Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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- 1. Esclusione dell’operatore: rilevano le pendenze tributarie e il complessivo comportamento in garaAccesso limitatoFederico Gavioli · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00947/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 947 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GR Esco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4A6902EB3, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Tommaso Filippo Massari, Antonello Frasca e Raimondo Camponi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Giustiniani in Roma, via Bocca di Leone 78;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Area Sardegna – Azienda Regionale Edilizia Abitativa, Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AN EL DI NC, AN BR Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Dessi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sassu S.r.l., Edilizia Loi di Loi Fabrizio S.r.l., Consorzio Innova Società Cooperativa, Impresa Edile Caredda Giampiero S.r.l., Consorzio Stabile Medil S.C.P.A., Gsm Continental Lavori e Servizi S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
(i) della determinazione n. 935 del 25 settembre 2025 con cui la Regione Sardegna ha disposto l'esclusione della GR Esco S.r.l. dalla procedura di gara avente ad oggetto “la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Triennio 2025-2027 Applicazione clausole e criteri - art. 57 del D.lgs. 36/2023 - Procedura suddivisa in 9 lotti prestazionali - Importo complessivo € 120.000.000,00 - Gara n. 43912”;
(ii) della graduatoria provvisoria adottata dalla Regione Sardegna a seguito dell'esclusione di GR Esco S.r.l.;
(iii) del provvedimento n. 955 del 1° ottobre 2025 con cui la Regione Sardegna ha adottato l'aggiudicazione dei singoli lotti prestazionali, nei limiti di interesse relativi alla aggiudicazione disposta in favore dei sei operatori economici qualificatisi per il Lotto A1;
(iv) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
nonché
per la dichiarazione di inefficacia del contratto di accordo quadro medio tempore stipulato,
nonché per la condanna al risarcimento del danno;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 novembre 2025:
per l’annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare
(i) del provvedimento n. 1082, prot. n. 12037, del 29 ottobre 2025, con cui la Regione Sardegna ha adottato l’aggiudicazione dei singoli lotti prestazionali, nei limiti di interesse relativi alla aggiudicazione disposta in favore dei sei operatori economici qualificatisi per il Lotto A1, a seguito dell’annullamento in autotutela del precedente provvedimento di aggiudicazione n. 955 del 1° ottobre 2025, già tempestivamente impugnato con ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Autonoma della Sardegna, Agenzia delle Entrate e AN EL DI NC e AN BR Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. BE XI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la GR Esco S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione n. 935 del 25 settembre 2025, con la quale la Regione Sardegna ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara avente ad oggetto “ la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa. Triennio 2025-2027 ”, oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
2. Espone la ricorrente di essere una società che svolge, inter alia , attività di opere generali di natura edile e tecnica, tra cui, ad esempio, la ristrutturazione, demolizione, manutenzione e gestione di fabbricati e di immobili di qualunque genere, e di aver partecipato alla gara europea a procedura aperta, indetta dalla Regione Sardegna con determinazione n. 835 del 5 dicembre 2024, per la realizzazione dei lavori di manutenzione sopra indicati.
3. Assume la società di essersi classificata in posizione utile (precisamente al quinto posto) per il Lotto A1, concernente gli interventi manutentivi negli alloggi “ AREA ” nell’ambito territoriale della Città di Cagliari.
4. Precisa la GR che, in fase di verifica dei requisiti degli operatori collocatisi in posizione utile nelle graduatorie dei diversi lotti, l’Amministrazione ha rilevato la sussistenza di una posizione irregolare a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.
4.1. In particolare, a seguito di apposita richiesta inoltrata dalla Committenza in ordine alla regolarità fiscale dell’esponente, l’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 410451 del 16 settembre 2025, forniva riscontro recante la seguente dicitura: “ Esito negativo – esito irregolare. Sono stati riscontrati debiti presso l’agente della riscossione nei seguenti ambiti provinciali ”.
4.2. Con nota prot. n. 9938 del 16 settembre 2025, la Regione richiedeva alla Società opportuni chiarimenti, che venivano resi con PEC del 22 settembre 2025.
4.2.1. In particolare, la Società evidenziava come non fosse sussistente alcuna violazione fiscale definitivamente accertata, in quanto la pendenza si riferiva alla cartella di pagamento n. -OMISSIS- del 22 aprile 2025, notificata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, avverso la quale aveva già proposto tempestivo ricorso in opposizione presso la Corte di Giustizia Tributaria il 19 giugno 2025, e in relazione alla quale aveva altresì presentato istanza di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate (prot. n. 5448125 del 17 settembre 2025).
4.3. Rappresenta la ricorrente che, nonostante la trasmissione della summenzionata documentazione, la Regione Sardegna disponeva l’esclusione della Società, avendo ritenuto che l’istanza di rateizzazione fosse sostanzialmente volta ad eludere la definitività della cartella del 22 aprile 2025; che la stessa fosse stata presentata il giorno successivo (17 settembre 2025) alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Regione in sede di gara e che, comunque, già alla data del termine di presentazione dell’offerta la Società fosse gravata da una sanzione definitivamente accertata, riconducibile all’avviso bonario notificato il 28 ottobre 2024, il quale, in quanto non dichiarato in fase di partecipazione alla procedura selettiva, sarebbe stato idoneo a integrare la fattispecie del grave illecito professionale.
4.4. Precisa a tale proposito la ricorrente di aver ricevuto, prima della presentazione dell’offerta, in data 22 ottobre 2024, a seguito di un controllo automatizzato dell’AdE, un avviso bonario contenente l’informativa circa irregolarità fiscali relative al periodo d’imposta 2021.
4.5. Con riguardo a tale atto, non impugnabile e frutto di un controllo automatizzato dei sistemi fiscali, la Società provvedeva tempestivamente a presentare istanza di rateizzazione, accolta dall’AdE in data 28 ottobre 2024, mediante prospetto di rateizzazione dalla stessa elaborato.
4.6. Nei giorni 29 novembre 2024 e 3 dicembre 2024, la Società provvedeva a presentare due distinti modelli F24 volti ad effettuare il versamento dovuto a titolo di IRES mediante compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, con il credito d’imposta relativo a “ Sconto – superbonus art. 119 d.l. n. 34/2020 – art. 121 d.l. n. 34/2020” .
4.7. In data 17 dicembre 2024, l’AdE comunicava, tuttavia, lo scarto dei pagamenti in ragione del fatto che la normativa precludeva la possibilità di addivenire alla prospettata compensazione nei casi in cui il contribuente avesse, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100 mila euro e riteneva, pertanto, i pagamenti non effettuati.
4.8. La Società impugnava gli scarti dei pagamenti effettuati il successivo 14 febbraio 2025, con giudizio allo stato pendente.
4.9. Soggiunge la ricorrente che, a quel punto, l’Agenzia delle Entrate riteneva erroneamente che la Società fosse decaduta dal beneficio della rateizzazione concessa ed emetteva la cartella di pagamento n. -OMISSIS- del 22 aprile 2025, dalla quale scaturiva il contraddittorio che conduceva all’esclusione dalla gara.
5. A seguito dell’adozione del provvedimento di esclusione, la Regione Sardegna disponeva l’aggiudicazione dei singoli lotti con determina n. 955 del 1° ottobre 2025.
6. Avverso tali determinazioni è insorta la ricorrente con due motivi di ricorso.
6.1. Con un primo ordine di doglianze l’esponente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 10, 94 e 96 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 1 dell’Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 oltre a eccesso di potere per difetto d’istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità e ingiustizia manifesta.
6.1.1. Assume la ricorrente che il provvedimento di esclusione poggerebbe sull’erroneo presupposto che la medesima società versasse, alla data di presentazione dell’offerta, in una causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, per violazione fiscale grave e definitivamente accertata in quanto avrebbe impropriamente equiparato l’avviso bonario, notificato alla Società nell’ottobre 2024, a una violazione fiscale definitivamente accertata.
In realtà, rappresenta l’esponente che l’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non annovera l’avviso bonario fra gli atti che il contribuente ha l’onere di impugnare, in quanto inidoneo a dar luogo a una pretesa impositiva definitiva, essendo piuttosto uno strumento volto ad attivare un procedimento collaborativo fra Stato e contribuente.
Inoltre, la mera notifica della cartella di pagamento non potrebbe essere richiamata dall’Amministrazione per sostenere la legittimità dell’esclusione.
6.1.2. Sotto altro versante, errerebbe l’Amministrazione nel ritenere che l’avviso bonario sarebbe divenuto definitivo nel momento in cui l’AdE ha sospeso e poi scartato il beneficio della rateizzazione della pretesa tributaria di cui la Società aveva originariamente beneficiato in quanto gli scarti sono stati tempestivamente impugnati innanzi al giudice tributario.
6.1.3. Assume la ricorrente che il provvedimento di esclusione si rivelerebbe illegittimo anche laddove evoca il presunto carattere elusivo dell’istanza di rateizzazione relativa alla cartella di pagamento del 22 aprile 2025 in quanto, prima di presentare l’istanza di rateizzazione, la Società aveva già impugnato la medesima cartella di pagamento.
6.1.4. Il provvedimento di esclusione sarebbe infine illegittimo in quanto affetto da difetto di istruttoria, poiché si sarebbe basato sulla mera comunicazione dell’Agenzia delle Entrate senza che l’amministrazione abbia condotto alcun approfondimento istruttorio.
6.2. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 2, 5, 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità e ingiustizia manifesta; violazione del contraddittorio procedimentale; difetto di motivazione; motivazione apodittica e apparente.
6.2.1. La società deduce l’illegittimità del provvedimento di esclusione anche nella parte in cui fa riferimento a un grave illecito professionale, non essendo nel caso di specie ravvisabile alcuno degli elementi richiesti dall’art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
6.2.1.1. In primo luogo, avuto riguardo alla contestata mancata spontanea dichiarazione circa la sussistenza della causa di esclusione per “ violazione definitivamente accertata ”, rappresenta l’esponente che, in realtà, non aveva alcunché da dichiarare, atteso che non risultava –né risulterebbe allo stato– la sussistenza di una violazione fiscale grave definitivamente accertata.
6.2.1.2. Con riferimento agli elementi incidenti sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore ai sensi dell’art. 98, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, la ricorrente contesta l’erroneità della posizione della Regione, che ha ritenuto sussistente una decadenza “ di fatto ” dal beneficio della rateizzazione sulla base del relativo provvedimento di scarto.
Tale ricostruzione si porrebbe in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, risolvendosi in un’interpretazione estensiva della fattispecie decadenziale.
In ogni caso, la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria avverso il provvedimento di scarto escludeva il verificarsi di qualsivoglia decadenza.
Il provvedimento risulterebbe, infine, carente di motivazione, non esplicitando le ragioni dell’asserita inaffidabilità dell’operatore economico.
6.2.1.3. Infine, non sussisterebbero indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti a giustificare l’esclusione della ricorrente, atteso che gli stessi non sarebbero indicati nel provvedimento, essendosi l’Amministrazione unicamente basata sull’esito negativo prodotto dall’Agenzia delle Entrate nel corso del subprocedimento di verifica dei requisiti generali.
6.2.2. Ancora, la disposta esclusione sarebbe stata adottata in violazione del principio della fiducia.
Infatti, la mancata dichiarazione dell’asserita “ violazione definitiva ” da parte della ricorrente altro non sarebbe se non la corretta applicazione di un quadro normativo e giurisprudenziale che impedisce di considerare definitiva una violazione laddove si tratti, indifferentemente, di avviso bonario ovvero di provvedimenti di scarto o di cartelle di pagamento impugnati.
In definitiva, nulla doveva essere dichiarato e, pertanto, nulla è stato legittimamente dichiarato.
7. Con atto depositato il 6 novembre 2025, la ricorrente ha formulato motivi aggiunti, gravando il provvedimento n. 1082, prot. n. 12037, del 29 ottobre 2025, con cui la Regione Sardegna ha aggiudicato i singoli lotti prestazionali, nei limiti di interesse relativi all’aggiudicazione disposta in favore dei sei operatori economici qualificatisi per il Lotto A1, a seguito dell’annullamento in autotutela del precedente provvedimento di aggiudicazione n. 955 del 1° ottobre 2025, già tempestivamente impugnato con il ricorso introduttivo.
