TAR Cagliari, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 111
TAR
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
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TAR
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023

    Il Tribunale ritiene che l'esclusione sia legittima sulla base del secondo pilastro motivazionale riguardante l'illecito professionale per omessa dichiarazione di una pendenza tributaria, ritenendo che l'obbligo dichiarativo non sia circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate ma si estenda a tutte le pendenze fiscali suscettibili di incidere sull'affidabilità dell'operatore. La mancata comunicazione di una situazione fiscale oggettivamente idonea a porre in dubbio la regolarità fiscale integra un grave illecito professionale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 98 del d.lgs. n. 36/2023

    Il Tribunale ritiene che l'esclusione sia legittima sulla base del secondo pilastro motivazionale riguardante l'illecito professionale per omessa dichiarazione di una pendenza tributaria, ritenendo che l'obbligo dichiarativo non sia circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate ma si estenda a tutte le pendenze fiscali suscettibili di incidere sull'affidabilità dell'operatore. La mancata comunicazione di una situazione fiscale oggettivamente idonea a porre in dubbio la regolarità fiscale integra un grave illecito professionale.

  • Rigettato
    Conseguenza dell'illegittimità dell'esclusione

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto anche la censura relativa alla graduatoria provvisoria, essendo un effetto derivato dell'esclusione, viene respinta.

  • Rigettato
    Vizi derivati dall'illegittimità dell'esclusione

    Poiché il provvedimento espulsivo è stato ritenuto legittimo, viene meno il presupposto su cui si fonda l'impugnazione derivata dell'aggiudicazione.

  • Rigettato
    Conseguenza dell'illegittimità dell'esclusione e dell'aggiudicazione

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto anche la richiesta di dichiarazione di inefficacia del contratto, essendo un effetto derivato, viene respinta.

  • Rigettato
    Conseguenza dell'infondatezza del ricorso

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto anche la richiesta di risarcimento del danno, essendo un effetto derivato, viene respinta.

  • Rigettato
    Vizi derivati dall'illegittimità dell'esclusione

    Poiché il provvedimento espulsivo è stato ritenuto legittimo, viene meno il presupposto su cui si fonda l'impugnazione derivata dell'aggiudicazione.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Esclusione dell’operatore: rilevano le pendenze tributarie e il complessivo comportamento in garaAccesso limitato
    Federico Gavioli · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 111
Data del deposito : 23 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo