Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica la condotta del notaio che attesti falsamente essere state apposte in sua presenza sottoscrizioni in calce a dichiarazioni negoziali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2001, n. 31935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31935 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 07/06/2001
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 1017
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - N. 49386/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS OL nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 21/2/00 dalla Corte di appello di Trieste. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'avv. Battista Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Luca Ponti che ha chiesto accogliersi il ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 9/6/92 il Tribunale di Udine dichiarava IS OL responsabile di falso ex artt. 110, 177 e 479 c.p. (per avere nella sua qualità di notaio, in concorso con CI LI, nell'autenticare le firme apposte sul contratto di compravendita nel quale il CI figurava come acquirente, certificato falsamente che le sottoscrizioni dei venditori EL FO MA, CI IA, CI NO, CI LI erano state apposte in sua presenza;
in Udine il 28/12/88) e, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo condannava a pena ritenuta di giustizia. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Trieste con pronuncia 21/2/00 avverso la quale l'imputato ha proposto ricorso per cassazione negli infradescritti termini.
1 - Violazione della legge penale e vizio motivazionale per omesso proscioglimento.
In particolare si è rilevato che il fatto ascritto era stato depenalizzato per effetto della legge 86/90 che aveva modificato l'art. 357 c. p, alla luce della quale il notaio non poteva considerarsi pubblico ufficiale e che la successiva novella introdotta dalla L. 181/92 non era applicabile a fatti anteriormente verificatisi..
La censura sotto il profilo del vizio motivazionale è inammissibile:
invero, a fronte di questioni di diritto - e tale è quella circa la rilevanza penale di una determinata situazione alla luce dell'interpretazione delle norme vigenti - ciò che rileva è esclusivamente la correttezza o meno della soluzione adottata indipendentemente dalle giustificazioni poste a base della stessa. Orbene dal punto di vista giuridico l'affermazione dei giudici di merito circa l'operatività dell'art. 479 c.p. in relazione alla fattispecie ascritta è esatta ed il contrario assunto difensivo manifestamente infondato.
All'uopo è sufficiente richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui ai sensi dell'art. 357 c.p., come novellato dalle leggi n. 86 del 90 e n. 181 del 92, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o privati, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. In siffatta ottica è stato specificatamente affermato che la sostituzione dell'art. 357 c.p. per effetto dell'art. 17 della L. 86/90 non ha posto una questione di successione di leggi ne' di
"jus novum" più favorevole all'imputato, in quanto tale ultima norma non ha introdotto sostanziali cambiamenti con riguardo alla qualifica soggettiva di pubblico ufficiale, ma ha soltanto precisato i requisiti contenuti "in nuce" nella precedente definizione datane dal cod. pen.: conseguentemente, anche prima della sostituzione, nel testo dell'ultima parte del c. 2 dell'art. 357 c.p. delle congiunzioni copulative "e" con quelle disgiuntive "o" ad opera della L. 181/92, doveva considerarsi sufficiente, ai fini della qualificazione di pubblico ufficiale, l'esercizio disgiunto del potere autoritativo o di quello certificativo. (Cass. S.U. 11/7/92 n. 0 7958 RV. 191171) 2 - Violazione di legge e vizio motivazionale in quanto la fattispecie doveva semmai farsi rientrare nell'art. 480 c.p. Nel rilevare la manifesta infondatezza di questo motivo basti osservare che costantemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che costituisce falsità ideologica in atto pubblico il fatto del notaio che attesti falsamente essere state apposte in sua presenza sottoscrizioni a calce di dichiarazioni negoziali.(Cass.8/1/83 n. 00 136 RV. 156821; Cass. 11/11/83 n. 0 9439 RV. 161121; Cass.4/3/88 n. 0 2945 RV. 177808).
3 - Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al dato materiale.
4 - Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al dolo. Entrambe le denuncie si risolvono nell'assumere, con apodittiche affermazioni di fatto, una valenza delle emergenze in atti diversa da quella di cui al provvedimento impugnato.
5 - Violazione di legge e vizio motivazionale in punto pena. La censura è manifestamente infondata in quanto il giudice di secondo grado ha operato corretto riferimento a parametri legislativamente previsti: gravità del fatto alla luce del contesto in cui si svolse nonché dell'intensità del dolo e precedente specifico dell'imputato.
Concludendo, s'impone declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in lire 1.000.000; il predetto deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di lire 1.000.000; condanna il medesimo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessive lire 3.500.000 di cui lire 500.000 per spese. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2001