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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1098/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1098/2024 promossa da:
(P. iva ), in persona del Presidente del C.d.A. Sig. (c.f. CP_1 P.IVA_1 Parte_1
), difesa dall'Avv. Marco Aloisi (c.f. ); C.F._1 C.F._2
- attrice - nei confronti di:
P. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 P.IVA_2
- convenuta contumace -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: In via principale
- Accertare che, è contrattualmente responsabile nei confronti di in virtù del rapporto di Controparte_2 CP_1 subappalto tra le stesse intercorso, e per l'effetto dovrà garantire e tenere indenne da ogni Controparte_2 CP_1 eventuale conseguenza patrimoniale pregiudizievole derivante da inadempimenti imputabili alla medesima CP_2 posti in essere nell'ambito dell'esecuzione del citato rapporto di subappalto.
[...]
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con ogni più ampia riserva di dedurre, eccepire, produrre documenti, prove, nonché di modificare e ulteriormente precisare le conclusioni a mezzo memorie autorizzate ex art. 171 ter co. 1 c.p.c. e nei termini di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Sui fatti di causa
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha domandato al Tribunale di dichiarare CP_1 [...] tenuta a tenerla indenne da tutte le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli che dovessero CP_2 azione al contratto di subappalto concluso inter partes.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha allegato le seguenti circostanze di fatto:
- si occupa di progettazione di impianti fotovoltaici, di consulenza finalizzata CP_1 all'ottenimento di forme di risparmio energetico e dell'espletamento di adempimenti burocratici
1 per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste del c.d. Superbonus 110% di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (cfr. visura – doc. 1);
- con contratto sottoscritto il 10.08.2020 Sonnen S.r.l. ha appaltato alla società attrice le seguenti attività (cfr. contratto – doc. 2):
• redazione di attestati di prestazione energetica (c.d. “APE”) ante e post-intervento;
• predisposizione della CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus);
• deposito della CILAS presso l'apposito portale del Comune competente o invio della stessa mediante PEC/Raccomandata A/R;
• predisposizione, redazione (con eventuali aggiornamenti) e deposito della relazione tecnica ex art. 28 della Legge n. 10 del 1991;
• predisposizione dell'asseverazione relativa all'intervento realizzato;
• predisposizione della comunicazione di fine dei lavori;
• deposito della comunicazione di fine dei lavori presso l'apposito portale del Comune competente o invio della stessa mediante PEC/Raccomandata A/R;
• redazione ed invio della comunicazione diretta all' ( CP_3 [...]
Controparte_4
• ulteriori specifici servizi di cui all'”Allegato A” del contratto di appalto sub doc. 2.
- nel corso degli anni Sonnen S.r.l. ha affidato a migliaia di pratiche e quest'ultima, al CP_1 fine di far fronte all'incarico, ha sottoscritto i .2021 un contratto di subappalto di servizi con aventi ad oggetto l'espletamento delle seguenti attività (cfr. doc. 4): Controparte_2
• predisposizione, redazione (con eventuali aggiornamenti) e deposito della relazione tecnica ex art. 28 della Legge n. 10 del 1991;
• predisposizione e deposito/spedizione della CILAS;
• ulteriori attività di cui agli Allegati “A1”, “A2”, “A3” e “A4” del contratto di subappalto sub doc. 4;
• gestione dei rapporti e assunzione di responsabilità di parte delle attività delegate da
[...] CP_ a studi professionali esterni.
- tra il febbraio 2021 ed il settembre 2022 ha affidato a n. 4493 CP_1 Controparte_2 pratiche ed il rapporto è proseguito sino al marzo 2024; Con
- a partire dal 2023, con riferimento a determinate pratiche gestite da ha ricevuto CP_1 formali contestazioni da parte della committente e ha riscontr e possibili irregolarità nelle prestazioni contrattuali delegate a nei confronti della quale Controparte_2 sarebbero stati incardinati giudizi in sede amministrativa;
in particolare (doc. 5, 6 e 7), o in data 31.10.2023 Sonnen, facendo seguito ad una precedente contestazione del Cont 06.12.2022, ha trasmesso a una diffida avente ad oggetto presunti inadempimenti relativi alla pratica “Sanari per la quale è stata richiesta la corresponsione della somma di € 56.454,90 a titolo di risarcimento del danno;
o a seguito di una verifica interna, RLA ha riscontato che la pratica “Bonechi” non era stata portata a compimento a causa di inadempimenti imputabili alla convenuta la quale non si era attivata per la risoluzione di problematiche connesse alla presentazione di una doppia CILAS;
o con riferimento alle pratiche “Tedeschi”, “Manfredi” e “Barciri”, in ragione Con dell'omessa integrazione documentale richiesta a il Comune di Parma ha emesso
2 provvedimenti di diniego relativi alla CILAS, avverso i quali la società convenuta ha instaurato un giudizio dinnanzi al Tar dell'Emilia-Romagna.
