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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/04/2024, n. 13193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13193 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC. AL. nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, ti. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni rassegnate dall'avvocato PAOLO DOTTA che ha insistito nei motivi di impugnazione, chiedendone l'accoglimento, e in subordine nella richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 decreto legislativo 1..0 ottobre 2022, n. 150; Penale Sent. Sez. 5 Num. 13193 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 novembre 2022 la Corte di appello di Torino - per quel che qui rileva - all'esito del gravame interposto da RC. AL., in parziale riforma della sentenza in data 20 marzo 2019 del Tribunale di Cuneo, ha escluso la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, comma 1, legge fall.), rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio;
e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo A., punto b. della rubrica) e concesso le circostanze attenuanti generiche, con le conseguenti statuizioni in favore del Fallimento della Topazio s.a.s. di Ellena Romina e C.
2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) e prospettando la questione di legittimità costituzionale appresso specificata.
2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale, adducendo che erroneamente nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe individuato l'elemento soggettivo prescritto per il reato in imputazione nel dolo generico, e non anche nel dolo specifico;
e che, di conseguenza, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta semplice.
2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, ad avviso della difesa mancante, in ordine alla chiesta concessione dell'attenuante di aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 219, comma 3, legge fall.); la stessa sentenza impugnata - nell'escludere i presupposti dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità - avrebbe dato conto del difetto di certezza del pregiudizio prodotto al ceto creditorio, ragion per cui, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 46479/2014) avrebbe dovuto riconoscersi l'attenuante.
2.3. La difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, rassegnando: che la disciplina transitoria da esso posta in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi non disciplinerebbe espressamente l'ipotesi dei soggetti nei confronti dei quali - nel momento in cui è entrata in vigore la legge - non era più pendente il giudizio di appello e non ancora quello di cassazione;
e che da ciò deriverebbe «una evidente disparità di trattamento». CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti, rimanendo assorbita la rimanente censura e risultando irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa, su cui non occorre dunque immorare.
1. L'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., prevede due fattispecie alternative di bancarotta fraudolenta documentale: quella che incrimina sottrazione, distruzione, falsificazione e occultamento (anche nella forma dell'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili (c.d. bancarotta fraudolenta documentale specifica), per cui è prescritto il dolo specifico;
quella 2 che sanziona la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita (cd. bancarotta fraudolenta documentale generica), che richiede il dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell'imputato resa dal Tribunale «perché ometteva di tenere la contabilità della società impedendo la ricostruzione del volume di affari», evidenziando come il curatore abbia «chiaramente affermato la totale assenza di contabilità a partire dal 2012» (poiché «per l'anno 2012 era stata tenuta una contabilità semplificata mentre per gli anni successivi sino al 2015», ossia quello in cui è stato dichiarato il fallimento, «non risultava essere stata tenuta alcuna contabilità»); e tuttavia ha pure dato conto di come lo stesso Organo fallimentare abbia indicato in «tali lacune contabili» la causa dell'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari e il patrimonio della fallita. I Giudici distrettuali hanno qualificato il fatto del AL. come bancarotta documentale generica e, di conseguenza, hanno ritenuto sufficiente sotto il profilo soggettivo il dolo generico. Tuttavia, la bancarotta fraudolenta per sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (o omessa tenuta) - per cui è prescritto il dolo specifico - ricorre anche quando l'oggetto materiale della condotta si individui soltanto in parte dei libri o delle altre scritture di cui all'art. 216, cit., come si trae con evidenza dalla lettera della stessa norma incriminatrice (cfr. art. 216, comma primo, n. 2, cit.:«in tutto o in parte»; cfr. Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021 - dep. 2022, Di Marco, Rv. 282644 - 01). Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, affinché provveda alla compiuta ricostruzione della fattispecie concreta, necessaria al fine della corretta qualificazione giuridica del fatto, e segnatamente al fine di chiarire se ricorra una delle due fattispecie alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., anche alla luce del diverso elemento soggettivo per esse prescritto (nei termini appena sopra esposti), rimanendo assorbita ogni ulteriore censura. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla posizione di RC. AL., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 17/01/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, ti. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni rassegnate dall'avvocato PAOLO DOTTA che ha insistito nei motivi di impugnazione, chiedendone l'accoglimento, e in subordine nella richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 decreto legislativo 1..0 ottobre 2022, n. 150; Penale Sent. Sez. 5 Num. 13193 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 novembre 2022 la Corte di appello di Torino - per quel che qui rileva - all'esito del gravame interposto da RC. AL., in parziale riforma della sentenza in data 20 marzo 2019 del Tribunale di Cuneo, ha escluso la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, comma 1, legge fall.), rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio;
e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo A., punto b. della rubrica) e concesso le circostanze attenuanti generiche, con le conseguenti statuizioni in favore del Fallimento della Topazio s.a.s. di Ellena Romina e C.
