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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/07/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1059/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1059/2021 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190 cpc, promossa d a
OGGETTO:
Contratti bancari
(incorporante Controparte_1 [...]
Controparte_2
), CF e PI sedente in 10121 Torino,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
146041 Piazza San Carlo, 156, in persona del procuratore pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli Avv.ti Alfredo Bazoli, e
Mauro Gheda, entrambi del Foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso lo studio dei Medesimi in 25122 Brescia, Contrada Soncin Rotto, 6
APPELLANTE
c o n t r o (c.f. e p. iva Controparte_3 C.F._1
, corrente in Ponte San Nicolò (PD), Via Raffaele Sanzio n. P.IVA_3
4, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Alessandro
Stievanin del Foro di Padova nonché dall'Avv. Simone Rizzi del Foro di
Padova elettivamente domiciliata presso il loro studio in Galleria G.
Berchet n. 3, 35131 Padova
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n.733/21 in data
17.3.21
CONCLUSIONI
Dell'appellante
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, accogliere,
per le motivazioni di fatto e di diritto supra esposte, la presente impugnazione e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 733/2021
pubblicata dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, GI Dott.ssa Angelica
Castellani, il 17.03.2021 a definizione del procedimento RG n. 9666/2016,
non notificata, accogliendo le domande già spiegate dalla Banca, e dunque:
- in via preliminare: dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la prescrizione di tutte le rimesse aventi natura solutoria intervenute ante
30.05.2006, considerando quale dies a quo quello dell'annotazione del singolo pagamento in conto corrente;
- nel merito: respingere tutte le domande formulate dal Sig. CP_3
poiché infondate, ovvero, con ogni miglior o differente formula,
[...] pronunciando altresì la restituzione in favore dell'Istituto di credito degli importi già corrisposti alla Controparte in ragione della Sentenza;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande formulate dal Sig. Controparte_3
riconoscere in favore della gli importi, da Controparte_1
determinarsi giudizialmente secondo equità, comunque dovuti all'Istituto
di credito per i servizi bancari, anche di affidamento, forniti all'Appellato
e, conseguentemente, compensare, quantomeno parzialmente, gli importi richiesti in restituzione dalla Controparte;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di eventualmente produrre e dedurre, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico di cui al procedimento di primo grado
Dell'appellato
1) rigettare completamente l'appello in quanto infondato;
2) condannare parte appellante alle spese di giudizio del grado di appello,
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (d'ora in avanti conveniva in giudizio, Parte_1 CP_3
davanti al Tribunale di Brescia, (incorporante Controparte_1 [...]
a sua volta incorporante in data CP_4 Controparte_5
30.5.2016. Lamentava l'illegittima applicazione di interessi ultralegali,
usurari, anatocistici e di commissioni, spese e giorni di valuta non pattuiti in relazione al rapporto di conto corrente n. 10172, acceso in data 14.2.1991 presso la filiale di Ponte San Nicolò (PD) della ed estinto CP_4
in data 10.3.2016; chiedeva pertanto il ricalcolo del corretto saldo contabile e la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti nel corso del rapporto.
Si costituiva in giudizio la ed eccepiva in via preliminare, la CP_4
prescrizione dell'azione di ripetizione relativamente alle rimesse aventi natura solutoria intervenute anteriormente al 30.5.2006, ed insisteva per il rigetto di tutte le domande avversarie.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, il giudice ammetteva c.t.u. contabile,
depositata in data 18.3.19; la successiva integrazione era depositata in data
29.10.19.
La causa era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica con sentenza n.733/21 in data 17.3.21 decideva come segue: “Il tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna alla restituzione in favore di Controparte_2
della somma di € 42.599,66 e al risarcimento di € Controparte_3
1.500,00 oltre Iva, oltre agli interessi al tasso di cui all'art.1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in
complessivi € 7.254,00 a titolo di compensi ed € 606,00 a titolo di esborsi
(di cui € 61,00 per spese di mediazione), oltre al rimborso forfettario delle
spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a
carico di parte convenuta (ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u.) e,
per l'effetto, condanna quest'ultima alla rifusione in favore di parte
attrice dell'importo di € 4.008 accessori inclusi;
dispone la distrazione delle suddette spese giudiziali a favore del
procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.”
