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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 25797/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25797/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA PASTRENGO 20, 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CHIARABELLI CINZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 MISTERBIANCO il 20/10/1995.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MISTERBIANCO (atto n. 38 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 08/01/1998, il 25/09/2008 e il 06/09/2010. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MISTERBIANCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta alimentare e/o mantenimento reciproco.
DISPONE che:
La casa coniugale verrà assegnata al Signor con tutti gli arredi che la compongono, che Parte_1 rimarrà a viverci con i figli.
DA' ATTO che:
La Signora rasferirà la propria residenza entro l'emissione dell'omologa di separazione. Pt_2
DISPONE che:
-I figli , e vengano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 Per_2 Per_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e mantengano la residenza e il collocamento principale presso il padre.
-I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
-La madre potrà tenere con sè i figli minori ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con il padre e comunque secondo le seguenti modalità:
• a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00;
• nelle vacanze di Natale e nelle vacanze Pasquali una settimana per ciascun genitore ad anni alterni mentre nelle vacanze estive, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per almeno due pagina 2 di 3 settimane consecutive, comunicando reciprocamente i relativi periodi di frequentazione con un preavviso di almeno 30 giorni.
DA' ATTO che:
• I coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2025
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25797/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA PASTRENGO 20, 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CHIARABELLI CINZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 MISTERBIANCO il 20/10/1995.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MISTERBIANCO (atto n. 38 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 08/01/1998, il 25/09/2008 e il 06/09/2010. Per_1 Per_2 Per_3
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MISTERBIANCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta alimentare e/o mantenimento reciproco.
DISPONE che:
La casa coniugale verrà assegnata al Signor con tutti gli arredi che la compongono, che Parte_1 rimarrà a viverci con i figli.
DA' ATTO che:
La Signora rasferirà la propria residenza entro l'emissione dell'omologa di separazione. Pt_2
DISPONE che:
-I figli , e vengano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 Per_2 Per_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e mantengano la residenza e il collocamento principale presso il padre.
-I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
-La madre potrà tenere con sè i figli minori ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con il padre e comunque secondo le seguenti modalità:
• a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00;
• nelle vacanze di Natale e nelle vacanze Pasquali una settimana per ciascun genitore ad anni alterni mentre nelle vacanze estive, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per almeno due pagina 2 di 3 settimane consecutive, comunicando reciprocamente i relativi periodi di frequentazione con un preavviso di almeno 30 giorni.
DA' ATTO che:
• I coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2025
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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