Ordinanza cautelare 27 ottobre 2023
Sentenza 28 novembre 2024
Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00441/2026REG.PROV.COLL.
N. 03742/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3742 del 2025, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Carnovale e Giuseppe Francesco Gioffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.C.I.A.A. Camera di Commercio di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 21417/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza n. 1972/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. GI ME e uditi per la parte appellante gli Avvocati Saverio Sticchi Damiani, su delega dell’Avv. Massimiliano Carnovale, e Giuseppe Francesco Gioffrè;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 21417/2024 il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dell''informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS- del 04.08.2023 emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Roma, e dei provvedimenti ad essa connessi.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma.
Con ordinanza n. 1972/2025 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025.
2. L’impugnata sentenza ha respinto il ricorso affermando, tra l’altro, che “ la rilevanza del rapporto parentale tra i fratelli -OMISSIS- ai fini del pericolo di infiltrazione mafiosa nella -OMISSIS- S.r.l. risulta correttamente valutata dall’amministrazione alla luce degli elementi di fatto nel loro complesso ricostruiti nel contesto del procedimento oggetto di gravame. La difesa erariale richiama infatti le circostanze per cui -OMISSIS-, nonostante la formale estromissione dalla compagine societaria del 2019, ha continuato a figurare nelle liste dei dipendenti della società negli anni successivi, 2021 e 2022, ed a occuparsi della gestione tecnica dell’attività, nonché a fare uso dei mezzi aziendali ”.
Il primo giudice ha altresì specificato che “ Non ha rilievo inoltre l’affermazione della ricorrente secondo cui la mancata coincidenza della residenza anagrafica tra membri di uno stesso nucleo familiare rende non effettivo il rapporto parentale ”:
3. Il ricorso in appello risulta affidato ai seguenti motivi:
3.1 “ Error in iudicando – erroneità della sentenza per erronea presupposizione in fatto e in diritto - illegittimità e irragionevolezza della sentenza di prime cure - eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche - parziarietà e contraddittorietà della motivazione - erronea e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 – difetto dei presupposti in fatto ed in diritto – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – eccesso di potere – violazione e falsa applicazione del principio di certezza del diritto – erronea valutazione in fatto – erronea interpretazione dei fatti con riferimento ai rapporti tra la società -OMISSIS- e gruppi criminali – non permeabilità intrinseca ai tentativi di infiltrazione mafiosa ”.
Il mezzo, che contesta il rigetto del primo motivo del ricorso di primo grado, deduce che al vincolo parentale posto a fondamento del provvedimento impugnato non si affiancano elementi ulteriori rilevanti nell’ottica del pericolo di infiltrazione, neppure occasionale.
3.2. “ Error in iudicando – erroneità della sentenza per erronea presupposizione in fatto e in diritto - illegittimità e irragionevolezza della sentenza di prime cure - eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche - parziarietà e contraddittorietà della motivazione - erronea e falsa applicazione dell’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011 – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria ”.
Il mezzo, che contesta il rigetto del secondo motivo del ricorso di primo grado, lamenta che il provvedimento prefettizio impugnato è illegittimo nella parte in cui non ha disposto misure di prevenzione collaborativa in luogo della misura interdittiva.
3.3. “ Error in iudicando – erroneità della sentenza per erronea presupposizione in fatto e in diritto - illegittimità e irragionevolezza della sentenza di prime cure - eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche - parziarietà e contraddittorietà della motivazione - erronea e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 – difetto dei presupposti in fatto ed in diritto – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – eccesso di potere – violazione e falsa applicazione del principio di certezza del diritto – erronea valutazione in fatto – erronea interpretazione dei fatti con riferimento ai rapporti tra la società -OMISSIS- s.r.l. con organizzazioni mafiose – non permeabilità intrinseca ai tentativi di infiltrazione mafiosa – eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento, erroneità e/o carenza dei presupposti – illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta, erronea e carente motivazione – difetto di istruttoria ”.
Il mezzo, che contesta il rigetto del terzo motivo del ricorso di primo grado, è anch’esso inerente alla valutazione di inferenza desunta dal rapporto parentale con il sig. -OMISSIS-, e nello specifico ha riguardo alla dedotta insussistenza di elementi che possano fungere da riscontro estrinseco alla prognosi infiltrativa dedotta da tale rapporto.
L’appellante, che lamenta un insufficiente approfondimento istruttorio sul punto, deduce, in particolare, che “ Il provvedimento impugnato non fornisce indicazioni in merito alla sussistenza di attuali legami o rapporti personali del Sig. -OMISSIS- con l’odierna appellante ”.
Afferma infine che nell’operazione “-OMISSIS-”, evocata dall’interdittiva, non è stata coinvolta la società appellante, e che “ sia il Sig. -OMISSIS- sia la Sig. -OMISSIS- sono soggetti incensurati, come da certificati già versati in atti ”.
