Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 10278/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 10278 dell'anno
2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto titoli di credito tra
, C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo C.F._2
Orefice, C.F. , e Anna Gabriele, C.F. C.F._3
, presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._4
Frattamaggiore (NA) alla Via Padre M. Vergara n. 58;
- RICORRENTI
e
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Dentamaro, C.F. , e dall'avv. Maria Zingaro, C.F. C.F._5
, con domicilio elettronico agli indirizzi pec C.F._6
e . ; Email_1 Email_2 Email_3 CP_2
- RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
1
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM
(adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., e Parte_1 Pt_2
agivano in giudizio nei confronti di assumendo di
[...] Controparte_1
aver sottoscritto n. 3 segnatamente il n. Controparte_3
0000000001156, serie Q/P, il n. 0000000001157, serie Q/P ed il n.
0000000000783, serie Q/P, rispettivamente emessi il 18/02/1988, il 13/10/1988 e il 19/10/1987, ciascuno di importo facciale di £. 2.000.000, pari ad € 1.032,91; che, come indicato sulla parte retrostante dei suddetti buoni con una stampigliatura a timbro, il capitale portato dal titolo poteva essere riscosso a vista presso l'Ufficio con l'applicazione di un tasso d'interesse via via CP_4
crescente nel tempo;
che, in particolare dal primo al quinto anno dalla data di emissione, l'interesse previsto era pari all'8%; dal sesto al decimo anno al 9%; dall'undicesimo al quindicesimo anno del 10.5%; dal sedicesimo anno al ventesimo del 12%; che, in relazione alle riscossioni successive, ammesse fino al
31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione, i titoli prevedevano il diritto al pagamento di ulteriori £. 516.300, pari ad € 266,49, per
2 ogni successivo bimestre;
che, infine, gli stessi titoli prevedevano che, dal primo gennaio del trentunesimo anno solare successivo a quello di emissione, detti buoni, ove non riscossi, cessassero di essere fruttiferi e l'avente diritto potesse ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni;
che i suddetti buoni postali fruttiferi venivano tutti riscossi dai ricorrenti ricevendo importi inferiori a quelli loro spettanti in base alle condizioni riportate sulla parte retrostante degli stessi titoli, ed in particolare il buono n. 0000000001156, serie
Q/P, emesso nel 18/02/1988, veniva riscosso il giorno 19/02/2021 per l'importo lordo di € 13.053,26, anziché per quello dovuto, pari a lordi € 22.778,80, il buono n. 0000000001157, serie Q/P emesso il 13/10/1988, veniva riscosso il giorno 19/02/2021 per l'importo lordo di € 13.053,26, anziché per quello dovuto, pari a lordi € 22.778,80, infine il buono n. 0000000000783, serie Q/P, emesso il
19/10/1987 veniva riscosso il 10/12/2019 per l'importo lordo di € 12.624,52, anziché per quello dovuto, pari a lordi € 22.778,80; che, con lettera del
17/03/2021 inviata a mezzo p.e.c., provvedevano a richiedere a Controparte_1
il versamento della differenza tra quanto dovuto e quanto incassato, ma la
[...]
richiesta restava totalmente priva di riscontro;
che, dunque, i ricorrenti ricorrevano all'Arbitro Bancario Finanziario istituito presso Banca d'Italia ai sensi dell'art. 128-bis T.U. Bancario approvato con D.lgs. 1° settembre 1993, n.
385 e succ. mod. e int.; che, con decisione prot. 79/2023 del 03/01/2023,
l'Arbitro Bancario Finanziario accoglieva il ricorso proposto;
che, ciononostante, non ottemperava spontaneamente alla decisione del Controparte_1
suddetto organismo arbitrale.
Chiedevano, pertanto, accertarsi e dichiararsi il diritto degli istanti a percepire da la somma complessiva di € 25.904,70, per Controparte_1
l'effetto, condannare la stessa al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
3 Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza in Controparte_1
fatto ed in diritto della domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito precisate.
In via preliminare, giova precisare che i Buoni Postali Fruttiferi come quelli oggetto di causa sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., la cui disciplina non è contenuta solo in un contratto tra (che è mero CP_1
collettore delle risorse finanziarie) ed il titolare, ma anche nelle norme di cui al
DPR 156/73, al DPR 256/89 e nei relativi Decreti Ministeriali che disciplinano la materia nel tempo, istituendo le varie serie dei Buoni.
Essi non hanno natura di titoli di credito e, conseguentemente, non sono dotati dei requisiti della letteralità, autonomia ed astrattezza tipici di quelli e sono sottratti alla libertà contrattuale dei privati.
Occorre da subito precisare che i oggetto di causa Controparte_3
venivano rimborsati presso lo sportello dell'ufficio postale per la somma di €
13.053,26 (per i BFP n. 000.1156 e 000.1157), ed € 12.624,52 (per il BFP n.
000.783).
Tali BPF ora in esame, recanti il timbro che indica l'appartenenza alla serie
“Q/P”, appartengono alla serie “Q” realizzati, come previsto dall'art. 5 del DM
13.06.1986 utilizzando il modulo cartaceo della precedente serie “P”; su tali
Buoni, all'atto dell'emissione, in ottemperanza al disposto del CP_1
detto DM 13.06.1986, apponeva due timbri e, in particolare sul fronte dei titoli, in modo chiaro ed univoco, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie “Q/P”), e sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione e sottoscritta dal cliente, timbro nel quale è ribadita l'appartenenza del Buono alla serie “Q/P”.
4 Il citato D.M. 13.06.1986 pubblicato sulla GU n. 148 del 28/06/1986 ed istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera “Q”, agli art. 4 e 5 espressamente prevedeva quanto segue:
Art. 4: “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”
Art. 5 “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P [enfasi aggiunta] emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie
Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.
Il D.M. 13.06.1986, pertanto, nelle tabelle allegate stabilisce i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12%), che non cambia per il periodo successivo.
Ciò posto, la questione sottoposta al vaglio di Codesto giudicante concerne l'individuazione delle corrette condizioni di rimborso dei buoni fruttiferi postali sottoscritti dai ricorrenti.
Il contrasto si pone soltanto con riguardo alla misura dei tassi per il periodo tra il 21° ed il 30° anno di rendimento, dovendosi accertare se detta misura, concernente il titolo della serie “Q/P”, debba essere condotta sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa alla precedente serie, ovvero sulla base
5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 relativo ai buoni della successiva serie “Q”.
Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte (cfr Cass. Ord. n. 4384 del
10/02/2022), la quale ha offerto una compiuta ricognizione non solo del dato normativo applicabile alla fattispecie e, in particolare, delle disposizioni basilari di cui all'art 173 del DPR 29.03.1973, n. 156 e successive modificazioni e di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148, ma anche dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, soprattutto segnata dagli arresti delle Sezioni Unite del 15.06.2007, n. 13979, e del 11.02.2019, n. 3963.
Con la pronuncia n. 4384/2022 la Corte di Cassazione, ribadita l'efficacia cogente dell'art 173 del codice postale con la consequenziale decretazione ministeriale, destinata a sostituirsi a clausole difformi, e ricostruito il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, in continuità con l'insegnamento delle Sezioni Unite, nonché verificata la volontà sottesa all'accordo nel caso di specie esaminato, ha affermato che il possessore del buono postale fruttifero, che non è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione ai sensi dell'art 2002 c.c., “non ha diritto di pretendere, per l'ultimo decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro sul retro del buono non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” con la precisazione che, anche se
6 quest'ultime non sono state cancellate, “l'incompatibilità è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha distinto l'ipotesi del tutto particolare di cui si erano occupate le Sezioni Unite con la sentenza n. 13979/2007, in cui i buoni non manifestavano alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, dal diverso caso in cui, proprio in adesione al precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato, per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi, recava l'apposizione, sul recto, del timbro con indicazione della serie effettiva, nella specie “Q/P”, che comporta il richiamo alla normativa ad essa applicabile, mentre, sul verso, recava un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986.
Al riguardo, la Corte ha osservato che: “non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale”. E ha aggiunto ancora che “nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 in relazione all'art 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore
7 richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto”, ossia quella, apposta a timbro, concernente i buoni della nuova serie e l'altra, preesistente, concernente quelli della serie relativa al modulo cartaceo utilizzato al momento della sottoscrizione.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno mostrato di essere ben consapevoli che il buono appartenesse alla nuova serie “Q/P” e ciò è sufficiente a rendere edotto il sottoscrittore dei tassi di interesse applicabili sino alla scadenza del buono, in ragione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del D.M.
13.06.1986, come tale conoscibile dalla generalità dei cittadini attraverso tale mezzo di pubblicità legale, richiedendosi non la conoscenza effettiva ma la conoscibilità delle nuove prescrizioni ministeriali.
Questa ricostruzione è stata confermata da Cass. sent. 22619/2023 che ha ribadito che “ In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non
è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente
l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173
d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di
8 associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.”
La domanda dei ricorrenti, pertanto, non è meritevole di accoglimento poiché i Buoni in esame sono stati emessi in esecuzione di specifica previsione contenuta nel D.M. 13.6.1986 ed in piena osservanza di questo.
Difatti, alla scadenza, ha calcolato il valore dei buoni CP_1
esattamente secondo quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.
In particolare, ha riconosciuto, sino al 20° anno, gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal D.M. e dal timbro sul retro dei buoni e, per il periodo dal 21° al 30° anno, ha calcolato l'importo, calcolato per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto e cioè del
12%.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna i ricorrenti delle spese processuali che Controparte_1
liquida in euro 2.540,00 per compenso, oltre iva e cpa e rimb forf nella misura del 15%.
Così deciso in Aversa, 31.1.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Antonio Caradonna
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