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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 903/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: contratti bancari nella causa iscritta al n. 903/2023 promossa da:
(CF ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
( ), residente in [...], agli effetti del C.F._1
presente atto elettivamente domiciliato in Sarzana (SP), via Mazzini 100, presso e nello studio dell'Avvocato Pontremoli Alessandro (CF – PEC C.F._2
del foro della Spezia che lo rappresenta ed Email_1 Email_2
assiste per delega in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado appellante contro già appellato Controparte_1 Controparte_2
(contumace 6/3/2024)
e contro
(C.F. ) - (quale CP_3 P.IVA_1 Controparte_4
cessionario di già , già Controparte_1 Controparte_2 [...]
giusta modifica di denominazione con atto per Controparte_5
notaio da Roma in 19 luglio 2019, rep. 59590, racc. 30481, registrato a Persona_1
Roma 5 il dì 8 agosto 2019 al n. 11481/1T, con sede in Napoli alla Via Santa Brigida
n.39, rappresentata - in forza di procura in data 10 settembre 2021 a rogito Notaio in Milano n. 51.695 di Rep. e n. 23.930 di racc., doc. A) - dalla sua Persona_2
mandataria con rappresentanza con sede in Roma, via Piemonte n. 38, Parte_2
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma P.IVA_2
partita Iva , REA n. RM-1612099, in persona del suo rappresentante a ciò P.IVA_3
autorizzato in forza di atto di conferimento dei poteri del 19 luglio 2023 autenticato nelle firme dal Notaio in Roma (rep. n. 20872 e racc. n. 10216, doc Persona_3
B), elettivamente domiciliata in La Spezia Via Severino Ferrari 65, presso e nello studio dell'Avvocato Panetta Amedeo (C.F. – PEC C.F._3 Emai_3 Email_4
.eu) per procura unita alla comparsa di costituzione di appello interveniente
[...] CP_6
* * *
Precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. del 13/1/2025
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, richiamate le conclusioni formulate in primo grado, come sopra enunciate:
- dichiarare la nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.;
- rilevare che non è titolare di alcun diritto di credito nei confronti CP_7 dell'appellante;
- accertare e dichiarare, altresì, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi e, per l'effetto, l'illegittimità e/o inefficacia della risoluzione del contratto, compensando le somme corrisposte in eccedenza dal mutuatario con quelle eventualmente dovute;
- condannare la controparte alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto antistatario.
In via istruttoria: Si richiede disporsi il rinnovo della c.t.u. espletata in primo grado per i motivi sopra evidenziati.
* * *
-l'interveniente ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, respingere l'atto di appello proposto dal Sig. , in quanto infondato e confermare la sentenza gravata Parte_1
in ogni sua statuizione.
pag. 2/13 Vinte le spese di giudizio di entrambi i gradi.”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di La Spezia con sentenza 634/2023 pubblicata il 18/09/2023 così decideva: “A) Rigetta le domande svolte da B) Condanna Parte_1 Parte_1
alla rifusione delle spese processuali a favore di
[...] Parte_3
liquidandole in Euro 7.052,00 oltre accessori per onorari. C) Pone
[...]
definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico di Parte_1 nei rapporti interni tra le parti”.
[...]
* * *
Risulta che aveva notificato a atto di Controparte_2 Parte_1
precetto per la somma di euro 76.756,656 oltre interessi e atto di pignoramento dell'immobile di sua proprietà sito in Sarzana, in virtù di un mutuo fondiario contratto il
16/12/2009.
proponeva, quindi opposizione affermando i) che il creditore non Parte_1
aveva diritto di procedere esecutivamente non costituendo il mutuo un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.c., ii) che la somma precettata non era dovuta per aver applicato l'istituto di credito interessi usurari, sia per la presenza di una penale per l'estinzione anticipata e la risoluzione con un tasso complessivo superiore alla soglia dell'usura, sia per la presenza di interessi di mora usurari, e iii) che il mutuo era, infine, sfornito di piano di ammortamento, risultando impossibile determinare l'entità dell'obbligazione principale, con conseguente nullità del contratto.
* * *
Si costituiva che contestava la fondatezza delle censure di Controparte_2
controparte perché i) nel contratto di mutuo era indicato “la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto la somma mutuata” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione), perché ii) il mutuo era a tasso fisso del 5,25 % annuo, con durata di dieci anni, venti rate fisse semestrali di 8.180,23 euro, la prima scadente il 30/11/2010 e l'ultima il 31/05/2020e perché iii) la commissione per il caso di estinzione anticipata non poteva concorrere alla pag. 3/13 individuazione del tasso effettivo globale di interesse e alla valutazione del superamento del tasso usurario e gli interessi praticati non superavano il tasso soglia.
* * *
Il Tribunale di La Spezia istruiva il giudizio a mezzo CTU. Interveniva, quindi, in giudizio (da ora , Parte_3 CP_3
producendo copia della Gazzetta Ufficiale relativa alla cessione del credito a proprio favore (cfr. doc. 3 da parte di CP_3 Controparte_2
Il Giudice di primo grado, depositata la CTU, faceva precisare le parti, concedeva i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche e, quindi, emetteva la sentenza oggi impugnata.
con la propria comparsa conclusionale 12/6/2023 per la prima volta Parte_1
eccepiva il difetto di legittimazione di quale interveniente e CP_3 CP_2
nelle proprie note di replica 3/7/2023 confermava di aver ceduto il credito
[...]
controverso.
