Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 826/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 1486/22 del Tribunale di Palmi depositata il 21.10.2022 vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente e l.r.p.t. anche quale mandatario di Parte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dagli avv. Angelo Labrini, Dario Adornato e Angela Fazio
- appellante –
CONTRO
CP_1
- appellato contumace -
CONCLUSIONI : come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva per l'annullamento del carico contributivo portato dagli avvisi di Controparte_1
addebito: avvisi di addebito nn. 09420110004078802000, 09420110011570756000,
39420112000101292 000, 39420120001109846 000, 39420120004311066 000 e
39420140002242182 000, per un totale di € 45.500,62, assumendo che non gli sarebbero stati notificati e di cui era venuto a conoscenza per il tramite del rilascio di estratto di ruolo.
e la sussistenza dell'interesse ad agire, così statuiva :
1) Dichiara prescritto il credito contributivo portato dagli avvisi di addebito opposti, ad eccezione degli avvisi e cartelle ed avvisi n.ri 39420150002577066000 e
39420160002696636000, il cui credito è esigibile;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €. Pt_1
1.776,00, per onorari, €. 43,00 per contributo unificato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Con 3) Compensa le spese di lite tra il ricorrente ed .
Avverso la sentenza propone appello parziale l' chiedendo di dichiarare (fermo restando Pt_1 la dichiarata esigibilità degli avvisi di addebito nn. 39420150002577066000 e
39420160002696636000) che gli estratti dei ruoli opposti da parte appellata, in conformità del principio di diritto espresso dalle SS.UU. della S.C. di Cassazione n. 26283/2022 , non sono impugnabili. :
E' rimasto contumace . CP_1
L'udienza del 28.1.2025 è stata tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ed è stata acquisita nota di trattazione scritta dell' . Pt_1
Motivi della decisione
E' fondato l' appello , stante l'incidenza della sopravvenuta normativa introdotta in tema di impugnabilità dei ruoli alla stregua dell' interpretazione che ne è stata data dalle SS.UU. del
06/09/2022, n.26283.
L'art.3 l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 recita:
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue: 15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11,
n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14).
16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n.
20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie,
Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22).
17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,
Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
Nel caso in esame nessuna delle fattispecie descritte dall'art. 3 bis è stata allegata e provata dall'appellato ( rimasto contumace in questo grado).
Assorbita ogni altra questione e in riforma della sentenza , va dichiarato inammissibile l'originario ricorso.
Il fatto che la decisione si fondi su un indirizzo giurisprudenziale inizialmente controverso e su una legge sopravvenuta nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in proprio e quale mandatario di nei confronti di Pt_1 Parte_2
e avverso la sentenza 1486/22 del Tribunale di Palmi depositata il CP_1
21.10.2022 : in accoglimento dell'appello , dichiara inammissibile l'originario ricorso;
spese compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)