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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 134 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 15/06/1980, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(VENEZIA (VE) 01/11/1981, C.F. ) Parte_2 C.F._2
, con il patrocinio dell'avv. IRENE LUCIA LOMBARDI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Roma il 29/08/2021; Parte_1 Parte_2 dall'unione coniugale non sono nati figli.
Essi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
2) La casa familiare sita a VE Via Santa Rita 46/2 è stata lasciata dalla signora
[...] ed ha già asportato i suoi effetti personali Parte_1
3) Il sig verserà alla signora a titolo di contributo al suo Parte_2 Parte_1 mantenimento la somma di € 3000,00 una tantum da versarsi in una unica soluzione entro il giorno 31 dicembre 2024 da ritenersi quale termine essenziale
4) La ricorrente, attualmente disoccupata, si è vista costretta a cercare una nuova abitazione lasciando la casa coniugale. Pertanto il sig si impegna a versare e a Pt_2
- 1 - ristorare quest'ultima della somma di € 17.000,00, sull'Iban che la stessa provvederà a comunicare, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 da ritenersi quale termine essenziale. Le parti convengono che per ogni giorno di ritardo del versamento delle somme di cui sopra alla sig.ra il sig verserà 100,00 € . Parte_1 Pt_2
5) Il sig dichiara di avere poca dimestichezza con il conto on line, pertanto Parte_2 autorizza sin d'ora la signora ad operare sullo stesso al fine di porre in Parte_1 essere le transazioni afferenti alle somme di cui sopra da versare a quest'ultima
6) Tale accordo patrimoniale tra i coniugi è un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi e dei conflitti tra questi ultimi ed è in funzione della complessiva sistemazione solutorio compensativa di una serie di rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale patrimoniale.
7) I sigg.ri e sottoscrivevano contratto preliminare di Parte_1 Parte_2 compravendita per l'acquisto di due immobili siti in Via Jacopo del Cassero 21/25 zona
NT (VE ) in data 08 maggio 2024 con i sigg.ri e Parte_3 Pt_4
con rogito previsto per il mese di dicembre 2024 . Il sig. si impegna
[...] Parte_2 sin d'ora a manlevare la sig.ra da qualsiasi penale o restituzione di caparra Parte_1 laddove non si dovesse addivenire al rogito al quale quest'ultima non parteciperà in qualità di acquirente.
8) Il sig è proprietario di un automobile “Kia Sportage” T.ga GR016RE già targata in Pt_2
Spagna 4624KJF (atteso che l'immatricolazione è ivi avvenuta), per l'acquisto della quale è stato acceso un finanziamento a suo nome con un piano di durata di ammortamento sino al maggio 2030.
9) Le parti convengono che entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto il Sig Pt_2 si impegnerà ad effettuare il passaggio di proprietà a sua cura e spese in capo alla sig.ra
Parte_1
10) I ratei mensili del finanziamento, come da contratto stipulato a Madrid con la Banca
Santander, restano in capo al signor . Pt_2
11) Solo ed esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo si impegni a prendere contatti con la Banca Santander erogatrice del finanziamento per addivenire ad un saldo e stralcio della somma residua, la sig.ra si impegna a saldarlo in nome e per conto del sig. Parte_1
. Pt_2
12) La Fiat Bravo T.ga GM 834NC di proprietà della sig.ra potrà essere Parte_1 utilizzata temporaneamente dal sig . In ogni caso entro e non oltre sei mesi dalla Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso quest'ultimo si impegna sin d'ora al pagamento di ogni
- 2 - sanzione / contravvenzione che afferisca al periodo di tempo nel quale l'ha tenuta in uso, anche se maggiore di sei mesi . All'uopo le parti al momento della restituzione dell'auto sottoscriveranno una scrittura privata atta ad indicare il momento preciso della restituzione della stessa.
13) Attesa la vendita dei mobili alla locatrice dell'immobile in cui Controparte_1 hanno convissuto in costanza di matrimonio, i coniugi e Parte_1 Parte_2 convengono la percerzione della somma di € 925,00 ciascuno, e la restituzione della somma da parte della locatrice di € 425,00 a titolo di caparra.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2022, parte 2, serie A03, atto n. 294).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 05/11/2025
Il Presidente est.
AR AS
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR AS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 134 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 15/06/1980, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(VENEZIA (VE) 01/11/1981, C.F. ) Parte_2 C.F._2
, con il patrocinio dell'avv. IRENE LUCIA LOMBARDI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Roma il 29/08/2021; Parte_1 Parte_2 dall'unione coniugale non sono nati figli.
Essi hanno chiesto l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
2) La casa familiare sita a VE Via Santa Rita 46/2 è stata lasciata dalla signora
[...] ed ha già asportato i suoi effetti personali Parte_1
3) Il sig verserà alla signora a titolo di contributo al suo Parte_2 Parte_1 mantenimento la somma di € 3000,00 una tantum da versarsi in una unica soluzione entro il giorno 31 dicembre 2024 da ritenersi quale termine essenziale
4) La ricorrente, attualmente disoccupata, si è vista costretta a cercare una nuova abitazione lasciando la casa coniugale. Pertanto il sig si impegna a versare e a Pt_2
- 1 - ristorare quest'ultima della somma di € 17.000,00, sull'Iban che la stessa provvederà a comunicare, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 da ritenersi quale termine essenziale. Le parti convengono che per ogni giorno di ritardo del versamento delle somme di cui sopra alla sig.ra il sig verserà 100,00 € . Parte_1 Pt_2
5) Il sig dichiara di avere poca dimestichezza con il conto on line, pertanto Parte_2 autorizza sin d'ora la signora ad operare sullo stesso al fine di porre in Parte_1 essere le transazioni afferenti alle somme di cui sopra da versare a quest'ultima
6) Tale accordo patrimoniale tra i coniugi è un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi e dei conflitti tra questi ultimi ed è in funzione della complessiva sistemazione solutorio compensativa di una serie di rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale patrimoniale.
7) I sigg.ri e sottoscrivevano contratto preliminare di Parte_1 Parte_2 compravendita per l'acquisto di due immobili siti in Via Jacopo del Cassero 21/25 zona
NT (VE ) in data 08 maggio 2024 con i sigg.ri e Parte_3 Pt_4
con rogito previsto per il mese di dicembre 2024 . Il sig. si impegna
[...] Parte_2 sin d'ora a manlevare la sig.ra da qualsiasi penale o restituzione di caparra Parte_1 laddove non si dovesse addivenire al rogito al quale quest'ultima non parteciperà in qualità di acquirente.
8) Il sig è proprietario di un automobile “Kia Sportage” T.ga GR016RE già targata in Pt_2
Spagna 4624KJF (atteso che l'immatricolazione è ivi avvenuta), per l'acquisto della quale è stato acceso un finanziamento a suo nome con un piano di durata di ammortamento sino al maggio 2030.
9) Le parti convengono che entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto il Sig Pt_2 si impegnerà ad effettuare il passaggio di proprietà a sua cura e spese in capo alla sig.ra
Parte_1
10) I ratei mensili del finanziamento, come da contratto stipulato a Madrid con la Banca
Santander, restano in capo al signor . Pt_2
11) Solo ed esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo si impegni a prendere contatti con la Banca Santander erogatrice del finanziamento per addivenire ad un saldo e stralcio della somma residua, la sig.ra si impegna a saldarlo in nome e per conto del sig. Parte_1
. Pt_2
12) La Fiat Bravo T.ga GM 834NC di proprietà della sig.ra potrà essere Parte_1 utilizzata temporaneamente dal sig . In ogni caso entro e non oltre sei mesi dalla Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso quest'ultimo si impegna sin d'ora al pagamento di ogni
- 2 - sanzione / contravvenzione che afferisca al periodo di tempo nel quale l'ha tenuta in uso, anche se maggiore di sei mesi . All'uopo le parti al momento della restituzione dell'auto sottoscriveranno una scrittura privata atta ad indicare il momento preciso della restituzione della stessa.
13) Attesa la vendita dei mobili alla locatrice dell'immobile in cui Controparte_1 hanno convissuto in costanza di matrimonio, i coniugi e Parte_1 Parte_2 convengono la percerzione della somma di € 925,00 ciascuno, e la restituzione della somma da parte della locatrice di € 425,00 a titolo di caparra.
Con le note di trattazione scritta depositate le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso e riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2022, parte 2, serie A03, atto n. 294).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 05/11/2025
Il Presidente est.
AR AS
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