Il Tribunale di La Spezia nella sentenza oggi impugnata aderiva agli esiti della CTU che aveva “proceduto alla verifica di eventuali addebiti illegittimi a carico del mutuatario, escludendo da parte dell'istituto bancario la violazione delle pattuizioni contrattuali e l'applicazione di interessi usurari o anatocistici contra legem” (cfr. pag.
6 sentenza impugnata). Il Giudice di primo grado rigettava, quindi, l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di causa.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1
della sentenza impugnata. L'appellante, nel merito, lamentava l'erroneità della sentenza impugnata i) per l'omessa pronuncia circa la dedotta inefficacia del titolo esecutivo per mancanza dei requisisti ex art. 474 c.p.c., con violazione art. 112 c.p.c., ii) per la nullità delle clausole relative agli interessi ex artt. 1346 c.c. - 117 T.U.B. (risultando gli esiti della CTU non corretti) e iii) per il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo all'interventore.
* * *
pag. 4/13 Si costituiva contestando la fondatezza delle doglianze di controparte, CP_3
chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e domandando la conferma dell'impugnata sentenza per aver prodotto il mutuo 16/12/2009 spedito in forma esecutiva, l'estratto conto corrente n. 811680 attestante l'erogazione di € 124.135,50 in data 19/1/2010 al netto delle imposte, la copia del piano di ammortamento, la certificazione del credito di 76.165,72 euro ex art. 50 T.U.B., l'atto di precetto notificato e la G.U. 2/1/2020 relativa alla cessione del credito, riconosciuta da CP_8
[...]
nel merito rilevava di aver fornito prova dell'avvenuta disponibilità giuridica
[...]
e materiale in capo a della somma oggetto di mutuo, di aver dimostrato Parte_1
la titolarità del credito ceduto e di aver provato quale fosse l'oggetto del contratto sotto i diversi profili contestati da controparte.
* * *
La Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza formulata dall'appellante che rigettava. Era fissata udienza per il tentativo di conciliazione che le parti declinavano. Veniva, quindi, fissata l'udienza di rimessione della causa al Collegio previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito di comparse conclusionali e note di replica. Le parti depositavano i rispettivi atti e la causa era infine rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'omessa pronuncia circa la dedotta inefficacia del titolo esecutivo per mancanza dei requisisti ex art. 474 c.p.c., con violazione art. 112 c.p.c..
* * *
La censura è infondata.
Risulta, invero, che il Tribunale di La Spezia non ha pronunciato sulla dedotta inefficacia del titolo esecutivo per mancanza dei requisisti ex art. 474 c.p.c., ma la doglianza nel merito è priva di fondamento.
pag. 5/13 L'appellante deduce che “il contratto di mutuo in questione non è idoneo ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., atteso che alla data della stipula il mutuante non ha erogato la somma pattuita a favore del mutuatario e non gli ha conferito neppure il diritto di esigerla immediatamente: all'art. 2 si dà atto che la somma viene accantonata “a garanzia degli adempimenti contrattuali in particolare di quelli inerenti la formalità ipotecaria”, mentre nel capoverso successivo si precisa che
“Dovrà essere prodotta polizza assicurazione incendi ...” e che “Qualora il contributo in conto interessi non venisse erogato....” la banca avrà facoltà di risolvere il presente contratto…”;inoltre, alla lettera L) è convenuto che le somme accantonate in deposito presso la banca in attesa degli adempimenti suddetti non potranno essere utilizzate se non nei limiti e con le modalità che la banca si riserva di indicate.(cfr. pag. 5 atto di appello).
Risulta, invero, che nel contratto di mutuo si dà atto che “La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto la somma mutua al netto del l'imposta sostitutiva di cui al
D.P.R. 29 Settembre 1973 N. 601 e successive modificazioni, delle spese di istruttoria pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e delle spese di erogazione pari ad
Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero) , mediante accantonamento su partita n .
154733/8656 a garanzia degli adempimenti contrattuali ed in particolare di quelli inerenti la formalità ipotecaria …” (cfr. pag. 6 doc. 2 contratto di mutuo). Pt_1
Inoltre, nel contratto di mutuo il mutuatario si è obbligato “ad estinguere il mutuo in linea capitale ed a corrispondere gli interessi di cui infra, mediante pagamento di numero 20 (venti) semestralità fisse e costanti di Euro 8. 180,23 (Euro ottomila centoottanta virgola ventitré) ciascuna, comprensive di capitale e interessi, di cui la prima scadrà il 30 Novembre 2010, le altre con cadenze semestrali successive e l'ultima il 31 maggio 2020, oltre ad una rata relativa ai soli interessi del periodo di preammortamento scadente il 31 maggio 2010. Il finanziamento è concesso al tasso del
5,425% (cinque virgola quattrocento venticinque per cento) in ragione d'anno” (cfr. ibidem pag. 7).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha posto il seguente principio di diritto “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile,
pag. 6/13 messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irre-golari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. SS.UU. 5968/2025).
Il primo profilo della prima censura è, quindi, infondato.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta la nullità delle clausole relative agli interessi ex artt. 1346 c.c. perchè non sarebbe “possibile determinare ex ante il risultato complessivo della prestazione economica dovuta da parte del cliente”, motivo per cui ricorrerebbe “una evidente e chiara ipotesi di nullità ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto (ex plurimis, Cass. nn. 22067/2019; 8028/2018;
19748/2018 e 16907/2019)” (cfr. pag. 6 appello).
lamenta i) che il contratto non indicherebbe la tipologia di Parte_1
ammortamento applicabile tra quelle possibili (alla tedesca, alla francese, all'italiana),
ii) che non sarebbe allegato al mutuo il piano di ammortamento e iii) che il Documento di Sintesi non fornirebbe alcuna indicazione circa la composizione delle rate ed il costo reale del prestito.
* * *
La censura è infondata. Occorre premettere che la richiesta di rinnovazione della
CTU formulata dall'appellante è destituita di fondamento.
Il CTU ha complessivamente esaminato nel proprio elaborato le questioni sollevate dal CTP di che sono, comunque, infondate perché relative: i) alla natura Parte_1
del documento n. 4 prodotto da ii) alla mancata individuazione del tasso di CP_3
interesse, del TAEG e del TAE, iii) all'esistenza di costi occulti nel contratto di mutuo, iv) al calcolo dell'anatocismo, v) al mancato computo dei costi di estinzione anticipata del mutuo e vi) al mancato computo dei costi legati alla decadenza dal beneficio del termine.
pag. 7/13 È sufficiente rilevare, in relazione alle osservazioni del CTP di , che: Parte_1
i) il documento n. 4 prodotto da come si vedrà oltre, è il piano di CP_3
ammortamento del mutuo di cui si discute, perché riporta tutti gli elementi del mutuo intercorso tra le parti, il riferimento al nome del cliente, il numero di rate e la loro progressione e in particolare l'ammontare esatto della rata coincidente con quanto indicato nel contratto di mutuo (comprensiva di interessi e capitale);
ii) il contratto di mutuo individua il tasso di interesse fisso e la CTU ha calcolato e indicato il TAEG (cfr. CTU pag. 10) e il TEG (cfr. CTU pag. 14), entrambi inferiori ai tassi soglia;
iii) il CTU ha calcolato tutti i costi indicati nel mutuo, motivo per cui non vi sono “costi occulti” (“si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 16/12/2009, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari in quanto non sono superiori al limite di legge (tasso soglia)”, CTU, pagg. 11 e 12); iv) l'effetto anatocistico è stato escluso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite per i contratti di mutuo in ragione dell'ammortamento alla francese (Cass. SS.UU.
15130/2024);
v) quanto alla commissione di estinzione anticipata, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi al mancato computo dei costi di estinzione anticipata del mutuo” (Cass. 7352/2022), motivo per cui nella verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia non devono essere sommati agli interessi che costituiscono remunerazione i costi che sono conseguenza di scelte dei contraenti;
vi) quanto al computo dei costi legati alla decadenza dal beneficio del termine il
Supremo Collegio ha affermato che “in tema di interessi convenzionali, la disciplina
pag. 8/13 antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori
(e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. 14214/2022), motivo per cui nella verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia non devono essere sommati agli interessi corrispettivi gli interessi moratori perché aventi origini e cause diverse.
Le censure alla CTU sollevate dall'appellante risultano in sostanza espressione di un mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio, peraltro aderendo ai principi di diritto sopra riportati espressi dalla Corte di Cassazione e ai criteri di calcolo indicati dalla Banca d'Italia.
Devono, quindi, essere recepite, al pari di quanto indicato dal Tribunale di La Spezia, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio di cui si condivide completamente il merito, come sopra riportato nelle parti relative all'esame delle critiche mosse alle conclusioni del CTU.
* * *
Quanto la merito della seconda censura di appello, va osservato:
i) che dall'esame del contratto di mutuo e anche da quanto indicato dalla CTU svolta in primo grado è evidente la natura dell'ammortamento praticato alla francese (il contratto di mutuo, come sopra riportato, indica il tasso, la durata, il numero di rate, la scadenza semestrale, l'importo nell'ammontare fisso delle rate, l'inizio e la fine dei pagamenti), con tasso fisso ( articolo 4 del contratto di mutuo);
ii) che l'istituto di credito ha prodotto il piano di ammortamento (cfr. doc. 4 , CP_2
documento rispetto al quale il CTU, contrariamente a quanto indicato dall'appellante, ha affermato di ritenere che “il documento esaminato e prodotto da parte convenuta in allegato 4 alla comparsa di costituzione sia il piano di ammortamento e non un estratto delle rate pagate in quanto gli importi indicati nel documento si riferiscono al
pag. 9/13 periodo che va dal 31/05/2010 al 31/05/2020 ovvero a tutta la durata del finanziamento” (cfr. pag. 22 CTU), giacché indica non solo il nome del cliente e l'importo mutuato ma anche una rata fissa e costante pari a 8.180,23 euro, come riportato nel contratto di mutuo (cfr. pag. 7 doc. 2 ; Pt_1
iii) che la Corte di Cassazione nella sentenza 12922/2020 ha affermato che “la predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni parziali e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione. Mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, e la perizia richiesta per la sua esecuzione
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
25205 del 27/11/2014, Rv. 633489 - 01) Una volta escluso, quindi, che la redazione del piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del titolo esecutivo, ogni ulteriore apprezzamento circa l'idoneità del titolo medesimo ad individuare con esattezza l'ammontare del credito (liquidità), costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in questa sede (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 15538 del 13/06/2018 Rv. 649428 - 01)”; iv) che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha pronunciato il seguente principio di diritto “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. 15130/2022).
pag. 10/13 Risulta, quindi, irrilevante la mancanza di un piano di ammortamento (peraltro prodotto) e il contratto di mutuo contiene tutti gli elementi utili e necessari a individuare capitale, interessi, periodicità dei pagamenti, ed ulteriori condizioni contrattuali.
Il CTU ha escluso che siano stati applicati interessi ultra legali quanto al TAEG (cfr. pagg. 10 e 11 CTU), quanto al tasso di mora convenuto (cfr. pag. 11 CTU) e quanto a commissioni, remunerazioni e spese (cfr. CTU ibidem).
La seconda censura è, quindi, infondata.
* * *
5. Sulla terza censura di appello.
Parte appellante con la terza censura lamenta il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo all'interventore CP_3
La censura è infondata. Va osservato, infatti:
i) che ha prodotto la Gazzetta Ufficiale dalla quale risulta la cessione dei crediti CP_3
in blocco da a favore dell'interveniente (cfr. doc. cfr. doc. e il CP_2 CP_3
mutuo contratto da rientra perfettamente nelle categorie oggetto della Parte_1
cessione in blocco;
ii) che quale cedente del credito di cui si discute, nella propria CP_2 comparsa conclusionale ha affermato “…in questa sede, , non può Controparte_2
che confermare che, in data 15 dicembre 2019, ha ceduto pro soluto in blocco, con efficacia economica dal 1° luglio 2019, parte dei propri crediti in sofferenza, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), alla società come da annuncio Parte_3
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte Seconda, del 2 gennaio 2020 (prodotto da
sub doc. 3), tra cui il credito di € 76.756,66 oltre interessi convenzionali e CP_7
spese, vantato nei confronti del Sig. , C.F. , nato a [...] C.F._4
Castelnuovo GR (SP) il 21.10.1956, azionato nella procedura esecutiva RE n.
4/2018 davanti al Tribunale della Spezia e garantito da ipoteca volontaria ipoteca volontaria di secondo grado fondiario sino alla concorrenza di € 250.000,00 sul fondo terraneo commerciale adibito a paninoteca con pertinenziale corte sito nel Comune di
Sarzana (SP) frazione Marinella Via Litoranea 20, censito al NCEU di detto Comune al
Foglio 36 mappale 25 sub 14 PT, Cat. C/1 cl. 4, mq. 157 e Foglio 36 mappale 58 sub.
pag. 11/13 2, area urbana mq. 263. Per effetto della cessione del credito, è subentrata CP_7
nella titolarità del credito già vantato da nei confronti del Sig. Controparte_2 [...]
, come sopra generalizzato. con tutte le relative garanzie, come risulta dal Pt_1
summenzionato annuncio della cessione del credito ad pubblicato nella CP_7
Gazzetta Ufficiale” (cfr. pag. 1 e 2 comparsa conclusionale di replica 3/7/2023 di
. CP_2
Risulta, quindi, che la Gazzetta Ufficiale per il proprio contenuto puntuale permette di ricondurre nel caso di specie il mutuo di cui si discute alle categorie oggetto di cessione. Inoltre, la dichiarazione come resa da per quanto di Controparte_2
interesse in questa sede, ha solo rilevanza sotto il profilo processuale, e in relazione a tale aspetto è pienamente efficace. Invero, non si tratta di una “confessione giudiziale spontanea”, risultando, quindi inapplicabile il principio di diritto di cui alle pronunce richiamate dall'appellante (Cass. 6192/2014 e Cass. 17986/2014). Rileva, in questa sede che confermando il contenuto della Gazzetta Ufficiale Controparte_2
2/1/2020 con l'inclusione tra i crediti ceduti di quello per cui si discute, ha semplicemente confermato che era intervenuta nel processo ai sensi dell'art. CP_3
111 c.p.c..
La terza censura è, quindi, infondata.
