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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 2530/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 06/06/1968, rappresentato e difeso dell'Avv. LEONE MARIO GIUSEPPE e dell'Avv. PIECHELE DARIA
Ricorrente contro
(C.F.: ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
contumace
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso, così chiedendo:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B), della Legge 898/70, lo scioglimento matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Valdagno (VI), atto n. 19, parte 1, ufficio 1, anno
2016, in regime della separazione dei beni, contratto tra il Signor e la Signora Parte_1 [...] , con conseguente cessazione degli effetti civili dello stesso, ordinando all'Ufficiale dello CP_1
Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) mantenere le condizioni di separazione stabilite tra i coniugi nella Convezione del 23.03.2020, concordate dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Valdagno (VI)”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva: di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 07/07/2016 in Valdagno (VI); che in data 23/03/2020 le CP_1 parti si separavano dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Valdagno;
che da quel giorno il ricorrente non aveva più alcuna notizia della moglie;
che il Comune di Valdagno comunicava al ricorrente la cancellazione della dall'Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità. Il ricorrente CP_1
chiedeva, pertanto, che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, mantenendo le condizioni stabilite in sede di separazione.
, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, non si costituiva in giudizio, CP_1
per cui alla prima udienza la stessa veniva dichiarata contumace.
Contestualmente, su istanza del ricorrente la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e , ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e
[...] CP_1
successive modificazioni: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato civile e la presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come rivela, oltre il certificato di cancellazione per irreperibilità della resistente dall'Anagrafe della popolazione residente, anche il comportamento processuale della stessa, la quale, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, non ha inteso costituirsi in giudizio al fine di contrastare la domanda di divorzio. Le attuali condizioni delle parti, attestate dalla diversa residenza, e il disinteresse della sig.ra per il giudizio dimostrano, quindi, CP_1
l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Nulla va invece disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi ed Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio civile in Valdagno (VI) in data 07/07/2016, alle medesime condizioni CP_1 stabilite nella Convenzione di separazione davanti all'Ufficiale di Stato civile del 23/03/2020.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valdagno (VI) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 2016, numero 19, Parte I.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 2530/2024 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 06/06/1968, rappresentato e difeso dell'Avv. LEONE MARIO GIUSEPPE e dell'Avv. PIECHELE DARIA
Ricorrente contro
(C.F.: ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
contumace
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso, così chiedendo:
“1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B), della Legge 898/70, lo scioglimento matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Valdagno (VI), atto n. 19, parte 1, ufficio 1, anno
2016, in regime della separazione dei beni, contratto tra il Signor e la Signora Parte_1 [...] , con conseguente cessazione degli effetti civili dello stesso, ordinando all'Ufficiale dello CP_1
Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) mantenere le condizioni di separazione stabilite tra i coniugi nella Convezione del 23.03.2020, concordate dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Valdagno (VI)”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva: di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in data 07/07/2016 in Valdagno (VI); che in data 23/03/2020 le CP_1 parti si separavano dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Valdagno;
che da quel giorno il ricorrente non aveva più alcuna notizia della moglie;
che il Comune di Valdagno comunicava al ricorrente la cancellazione della dall'Anagrafe della popolazione residente per irreperibilità. Il ricorrente CP_1
chiedeva, pertanto, che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, mantenendo le condizioni stabilite in sede di separazione.
, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, non si costituiva in giudizio, CP_1
per cui alla prima udienza la stessa veniva dichiarata contumace.
Contestualmente, su istanza del ricorrente la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e , ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e
[...] CP_1
successive modificazioni: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato civile e la presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come rivela, oltre il certificato di cancellazione per irreperibilità della resistente dall'Anagrafe della popolazione residente, anche il comportamento processuale della stessa, la quale, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, non ha inteso costituirsi in giudizio al fine di contrastare la domanda di divorzio. Le attuali condizioni delle parti, attestate dalla diversa residenza, e il disinteresse della sig.ra per il giudizio dimostrano, quindi, CP_1
l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Nulla va invece disposto con riguardo alle spese di lite, stante la mancata opposizione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi ed Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio civile in Valdagno (VI) in data 07/07/2016, alle medesime condizioni CP_1 stabilite nella Convenzione di separazione davanti all'Ufficiale di Stato civile del 23/03/2020.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valdagno (VI) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro dell'anno 2016, numero 19, Parte I.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15.4.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo