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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
AN AG, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 5905/2021, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Felix Garzelli come da mandato in atti Parte_1
ATTRICE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Arcangelo Controparte_1
NC come da mandato in atti
CONVENUTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.06.2021, conveniva in giudizio la Parte_1
, deducendo: che in data 02.02.2020, alle ore 00.05 circa, Controparte_1 mentre si trovava all'interno dell'esercizio commerciale di quest'ultimo, a causa dell'eccessiva scivolosità della pavimentazione, determinata anche dalla formazione di condensa, scivolava cadendo al suolo;
che prontamente soccorsa veniva trasportata presso il P.S del P.O. di
Castellaneta ove le veniva diagnosticato “Trauma distorsivo ginocchio dx con sospetta lesione distruttiva del ligamento collaterale mediale”. Sulla base di ciò, ritenendo la esclusiva responsabilità della convenuta, concludeva chiedendone la condanna al risarcimento e pagamento della somma di € 8.899,61 così come in atto specificati o, in via gradata, in quell'altra somma ritenuta equa e di giustizia, oltre al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva quindi la , in persona dell'omonimo titolare Controparte_1 che, preliminarmente, eccepiva la improcedibilità della domanda per omesso avvio della negoziazione assistita e la nullità della citazione per mancata specificazione dei fatti posti a
1 fondamento di essa. Nel merito, contestava la domanda attorea, rilevando: di esercitare attività di ristorazione-pizzeria; che la , dopo aver finito di cenare, mangiare e bere, intorno alla Pt_1 mezzanotte, come riferito dalla stessa, cominciava a ballare, scivolando e cadendo accidentalmente e/o per sua esclusiva ed incauta condotta. Pertanto, contestando an e quantum della avversa pretesa risarcitoria, concludeva chiedendone il rigetto, con rifusione delle spese processuali.
Disposta ed esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., espletate prova testimoniale e CTU medica, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea appare adeguatamente prova e meritevole di accoglimento.
La domanda risarcitoria proposta dalla attrice rientra tra le ipotesi disciplinate dall'art. 2051
c.c., il quale dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito”, sanzionando quindi la omessa vigilanza e manutenzione dei manufatti di proprietà e su cui grava l'obbligo della “custodia”, facendo sorgere una responsabilità di tipo oggettivo, con una inversione dell'onere probatorio: il danneggiato ha perciò il solo onere di fornire la prova - tuttavia assolutamente certa e rigorosa - dell'evento (la dinamica) e della derivazione del danno dalla cosa in custodia (nesso eziologico), secondo la specifica narrazione dei fatti così come da esso in citazione dedotti (art. 2697 co. 1 c.c.); mentre incombe sul presunto responsabile, l'onere di fornire la prova liberatoria e, quindi, di dimostrare l'assenza di colpa e che il danno si è verificato per caso fortuito, per un fatto estrinseco, in modo non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza, ovvero è avvenuto con il concorso dello stesso danneggiato o per fatto attribuibile ad un terzo. L'evento lesivo può essere, quindi,
“scriminato” solo se conseguenza di caso fortuito, ovvero di una dimostrata alterazione repentina della “res”, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, ovvero ancora per concorso dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n.
n. 295 del 13.01.2015; analogamente anche Cass., 15.10.2019, n. 25925; Cass., 29.9.2017, n.
22801; Cfr. Cass., 23.1.2014, n. 1355).
Deve comunque precisarsi che, per uniforme orientamento, costantemente condiviso ed affermato da questo Giudice, per responsabilità oggettiva non può e non deve affatto intendersi
(come invece spesso erroneamente accade) che il presunto danneggiato possa limitarsi a
2 sostenere la responsabilità del custode - e (erroneamente) ritenere così assolto il suo onere probatorio - limitandosi cioè solo ad affermare di aver subito danno nell'utilizzo dalla “res” o a causa di una anomalia di essa (e ritenere così solo di aver comunque diritto ad un risarcimento). L'attore ha invece l'onere - imprescindibile - di fornire prova certa e rigorosa dell'evento così come dedotto nel suo atto (cioè che si sia effettivamente verificato con la dinamica descritta), della concreta presenza della insidia e (ancora e soprattutto) della derivazione del danno come conseguenza immediata e diretta di essa e, al contempo, della assenza di una sua personale responsabilità. In tale ottica è quindi compito del giudice di esaminare e valutare per ciascun singolo caso le specifiche circostanze, i fatti prospettati e le prove offerte, fornite ed acquisite, al fine di accertare il verificarsi dell'evento per come esattamente descritto dall'attore, la esistenza e concreta pericolosità della dedotta “anomalia della res”, del nesso causale e la inesistenza di elementi estrinseci e condotte tali da escluderlo o da determinare una condotta concorsuale o addirittura esclusiva dello stesso danneggiato nella verificazione dell'evento e del danno che da esso ne sia derivato (ex art. 1227 c.c.).
Ciò premesso, può ritenersi ragionevolmente dimostrato che, la sera del 02.02.2020, mentre ballava nel locale della , ubicato in Ginosa (TA), alla via Controparte_1
Matera Case Sparse, mentre si accingeva a ballare, scivolò e cadde per terra a Parte_1 causa della presenza di acqua sul pavimento, bagnato per gocciolamento dalla copertura in
PVC, subendo le lesioni fisiche di cui qui chiede il ristoro.