* * *
6. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore del decisum (80.000,00 euro) nei valori medi
(valore della causa inferiore a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
pag. 12/13 * * *
7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei Parte_1
confronti di già con l'intervento di Controparte_1 Controparte_2
Parte_3
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della interveniente le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 9/4/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 903/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: contratti bancari nella causa iscritta al n. 903/2023 promossa da:
(CF ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
( ), residente in [...], agli effetti del C.F._1
presente atto elettivamente domiciliato in Sarzana (SP), via Mazzini 100, presso e nello studio dell'Avvocato Pontremoli Alessandro (CF – PEC C.F._2
del foro della Spezia che lo rappresenta ed Email_1 Email_2
assiste per delega in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado appellante contro già appellato Controparte_1 Controparte_2
(contumace 6/3/2024)
e contro
(C.F. ) - (quale CP_3 P.IVA_1 Controparte_4
cessionario di già , già Controparte_1 Controparte_2 [...]
giusta modifica di denominazione con atto per Controparte_5
notaio da Roma in 19 luglio 2019, rep. 59590, racc. 30481, registrato a Persona_1
Roma 5 il dì 8 agosto 2019 al n. 11481/1T, con sede in Napoli alla Via Santa Brigida
n.39, rappresentata - in forza di procura in data 10 settembre 2021 a rogito Notaio in Milano n. 51.695 di Rep. e n. 23.930 di racc., doc. A) - dalla sua Persona_2
mandataria con rappresentanza con sede in Roma, via Piemonte n. 38, Parte_2
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma P.IVA_2
partita Iva , REA n. RM-1612099, in persona del suo rappresentante a ciò P.IVA_3
autorizzato in forza di atto di conferimento dei poteri del 19 luglio 2023 autenticato nelle firme dal Notaio in Roma (rep. n. 20872 e racc. n. 10216, doc Persona_3
B), elettivamente domiciliata in La Spezia Via Severino Ferrari 65, presso e nello studio dell'Avvocato Panetta Amedeo (C.F. – PEC C.F._3 Emai_3 Email_4
.eu) per procura unita alla comparsa di costituzione di appello interveniente
[...] CP_6
* * *
Precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. del 13/1/2025
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, richiamate le conclusioni formulate in primo grado, come sopra enunciate:
- dichiarare la nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.;
- rilevare che non è titolare di alcun diritto di credito nei confronti CP_7 dell'appellante;
- accertare e dichiarare, altresì, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi e, per l'effetto, l'illegittimità e/o inefficacia della risoluzione del contratto, compensando le somme corrisposte in eccedenza dal mutuatario con quelle eventualmente dovute;
- condannare la controparte alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto antistatario.
In via istruttoria: Si richiede disporsi il rinnovo della c.t.u. espletata in primo grado per i motivi sopra evidenziati.
* * *
-l'interveniente ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, respingere l'atto di appello proposto dal Sig. , in quanto infondato e confermare la sentenza gravata Parte_1
in ogni sua statuizione.
pag. 2/13 Vinte le spese di giudizio di entrambi i gradi.”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di La Spezia con sentenza 634/2023 pubblicata il 18/09/2023 così decideva: “A) Rigetta le domande svolte da B) Condanna Parte_1 Parte_1
alla rifusione delle spese processuali a favore di
[...] Parte_3
liquidandole in Euro 7.052,00 oltre accessori per onorari. C) Pone
[...]
definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico di Parte_1 nei rapporti interni tra le parti”.
[...]
* * *
Risulta che aveva notificato a atto di Controparte_2 Parte_1
precetto per la somma di euro 76.756,656 oltre interessi e atto di pignoramento dell'immobile di sua proprietà sito in Sarzana, in virtù di un mutuo fondiario contratto il
16/12/2009.
proponeva, quindi opposizione affermando i) che il creditore non Parte_1
aveva diritto di procedere esecutivamente non costituendo il mutuo un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.c., ii) che la somma precettata non era dovuta per aver applicato l'istituto di credito interessi usurari, sia per la presenza di una penale per l'estinzione anticipata e la risoluzione con un tasso complessivo superiore alla soglia dell'usura, sia per la presenza di interessi di mora usurari, e iii) che il mutuo era, infine, sfornito di piano di ammortamento, risultando impossibile determinare l'entità dell'obbligazione principale, con conseguente nullità del contratto.
* * *
Si costituiva che contestava la fondatezza delle censure di Controparte_2
controparte perché i) nel contratto di mutuo era indicato “la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto la somma mutuata” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione), perché ii) il mutuo era a tasso fisso del 5,25 % annuo, con durata di dieci anni, venti rate fisse semestrali di 8.180,23 euro, la prima scadente il 30/11/2010 e l'ultima il 31/05/2020e perché iii) la commissione per il caso di estinzione anticipata non poteva concorrere alla pag. 3/13 individuazione del tasso effettivo globale di interesse e alla valutazione del superamento del tasso usurario e gli interessi praticati non superavano il tasso soglia.
* * *
Il Tribunale di La Spezia istruiva il giudizio a mezzo CTU. Interveniva, quindi, in giudizio (da ora , Parte_3 CP_3
producendo copia della Gazzetta Ufficiale relativa alla cessione del credito a proprio favore (cfr. doc. 3 da parte di CP_3 Controparte_2
Il Giudice di primo grado, depositata la CTU, faceva precisare le parti, concedeva i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche e, quindi, emetteva la sentenza oggi impugnata.
con la propria comparsa conclusionale 12/6/2023 per la prima volta Parte_1
eccepiva il difetto di legittimazione di quale interveniente e CP_3 CP_2
nelle proprie note di replica 3/7/2023 confermava di aver ceduto il credito
[...]
controverso.
Il Tribunale di La Spezia nella sentenza oggi impugnata aderiva agli esiti della CTU che aveva “proceduto alla verifica di eventuali addebiti illegittimi a carico del mutuatario, escludendo da parte dell'istituto bancario la violazione delle pattuizioni contrattuali e l'applicazione di interessi usurari o anatocistici contra legem” (cfr. pag.
6 sentenza impugnata). Il Giudice di primo grado rigettava, quindi, l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di causa.
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
proponeva appello e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_1
della sentenza impugnata. L'appellante, nel merito, lamentava l'erroneità della sentenza impugnata i) per l'omessa pronuncia circa la dedotta inefficacia del titolo esecutivo per mancanza dei requisisti ex art. 474 c.p.c., con violazione art. 112 c.p.c., ii) per la nullità delle clausole relative agli interessi ex artt. 1346 c.c. - 117 T.U.B. (risultando gli esiti della CTU non corretti) e iii) per il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo all'interventore.
* * *
pag. 4/13 Si costituiva contestando la fondatezza delle doglianze di controparte, CP_3
chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e domandando la conferma dell'impugnata sentenza per aver prodotto il mutuo 16/12/2009 spedito in forma esecutiva, l'estratto conto corrente n. 811680 attestante l'erogazione di € 124.135,50 in data 19/1/2010 al netto delle imposte, la copia del piano di ammortamento, la certificazione del credito di 76.165,72 euro ex art. 50 T.U.B., l'atto di precetto notificato e la G.U. 2/1/2020 relativa alla cessione del credito, riconosciuta da CP_8
[...]
nel merito rilevava di aver fornito prova dell'avvenuta disponibilità giuridica
[...]
e materiale in capo a della somma oggetto di mutuo, di aver dimostrato Parte_1
la titolarità del credito ceduto e di aver provato quale fosse l'oggetto del contratto sotto i diversi profili contestati da controparte.
* * *
La Corte provvedeva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza formulata dall'appellante che rigettava. Era fissata udienza per il tentativo di conciliazione che le parti declinavano. Veniva, quindi, fissata l'udienza di rimessione della causa al Collegio previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito di comparse conclusionali e note di replica. Le parti depositavano i rispettivi atti e la causa era infine rimessa al Collegio e trattenuta in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'omessa pronuncia circa la dedotta inefficacia del titolo esecutivo per mancanza dei requisisti ex art. 474 c.p.c., con violazione art. 112 c.p.c..
* * *
La censura è infondata.
Risulta, invero, che il Tribunale di La Spezia non ha pronunciato sulla dedotta inefficacia del titolo esecutivo per mancanza dei requisisti ex art. 474 c.p.c., ma la doglianza nel merito è priva di fondamento.
pag. 5/13 L'appellante deduce che “il contratto di mutuo in questione non è idoneo ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., atteso che alla data della stipula il mutuante non ha erogato la somma pattuita a favore del mutuatario e non gli ha conferito neppure il diritto di esigerla immediatamente: all'art. 2 si dà atto che la somma viene accantonata “a garanzia degli adempimenti contrattuali in particolare di quelli inerenti la formalità ipotecaria”, mentre nel capoverso successivo si precisa che
“Dovrà essere prodotta polizza assicurazione incendi ...” e che “Qualora il contributo in conto interessi non venisse erogato....” la banca avrà facoltà di risolvere il presente contratto…”;inoltre, alla lettera L) è convenuto che le somme accantonate in deposito presso la banca in attesa degli adempimenti suddetti non potranno essere utilizzate se non nei limiti e con le modalità che la banca si riserva di indicate.(cfr. pag. 5 atto di appello).
Risulta, invero, che nel contratto di mutuo si dà atto che “La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto la somma mutua al netto del l'imposta sostitutiva di cui al
D.P.R. 29 Settembre 1973 N. 601 e successive modificazioni, delle spese di istruttoria pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e delle spese di erogazione pari ad
Euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero) , mediante accantonamento su partita n .
154733/8656 a garanzia degli adempimenti contrattuali ed in particolare di quelli inerenti la formalità ipotecaria …” (cfr. pag. 6 doc. 2 contratto di mutuo). Pt_1
Inoltre, nel contratto di mutuo il mutuatario si è obbligato “ad estinguere il mutuo in linea capitale ed a corrispondere gli interessi di cui infra, mediante pagamento di numero 20 (venti) semestralità fisse e costanti di Euro 8. 180,23 (Euro ottomila centoottanta virgola ventitré) ciascuna, comprensive di capitale e interessi, di cui la prima scadrà il 30 Novembre 2010, le altre con cadenze semestrali successive e l'ultima il 31 maggio 2020, oltre ad una rata relativa ai soli interessi del periodo di preammortamento scadente il 31 maggio 2010. Il finanziamento è concesso al tasso del
5,425% (cinque virgola quattrocento venticinque per cento) in ragione d'anno” (cfr. ibidem pag. 7).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha posto il seguente principio di diritto “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile,
pag. 6/13 messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irre-golari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. SS.UU. 5968/2025).
Il primo profilo della prima censura è, quindi, infondato.
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4. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta la nullità delle clausole relative agli interessi ex artt. 1346 c.c. perchè non sarebbe “possibile determinare ex ante il risultato complessivo della prestazione economica dovuta da parte del cliente”, motivo per cui ricorrerebbe “una evidente e chiara ipotesi di nullità ex art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto (ex plurimis, Cass. nn. 22067/2019; 8028/2018;
19748/2018 e 16907/2019)” (cfr. pag. 6 appello).
lamenta i) che il contratto non indicherebbe la tipologia di Parte_1
ammortamento applicabile tra quelle possibili (alla tedesca, alla francese, all'italiana),
ii) che non sarebbe allegato al mutuo il piano di ammortamento e iii) che il Documento di Sintesi non fornirebbe alcuna indicazione circa la composizione delle rate ed il costo reale del prestito.
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La censura è infondata. Occorre premettere che la richiesta di rinnovazione della
CTU formulata dall'appellante è destituita di fondamento.
Il CTU ha complessivamente esaminato nel proprio elaborato le questioni sollevate dal CTP di che sono, comunque, infondate perché relative: i) alla natura Parte_1
del documento n. 4 prodotto da ii) alla mancata individuazione del tasso di CP_3
interesse, del TAEG e del TAE, iii) all'esistenza di costi occulti nel contratto di mutuo, iv) al calcolo dell'anatocismo, v) al mancato computo dei costi di estinzione anticipata del mutuo e vi) al mancato computo dei costi legati alla decadenza dal beneficio del termine.
pag. 7/13 È sufficiente rilevare, in relazione alle osservazioni del CTP di , che: Parte_1
i) il documento n. 4 prodotto da come si vedrà oltre, è il piano di CP_3
ammortamento del mutuo di cui si discute, perché riporta tutti gli elementi del mutuo intercorso tra le parti, il riferimento al nome del cliente, il numero di rate e la loro progressione e in particolare l'ammontare esatto della rata coincidente con quanto indicato nel contratto di mutuo (comprensiva di interessi e capitale);
ii) il contratto di mutuo individua il tasso di interesse fisso e la CTU ha calcolato e indicato il TAEG (cfr. CTU pag. 10) e il TEG (cfr. CTU pag. 14), entrambi inferiori ai tassi soglia;
iii) il CTU ha calcolato tutti i costi indicati nel mutuo, motivo per cui non vi sono “costi occulti” (“si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 16/12/2009, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari in quanto non sono superiori al limite di legge (tasso soglia)”, CTU, pagg. 11 e 12); iv) l'effetto anatocistico è stato escluso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite per i contratti di mutuo in ragione dell'ammortamento alla francese (Cass. SS.UU.
15130/2024);
v) quanto alla commissione di estinzione anticipata, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi al mancato computo dei costi di estinzione anticipata del mutuo” (Cass. 7352/2022), motivo per cui nella verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia non devono essere sommati agli interessi che costituiscono remunerazione i costi che sono conseguenza di scelte dei contraenti;
vi) quanto al computo dei costi legati alla decadenza dal beneficio del termine il
Supremo Collegio ha affermato che “in tema di interessi convenzionali, la disciplina
pag. 8/13 antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori
(e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Cass. 14214/2022), motivo per cui nella verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia non devono essere sommati agli interessi corrispettivi gli interessi moratori perché aventi origini e cause diverse.
Le censure alla CTU sollevate dall'appellante risultano in sostanza espressione di un mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio, peraltro aderendo ai principi di diritto sopra riportati espressi dalla Corte di Cassazione e ai criteri di calcolo indicati dalla Banca d'Italia.
Devono, quindi, essere recepite, al pari di quanto indicato dal Tribunale di La Spezia, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio di cui si condivide completamente il merito, come sopra riportato nelle parti relative all'esame delle critiche mosse alle conclusioni del CTU.
* * *
Quanto la merito della seconda censura di appello, va osservato:
i) che dall'esame del contratto di mutuo e anche da quanto indicato dalla CTU svolta in primo grado è evidente la natura dell'ammortamento praticato alla francese (il contratto di mutuo, come sopra riportato, indica il tasso, la durata, il numero di rate, la scadenza semestrale, l'importo nell'ammontare fisso delle rate, l'inizio e la fine dei pagamenti), con tasso fisso ( articolo 4 del contratto di mutuo);
ii) che l'istituto di credito ha prodotto il piano di ammortamento (cfr. doc. 4 , CP_2
documento rispetto al quale il CTU, contrariamente a quanto indicato dall'appellante, ha affermato di ritenere che “il documento esaminato e prodotto da parte convenuta in allegato 4 alla comparsa di costituzione sia il piano di ammortamento e non un estratto delle rate pagate in quanto gli importi indicati nel documento si riferiscono al
pag. 9/13 periodo che va dal 31/05/2010 al 31/05/2020 ovvero a tutta la durata del finanziamento” (cfr. pag. 22 CTU), giacché indica non solo il nome del cliente e l'importo mutuato ma anche una rata fissa e costante pari a 8.180,23 euro, come riportato nel contratto di mutuo (cfr. pag. 7 doc. 2 ; Pt_1
iii) che la Corte di Cassazione nella sentenza 12922/2020 ha affermato che “la predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni parziali e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione. Mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, e la perizia richiesta per la sua esecuzione
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
25205 del 27/11/2014, Rv. 633489 - 01) Una volta escluso, quindi, che la redazione del piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del titolo esecutivo, ogni ulteriore apprezzamento circa l'idoneità del titolo medesimo ad individuare con esattezza l'ammontare del credito (liquidità), costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in questa sede (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 15538 del 13/06/2018 Rv. 649428 - 01)”; iv) che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha pronunciato il seguente principio di diritto “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. 15130/2022).
pag. 10/13 Risulta, quindi, irrilevante la mancanza di un piano di ammortamento (peraltro prodotto) e il contratto di mutuo contiene tutti gli elementi utili e necessari a individuare capitale, interessi, periodicità dei pagamenti, ed ulteriori condizioni contrattuali.
Il CTU ha escluso che siano stati applicati interessi ultra legali quanto al TAEG (cfr. pagg. 10 e 11 CTU), quanto al tasso di mora convenuto (cfr. pag. 11 CTU) e quanto a commissioni, remunerazioni e spese (cfr. CTU ibidem).
La seconda censura è, quindi, infondata.
* * *
5. Sulla terza censura di appello.
Parte appellante con la terza censura lamenta il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo all'interventore CP_3
La censura è infondata. Va osservato, infatti:
i) che ha prodotto la Gazzetta Ufficiale dalla quale risulta la cessione dei crediti CP_3
in blocco da a favore dell'interveniente (cfr. doc. cfr. doc. e il CP_2 CP_3
mutuo contratto da rientra perfettamente nelle categorie oggetto della Parte_1
cessione in blocco;
ii) che quale cedente del credito di cui si discute, nella propria CP_2 comparsa conclusionale ha affermato “…in questa sede, , non può Controparte_2
che confermare che, in data 15 dicembre 2019, ha ceduto pro soluto in blocco, con efficacia economica dal 1° luglio 2019, parte dei propri crediti in sofferenza, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), alla società come da annuncio Parte_3
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte Seconda, del 2 gennaio 2020 (prodotto da
sub doc. 3), tra cui il credito di € 76.756,66 oltre interessi convenzionali e CP_7
spese, vantato nei confronti del Sig. , C.F. , nato a [...] C.F._4
Castelnuovo GR (SP) il 21.10.1956, azionato nella procedura esecutiva RE n.
4/2018 davanti al Tribunale della Spezia e garantito da ipoteca volontaria ipoteca volontaria di secondo grado fondiario sino alla concorrenza di € 250.000,00 sul fondo terraneo commerciale adibito a paninoteca con pertinenziale corte sito nel Comune di
Sarzana (SP) frazione Marinella Via Litoranea 20, censito al NCEU di detto Comune al
Foglio 36 mappale 25 sub 14 PT, Cat. C/1 cl. 4, mq. 157 e Foglio 36 mappale 58 sub.
pag. 11/13 2, area urbana mq. 263. Per effetto della cessione del credito, è subentrata CP_7
nella titolarità del credito già vantato da nei confronti del Sig. Controparte_2 [...]
, come sopra generalizzato. con tutte le relative garanzie, come risulta dal Pt_1
summenzionato annuncio della cessione del credito ad pubblicato nella CP_7
Gazzetta Ufficiale” (cfr. pag. 1 e 2 comparsa conclusionale di replica 3/7/2023 di
. CP_2
Risulta, quindi, che la Gazzetta Ufficiale per il proprio contenuto puntuale permette di ricondurre nel caso di specie il mutuo di cui si discute alle categorie oggetto di cessione. Inoltre, la dichiarazione come resa da per quanto di Controparte_2
interesse in questa sede, ha solo rilevanza sotto il profilo processuale, e in relazione a tale aspetto è pienamente efficace. Invero, non si tratta di una “confessione giudiziale spontanea”, risultando, quindi inapplicabile il principio di diritto di cui alle pronunce richiamate dall'appellante (Cass. 6192/2014 e Cass. 17986/2014). Rileva, in questa sede che confermando il contenuto della Gazzetta Ufficiale Controparte_2
2/1/2020 con l'inclusione tra i crediti ceduti di quello per cui si discute, ha semplicemente confermato che era intervenuta nel processo ai sensi dell'art. CP_3
111 c.p.c..
La terza censura è, quindi, infondata.
* * *
6. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore del decisum (80.000,00 euro) nei valori medi
(valore della causa inferiore a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro).
pag. 12/13 * * *
7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei Parte_1
confronti di già con l'intervento di Controparte_1 Controparte_2
Parte_3
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore della interveniente le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 9/4/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 13/13