Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3054 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato come Parte_1 C.F._1 in atti presso lo studio dell'avv. Claudia Bolognini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata come in atti CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Gennaro Zuccaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.01.2025 i procuratori costituiti chiedevano trattenersi la causa in decisione in conformità alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 15.10.2024 e agli accordi raggiunti dalle parti in udienza.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 15.04.2024, Parte_1
, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in
[...]
AN (NA) l'01.06.2023 con , e precisando che dalla loro unione CP_1 non erano nati figli, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 17.04.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 15.10.2024, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione depositata in data 13.09.2024, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione con addebito al marito alle condizioni di cui alla comparsa.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione personale tenutasi in data 15.10.2024, il giudice delegato, all'esito dell'audizione dei coniugi, formulava una proposta conciliativa, accettata da entrambe le parti, e preso atto della richiesta di rinvio per valutare le modalità di corresponsione della somma da versarsi alla resistente, rinviava all'udienza del 21.01.2025.
All'udienza che precede, le parti si accordavano in ordine ai tempi e alle modalità di corresponsione della somma da versarsi alla IG.ra , rinunciando ad ogni CP_1 ulteriore e diversa pretesa azionata in giudizio, e il giudice relatore, sulle conclusioni dei procuratori, riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., avendo parte resistente rinunciato alla domanda di addebito all'udienza tenutasi in data
21.01.2025.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza di comparizione tenutasi in data
15.10.2024, consistente nella corresponsione in favore della IGnora , a CP_1 tacitazione di ogni pretesa, del complessivo importo di euro 10.000,00, con dilazione di pagamento e previa prestazione di idonea garanzia.
I coniugi stessi hanno, poi, raggiunto all'udienza del 21.01.2025 un accordo in ordine alle modalità di corresponsione della somma da versarsi alla IG.ra , Pt_2 prevedendo che il IG. corrisponda a quest'ultima euro 5.000,00 entro il Parte_1
23 gennaio e la residua parte in rate da 350,00 euro mensili decorrenti dal mese di febbraio, con l'impegno che il il fratello del ricorrente ( ) presti Parte_3 garanzia quale fideiussore del pagamento dell'intero importo di euro 10.000,00, altresì rinunciando ad ogni ulteriore e diversa pretesa azionata in giudizio.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, nonché alla richiesta delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ); C.F._1 CP_1 C.F._2 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (NA) (Atto n.12,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2023) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 18.2.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro