Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 16/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Continua da verbale ud. 16.1.2025
Il Giudice, dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
R.G.L. 772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Parte_1
Manzo ( , presso il cui studio in Vercelli, Corso Fiume n. 85, è Email_1
elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso
- ricorrente –
Contro
, Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis 1° CP_2 comma cpc dal dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell
[...]
e dalla Dott.ssa , Controparte_3 Controparte_4 legalmente domiciliati presso l in Controparte_3
Piazza Roma n. 17
1
Oggetto: Compenso individuale accessorio personale ATA.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 22.10.2024 , assistente amministrativo Parte_1 assunta con contratto a tempo determinato dal resistente nell'a.s. 2021/2022, ha CP_1 chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio ex art. 25 del CCNL del 31.8.1999 in ragione dei giorni effettivamente lavorati nell'a.s. 2021/2022.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il fondamento Controparte_1 della domanda e comunque quantificando l'eventuale spettanza in € 934,00 in ragione dei giorni di servizio effettuati dalla ricorrente, ovvero 200.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti.
Sul compenso individuale accessorio.
La domanda merita accoglimento condividendo pienamente le argomentazioni svolte da
Tribunale di Torino nella sentenza del 15.7.2020 (Giud. Lucia Mancinelli), la cui motivazione per quel che qui rileva si riporta integralmente:
“Ritenuto che:
− l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del
2 servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
− il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese;
− si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
− il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
− la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate;
− il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico;
− è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico;
− il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo
3 determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso;
− non può pertanto accogliersi l'interpretazione adottata dal , che CP_5 corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie: l'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio;
significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato”.
La ricorrente ha aderito al quantum espresso dal conteggio redatto dal resistente CP_1 che va, pertanto, condannato al pagamento della somma così indicata di € 934,00 per il periodo di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DA parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 578,28 a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
4 DA parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 750,00 per compenso, oltre € 21,50 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 16/01/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
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