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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/09/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. III co. c.p.c. nella causa iscritta al n. 1043/2025 R.G., promossa da:
nata ad [...] il [...], C.F. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
(AO), Via Grand Vert n. 225 difesa e rappresentata dall'avvocato Viviane Bellot del foro di Aosta giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente- contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, Via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
-resistente contumace-
OGGETTO: Impugnazione del decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Conclusioni delle parti costituite
“Voglia il Tribunale di Ivrea, per le ragioni come sopra enunciate 1. annullare il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio nei confronti della signora nonché il Parte_1 conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso formulata dall'Avv. Viviane Bellot.
2. liquidare le spese vive sostenute per il presente procedimento (quantificate in euro 98,00 di contributo unificato ed eur 27,00 di marca da bollo) oltre agli onorari di causa nel rispetto dei parametri forensi. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.488/99, il valore del presente procedimento
è di euro 3036,05 pari alla somma richiesta in sede di liquidazione ridotta del 50% ai sensi dell'art.
130 DPR 115/02.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16.04.2025 ha impugnato il decreto con cui il Parte_1
Tribunale di Ivrea in data 01.04.2025 ha revocato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dalla normativa vigente e non adempiuta l'integrazione richiesta.
La ricorrente, tramite il proprio difensore, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, evidenziando come la documentazione allegata all'istanza originaria dimostrasse la sussistenza dei requisiti reddituali;
l'istanza era corredata da dichiarazione sostitutiva conforme.
In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che:
• in seguito alla domanda presentata in data 15 ottobre 2024, la signora veniva Pt_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento in data 29.10.24 (doc. 1);
• la causa è stata definita con sentenza n. 1231/24 (doc. 2);
• in data 18 novembre 2024 il difensore depositava istanza di liquidazione (doc. 3);
• in data 15 gennaio 2025 il Tribunale di Ivrea, nella persona del giudice delegato D.ssa
Mastropietro, chiedeva di integrare la documentazione utile ai fini della liquidazione mediante deposito dell'istanza di ammissione al P.S.S. nonché del certificato storico dello stato di famiglia della signora , assegnando un termine sino al 25.02.25 (doc. 4); − Pt_1 il difensore in data 20.01.25 riceveva due notifiche a mezzo pec relative al fascicolo in oggetto. La prima attinente alla richiesta di integrazione della documentazione per
l'avvocato Vaccino, difensore del ricorrente e la seconda, pervenuta un minuto dopo, relativa alla posizione della signora (doc. 5); − Pt_1
• l'avvocato Bellot -per mero errore- apriva unicamente la pec afferente alla richiesta di integrazione nei confronti del collega Vaccino e non si avvedeva, pertanto, della richiesta di integrazione disposta anche nei confronti della propria assistita;
pertanto, la signora non provvedeva nei termini al deposito della documentazione Pt_1 integrativa richiesta;
• in data 3 aprile 2025 il difensore riceveva notifica del provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio e conseguente rigetto dell'istanza di liquidazione
Parte ricorrente, ciò premesso, ha quindi impugnato il provvedimento di revoca adducendo un errore nella motivazione e ritenendo che il Tribunale avesse revocato il beneficio in assenza dei presupposti di legge, posto che tutta la documentazione integrale e originariamente trasmessa era sufficiente a comprendere appieno i redditi del nucleo.
La causa perviene oggi in decisione in seguito all'udienza tenutasi in data 19.09.2025 a mezzo trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del regolarmente Controparte_1 evocato in giudizio e non costituitosi. Il ricorso è infondato.
La revoca del gratuito patrocinio è disciplinata dagli artt. 136 e 136-bis del D.P.R. 115/2002. Il beneficio può essere revocato sia in corso di causa, sia dopo la conclusione del giudizio, entro 5 anni dalla definizione del processo, se si accerta la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni reddituali, oppure in caso di dolo, colpa grave, o dichiarazioni mendaci da parte del beneficiario.
La giurisprudenza di legittimità ha da sempre sottolineato, peraltro, la necessità di una verifica rigorosa dei requisiti reddituali e della permanenza delle condizioni per il beneficio, anche in corso di causa;
ragion per cui la mancata produzione di documentazione richiesta, come il certificato storico di famiglia o l'istanza di ammissione, legittima la revoca del beneficio, salvo istanza di rimessione in termini per errore scusabile.
Dall'esame della documentazione allegata all'istanza e dalla prospettazione del ricorso non risulta, peraltro, che la ricorrente abbia fornito elementi sufficienti a comprovare la propria condizione reddituale e personale, in linea con quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002.
Anzitutto il Tribunale ha chiesto di fornire integrazioni e documenti necessari per vagliare la liquidazione richiesta (ndr. certificato storico di famiglia e istanza di ammissione al gratuito), documenti che non sono stati trasmessi nei termini perentori indicati (irrilevante è la circostanza che l'avvocato Bellot non si sia avveduto per mero errore della PEC trasmessa dalla Cancelleria, dovendosi necessariamente coniugare le esigenze di certezza del diritto e definizione dei processi con la necessità di equo compenso del patrocinatore, ragion per cui le istanze del gratuito patrocinio debbono essere evase in termini congruì).
Tutt'al più, nel caso di specie, la parte avrebbe potuto presentare istanza di rimessioni in termini ex art. 153 c.p.c. adducendo di essere incorsa in errore incolpevole;
istanza che nel caso di specie non è stata avanzata.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: «In tema di impugnazioni, la parte può essere rimessa in termini per errore scusabile, quando l'errore sia indotto da una situazione normativa obiettivamente incerta o da comportamenti fuorvianti dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria» (Cass. civ., Sez. III, 18/02/2020, n. 4023).
Ed ancora: “La rimessione in termini può essere concessa anche in assenza di un impedimento assoluto, qualora l'errore che ha determinato la decadenza sia scusabile, ossia determinato da una situazione oggettivamente idonea a trarre in inganno anche il soggetto diligente, specie in presenza di incertezze interpretative o prassi difformi presso gli uffici giudiziari” (Tribunale di
Torino, Sez. I Civile, sent. 12.03.2021 n. 1183, in analogia con Cass. civ., Sez. III, 10.06.2016, n.
11809).
In ogni caso, e quindi prescindendo dalla considerazione che precede, appare corretto il provvedimento qui gravato. Del tutto legittimamente il Tribunale ha ritenuto, prima di provvedere alla liquidazione, di richiedere un'integrazione volta ad appurare i redditi della sig.ra sino alla definizione della Pt_1 controversia;
non essendo chiaro il nucleo famigliare in cui viveva la stessa, nucleo i cui redditi debbono essere tenuti in debita considerazione al fine dell'ammissione al gratuito.
In questo senso si condividono le motivazioni riportate dal Tribunale il quale a tale riguardo ha così statuito ”la ricorrente a fronte di una precisa e puntuale richiesta non ha chiarito il reddito familiare nel periodo interessato (dal 2023 fino ad ottobre 2024) e dunque la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, inoltre, non ha prodotto un certificato di famiglia storico (come puntualmente richiesto) non chiarendo dunque se l'istante abbia convissuto o meno con persone con reddito proprio da cumulare con quello del ricorrente; non ha prodotto l'istanza di ammissione al benefici, in tal modo non può ritenersi documentata dal richiedente, come era suo onere, la sussistenza e permanenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio.”
Nulla in punto spese di lite, essendo la controparte vittoriosa rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da avverso il Parte_1 decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
RIGETTA il ricorso proposto da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
NULLA in punto spese.
Così deciso in Ivrea, il 24.09.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)