− considerati i termini entro cui l può notificare atti di accertamento aventi Controparte_5 ad oggetto l'illegittima fruizio ali connesse al Superbonus (entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, D.lgs. n. 13/2024, art. 1 Con comma 2 lett. c) è possibile che emergano ulteriori inadempimenti di Con
− nel caso in cui dovessero essere accertati giudizialmente inadempimenti imputabili a Cont quest'ultima dovrà tenere indenne dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli dovesse subire a titolo di responsabil ntrattuale;
- dopo aver già compiuto atti di riduzione della garanzia patrimoniale (cfr. doc. Controparte_2 8-9), verosimilmente avvierà, nel medio termine, il procedimento di liquidazione volontaria in quanto le recenti modifiche alla normativa sul c.d. Superbonus 110% hanno limitato fortemente la domanda di mercato relativa alle agevolazioni edilizie;
Cont
- 1uanto all'interesse ad agire, parte attrice ha evidenziato che “qualora dovesse azionare il Co diritto oggetto del presente giudizio in una fase successiva alla liquidazione volontaria la garanzia che in ipotesi otterrebbe sarebbe notevolmente limitata, in quanto tale azione verrebbe instaura i confronti dei soci Co di d in ogni caso nei limiti del residuo attivo loro spettante dalla liquidazione” (p. 11 – 12 citazione).
1.2. non si è costituita in giudizio e all'udienza del 22.11.2024 ne è stata dichiarata la Controparte_2 con
All'udienza del 20.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 c.p.c..
2. ha adito l'intestato Tribunale lamentando il rischio di essere esposta ad azioni di CP_1 responsabilità contrattuale, da parte della committente Sonnen S.r.l., in relazione alle attività a propria volta subappaltate a In particolare, la parte ha domandato una pronuncia che dichiari Controparte_2 ten ne da qualsiasi conseguenza patrimoniale pregiudizievole dovesse Controparte_2 sorgere in relazione alle attività oggetto del contratto di subappalto stipulato tra le parti.
2.1. La domanda dev'essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Si osserva che la domanda di accertamento formulata dall'attrice con riferimento ad una situazione di fatto che allo stato attuale è meramente ipotizzata dall'attore è inammissibile poiché difetta un interesse attuale (l'interesse deve sussistere al momento dell'esercizio dell'azione; ex multis Cass. 2406/83) e concreto (l'interesse ad agire va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto). La domanda attorea è infatti tesa ad ottenere una pronuncia di principio e di carattere meramente simbolico.
Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità che identifica l'interesse ad agire, per colui che esperisce un'azione di accertamento, come "l'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa” (Cass. n 16162/2015).
Ed ulteriormente “è jus receptum che non sono proponibili azioni autonome di mere accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Cass sez. L. sentenza n 11919/2015).
La circostanza dedotta dall'attrice a sostegno dell'esistenza dell'interesse ad agire (ovvero il rischio che possa vedere soddisfatta la propria pretesa creditoria nei limiti del residuo attivo a seguito CP_1 azione volontaria si CEF) si fonda sulla prospettazione di un pericolo meramente ipotetico e futuro, non configurandosi – nel caso di specie - una lesione concrete ed attuale della sfera giuridica dell'attrice.
3 2.2. In ogni caso, anche voler ritenere sussistente l'interesse della parte ex art. 100 c.p.c., la domanda andrebbe rigettata nel merito.
Giova premettere che, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni. A tal riguardo, in base al principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che intenda far valere la responsabilità del convenuto, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta nei suoi confronti, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
di contro, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. ord. n. 16917/2012; Cass. Sez. U., sent. n. 13533/2001). Con Tanto premesso, nel caso di specie, parte attrice ha documentato di aver stipulato con in data 04.05.2021, il contratto di subappalto;
parte attrice non ha però dimostrato che la gestione delle pratiche “Bonechi”, “ e , indicate in citazione, sia stata effettivamente commissionata Per_1 Per_2Con a né tale prova può ritenersi raggiunta alla luce delle lettera di contestazione del 29.12.2023 tr dosi di documento predisposto unilaterale da di cui non vi è neppure la prova CP_1 dell'avvenuto invio: manca, pertanto, la prova del titolo damento della domanda.
Quanto all'asserito inadempimento alla pratica “Saniraghi” e, più in generale, alle contestazioni Con concernenti le prestazioni svolte da si rileva l'assoluta genericità delle deduzioni attoree.
Com'è noto, i principi che regolamentano il processo civile impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda che si vuole proporre. Nello specifico, ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 3 e 4 c.p.c., l'atto introduttivo del giudizio deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
L'attore ha, quindi, il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che pone a fondamento della domanda e, con specifico riferimento all'ipotesi di responsabilità contrattuale è tenuto ad indicare la prestazione rimasta inadempiuta, chiarendo in cosa si è effettivamente concretizzato il comportamento della controparte. Ciò in quanto l'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa è preordinato a (i) permettere al convenuto l'esercizio del diritto di difesa e (ii) a consentire al giudice di individuare e circoscrivere il thema decidendum.
In tale contesto, l'allegazione generica si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce alla controparte di difendersi nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il Giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in più occasioni che l'onere di allegazione deve essere adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni astratte o ipotetiche e che, a fronte di allegazioni generiche, non sorge in capo al Giudice il potere-dovere di provvedere sulla domanda.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha allegato l'inadempimento di in maniera del Controparte_2 tutto generica, limitandosi ad affermare che la società convenuta ha “svolto in modo negligente parte dell'attività che, nell'ambito del suddetto rapporto di subappalto, venivano alla stessa commissionate” e che “l'elevato numero di pratiche affidate alla odierna convenuta … induce inevitabilmente a ritenere che ben potrebbero sorgere ulteriori Co contestazioni in merito alla corretta esecuzione da parte di delle prestazioni contrattualmente stabilite” (p. 5). È evidente, pertanto, che la società attrice non ha uatamente circoscritto il thema decidendum, ciò impedendo al Giudice di vagliare puntualmente gli eventuali inadempimenti ravvisabili nella fattispecie.
3. Sulle spese di lite.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta, che non costituendosi non ha svolto alcuna attività processuale liquidabile dal Tribunale (cfr. Cass. civ. 16174/2018, a tenore della quale “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non
4 avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”; in termini, Cass. civ. 7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la carenza di interesse ad agire in capo a CP_1
2) nulla sulle spese.
Lodi, 20.05.2025
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1098/2024 promossa da:
(P. iva ), in persona del Presidente del C.d.A. Sig. (c.f. CP_1 P.IVA_1 Parte_1
), difesa dall'Avv. Marco Aloisi (c.f. ); C.F._1 C.F._2
- attrice - nei confronti di:
P. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 P.IVA_2
- convenuta contumace -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: In via principale
- Accertare che, è contrattualmente responsabile nei confronti di in virtù del rapporto di Controparte_2 CP_1 subappalto tra le stesse intercorso, e per l'effetto dovrà garantire e tenere indenne da ogni Controparte_2 CP_1 eventuale conseguenza patrimoniale pregiudizievole derivante da inadempimenti imputabili alla medesima CP_2 posti in essere nell'ambito dell'esecuzione del citato rapporto di subappalto.
[...]
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con ogni più ampia riserva di dedurre, eccepire, produrre documenti, prove, nonché di modificare e ulteriormente precisare le conclusioni a mezzo memorie autorizzate ex art. 171 ter co. 1 c.p.c. e nei termini di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Sui fatti di causa
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha domandato al Tribunale di dichiarare CP_1 [...] tenuta a tenerla indenne da tutte le conseguenze patrimoniali pregiudizievoli che dovessero CP_2 azione al contratto di subappalto concluso inter partes.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha allegato le seguenti circostanze di fatto:
- si occupa di progettazione di impianti fotovoltaici, di consulenza finalizzata CP_1 all'ottenimento di forme di risparmio energetico e dell'espletamento di adempimenti burocratici
1 per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste del c.d. Superbonus 110% di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (cfr. visura – doc. 1);
- con contratto sottoscritto il 10.08.2020 Sonnen S.r.l. ha appaltato alla società attrice le seguenti attività (cfr. contratto – doc. 2):
• redazione di attestati di prestazione energetica (c.d. “APE”) ante e post-intervento;
• predisposizione della CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus);
• deposito della CILAS presso l'apposito portale del Comune competente o invio della stessa mediante PEC/Raccomandata A/R;
• predisposizione, redazione (con eventuali aggiornamenti) e deposito della relazione tecnica ex art. 28 della Legge n. 10 del 1991;
• predisposizione dell'asseverazione relativa all'intervento realizzato;
• predisposizione della comunicazione di fine dei lavori;
• deposito della comunicazione di fine dei lavori presso l'apposito portale del Comune competente o invio della stessa mediante PEC/Raccomandata A/R;
• redazione ed invio della comunicazione diretta all' ( CP_3 [...]
Controparte_4
• ulteriori specifici servizi di cui all'”Allegato A” del contratto di appalto sub doc. 2.
- nel corso degli anni Sonnen S.r.l. ha affidato a migliaia di pratiche e quest'ultima, al CP_1 fine di far fronte all'incarico, ha sottoscritto i .2021 un contratto di subappalto di servizi con aventi ad oggetto l'espletamento delle seguenti attività (cfr. doc. 4): Controparte_2
• predisposizione, redazione (con eventuali aggiornamenti) e deposito della relazione tecnica ex art. 28 della Legge n. 10 del 1991;
• predisposizione e deposito/spedizione della CILAS;
• ulteriori attività di cui agli Allegati “A1”, “A2”, “A3” e “A4” del contratto di subappalto sub doc. 4;
• gestione dei rapporti e assunzione di responsabilità di parte delle attività delegate da
[...] CP_ a studi professionali esterni.
- tra il febbraio 2021 ed il settembre 2022 ha affidato a n. 4493 CP_1 Controparte_2 pratiche ed il rapporto è proseguito sino al marzo 2024; Con
- a partire dal 2023, con riferimento a determinate pratiche gestite da ha ricevuto CP_1 formali contestazioni da parte della committente e ha riscontr e possibili irregolarità nelle prestazioni contrattuali delegate a nei confronti della quale Controparte_2 sarebbero stati incardinati giudizi in sede amministrativa;
in particolare (doc. 5, 6 e 7), o in data 31.10.2023 Sonnen, facendo seguito ad una precedente contestazione del Cont 06.12.2022, ha trasmesso a una diffida avente ad oggetto presunti inadempimenti relativi alla pratica “Sanari per la quale è stata richiesta la corresponsione della somma di € 56.454,90 a titolo di risarcimento del danno;
o a seguito di una verifica interna, RLA ha riscontato che la pratica “Bonechi” non era stata portata a compimento a causa di inadempimenti imputabili alla convenuta la quale non si era attivata per la risoluzione di problematiche connesse alla presentazione di una doppia CILAS;
o con riferimento alle pratiche “Tedeschi”, “Manfredi” e “Barciri”, in ragione Con dell'omessa integrazione documentale richiesta a il Comune di Parma ha emesso
2 provvedimenti di diniego relativi alla CILAS, avverso i quali la società convenuta ha instaurato un giudizio dinnanzi al Tar dell'Emilia-Romagna.
− considerati i termini entro cui l può notificare atti di accertamento aventi Controparte_5 ad oggetto l'illegittima fruizio ali connesse al Superbonus (entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, D.lgs. n. 13/2024, art. 1 Con comma 2 lett. c) è possibile che emergano ulteriori inadempimenti di Con
− nel caso in cui dovessero essere accertati giudizialmente inadempimenti imputabili a Cont quest'ultima dovrà tenere indenne dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli dovesse subire a titolo di responsabil ntrattuale;
- dopo aver già compiuto atti di riduzione della garanzia patrimoniale (cfr. doc. Controparte_2 8-9), verosimilmente avvierà, nel medio termine, il procedimento di liquidazione volontaria in quanto le recenti modifiche alla normativa sul c.d. Superbonus 110% hanno limitato fortemente la domanda di mercato relativa alle agevolazioni edilizie;
Cont
- 1uanto all'interesse ad agire, parte attrice ha evidenziato che “qualora dovesse azionare il Co diritto oggetto del presente giudizio in una fase successiva alla liquidazione volontaria la garanzia che in ipotesi otterrebbe sarebbe notevolmente limitata, in quanto tale azione verrebbe instaura i confronti dei soci Co di d in ogni caso nei limiti del residuo attivo loro spettante dalla liquidazione” (p. 11 – 12 citazione).
1.2. non si è costituita in giudizio e all'udienza del 22.11.2024 ne è stata dichiarata la Controparte_2 con
All'udienza del 20.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies co. 3 c.p.c..
2. ha adito l'intestato Tribunale lamentando il rischio di essere esposta ad azioni di CP_1 responsabilità contrattuale, da parte della committente Sonnen S.r.l., in relazione alle attività a propria volta subappaltate a In particolare, la parte ha domandato una pronuncia che dichiari Controparte_2 ten ne da qualsiasi conseguenza patrimoniale pregiudizievole dovesse Controparte_2 sorgere in relazione alle attività oggetto del contratto di subappalto stipulato tra le parti.
2.1. La domanda dev'essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Si osserva che la domanda di accertamento formulata dall'attrice con riferimento ad una situazione di fatto che allo stato attuale è meramente ipotizzata dall'attore è inammissibile poiché difetta un interesse attuale (l'interesse deve sussistere al momento dell'esercizio dell'azione; ex multis Cass. 2406/83) e concreto (l'interesse ad agire va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto). La domanda attorea è infatti tesa ad ottenere una pronuncia di principio e di carattere meramente simbolico.
Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità che identifica l'interesse ad agire, per colui che esperisce un'azione di accertamento, come "l'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa” (Cass. n 16162/2015).
Ed ulteriormente “è jus receptum che non sono proponibili azioni autonome di mere accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Cass sez. L. sentenza n 11919/2015).
La circostanza dedotta dall'attrice a sostegno dell'esistenza dell'interesse ad agire (ovvero il rischio che possa vedere soddisfatta la propria pretesa creditoria nei limiti del residuo attivo a seguito CP_1 azione volontaria si CEF) si fonda sulla prospettazione di un pericolo meramente ipotetico e futuro, non configurandosi – nel caso di specie - una lesione concrete ed attuale della sfera giuridica dell'attrice.
3 2.2. In ogni caso, anche voler ritenere sussistente l'interesse della parte ex art. 100 c.p.c., la domanda andrebbe rigettata nel merito.
Giova premettere che, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni. A tal riguardo, in base al principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che intenda far valere la responsabilità del convenuto, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta nei suoi confronti, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
di contro, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. ord. n. 16917/2012; Cass. Sez. U., sent. n. 13533/2001). Con Tanto premesso, nel caso di specie, parte attrice ha documentato di aver stipulato con in data 04.05.2021, il contratto di subappalto;
parte attrice non ha però dimostrato che la gestione delle pratiche “Bonechi”, “ e , indicate in citazione, sia stata effettivamente commissionata Per_1 Per_2Con a né tale prova può ritenersi raggiunta alla luce delle lettera di contestazione del 29.12.2023 tr dosi di documento predisposto unilaterale da di cui non vi è neppure la prova CP_1 dell'avvenuto invio: manca, pertanto, la prova del titolo damento della domanda.
Quanto all'asserito inadempimento alla pratica “Saniraghi” e, più in generale, alle contestazioni Con concernenti le prestazioni svolte da si rileva l'assoluta genericità delle deduzioni attoree.
Com'è noto, i principi che regolamentano il processo civile impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda che si vuole proporre. Nello specifico, ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 3 e 4 c.p.c., l'atto introduttivo del giudizio deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
L'attore ha, quindi, il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che pone a fondamento della domanda e, con specifico riferimento all'ipotesi di responsabilità contrattuale è tenuto ad indicare la prestazione rimasta inadempiuta, chiarendo in cosa si è effettivamente concretizzato il comportamento della controparte. Ciò in quanto l'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa è preordinato a (i) permettere al convenuto l'esercizio del diritto di difesa e (ii) a consentire al giudice di individuare e circoscrivere il thema decidendum.
In tale contesto, l'allegazione generica si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce alla controparte di difendersi nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il Giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito in più occasioni che l'onere di allegazione deve essere adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni astratte o ipotetiche e che, a fronte di allegazioni generiche, non sorge in capo al Giudice il potere-dovere di provvedere sulla domanda.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice ha allegato l'inadempimento di in maniera del Controparte_2 tutto generica, limitandosi ad affermare che la società convenuta ha “svolto in modo negligente parte dell'attività che, nell'ambito del suddetto rapporto di subappalto, venivano alla stessa commissionate” e che “l'elevato numero di pratiche affidate alla odierna convenuta … induce inevitabilmente a ritenere che ben potrebbero sorgere ulteriori Co contestazioni in merito alla corretta esecuzione da parte di delle prestazioni contrattualmente stabilite” (p. 5). È evidente, pertanto, che la società attrice non ha uatamente circoscritto il thema decidendum, ciò impedendo al Giudice di vagliare puntualmente gli eventuali inadempimenti ravvisabili nella fattispecie.
3. Sulle spese di lite.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta, che non costituendosi non ha svolto alcuna attività processuale liquidabile dal Tribunale (cfr. Cass. civ. 16174/2018, a tenore della quale “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non
4 avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”; in termini, Cass. civ. 7361/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la carenza di interesse ad agire in capo a CP_1
2) nulla sulle spese.
Lodi, 20.05.2025
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
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