Ne hanno fornito idonea dimostrazione le precise, univoche e concordanti deposizioni rese dai testi escussi. La teste ”Posso confermare per averlo visto che allorquando Testimone_1 aveva appena iniziato a ballare scivolava sul pavimento che nella zona in cui Parte_1 si trovava era bagnato, cadendo al suolo”. La teste “…io ho visto che Testimone_2 allorquando la sig.ra si era alzata dal tavolo per raggiungere altri ospiti che Parte_1 ballavano e aveva iniziato il ballo scivolava sulla pavimentazione che nel punto in cui erra scivolata era bagnato per il gocciolamento e cadeva al suolo”. La teste Testimone_3
“Confermo di aver visto scivolare la sig.ra e confermo che nella zona in cui si Parte_1 trovava il pavimento era evidente che era bagnato e si vedeva che era bagnato per il gocciolamento”.
Ulteriore e dirimente conferma di ciò, con efficacia confessoria e prova legale ex art. 2730 e
2733 c.c. e 228 c.p.c., riviene dalle dichiarazioni rese da in sede di Controparte_1
3 interrogatorio formale, laddove ammette che era a conoscenza della circostanza che cadevano gocce di acqua sul pavimento dalla copertura in PVC del locale, per condenza dovuta all'elevato numero di persone presenti (“Preciso che si tratta di zona coperta da teloni in PVC ignifugo…so che cadeva qualche goccia ma non pioveva”. Da ciò emerge quindi che lo stesso convenuto era a conoscenza della caduta di acqua dal telone in PVC di copertura e che, nonostante ciò, non ha adottato alcuna cautela idonea e necessaria ad evitare che i terzi avventori potessero subire danni: ad es. segnalando la zona bagnata, impedendo di passare da lì, asciugando frequentemente la pavimentazione, ecc..
Da tale ricostruzione emerge la evidente responsabilità della struttura convenuta, posto che l'evento lesivo si è verificato a causa della sua negligenza, per aver omesso di vigilare ed eseguire ogni attività e manutenzione dei luoghi, nella specie la pavimentazione, necessarie ad evitare l'insorgere di situazioni di potenziale pericolo e garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri clienti per evitare danni a terzi. Il pavimento bagnato all'interno della sala ha rappresentato per la , che si accingeva a ballare, una chiara insidia e/o un pericolo Pt_1 occulto, non segnalato, imprevedibile ed inevitabile con la ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, può quindi ravvisarsi una ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c., a carico della struttura convenuta, per i danni subiti dalla attrice, essendo stato validamente dimostrato il nesso di causalità tra il danno subito dall'attrice e la natura pericolosa ed insidiosa dello stato dei luoghi come sopra rappresentato.
E tutto ciò, indipendentemente ed a prescindere che fosse stata organizzata o meno una festa da ballo, in quanto ciò che rileva è la situazione oggettiva della pavimentazione bagnata, scivolosa e fonte di pericolo, unitamente alla negligente inerzia del convenuto che, per di più, ha dichiarato di averne avuto conoscenza.
In ordine alla entità del danno subito dalla attrice, soccorre la CTU espletata dal Dott. Per_1
che appare chiara, precisa ed esaustiva, il quale ha accertato una Invalidità Permanente
[...] del 3%, con una Inabilità Temporanea Totale di gg. 1 ed una Inabilità Temporanea Parziale di gg. 40 al 75%, di gg. 30 al 50% e di gg. 30 al 25%. Con spese ritenute congrue di € 400,00 per costo CTP.
Sulla base di simili considerazioni, quindi, il danno risarcibile a va così Parte_1 determinato secondo Tabelle di Milano vigenti alla attualità (quelle del Danno Biologico di lieve entità ex art. 5 Legge 05/03/2001 n.57 si applicano unicamente alle ipotesi di sinistri
4 stradali e di responsabilità medica): danno patrimoniale da I.P del 3% € 3.997,00 comprensivo di incremento per sofferenza (senza ulteriore adeguamento e personalizzazione, in mancanza di specifica prova di un maggior effettivo danno); € 115,00 per ITT di gg. 1; € 3.450,00 per ITP di gg. 40 al 75%; € 1.725 di gg. 30 al 50% ed € 862,50 di gg. 30 al 25%. Per complessivi €
10.149,50 alla attualità, oltre interessi dall'evento al DD (debito di valore). Oltre ancora ad € 400,00 per costo CTP, oltre interessi dall'esborso al DD (debito di valuta).
Le spese di lite, unitamente al costo della CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura rapportata a quanto riconosciuto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e dichiara accertata la esclusiva responsabilità dalla
[...]
nella verificazione del sinistro de quo. Controparte_1
2) Per l'effetto, condanna la medesima al pagamento e Controparte_1
risarcimento in favore di nella misura di € 10.549,50 oltre interessi, Parte_1 come specificato in motivazione. Oltre all'integrale costo della CTU, come liquidato.
3) Condanna la medesima parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.787,75- di cui € 287,75 per esborsi ed € 4.500,00 per compenso, oltre
RSG del 15%, CAP ed IVA se dovuta.
Così deciso in Taranto in data 13.10.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio AN AG
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