TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa SA BR, nella causa iscritta al n.3214/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GULOTTA ANTONIO WALTER)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: prestazione: pensione – assegno di invalidità – Inpdai – Enpals etc. CP_1
A seguito dell'udienza del 21/10/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e afferma la giurisdizione della Corte dei Conti;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.3.2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 chiedendo di “- ritenere e dichiarare sussistenti i requisiti di legge per ottenere l'erogazione degli emolumenti economici correlati al c.d. Assegno di vedovanza ed al pagamento delle relative indennità economiche e, conseguentemente, condannare
l al pagamento in favore della Sig.ra degli emolumenti economici correlati all'Assegno di CP_1 Parte_1 vedovanza con decorrenza dall'01.10.2016 (5 aa. prima della data di presentazione della domanda in via amministrativa); al pagamento degli interessi legali sui ratei arretrati dalla data della maturazione delle singole rate o da altra data di giustizia fino alla data dell'effettivo soddisfo;
al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva l' eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e CP_1 contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha depositato le relative note e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Risulta fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Giova infatti rammentare che tutte le controversie che riguardino l'an o il quantum di una pensione a carico dello Stato sono riservate alla giurisdizione della Corte dei Conti (cfr. artt. 103, co. 2 Cost., artt. 3, 12
l. 2248/1865 allegato E4, art. 29 n.1 RD 1024/1924, artt. 13 e 62 RD 1214/1934, art. 5 l. 205/2000).
Infatti, la Corte dei Conti conosce – sin dalla sua istituzione (l. 14.8.1862, n. 800), alla stregua di una disciplina risalente (l. 20.3.1865, n. 2248, all. E;
r.d. 12.7.1934, n. 1214), nonché di disposizioni confermative più recenti (d.p.r. 30.9.1999, n. 377) — di due importanti categorie di ricorsi in materia di pensioni: 1) quelli relativi ai trattamenti di guerra;
2) quelli concernenti le prestazioni in tutto o in parte a diretto carico dello
Stato.
In particolare, com'è noto, gli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 attribuiscono alla giurisdizione della Corte dei Conti i giudizi sui “ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo” (così testualmente l'art. 13).
Considerato che la controversia attiene ad una prestazione accessoria (A.N.F.) alla pensione Cat. SO
CPEDEL (Pensione ai superstiti Enti Locali a carico della Cassa Pensioni Lavoratori Dipendenti Enti Locali
CPDEL), deve ritenersi che la giurisdizione competa alla Corte dei Conti, giudice unico delle pensioni.
***
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma
11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 21/10/2025
La Giudice del Lavoro
SA BR