Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 441
TAR
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2023
>
TAR
Sentenza 28 novembre 2024
>
CS
Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Error in iudicando – erroneità della sentenza per erronea presupposizione in fatto e in diritto - illegittimità e irragionevolezza della sentenza di prime cure - eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche - parziarietà e contraddittorietà della motivazione - erronea e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 – difetto dei presupposti in fatto ed in diritto – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – eccesso di potere – violazione e falsa applicazione del principio di certezza del diritto – erronea valutazione in fatto – erronea interpretazione dei fatti con riferimento ai rapporti tra la società -OMISSIS- e gruppi criminali – non permeabilità intrinseca ai tentativi di infiltrazione mafiosa

    Il Collegio ha ritenuto che il rapporto parentale, unitamente alla presenza del sig. -OMISSIS- nelle liste dei dipendenti della società e alla sua gestione tecnica, sia sufficiente a fondare il pericolo di infiltrazione. Le dimissioni successive e l'incensuratezza del legale rappresentante sono considerate irrilevanti a fronte del quadro indiziario complessivo, che include parallelismi gestionali tra imprese familiari e un collegamento strutturale tra la società appellante e il sig. -OMISSIS-.

  • Rigettato
    Error in iudicando – erroneità della sentenza per erronea presupposizione in fatto e in diritto - illegittimità e irragionevolezza della sentenza di prime cure - eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche - parziarietà e contraddittorietà della motivazione - erronea e falsa applicazione dell’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011 – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria

    L'accertata cointeressenza, non occasionale ma organica e strutturale, tra la società appellante e il sig. -OMISSIS-, attinto da provvedimenti giudiziari, impedisce di considerare occasionale il pericolo di contiguità e legittima l'esclusione dell'opzione della prevenzione collaborativa.

  • Rigettato
    Error in iudicando – erroneità della sentenza per erronea presupposizione in fatto e in diritto - illegittimità e irragionevolezza della sentenza di prime cure - eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche - parziarietà e contraddittorietà della motivazione - erronea e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 – difetto dei presupposti in fatto ed in diritto – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – eccesso di potere – violazione e falsa applicazione del principio di certezza del diritto – erronea valutazione in fatto – erronea interpretazione dei fatti con riferimento ai rapporti tra la società -OMISSIS- s.r.l. con organizzazioni mafiose – non permeabilità intrinseca ai tentativi di infiltrazione mafiosa – eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento, erroneità e/o carenza dei presupposti – illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta, erronea e carente motivazione – difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che il rapporto parentale, unitamente alla presenza del sig. -OMISSIS- nelle liste dei dipendenti della società e alla sua gestione tecnica, sia sufficiente a fondare il pericolo di infiltrazione. Le dimissioni successive e l'incensuratezza del legale rappresentante sono considerate irrilevanti a fronte del quadro indiziario complessivo, che include parallelismi gestionali tra imprese familiari e un collegamento strutturale tra la società appellante e il sig. -OMISSIS-. La definitività della condanna penale non è un requisito, e fatti risalenti nel tempo possono avere valenza indiziante se strutturali. L'interdittiva può basarsi anche su una sola figura o su rapporti di parentela.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 441
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 441
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo