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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/06/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7794/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Brandi PA opponente e in persona del L.R. pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. SCULCO ANGELA CP_1
'MARINCOLA opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso in opposizione depositato il 05/10/2022 PA proponeva ricorso in opposizione avverso il verb 2021005797, redatto e notificato dall' in data 29-9-2021 e relativo al CP_1 periodo gennaio 2017-2021; nel ricorso duttivo riportava (pg. 1 e segg.) il testo del verbale in questione nel quale gli avevano- in base alle CP_2 CP_1 risultanze della verifica- escluso lo svolgime ciata attività agricola e la effettiva sussistenza della totalità delle prestazioni di lavoro denunciate dal 1 gennaio 2017 in poi (sino al dicembre 2020); in quella stessa sede gli CP_2 avevano richiesto alla Sede di annullare i rapporti di lavoro- evide fittizi- denunciati dal Nella realtà il ricorrente- secondo le risultanze PA del medesimo verbal rietario di una estensione di terreno di tredici ettari, parte dei quali concessi in fitto dal 2018 al 2020 a tale , così Persona_1 come da quello esposto nelle dichiarazioni rese agli Ispet ente riportate a pg. 3 del ricorso;
in quella stessa sede l'odierno ricorrente aveva precisato di avere condotto (evidentemente sulla restante porzione) una azienda agricola e di avere occupato personale dipendente; a tale riguardo, nella
1 data dell'escussione ispettiva, esibiva i verbali di visita medica effettuati il giorno 21-7-2021, ulteriormente precisando che si era trattato della prima volta in cui aveva curato tale (obbligatorio: n.d.r.) adempimento. Aggiungeva che, per problemi personale, non aveva la titolarità di un conto corrente (…..per cui non sono in possesso di alcuna fattura di vendita o di acqsuito poiché non le ho mai emesse…).
Tanto premesso, rammentando di avere effettuato regolare denuncia aziendale ai sensi dell'art. 5, d.l.vo 375/93, invocava l'effettività dell'attività di impresa svolta nel periodo al vaglio e pertanto l'effettività delle assunzioni di manodopera come indicato nei modelli DMAG, nelle buste paga e nei modelli UNI-LAV (tanto che l' aveva dato riscontro mediante invio del Mod. F24 CP_1 precompilati per il ento della dovuta contribuzione ed i lavoratori avevano presentato regolare comanda per ottenere le prestazioni assicurative e percepito il trattamento di disoccupazione e gli assegni familiari per la iscrizione negli elenchi nominativi; richiamati i principi portato della elaborazione giurisprudenziale, concludeva chiedendo: “A) dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del verbale di accertamento allegato;
B) dichiarare infondato in fatto ed in diritto il verbale di accertamento”…….
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto della domanda.
IN corso di causa era sentito il teste di parte ricorrente;
veniva Testimone_1 altresì sentito l'Ispettore verbalizzante Testimone_2
Di seguito la causa etra riservata in decisione all'udienza del 18-6-2025.
Osserva
Preliminarmente giova esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente di tardiva costituzione dell' CP_1
Fissata la prima udienza in data 25-1-2023, l' si è costituito il 15-1-2023. CP_1
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito: "Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito al lavoro deve avvenire, ai sensi dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., "almeno dieci giorni prima della udienza", è da considerare come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., e come "dies ad quem" il decimo giorno precedente l'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla norma, che si tratti di termine libero" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6263 del 21/03/2006).
Nel caso in esame il resistente si è costituito entro il decimo giorno e, pertanto, la costituzione in giudizio non può considerarsi tardiva (data d'udienza 25.01.2023 – data di costituzione 15.01.2023).
2 Nel merito, il ricorrente ha dedotto: di essere proprietario di circa 13 ettari coltivati ad ortaggi, di aver assunto come braccianti agricoli operai a tempo determinato iscritti negli Elenchi nominativi del Comune di Cerignola, come da DMAG e buste paga, senza che fosse riscontrata alcuna difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale e di aver regolarmente versato i contributi mediante modello F24 impugnando verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005797, redatto e notificato il 29.9.2021, con il quale sono stati ritenuti nulli e privi di effetti previdenziali tutti i rapporti di lavoro bracciantili denunciati per il periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2020.
Il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005797, redatto e notificato il 29.9.2021, versato in atti dallo stesso ricorrente, ha accertato che: la ditta non avrebbe mai condotto dal 2018 i terreni censiti in PA
Agro glio 87 – Particelle 107 – 115 – 472 e- 474 dal mese di maggio al mese di dicembre di ogni anno in quanto concessi in affitto alla OR;
la ditta non ha mai emesso fatture di Persona_1 PA vendita tofruttic , essendovi una sola fattura per lavori agricoli nel 2017; non è stata esibita la documentazione che attesti l'avvenuto pagamento dei dipendenti con strumenti tracciabili ai sensi dell'articolo 1, comma 910 della Legge n. 205 del 27.12.2017 (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005797 allegato dall'opponente).
Il teste ha dichiarato di essere stato dipendente del Testimone_3 PA nel peri il 2020 con mansioni di bracciante agricolo.
Se si considera che l' ha provveduto- per mezzo dei propri ispettori- ad CP_1 identificare tutti i lav ri le cui assunzioni sono state denunciate dall' CP_1 risulta a dire poso singolare che il predetto abbia lavo Parte_2 nero, in tale modo precludendosi l'accesso al l (indennità CP_1 di disoccupazione, assegni familiari, etc.) che, automatica , vengono erogate sul presupposto dello svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Il non è pertanto credibile. Tes_1
Diverse considerazioni in merito a quanto dichiarato dall'Ispettore il Tes_2 quale così riferiva: ADR): conosco i fatti in quanto estensore le 2021005797/DDL del 29-9-2021; l'ispezione ha avuto luogo presso l'azienda agricola di Cerignola su segnalazione della Direzione Provinciale PA
la go per verificare la effettività delle assunzioni effettuate CP_1 in periodo compreso tra gennaio 2017 e la data di ultimazione delle PA ver
ADR) la verifica è partita dalla considerazione dei terreni in uso alla azienda come dichiarati dal tale disponibilità determinava un fabbisogno di PA manodopera in allo stesso in 600 giornate annue, come da PA tabelle a pg. 3 e 4 del verbale;
3 ADR) i terreni indicati come disponibili dal erano in realtà nella PA disponibilità giuridica di terzi sin da marz vendoli acquistati dal Tribunale di Foggia mediante decreto di trasferimento, come indicato a pg. 4 del verbale;
nei terreni in questione, attesa la mancanza di titolo, non abbiamo eseguito sopralluoghi;
ADR) i nostri accessi hanno avuto luogo sui terreni in periodo compreso tra il 7 luglio ed il 29 settembre 2021 ed hanno avuto luogo in altri terreni, non denunciati all' dei quali aveva la materiale disponibilità come dallo stesso CP_1 PA dic toci (dichi ortate a pg. 6 del verbale in stralcio); questi terreni avevano una estensione di circa 13 ettari e, ribadisco, non coincidevano con quelli sui quali aveva stimato il fabbisogno aziendale;
PA
ADR) parte di questi terreni risultavano concessi in fitto dal alla cugina PA
, la quale li aveva condotti da magg bre di ogni Parte_3
l 2020, facendo denunce all'AGEA e conducendovi una regolare attività di impresa agricola;
i periodi da gennaio ad aprile sono, per fatto notorio, non interessati allo sfruttamento agricolo;
ADR) per tutto quanto sopra il non aveva la disponibilità materiale dei PA terreni in questione, i quali si - come accertammo in loco, a circa 5 ettari, come indicato a pg. 7 e 8 del verbale;
su tali terreni andammo a fare i sopralluoghi;
ADR): in tale occasione verificammo che in una particella vi erano delle piante di pomodoro in stato di completo abbandono ed infestate da erbacce, il che denotava che ivi non vi era attuale impiego di manodopera;
altre due particelle erano occupate da vasconi di raccolta acque;
un'altra estensione di circa 3 ettari risultava completamente incolta e infestata da vegetazione spontanea;
ADR) in sede di verifica fiscale accertammo che la , alla quale Controparte_3 aveva mandato la tenuta delle scritture contabili e tra l'altro relativi ai rapporti con l' ed alla redazione delle buste paga e della tenuta del CP_1
LUL, aveva in realtà solo delle fatture del 2017 come indicato a pg. 5 e pg. 9, laddove non vi era denuncia di alcun introito negli anni successivi;
ADR) tale assenza di riscontri documentali, con la precisazione che per l'anno 2017 le operazioni (che in totale ammontavano a circa 8400 euro) riguardano consulenze che il avrebbe effettuato a favore di terzi e la estirpazione di PA un vigneto a lugli
ADR) per tali ragioni abbiamo escluso che l'azienda o presunta tale nella disponibilità formale del avesse realmente generato fabbisogno di PA manodopera alcuno e pert mo disconosciuto tutti i rapporti di lavoro denunciati da in periodi tra settembre 2017 e marzo 2021. PA
ADR) gli unici acquisiti documentati riguardavano carburanti agricoli per un totale annuo indicato nella tabella a pg. 5 del verbale;
tali mezzi, pure indicati nel
4 libretto UMA (senza il quale non avrebbe potuto acquistare carburante agricolo) non erano presenti nei luoghi da noi esaminati che, ribadisco, risultavano in stato di abbandono e comunque non adibiti alla coltivazione;
ADR) preciso che i soggetti i cui rapporti noi disconoscemmo nella occasione (18 persone) avevano intrattenuto con terzi, in anni precedenti, rapporti pure ritenuti fittizi;
le generalità di tali soggetti sono indicate a pg. 8 del verbale;
ADR): a nostra richiesta il non fu in grado di esibire prova documentale PA di visite mediche effettu dell'inizio del lavoro dei braccianti da lui fittiziamente assunti;
durante le verifiche ci portò 7 verbali medici effettuati in data 21-7-2021, ossia durante l'ispezione e solo dopo la nostra richiesta (pg. 7 del verbale);
ADR) il non fu in grado di esibire prova tracciata dei pagamenti PA effettuat dipendenti che aveva denunciato all' CP_1
Le dichiarazioni del teste danno prova di una realtà aziendale completamente inesistente, apparentemente collocata sul residuo rimasto nella disponibilità del in fondi trovati in stato di totale abbandono, del tutto priva dei mezzi PA alla conduzione agricola dei terrenti, nella pressoché totale assenza- per tutto il periodo in esame- di riscontri documentali (fatture di vendita, prova di pagamenti, verbali di visita medica fatti salvi quelli fatti redigere in limine nella data indicata in premessa).
La finalità di tale apparenza è la solita, quella di fare ottenere ai titolari di fittizi rapporti di lavoro, prestazioni previdenziali a carico delle casse dell CP_1
Nemmeno essendo irrilevanti, quantomeno ai sensi dell'art. 116 c.p.c., i precedenti specifici del già vagliati dal questo Tribunale e dalla Corte PA di Appello di Bari.
La domanda va pertanto respinta.
PQM
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna , parte soccombente, al pagamento in favore PA dell' che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di CP_1 legg
Foggia, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Brandi PA opponente e in persona del L.R. pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. SCULCO ANGELA CP_1
'MARINCOLA opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso in opposizione depositato il 05/10/2022 PA proponeva ricorso in opposizione avverso il verb 2021005797, redatto e notificato dall' in data 29-9-2021 e relativo al CP_1 periodo gennaio 2017-2021; nel ricorso duttivo riportava (pg. 1 e segg.) il testo del verbale in questione nel quale gli avevano- in base alle CP_2 CP_1 risultanze della verifica- escluso lo svolgime ciata attività agricola e la effettiva sussistenza della totalità delle prestazioni di lavoro denunciate dal 1 gennaio 2017 in poi (sino al dicembre 2020); in quella stessa sede gli CP_2 avevano richiesto alla Sede di annullare i rapporti di lavoro- evide fittizi- denunciati dal Nella realtà il ricorrente- secondo le risultanze PA del medesimo verbal rietario di una estensione di terreno di tredici ettari, parte dei quali concessi in fitto dal 2018 al 2020 a tale , così Persona_1 come da quello esposto nelle dichiarazioni rese agli Ispet ente riportate a pg. 3 del ricorso;
in quella stessa sede l'odierno ricorrente aveva precisato di avere condotto (evidentemente sulla restante porzione) una azienda agricola e di avere occupato personale dipendente; a tale riguardo, nella
1 data dell'escussione ispettiva, esibiva i verbali di visita medica effettuati il giorno 21-7-2021, ulteriormente precisando che si era trattato della prima volta in cui aveva curato tale (obbligatorio: n.d.r.) adempimento. Aggiungeva che, per problemi personale, non aveva la titolarità di un conto corrente (…..per cui non sono in possesso di alcuna fattura di vendita o di acqsuito poiché non le ho mai emesse…).
Tanto premesso, rammentando di avere effettuato regolare denuncia aziendale ai sensi dell'art. 5, d.l.vo 375/93, invocava l'effettività dell'attività di impresa svolta nel periodo al vaglio e pertanto l'effettività delle assunzioni di manodopera come indicato nei modelli DMAG, nelle buste paga e nei modelli UNI-LAV (tanto che l' aveva dato riscontro mediante invio del Mod. F24 CP_1 precompilati per il ento della dovuta contribuzione ed i lavoratori avevano presentato regolare comanda per ottenere le prestazioni assicurative e percepito il trattamento di disoccupazione e gli assegni familiari per la iscrizione negli elenchi nominativi; richiamati i principi portato della elaborazione giurisprudenziale, concludeva chiedendo: “A) dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del verbale di accertamento allegato;
B) dichiarare infondato in fatto ed in diritto il verbale di accertamento”…….
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto della domanda.
IN corso di causa era sentito il teste di parte ricorrente;
veniva Testimone_1 altresì sentito l'Ispettore verbalizzante Testimone_2
Di seguito la causa etra riservata in decisione all'udienza del 18-6-2025.
Osserva
Preliminarmente giova esaminare l'eccezione sollevata dall'opponente di tardiva costituzione dell' CP_1
Fissata la prima udienza in data 25-1-2023, l' si è costituito il 15-1-2023. CP_1
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito: "Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, che nelle controversie soggette al rito al lavoro deve avvenire, ai sensi dell'art. 416, primo comma, cod. proc. civ., "almeno dieci giorni prima della udienza", è da considerare come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155 cod. proc. civ., e come "dies ad quem" il decimo giorno precedente l'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla norma, che si tratti di termine libero" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6263 del 21/03/2006).
Nel caso in esame il resistente si è costituito entro il decimo giorno e, pertanto, la costituzione in giudizio non può considerarsi tardiva (data d'udienza 25.01.2023 – data di costituzione 15.01.2023).
2 Nel merito, il ricorrente ha dedotto: di essere proprietario di circa 13 ettari coltivati ad ortaggi, di aver assunto come braccianti agricoli operai a tempo determinato iscritti negli Elenchi nominativi del Comune di Cerignola, come da DMAG e buste paga, senza che fosse riscontrata alcuna difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale e di aver regolarmente versato i contributi mediante modello F24 impugnando verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005797, redatto e notificato il 29.9.2021, con il quale sono stati ritenuti nulli e privi di effetti previdenziali tutti i rapporti di lavoro bracciantili denunciati per il periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2020.
Il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005797, redatto e notificato il 29.9.2021, versato in atti dallo stesso ricorrente, ha accertato che: la ditta non avrebbe mai condotto dal 2018 i terreni censiti in PA
Agro glio 87 – Particelle 107 – 115 – 472 e- 474 dal mese di maggio al mese di dicembre di ogni anno in quanto concessi in affitto alla OR;
la ditta non ha mai emesso fatture di Persona_1 PA vendita tofruttic , essendovi una sola fattura per lavori agricoli nel 2017; non è stata esibita la documentazione che attesti l'avvenuto pagamento dei dipendenti con strumenti tracciabili ai sensi dell'articolo 1, comma 910 della Legge n. 205 del 27.12.2017 (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021005797 allegato dall'opponente).
Il teste ha dichiarato di essere stato dipendente del Testimone_3 PA nel peri il 2020 con mansioni di bracciante agricolo.
Se si considera che l' ha provveduto- per mezzo dei propri ispettori- ad CP_1 identificare tutti i lav ri le cui assunzioni sono state denunciate dall' CP_1 risulta a dire poso singolare che il predetto abbia lavo Parte_2 nero, in tale modo precludendosi l'accesso al l (indennità CP_1 di disoccupazione, assegni familiari, etc.) che, automatica , vengono erogate sul presupposto dello svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Il non è pertanto credibile. Tes_1
Diverse considerazioni in merito a quanto dichiarato dall'Ispettore il Tes_2 quale così riferiva: ADR): conosco i fatti in quanto estensore le 2021005797/DDL del 29-9-2021; l'ispezione ha avuto luogo presso l'azienda agricola di Cerignola su segnalazione della Direzione Provinciale PA
la go per verificare la effettività delle assunzioni effettuate CP_1 in periodo compreso tra gennaio 2017 e la data di ultimazione delle PA ver
ADR) la verifica è partita dalla considerazione dei terreni in uso alla azienda come dichiarati dal tale disponibilità determinava un fabbisogno di PA manodopera in allo stesso in 600 giornate annue, come da PA tabelle a pg. 3 e 4 del verbale;
3 ADR) i terreni indicati come disponibili dal erano in realtà nella PA disponibilità giuridica di terzi sin da marz vendoli acquistati dal Tribunale di Foggia mediante decreto di trasferimento, come indicato a pg. 4 del verbale;
nei terreni in questione, attesa la mancanza di titolo, non abbiamo eseguito sopralluoghi;
ADR) i nostri accessi hanno avuto luogo sui terreni in periodo compreso tra il 7 luglio ed il 29 settembre 2021 ed hanno avuto luogo in altri terreni, non denunciati all' dei quali aveva la materiale disponibilità come dallo stesso CP_1 PA dic toci (dichi ortate a pg. 6 del verbale in stralcio); questi terreni avevano una estensione di circa 13 ettari e, ribadisco, non coincidevano con quelli sui quali aveva stimato il fabbisogno aziendale;
PA
ADR) parte di questi terreni risultavano concessi in fitto dal alla cugina PA
, la quale li aveva condotti da magg bre di ogni Parte_3
l 2020, facendo denunce all'AGEA e conducendovi una regolare attività di impresa agricola;
i periodi da gennaio ad aprile sono, per fatto notorio, non interessati allo sfruttamento agricolo;
ADR) per tutto quanto sopra il non aveva la disponibilità materiale dei PA terreni in questione, i quali si - come accertammo in loco, a circa 5 ettari, come indicato a pg. 7 e 8 del verbale;
su tali terreni andammo a fare i sopralluoghi;
ADR): in tale occasione verificammo che in una particella vi erano delle piante di pomodoro in stato di completo abbandono ed infestate da erbacce, il che denotava che ivi non vi era attuale impiego di manodopera;
altre due particelle erano occupate da vasconi di raccolta acque;
un'altra estensione di circa 3 ettari risultava completamente incolta e infestata da vegetazione spontanea;
ADR) in sede di verifica fiscale accertammo che la , alla quale Controparte_3 aveva mandato la tenuta delle scritture contabili e tra l'altro relativi ai rapporti con l' ed alla redazione delle buste paga e della tenuta del CP_1
LUL, aveva in realtà solo delle fatture del 2017 come indicato a pg. 5 e pg. 9, laddove non vi era denuncia di alcun introito negli anni successivi;
ADR) tale assenza di riscontri documentali, con la precisazione che per l'anno 2017 le operazioni (che in totale ammontavano a circa 8400 euro) riguardano consulenze che il avrebbe effettuato a favore di terzi e la estirpazione di PA un vigneto a lugli
ADR) per tali ragioni abbiamo escluso che l'azienda o presunta tale nella disponibilità formale del avesse realmente generato fabbisogno di PA manodopera alcuno e pert mo disconosciuto tutti i rapporti di lavoro denunciati da in periodi tra settembre 2017 e marzo 2021. PA
ADR) gli unici acquisiti documentati riguardavano carburanti agricoli per un totale annuo indicato nella tabella a pg. 5 del verbale;
tali mezzi, pure indicati nel
4 libretto UMA (senza il quale non avrebbe potuto acquistare carburante agricolo) non erano presenti nei luoghi da noi esaminati che, ribadisco, risultavano in stato di abbandono e comunque non adibiti alla coltivazione;
ADR) preciso che i soggetti i cui rapporti noi disconoscemmo nella occasione (18 persone) avevano intrattenuto con terzi, in anni precedenti, rapporti pure ritenuti fittizi;
le generalità di tali soggetti sono indicate a pg. 8 del verbale;
ADR): a nostra richiesta il non fu in grado di esibire prova documentale PA di visite mediche effettu dell'inizio del lavoro dei braccianti da lui fittiziamente assunti;
durante le verifiche ci portò 7 verbali medici effettuati in data 21-7-2021, ossia durante l'ispezione e solo dopo la nostra richiesta (pg. 7 del verbale);
ADR) il non fu in grado di esibire prova tracciata dei pagamenti PA effettuat dipendenti che aveva denunciato all' CP_1
Le dichiarazioni del teste danno prova di una realtà aziendale completamente inesistente, apparentemente collocata sul residuo rimasto nella disponibilità del in fondi trovati in stato di totale abbandono, del tutto priva dei mezzi PA alla conduzione agricola dei terrenti, nella pressoché totale assenza- per tutto il periodo in esame- di riscontri documentali (fatture di vendita, prova di pagamenti, verbali di visita medica fatti salvi quelli fatti redigere in limine nella data indicata in premessa).
La finalità di tale apparenza è la solita, quella di fare ottenere ai titolari di fittizi rapporti di lavoro, prestazioni previdenziali a carico delle casse dell CP_1
Nemmeno essendo irrilevanti, quantomeno ai sensi dell'art. 116 c.p.c., i precedenti specifici del già vagliati dal questo Tribunale e dalla Corte PA di Appello di Bari.
La domanda va pertanto respinta.
PQM
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna , parte soccombente, al pagamento in favore PA dell' che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di CP_1 legg
Foggia, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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