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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1592/205 R.G
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico MORDIGLIA e dall'a Luca Pt_1
presso il cui studio in Genova alla via XX Settembre n.14/17 n.4 è eletto domicilio
– ricorrente- contro
Controparte_1
– resistente –
Motivi in fatto e in diritto della decision Con ricorso ex art. 281decies Cpc, depositato il 26.09.2025, evocava in Pt_1 giudizio per sentirla condannare al pagame avore, della Controparte_2 somma interessi di legge. Con atto depositato il 7.10.2025, Pt_1 rinunciava agli atti del procedimento ex art. 306 Cpc.
[...] ll'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, cpc, vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia. L'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il rapport processuale è già instaurato e via sia una parte costituita che abbia interesse giuridicamente alla prosecuzione del giudizio, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito una utilità maggiore rispetto a quella derivamete dall'estinzione (cass. 23620/2017), interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata sia determinate dal solo intent di ottenere il rimborso delle spese processuali. In assenza dalla costituzone della parte resistente, va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
all'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma
1 dott. Pasquale LONGARINI dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006)
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc
2) nulla per le spese processuali. Così deciso in Imperia, 08.10.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritto con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia, in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1592/205 R.G
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico MORDIGLIA e dall'a Luca Pt_1
presso il cui studio in Genova alla via XX Settembre n.14/17 n.4 è eletto domicilio
– ricorrente- contro
Controparte_1
– resistente –
Motivi in fatto e in diritto della decision Con ricorso ex art. 281decies Cpc, depositato il 26.09.2025, evocava in Pt_1 giudizio per sentirla condannare al pagame avore, della Controparte_2 somma interessi di legge. Con atto depositato il 7.10.2025, Pt_1 rinunciava agli atti del procedimento ex art. 306 Cpc.
[...] ll'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, cpc, vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia. L'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il rapport processuale è già instaurato e via sia una parte costituita che abbia interesse giuridicamente alla prosecuzione del giudizio, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito una utilità maggiore rispetto a quella derivamete dall'estinzione (cass. 23620/2017), interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata sia determinate dal solo intent di ottenere il rimborso delle spese processuali. In assenza dalla costituzone della parte resistente, va pertanto dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 Cpc L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, sulla base delle considerazioni appresso riportate: nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 Cpc atteso che il secondo comma del citato articolo prevede l'impugnazione con i reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operai in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
all'uopo la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale riveste natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato nella forma
1 dott. Pasquale LONGARINI dell'ordinanza o del decreto, e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cass. n.6023/2007; cass. n.8041/2006; cass. 8092/2004). Invero: «i commi 3 e 4 dell'art. 306 cpc attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organismo investito della decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, co.1, cpc, se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, co.4, secondo periodo, cpc, e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, co.7, Cost.» (cass. n.21707/2006)
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 Cpc
2) nulla per le spese processuali. Così deciso in Imperia, 08.10.2025
Il Giudice dr. Pasquale LONGARINI (sottoscritto con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI