Articolo 134 del Codice ambientale
Articolo 133Articolo 117
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29 aprile 2006
Art. 134. (sanzioni in materia di aree di salvaguardia) 1. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attivita' e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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