Sentenza 5 ottobre 2010
Massime • 1
Non ha legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione per il reato di falsità in testamento olografo, attribuito ad ignoti, la persona che lamenti di aver subito un danno dal reato, in quanto solo quando si tratta di reati non perseguibili d'ufficio il riconoscimento della legittimazione a proporre querela comporta l'equiparazione del danneggiato alla persona offesa anche ai fini processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2010, n. 45647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45647 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 05/10/2010
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1421
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere - N. 5095/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO C/;
2) AN GO, N. IL *22/08/1947*;
3) AN CO MI, N. IL *28/11/1978*;
avverso il decreto n. 3708/2009 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 23/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
sentite le conclusioni a.s.r..
FATTO E DIRITTO
IS FR e IS NI IR proponevano ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione del 23-2-2009 del Gip di S. Maria C.V che dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dai ricorrenti.
Deducevano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 410, 411 e 127 c.p.p. in quanto il Gip aveva errato nel ritenere che essi non potevano essere considerate parti offese, che la dedotta la falsa sottoscrizione del testamento da parte di IS NE veniva supportata dall'allegazione di una c.t.u di parte e che nell'atto di opposizione si censuravano le conclusioni del consulente tecnico del p.m; che anche l'affermazione della prescrizione era infondata in quanto, pure essendo stato registrato il testamento il 6-8-97, il reato di falso era in essere fino al febbraio 2003 quando si dava luogo all'apertura del testamento. Il ricorso è infondato e merita rigetto in quanto correttamente il Gip ha ritenuto che i ricorrenti non avessero la qualità di persone offese. Ai fini della valutazione se i ricorrenti possano essere considerati persona offesa o almeno possano alla persona offesa essere equiparati rispetto all'imputazione di falso in testamento ascritta a persone ignote,si osserva che in proposito s'è manifestato nella giurisprudenza di questa Corte un contrasto di giurisprudenza circa la legittimazione a impugnare per Cassazione i decreti di archiviazione relativi a reati contro la fede pubblica, perché in alcune decisioni si ammette (Cass., sez. 5A, 23 maggio 2006, Di Guglielmo, m. 234522) in altre si nega (Cass., sez. 5A, 25 ottobre 2005, Ignoti, m. 232614) la legittimazione di chi abbia subito danno da un reato di falso. Tuttavia, prescindendo qui da ogni considerazione sull'effettiva plurioffensività dei delitti contro la fede pubblica, deve comunque ritenersi che, solo quando si tratti di reati non perseguibili d'ufficio, il riconoscimento della legittimazione a proporre la querela possa comportare l'equiparazione del danneggiato alla persona offesa anche ai fini processuali. Sicché, trattandosi nel caso in esame di un falso in testamento olografo, perseguibile d'ufficio, deve escludersi che i ricorrenti fossero legittimati a proporre opposizione avverso il decreto di archiviazione. Sez. 5 sentenza n. 5698 del 15-1-2007.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010