. . Controparte_1
3 5. La Sig.ra si impegna altresì a restituire la somma concordata col Parte_1
Sig. pari ad € 285.000,00, somma che il Sig. ha Controparte_1 Controparte_1 versato al momento dell'acquisto dell'immobile di Via di Montenero n.100,
Livorno, e successivamente tra il 2020 ed il 2025, restituzione che avverrà al momento della vendita dell'immobile, salvo prima su comunicazione diretta della Sig.ra al Sig. Pt_1 CP_1
6. La Sig.ra lascia la disponibilità di un posto auto coperto dei due Parte_1 di pertinenza dell'immobile di cui sopra, al Sig. a che possa Controparte_1 utilizzarlo per le proprie necessità.
7. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione presso la madre.
8. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera.
9. Nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, tendenzialmente il martedì e giovedì pomeriggio, salvo variazioni e previo concerto con la madre.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
10. La Sig.ra ed il Sig. concordano di gestire i Parte_1 Controparte_1 rapporti coi reciproci genitori, nonni dei figli minori, concordando preventivamente tra loro come programmare occasioni di incontro tra “nonni e nipoti” durante le festività, periodo estivo e in caso di necessità conseguente ad impegni personali / lavorativi.
11. Il Sig. corrisponderà mensilmente entro il giorno 10 del Controparte_1 mese alla Sig.ra la cifra di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni Parte_1 figlio e pertanto complessivi € 1.000,00 (mille/00) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e . Per_2 Per_1
4 12. Il Sig. si obbliga a corrispondere il pagamento dell'80% delle Controparte_1 spese straordinarie sostenute per i figli minori purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre.
Le parti concordano, al fine di semplificare la gestione delle spese straordinarie, che il Sig. procederà ad un versamento di € 600,00 costante CP_1 in concomitanza del pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli, pertanto entro il 10 del mese, e provvederà ad integrare l'eventuale somma, su precisazione della Sig.ra tramite comunicazione mail e/o whatsapp, fino Pt_1
a concorrere all'80% delle spese straordinarie sostenute e necessarie.
Nello specifico ed a titolo esemplificativo si indicano le spese straordinarie in: libri scolastici, retta scolastica e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, compi estivi, visite mediche specialistiche o comunque non coperte da SSN.
13. I Sigg. e si impegnano altresì a costituire, entro 3 mesi dalla CP_1 Pt_1 separazione, un libretto postale/fondo accantonamento intestato ai figli dove verrà versato l'intero importo di cui all'assegno unico riconosciuto dall'Inps ai genitori in base ai criteri di legge applicabili e fino al diritto a detto riconoscimento previsto per legge.
14. Spese del giudizio compensate
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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