4. Le richiamate censure meritano di essere esaminate congiuntamente, pur se con riguardo agli specifici profili ed argomenti su cui si fondano, in ragione della stretta connessione che le lega, posta in evidenza anche nella sintesi iniziale del ricorso in appello, laddove si sottolinea come l’elemento centrale, ancorché non esclusivo, è costituito dal fatto che “ tanto i provvedimenti prefettizi quanto la sentenza di primo grado hanno riconosciuto valore determinante ad un mero rapporto di parentela (il Sig. -OMISSIS-, amministratore e legale rappresentante della -OMISSIS-, è il fratello -OMISSIS- il quale è stato condannato in data 23.02.2023 dal G.I.P. del Tribunale di Roma) che però in alcun modo darebbe luogo, nel caso di specie, a tentativi di condizionamento mafioso ”.
5. Lo scrutinio delle censure in esame impone una preliminare ricognizione dei tratti caratterizzanti il potere del cui esercizio si discute, e del relativo sindacato giurisdizionale.
Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale – che è alla base della teoria della prova indiziaria - quae singula non prosunt, collecta iuvant , al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa dell’appellante a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, “secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezion e (ex multis, Cons. St., sez. III, n. 759/2019). La sentenza n. 57/2020 della Corte costituzionale ha chiarito che a fronte della denuncia di un deficit di tassatività della fattispecie, specie nel caso di prognosi fondata su elementi non tipizzati ma “a condotta libera”, “lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa”, un ausilio è stato fornito dall’opera di tipizzazione giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza di questo Consiglio di Stato 3 maggio 2016, n. 1743, ha individuato un “nucleo consolidato (…) di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale ”. Fra tali situazioni sintomatiche quelle maggiormente rilevanti sono proprio le cointeressenze imprenditoriali. Si è altresì osservato nella giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 383/2021) che “il presupposto per l’esercizio del potere prefettizio de quo non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre l’intenzione del titolare dell’attività. In altre parole, l’esclusione della c.d. contiguità compiacente non vale di per sé ad escludere il pericolo di una contiguità soggiacente (così, ex multis , la sentenza n. 193/2024).
Va poi richiamata, in relazione agli argomenti sviluppati nel mezzo in esame, la giurisprudenza in tema di utilizzabilità, a fini prognostici, dei legami parentali ( ex multis , Cons. St., sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651; 27 gennaio 2025, n. 593; C.g.a.r.s. 16 aprile 2021, n. 323), secondo la quale tali elementi fattuali possono legittimamente fondare la formulazione di un pericolo di infiltrazione, secondo un procedimento di inferenza logica, non in assoluto ma in presenza di condizioni che possano collegare la mera condizione parentale all’attività economica.
6. L’applicazione al caso di specie delle superiori coordinate ermeneutiche conduce alla delibazione d’infondatezza del gravame.
6.1. Quanto all’oggetto del primo e del terzo motivo di appello, vale a dire l’effettività e la rilevanza inferenziale del rapporto parentale considerato, va anzitutto chiarito che nessun rilievo può avere un dato formale quale la residenza anagrafica, non essendo evidentemente necessaria la comune dimora per attribuire al rapporto medesimo l’obiettivo rilievo della vicinanza personale – familiare – fra i soggetti.
Risulta inoltre dalla documentazione versata in atti [e in particolare dall’audizione del sig. -OMISSIS- ex art. 92 co. 2 ter, lett b) Codice Antimafia] che il sig. -OMISSIS- ha lavorato per la società odierna appellante insieme al fratello: il che risulta dirimente per escludere la fondatezza dell’asserzione posta a fondamento del gravame, vale a dire l’assenza di elementi ulteriori che possano corroborare ab extrinseco la rilevanza inferenziale del rapporto parentale in relazione alle dinamiche dell’impresa.
Le dimissioni intervenute successivamente alle vicende giudiziarie, se escludono un’ingerenza attuale (al momento dell’adozione del provvedimento), non elidono tuttavia l’affermazione dell’esistenza di un collegamento imprenditoriale fra i fratelli quale elemento su cui fondare, ragionevolmente e quindi legittimamente, la prognosi di contiguità, alla stregua del criterio del “più probabile che non”, in ragione dell’affermazione dell’accertata esistenza di un collegamento ulteriore, direttamente inerente la gestione dell’impresa, rispetto al mero legame parentale (collegamento, peraltro, materialmente venuto meno solo a seguito dell’avvio del procedimento che ha portato all’adozione dell’informativa).
Indipendentemente dalla qualificabilità o meno delle dimissioni in termini di strumentalità, come affermato nella memoria della difesa erariale, ciò che qui interessa è che tali dimissioni, per i modi e i tempi, non consentono di affermare l’inesistenza – ai fini che qui rilevano - di una estensione del rapporto parentale a dinamiche imprenditoriali.
Correttamente pertanto tale memoria ha evidenziato una significativa affinità fra le modalità operative utilizzate – non soltanto nella gestione delle conseguenze delle vicende giudiziarie del sig. -OMISSIS- - dalla società odierna appellante e quelle della -OMISSIS- S.r.l., gestita ed amministrata anch’essa dai fratelli -OMISSIS- e dal loro padre -OMISSIS-: modalità che rivelano un avvicendamento formale comunque interno alla medesima famiglia (il che peraltro impedisce di considerare tali fatti come reali misure di self cleaning ), e che pertanto smentiscono in modo inequivoco l’assunto di fondo per cui il legame familiare in questione sarebbe avulso da riscontri ulteriori e in particolare da cointeressenze imprenditoriali.
A fronte di tali rilievi risulta recessiva o comunque marginale perfino la vicenda dell’utilizzo dei mezzi aziendali da parte del sig. -OMISSIS-.
In memoria di replica la difesa appellante ha in proposito osservato che “ un simile parallelismo non prova nulla sull’odierna permeabilità di -OMISSIS-: è, al più, una lettura ex post di normali vicende di impresa familiare, priva di qualunque “quid pluris” dimostrativo di cointeressenza illecita o di regia occulta attuale ”.
In realtà il parallelismo fra le modalità gestionali delle due imprese prova esattamente che i legami familiari non sono “altro” rispetto ad esse, ma ne sono la principale componente strutturale (con ciò smentendo l’assunto della unicità dell’elemento parentale su cui si fonderebbe il giudizio prognostico).
6.2. È poi appena il caso di osservare, in relazione a quanto dedotto con il terzo motivo, che l’adozione del provvedimento interdittivo, proprio per la sopra richiamata logica cui la norma attributiva del potere subordina il giudizio prognostico, non richiede la prova dell’attualità “di un’utilità economica derivante dai rapporti con la criminalità organizzata”, ma unicamente di una possibile contiguità (compiacente o soggiacente).
Nessun “automatismo familistico”, dunque, ha viziato la valutazione dell’amministrazione, come in contrario sostenuto dall’appellante in memoria di replica.
6.3. Le superiori considerazioni condizionano inevitabilmente lo scrutinio del secondo motivo di appello, e conducono alla valutazione di infondatezza dello stesso, in disparte il profilo dell’interesse a coltivare una simile censura, in ragione dell’ammissione al controllo giudiziario; ferma restando comunque l’autonomia dei presupposti dei relativi istituti, e dunque l’impossibilità di inferire da tale ammissione elementi a sostegno dell’originaria infomativa (Cons. St., sez. III, n. 319/2021).
L’accertata cointeressenza non occasionale, ma piuttosto organica e strutturale, fra la società odierna appellante ed il sig. -OMISSIS-, attinto da provvedimenti giudiziari che ne hanno accertato l’appartenenza ad un contesto associativo, impedisce di considerare occasionale il pericolo di contiguità fra l’impresa e le dinamiche della criminalità organizzata, e dunque di ritenere illegittima l’esclusione dell’opzione della prevenzione collaborativa in luogo dell’interdittiva.
Peraltro, come correttamente controdedotto in memora dalla difesa erariale, l’appellante ha riversato solo in sede giurisdizionale – e non anche nel relativo procedimento - alcuni degli elementi rilevanti e idonei ad influenzare la decisione dell’amministrazione.
6.4. La circostanza che l’amministrazione abbia posto a fondamento della propria valutazione condanne non definitive, e controlli risalenti, da ultimo ribadita in memoria di replica, è del tutto inidonea a scalfire il giudizio prognostico posto a fondamento dell’interdittiva, specie a fronte del complessivo quadro di elementi raccolti nella fattispecie concreta.
Del pari irrilevante, nel contesto di un giudizio non di responsabilità ma prognostico, è il fatto che la società odierna appellante non sia stata direttamente coinvolta nell’’operazione “-OMISSIS-”, e che il legale rappresentante della ricorrente sia incensurato.
La definitività dell’accertamento della responsabilità penale non è elemento condizionante il legittimo esercizio del potere in questione, che come si è detto è un potere di natura cautelare, che peraltro “non presuppone affatto la prova della intraneità al sodalizio criminale dell’impresa considerata” (Cons. St., sez. III, n. 8269/2023).
Inoltre, “i fatti risalenti nel tempo non sono per ciò solo privi di valenza gravemente indiziante, ove connotati – come nel caso di specie - da un attributo non episodico ma strutturale” (Cons. St., sez. III, n. 9544/2024).
Sullo stesso la sentenza n. 11600/2022 ha precisato che “ la giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, sentenza n. 2 del 2020) ha chiarito che i fatti sui quali si fonda l’interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata ”.
Va, infine, richiamata la giurisprudenza della Sezione circa la legittimità dell’interdittiva antimafia basata su di una sola figura (Cons. St., sez. III, 3 agosto 2021, n. 5723); nonché quella relativa alla legittimità di una interdittiva antimafia laddove il pericolo di condizionamento venga ricondotto alla presenza anche di un solo dipendente “infiltrato” o comunque collegato a dinamiche controindicate (Cons. St., sez. III, 14 settembre 2018, n. 5410; sulla idoneità anche di soli rapporti di parentela a legittimare la formulazione di un pericolo di infiltrazione: Cons. St., sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651).
Nel caso di specie, avuto riguardo alle ricostruite risultanze fattuali, i richiamati indirizzi giurisprudenziali inducono al rigetto delle censure in esame in quanto infondate.
7. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro duemila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN De TO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
GI ME, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ME | NN De TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.