2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) e prospettando la questione di legittimità costituzionale appresso specificata.
2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale, adducendo che erroneamente nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe individuato l'elemento soggettivo prescritto per il reato in imputazione nel dolo generico, e non anche nel dolo specifico;
e che, di conseguenza, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta semplice.
2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, ad avviso della difesa mancante, in ordine alla chiesta concessione dell'attenuante di aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 219, comma 3, legge fall.); la stessa sentenza impugnata - nell'escludere i presupposti dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità - avrebbe dato conto del difetto di certezza del pregiudizio prodotto al ceto creditorio, ragion per cui, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 46479/2014) avrebbe dovuto riconoscersi l'attenuante.
2.3. La difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, rassegnando: che la disciplina transitoria da esso posta in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi non disciplinerebbe espressamente l'ipotesi dei soggetti nei confronti dei quali - nel momento in cui è entrata in vigore la legge - non era più pendente il giudizio di appello e non ancora quello di cassazione;
e che da ciò deriverebbe «una evidente disparità di trattamento». CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti, rimanendo assorbita la rimanente censura e risultando irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa, su cui non occorre dunque immorare.
1. L'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., prevede due fattispecie alternative di bancarotta fraudolenta documentale: quella che incrimina sottrazione, distruzione, falsificazione e occultamento (anche nella forma dell'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili (c.d. bancarotta fraudolenta documentale specifica), per cui è prescritto il dolo specifico;
quella 2 che sanziona la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita (cd. bancarotta fraudolenta documentale generica), che richiede il dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell'imputato resa dal Tribunale «perché ometteva di tenere la contabilità della società impedendo la ricostruzione del volume di affari», evidenziando come il curatore abbia «chiaramente affermato la totale assenza di contabilità a partire dal 2012» (poiché «per l'anno 2012 era stata tenuta una contabilità semplificata mentre per gli anni successivi sino al 2015», ossia quello in cui è stato dichiarato il fallimento, «non risultava essere stata tenuta alcuna contabilità»); e tuttavia ha pure dato conto di come lo stesso Organo fallimentare abbia indicato in «tali lacune contabili» la causa dell'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari e il patrimonio della fallita. I Giudici distrettuali hanno qualificato il fatto del AL. come bancarotta documentale generica e, di conseguenza, hanno ritenuto sufficiente sotto il profilo soggettivo il dolo generico. Tuttavia, la bancarotta fraudolenta per sottrazione, distruzione, falsificazione, occultamento (o omessa tenuta) - per cui è prescritto il dolo specifico - ricorre anche quando l'oggetto materiale della condotta si individui soltanto in parte dei libri o delle altre scritture di cui all'art. 216, cit., come si trae con evidenza dalla lettera della stessa norma incriminatrice (cfr. art. 216, comma primo, n. 2, cit.:«in tutto o in parte»; cfr. Sez. 5, n. 675 del 13/10/2021 - dep. 2022, Di Marco, Rv. 282644 - 01). Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, affinché provveda alla compiuta ricostruzione della fattispecie concreta, necessaria al fine della corretta qualificazione giuridica del fatto, e segnatamente al fine di chiarire se ricorra una delle due fattispecie alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., anche alla luce del diverso elemento soggettivo per esse prescritto (nei termini appena sopra esposti), rimanendo assorbita ogni ulteriore censura. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla posizione di RC. AL., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 17/01/2024.