7.1. Rappresenta la ricorrente che la Regione Sardegna, a seguito delle valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice, pur confermando l’esclusione ai propri danni, ha annullato in autotutela l’originario provvedimento di aggiudicazione sulla scorta dei rilevati errori tabellari nell’attribuzione dei punteggi in sede di prima aggiudicazione, ed ha pertanto adottato un nuovo di aggiudicazione con il quale ha retrocesso in sesta posizione la concorrente inizialmente collocatasi al quinto posto, ha escluso la Sassu S.r.l. dai primi sei operatori e ha aggiudicato il contratto alla GSM Continental Lavori e Servizi S.r.l., quale quinta classificata.
Con i motivi aggiunti vengono, pertanto, riproposte in via derivata le medesime censure già formulate avverso l’esclusione, le quali vizierebbero, a cascata, il nuovo provvedimento di aggiudicazione.
8. Si sono costituite la RAS, l’Agenzia delle Entrate e le controinteressate AN BR Costruzioni S.r.l. e AN EL DI S.n.c., che hanno instato per la reiezione del gravame.
9. Con ordinanza n. 336 del 19 novembre 2025, l’istanza cautelare è stata respinta.
10. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
10.1. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che l’Agenzia delle Entrate, con nota del 23 dicembre 2025, in accoglimento dell’istanza di annullamento/rettifica della ricorrente, ha confermato che, dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria consultato in data 16/09/2025, emergeva l’assenza, a carico della società ricorrente, di violazioni definitivamente accertate.
11. La causa è stata, infine, discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 21 gennaio 2026.
DIRITTO
1. In via preliminare, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa della Regione, risultando il ricorso infondato nel merito per le ragioni che verranno in appresso esplicitate. Ciò in applicazione dell’ormai consolidato l'orientamento interpretativo in base al quale ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato dall'esaminare le questioni processuali (cfr, tra le tante CdS V, 27 maggio 2022, n.4279; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 20/10/2025, n. 913);
2. Il provvedimento espulsivo adottato dall’amministrazione regionale si fonda su due autonomi pilastri motivazionali.
2.1. Il primo attiene alla circostanza che la ricorrente versasse, al momento della presentazione dell’offerta, nella causa di esclusione automatica di cui all’art. 94, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per violazione tributaria grave e definitivamente accertata.
2.2. Il secondo concerne il fatto che l’omessa dichiarazione della predetta causa di esclusione integri un autonomo illecito professionale ai sensi del successivo art. 98 del medesimo decreto.
3. La ricorrente ha articolato due distinti motivi di gravame, ciascuno rivolto ai sopra richiamati profili, deducendo, in sintesi, che:
–quanto al primo, nella fattispecie non sarebbero maturati i presupposti per ritenere definitivamente accertate le violazioni tributarie contestate, sicché, alla data di presentazione dell’offerta, essa non versava nella causa di esclusione automatica di cui all’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023;
–quanto al secondo, non potrebbe imputarsi ad essa alcuna omissione dichiarativa, non essendo rinvenibile, in capo alla ricorrente, un corrispondente obbligo di dichiarazione.
4. Ritiene il Collegio, in ossequio all'ormai consolidato " principio della ragione più liquida ", corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 5 gennaio 2015 n. 5, nonché Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242 e, tra le più recenti Cons. Stato, Sez. II, Sent., 01/12/2025, n. 9406), che consente di derogare all'ordine di esame delle questioni proposte, di procedere allo scrutinio prioritario del secondo motivo di ricorso, concernente la dedotta illegittimità dell’esclusione per omessa dichiarazione di una pendenza tributaria rilevante, in quanto il provvedimento impugnato risulta fondato su una pluralità di autonome rationes decidendi , ciascuna delle quali idonea, di per sé sola, a sorreggerne la legittimità.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, " per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 09/12/2025, n. 9668 oltre alle numerose altre citate in detta pronuncia).
5. Il secondo pilastro motivazionale dell’esclusione attiene, come sopra evidenziato, alla ritenuta violazione degli obblighi dichiarativi gravanti sull’operatore economico, per non avere la ricorrente rappresentato alla stazione appaltante l’esistenza di una pendenza tributaria comunque significativa, né al momento della presentazione dell’offerta né successivamente.
Va, preliminarmente osservato che il riferimento contenuto nel provvedimento di esclusione alla mancata comunicazione di una “ violazione definitivamente accertata ” non incide sulla sostanza della valutazione compiuta dalla stazione appaltante, né elide la rilevanza dell’omissione dichiarativa contestata.
Tale riferimento, infatti, si correla alle risultanze istruttorie disponibili al momento dell’adozione del provvedimento, come emergenti dall’attestazione resa dall’Agenzia delle Entrate in sede di verifica dei requisiti, e non muta la natura dell’addebito mosso all’operatore economico, incentrato sulla mancata spontanea rappresentazione di una situazione fiscale oggettivamente significativa.
In ogni caso, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023, l’elemento rilevante non è la qualificazione giuridica definitiva della pendenza tributaria, bensì l’omissione informativa in quanto tale, idonea ad incidere sul processo decisionale della stazione appaltante, a prescindere dal fatto che la pretesa fiscale fosse già consolidata ovvero ancora sub iudice .
Sul punto, va richiamato l’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale pone a carico dell’operatore economico un obbligo generale e permanente di comunicazione alla stazione appaltante della sussistenza di fatti e provvedimenti potenzialmente idonei a integrare cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice.
Giova precisare che l’esclusione non è stata disposta solo in ragione della mera esistenza della pendenza tributaria, bensì anche all’esito di una valutazione discrezionale incentrata sul comportamento complessivamente tenuto dall’operatore economico nella fase di gara, con specifico riguardo alla violazione degli obblighi di leale collaborazione e trasparenza informativa.
6. La censura della ricorrente, incentrata sull’asserita insussistenza di alcun obbligo dichiarativo in ragione dell’assenza di un accertamento tributario definitivo alla data di presentazione dell’offerta, non coglie nel segno.
Va osservato, infatti, che il giudizio di affidabilità ex art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 non ha ad oggetto la legittimità o la definitività della pretesa tributaria in sé considerata, bensì il modo in cui l’operatore economico ha gestito il rapporto procedimentale con la stazione appaltante, riservandosi una valutazione unilaterale di irrilevanza di fatti potenzialmente escludenti.
L’obbligo dichiarativo gravante sull’operatore economico non è, dunque, rimesso a una valutazione soggettiva di rilevanza da parte del concorrente, ma assume natura etero-determinata, dovendo essere adempiuto ogniqualvolta il fatto sia astrattamente idoneo a incidere sull’affidabilità dell’operatore, spettando esclusivamente alla stazione appaltante la relativa ponderazione.
6.1. Come chiarito dalla giurisprudenza, l’obbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali suscettibili di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per l’impugnazione o siano state attivate iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento (Cons. Stato, sez. V, n. 1628 del 2025).
In particolare si è osservato che l'art. 5 del D.Lgs. n. 36 del 2023 ha stabilito che " 1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento".
Si tratta di una scelta legislativa finalizzata a voler configurare un rapporto di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione, che se genera in capo alla seconda doveri di protezione o, secondo taluni, obblighi correlati a diritti soggettivi, parimenti comporta anche una più marcata responsabilizzazione dei primi.
La portata del principio nell'ambito della contrattazione pubblica si esprime in tutti gli obblighi per l'impresa di portare a conoscenza dell'amministrazione i fatti rilevanti ai fini della valutazione da parte della stazione appaltante e anche nell'obbligo di quest'ultima di informarsi per una completa valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico.
L'operatore economico reticente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura, che deve essere tenuto in debita considerazione, come in questo caso è avvenuto, dalla stazione appaltante (v. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, Sent., 28/08/2025, n. 15873, Cons. Stato, Sez. V, Sent., 25/02/2025, n. 1628).
Oggetto dell'obbligo dichiarativo è qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere alla stazione appaltante di valutare se il comportamento pregresso assuma una qualificazione oggettiva in grado di incrinare l'affidabilità e l'integrità dell'operatore nei rapporti con l'amministrazione, mettendo il fatto così qualificato in relazione con il contratto oggetto di affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione di inaffidabilità e l'assenza d'integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 1628/2025 cit.).
6.2. Nel caso di specie, va evidenziato che la ricorrente ha omesso di rendere partecipe la Stazione appaltante dell’esistenza di una complessa situazione nella quale l’Ente impositore aveva contestato una esposizione debitoria assai rilevante.
In particolare, prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica la ricorrente:
a.) era risultata destinataria della notifica di un avviso bonario dell’importo pari a € 687.714,54;
b.) aveva presentato un piano di rateizzazione in relazione al quale l’Ente impositore, in data 17.12.2024, aveva disposto lo scarto, con conseguente decadenza dal beneficio e emanazione di una nuova cartella di pagamento.
Né rileva, in senso contrario, che la ricorrente abbia successivamente contestato gli effetti giuridici dello scarto del pagamento, poiché, ai fini che qui interessano, assume rilievo decisivo la circostanza che, già al momento della presentazione dell’offerta, l’operatore fosse pienamente consapevole di una situazione oggettivamente idonea a porre in dubbio la propria regolarità fiscale e che, proprio per tale ragione, avrebbe dovuto essere tempestivamente portata a conoscenza della stazione appaltante.
Tale onere informativo risultava tanto più stringente ove si consideri che, alla data di presentazione dell’offerta (28 gennaio 2025), la ricorrente, pur avendo ricevuto l’avviso bonario, aveva adottato un comportamento –consistente nella richiesta di rateizzazione– incompatibile con la volontà di contestarne il contenuto e aveva, altresì, ricevuto formale comunicazione dello scarto dei pagamenti, effettuati, secondo l’Amministrazione finanziaria, con modalità non consentite, senza che tale provvedimento fosse stato ancora impugnato.
Appare evidente, dunque, come tali circostanze dovessero necessariamente essere portate all’attenzione dell’amministrazione committente.
6.2.1. A tale proposito, si è osservato che “ la riferita condotta della ricorrente sul piano procedimentale non presenti elementi di conformità al canone di buona fede appena richiamato, posto che l'omissione dichiarativa ha assunto un peso specifico nella decisione dell'amministrazione di escludere dalla gara l'operatore economico; pertanto, appare irrilevante che il provvedimento impugnato non si dilunghi nella motivazione sul punto, essendo l'inaffidabilità della società P.G. resa evidente dalla condotta tenuta in gara, e ciò alla luce dei principi generali della fiducia e della buona fede sanciti dagli artt. 2 e 5 del nuovo Codice dei contratti, che costituiscono obblighi comportamentali reciproci a carico sia delle stazioni appaltanti che degli operatori economici” (Cons. Stato, V, sent. 25.2.2025, n° 1628 cit.).
Nella medesima decisione si è osservato che “L'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 7 del 2024, ha stabilito che in ipotesi di: "eventuali cause di esclusione dalla gara verificatesi in un momento successivo alla presentazione dell'offerta, il relativo onere dichiarativo deve ricollegarsi, alla necessità, sancita dall'art. 1, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, che <i rapporti tra cittadino e la pubblica amministrazione (siano) improntati ai principi della collaborazione e della buona fede>. Tale disposizione, infatti, ha posto un principio generale sull'attività amministrativa e si estende indubbiamente anche allo specifico settore dei contratti pubblici.
In fase di gara, il concorrente deve osservare un comportamento trasparente, che consenta alla stazione appaltante di valutarne l'affidabilità nella prospettiva dell'eventuale affidamento della commessa pubblica, con la conseguenza che, nel caso in esame, la società P.G. era tenuta a comunicare i debiti fiscali pendenti al momento della presentazione dell'offerta, e anche successivamente alla presentazione della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 14, del D.Lgs. n. 36 del 2023 cit., secondo cui: "L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza di fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95" .
6.3. Sebbene, nell’ottica del rilevato deficit comunicativo, la natura del ricevuto avviso bonario non rivesta rilievo dirimente, va osservato che la giurisprudenza amministrativa largamente prevalente qualifica l’avviso bonario (e la comunicazione di irregolarità, facente parte della procedura di liquidazione del tributo) quale atto con valenza di “ manifestazione compiuta della pretesa tributaria ”, con la conseguenza che detto avviso, evidenziando una pretesa tributaria definita che viene portata nella sfera di conoscenza e di consapevolezza del contribuente (tanto è vero che tale atto, pur non essendo incluso nell’elenco degli atti tipici previsti dall’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 è stato considerato autonomamente impugnabile), risulta atto necessariamente rilevante ai fini di determinare la regolarità o meno della situazione fiscale dell’impresa che partecipa a una gara pubblica (Cons. Stato sez. V, 25/8/2021 n. 6039; Tar Emilia Romagna Bologna, Sezione Seconda, 24 gennaio 2023, n° 39).
6.4. In definitiva, nel caso di specie, è pacifico che, alla data di presentazione dell’offerta, la ricorrente fosse a conoscenza dell’esistenza di una significativa pendenza tributaria, scaturente dall’avviso bonario notificato il 24 ottobre 2024 e dalle successive vicende di rateizzazione e di scarto del pagamento, senza che di tali circostanze sia stata data alcuna comunicazione alla stazione appaltante.
6.5. Né vale ad escludere la rilevanza di tale omissione la complessità del quadro tributario o l’attivazione, da parte della società, di iniziative volte a contestare o superare la pretesa fiscale, trattandosi di elementi che avrebbero dovuto essere portati a conoscenza dell’amministrazione procedente, e non unilateralmente valutati dall’operatore economico come irrilevanti.
7. La valutazione così compiuta dall’amministrazione si colloca nell’ambito dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla stazione appaltante in materia di affidabilità degli operatori economici, risultando sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione, profili che nel caso di specie non emergono.
8. Ne consegue che l’esclusione disposta dall’amministrazione risulta comunque legittima in forza del deficit informativo imputabile alla ricorrente, idoneo di per sé a integrare un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023.
9. Le conclusioni cui perviene il Collegio trovano, del resto, puntuale riscontro nel contenuto del provvedimento di esclusione, che ha autonomamente e compiutamente valorizzato la condotta procedimentale dell’operatore economico ai fini della configurabilità di un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023.
9.1. In particolare, l’amministrazione ha dato conto di avere svolto la valutazione richiesta dall’art. 98, comma 2, del Codice, accertando:
– la sussistenza di elementi idonei a integrare un grave illecito professionale, individuati nella mancata comunicazione spontanea, in sede di partecipazione alla gara, di una pendenza tributaria rilevante, resa nota solo a seguito di specifica richiesta di chiarimenti;
– l’idoneità di tale condotta a incidere negativamente sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico, avuto riguardo alla consapevolezza, già al momento della presentazione dell’offerta, di un quadro fiscale problematico e dell’avvenuto scarto del pagamento della prima rata del piano di rateizzazione;
– la presenza di adeguati mezzi di prova, desunti dalla documentazione trasmessa dall’operatore e dall’istruttoria svolta dalla stazione appaltante.
9.2. Come correttamente rilevato dall’amministrazione, la condotta in esame è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice, avendo l’operatore reso informazioni tardive e comunque idonee a incidere sul processo decisionale della stazione appaltante, in violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento sanciti dall’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023.
In tale prospettiva, la valutazione di gravità compiuta dall’amministrazione – che ha tenuto conto, ai sensi dell’art. 98, comma 4, del valore dei principi di fiducia e buona fede e della considerevole lesione arrecata agli stessi – risulta immune da vizi di manifesta illogicità o sproporzione.
10. In conclusione e per le suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo si rivela infondato e meritevole di reiezione.
11. Medesima sorte va riservata ai motivi aggiunti atteso che, con essi, la ricorrente si limita a riproporre, in via meramente derivata, le medesime censure già formulate avverso il provvedimento di esclusione, deducendo che tali asseriti vizi si rifletterebbero, a cascata, sul successivo provvedimento di aggiudicazione adottato dall’amministrazione in esito alla rettifica della precedente determinazione.
Poiché, come sopra argomentato, il provvedimento espulsivo risulta immune dalle censure dedotte, viene meno il presupposto stesso su cui si fonda l’impugnazione derivata dell’aggiudicazione, con conseguente infondatezza anche dei motivi aggiunti.
12. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge siccome infondati;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituitesi in giudizio, che si liquidano in euro 3.000/00 (tremila/00) per ciascuna, oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
BE XI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE XI | Marco CE |
IL SEGRETARIO