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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
SALARI ON, TO
D'AMELIO LAURA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 356/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di ET - Indirizzo_1 58100 ET GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025/001/SC/000000263/0/002 REGISTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025/001/SC/000000263/0/002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025/001/SC/000000263/0/002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 insorgeva
contro
Agenzia delle Entrate di ET impugnando l'avviso di liquidazione dell'imposta registro, ipotecarie e catastali per un importo complessivo di €. 32.958,75, meglio indicato in epigrafe.
La ricorrente premetteva che con sentenza dichiarativa n. 263/2025 del Tribunale di ET aveva acquistato per usucapione la proprietà di un immobile ad uso abitativo ubicato nel Comune di Capalbio
(GR), tanto precisato, contestava l'atto sostenendo che per i provvedimenti che accertano l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili ai sensi dell'art 51 del Testo unico del 26/04/1986 n. 131, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio del diritto trasferito rapportato non alla data di perfezionamento per usucapione, ma al momento di passaggio in giudicato della sentenza e poiché il 20 ottobre 2025 era stato notificato atto di citazione in appello avverso la sentenza di cui in premessa l'atto impugnato doveva essere annullato per difetto assoluto di motivazione considerato che il valore della base imponibile a cui rapportare l'imposta non veniva riportato nell'atto notificato, ragion per cui risultava inconoscibile il percorso logico-giuridico in base al quale l'Ufficio aveva liquidato la detta imposta, con evidente violazione dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente. Instava anche per la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Si è costituita ADE DP ET allegando di avere già provveduto ad emettere il provvedimento di annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, chiedendo, per l'effetto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nella presente controversia con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta dunque che dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare avanzata e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso il 21 gennaio 2026
IL PRESIDENTE
FE CC
Il GIUDICE TO EL RI.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
SALARI ON, TO
D'AMELIO LAURA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 356/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di ET - Indirizzo_1 58100 ET GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025/001/SC/000000263/0/002 REGISTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025/001/SC/000000263/0/002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025/001/SC/000000263/0/002 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 insorgeva
contro
Agenzia delle Entrate di ET impugnando l'avviso di liquidazione dell'imposta registro, ipotecarie e catastali per un importo complessivo di €. 32.958,75, meglio indicato in epigrafe.
La ricorrente premetteva che con sentenza dichiarativa n. 263/2025 del Tribunale di ET aveva acquistato per usucapione la proprietà di un immobile ad uso abitativo ubicato nel Comune di Capalbio
(GR), tanto precisato, contestava l'atto sostenendo che per i provvedimenti che accertano l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili ai sensi dell'art 51 del Testo unico del 26/04/1986 n. 131, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio del diritto trasferito rapportato non alla data di perfezionamento per usucapione, ma al momento di passaggio in giudicato della sentenza e poiché il 20 ottobre 2025 era stato notificato atto di citazione in appello avverso la sentenza di cui in premessa l'atto impugnato doveva essere annullato per difetto assoluto di motivazione considerato che il valore della base imponibile a cui rapportare l'imposta non veniva riportato nell'atto notificato, ragion per cui risultava inconoscibile il percorso logico-giuridico in base al quale l'Ufficio aveva liquidato la detta imposta, con evidente violazione dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente. Instava anche per la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Si è costituita ADE DP ET allegando di avere già provveduto ad emettere il provvedimento di annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, chiedendo, per l'effetto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nella presente controversia con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non resta dunque che dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare avanzata e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso il 21 gennaio 2026
IL PRESIDENTE
FE CC
Il GIUDICE TO EL RI.