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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4836 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
e
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara BELLINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1 “1) I coniugi saranno autorizzati a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) Nulla con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, sita in OG (VI) Via del
Lavoro n. 10 peraltro di proprietà di terzi e semplicemente condotta in locazione con
contratto stipulato a nome del SI. ; ciascuno dei coniugi sarà quindi libero di fissare Pt_1
la propria residenza ove riterrà.
3) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , tramite bonifico bancario sul c/c Pt_1 Parte_2
intestato a quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno a titolo di
mantenimento per i figli dell'importo complessivo di € 400,00= (di cui € 200,00 per ciascuno
dei due figli) da rivalutarsi di anno in anno a far luogo dalla data di deposito del presente
ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie
eventualmente anticipate dalla madre;
per la definizione di spese straordinarie dovrà farsi
riferimento al protocollo del Tribunale di Vicenza.
4) L'eventuale assegno unico per i figli verrà integralmente corrisposto alla SI.ra . Parte_2
5) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambio di
domicilio, residenza o dimora.
6) Con compensazione delle spese e competenze di lite”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in OG (VI) in data 11/05/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in
2 epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_2 Per_1
e maggiorenni ma non autosufficienti, la somma mensile di euro 400,00, nonché di Per_2
sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in OG (VI) in data 11/05/2011 con atto trascritto al n. 2, parte I,
anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OG (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini
3 dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 3.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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