Il Tribunale affermava che con l'atto di citazione , oltre Controparte_3
alla parziale nullità del contratto di conto corrente n. 10172 in data
14.2.1991 stipulato con la banca convenuta per assenza di idonea pattuizione del tasso di interesse ultralegale, di commissioni, spese e giorni di valuta, nonché per illiceità della clausola anatocistica e superamento del tasso soglia in determinati trimestri, aveva lamentato anche la nullità
integrale dei contratti di apertura di credito datati 1.5.2005, 25.5.2010,
21.6.2013, 23.7.2013, 13.8.2013, 23.2.2014, 30.7.2014 e 29.1.2015, in quanto recanti sottoscrizioni a sé non riferibili che aveva formalmente disconosciuto.
La Banca, costituendosi in giudizio, aveva dichiarato di volersi avvalere delle scritture private disconosciute, formulando “istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ.” e “riservandosi, all'uopo, entro i termini istruttori, la produzione di scritture di comparazione”, senza dar poi seguito a tale produzione. Pertanto, le scritture private disconosciute erano inutilizzabili in quanto prive di efficacia probatoria, giacchè l'istanza di verificazione non era stata accompagnata da alcun corredo probatorio e dunque non potevano applicarsi i tassi ivi previsti.
Ciò non valeva tuttavia ad escludere la sussistenza di validi affidamenti,
la cui nullità per difetto di forma può essere pronunciata solo a vantaggio del cliente, essendo l'apertura di credito già disciplinata in via generale nel contratto di conto corrente (sicchè ai fini della validità non è richiesta l'ulteriore forma scritta) ed essendo pacifico tra le parti che il conto corrente fosse sin dall'origine (o quantomeno dal 1998) affidato.
Rilevava poi il Tribunale che con la produzione dei titoli contrattuali e della serie di estratti conto in suo possesso (relativi al periodo dal giugno del 1997 fino alla chiusura del rapporto), l'attore aveva assolto al proprio onere della prova poiché erano oggetto di domanda addebiti intervenuti nell'intervallo coperto dalle suddette produzioni documentali;
non poteva inoltre imputarglisi il mancato deposito degli estratti conto relativi al periodo 14.2.1991 - 3.6.1997, avendo egli dimostrato di aver formulato istanza stragiudiziale ex art. 119 t.u.b. peraltro, reiterandola in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; ne seguiva, come unica conseguenza,
l'impossibilità di azzerare il primo eventuale saldo negativo e l'irripetibilità, per difetto di prova, degli eventuali addebiti illegittimi applicati nel periodo documentato dagli estratti mancanti. Quanto ai tre estratti conto mensili mancanti (febbraio e novembre 2003, maggio 2013)
riguardavano periodi in cui non risultavano addebiti di interessi e commissioni;
la loro assenza era, pertanto, ininfluente.
Riteneva, quindi, il primo giudice che l'art. 7 comma 3 delle condizioni generali, richiamato dalla lettera di apertura del conto corrente, prevedesse solo che “gli interessi dovuti dal all'Azienda di credito, salvo Parte_2
patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate
usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta
interessi nella stessa misura”; l'ultimo inciso integrava clausola anatocistica invalida essendo il contratto anteriore alla delibera del
C.I.C.R. del 9 febbraio 2000; non erano state pattuite le spese per le singole operazioni, né le valute all'incasso di titoli;
la clausola era inoltre priva del carattere della sufficiente univocità, poiché faceva riferimento all'uso piazza;
l'apertura di credito del 1.10.2013, stabiliva per la prima volta validamente il tasso di interesse, la c.d.f., la c.i.v.. e alcune spese, ferma la nullità della clausola anatocistica, dal momento che l'art. 9 si riferiva alla medesima capitalizzazione di cui al contratto di conto corrente invalida;
non erano inoltre integrati i presupposti perché operasse la capitalizzazione reciproca trimestrale successivamente al 30.6.2000, non ricorrendo i due requisiti non alternativi di adeguamento stabiliti dall'art. 7 della citata delibera , essendo stata effettuata la Parte_3
comunicazione in Gazzetta, mentre la comunicazione al cliente dell'avvenuto adeguamento era avvenuta oltre il termine di legge (solo il 30.03.2001); la cms era invalida in quanto non pattuita con il contratto del
14.2.1991 e indicata nell'apertura di credito del 1.8.2005 - inutilizzabile in quanto disconosciuta - nella sola percentuale di applicazione, senza specificazione della base di calcolo;
gli ulteriori contratti di affidamento prodotti in atti erano successivi al 30.06.2009 e non contenevano pattuizioni di c.m.s.; nel contratto di apertura di credito del 1.10.2013
risultavano, infine, validamente pattuite la c.d.f. e la c.i.v..
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla rilevava che CP_4
entrambe le parti avevano allegato che il conto era affidato almeno a decorrere dall'ottobre 1998, e comunque le aperture di credito risultavano provate, ancorchè non in forma scritta (modalità possibile in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003) in quanto il contratto di conto corrente già prevedeva, all'art.5, la regolamentazione delle aperture di credito, pertanto, la prescrizione decorreva da ogni versamento solutorio.
Evidenziava che il consulente tecnico aveva accertato che il pagamento delle competenze addebitate nei trimestri 2°/1997, 3°/1997, 4°/1997,
3°/1998, 4°/1998, 1°/1999, 4°/1999, 4°/2000, 2°/2001, 4°/2001, 1°/2002,
2°/2002, 4°/2002, 1°/2003, 2°/2003, 4°/2003, 1°/2004, 2°/2004, 4°/2004,
1°/2005, 3°/2005, 4°/2005 e 1°/2006 era stato effettuato in un momento in cui il saldo debitore del c/c (ordinato per valuta) era all'interno dell'affidamento concesso, motivo per cui doveva ritenersi che i versamenti avessero avuto funzione meramente ripristinatoria della provvista e, pertanto, relativamente ad essi non poteva considerarsi prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito; viceversa, il pagamento delle competenze addebitate nei trimestri 1°/1998, 2°/1998, 2°/1999,
3°/1999, 1°/2000, 2°/2000, 3°/2000, 1°/2001, 3°/2001, 3°/2002, 3°/2003,
3°/2004 e 2°/2005 era stato effettuato in un momento in cui il saldo debitore del c/c (ordinato per valuta) era superiore all'affidamento concesso, motivo per cui doveva ritenersi che i versamenti avessero avuto funzione solutoria e, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte,
doveva essere considerata prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito;
infine, il pagamento delle competenze relative al trimestre 2°/2006 era avvenuto successivamente al decennio anteriore all'atto interruttivo della prescrizione e pertanto non era da considerarsi prescritto.
Quanto alle spese relative alla perizia di parte, esse avevano natura di danno emergente e, in quanto necessitate e giustificate in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, dovevano essere riconosciute all'attore a titolo di risarcimento del danno;
le spese di mediazione obbligatoria dovevano essere poste a carico della banca soccombente, perché vi aveva dato causa;
su dette somme maturavano interessi ai sensi dell'art.1284 c.4 cc.
ha proposto appello in data 18.10.21, affidandosi a sei Controparte_1
motivi di gravame e domandando, in via preliminare, dichiararsi la prescrizione di tutte le rimesse aventi natura solutoria intervenute ante
30.05.2006 e nel merito respingersi tutte le domande formulate da poiché infondate, ovvero, con ogni migliore o differente Controparte_3 formula, pronunciando altresì la restituzione in favore dell'Istituto di credito degli importi già corrisposti alla controparte in ragione della sentenza;
in subordine, dichiararsi la compensazione degli importi comunque dovuti alla CP_6
si è costituito in data 27.12.21 insistendo per la reiezione integrale
[...]
dell'appello.
In data 26.1.24 la causa è stata rimandata per la precisazione delle conclusioni al 4.12.24, termine poi rinviato al 19.3.25, data in cui le parti hanno precisato come in epigrafe e in cui la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art.190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure per cui l'attore, con la produzione della serie di estratti conto in suo possesso, seppur in serie incompleta (mancando quelli relativi al periodo 14.02.1991 - 3.6.1997, e quelli relativi alle mensilità
chiuse il 28.2.2003, il 30.11.2003 e il 31.65.2013), aveva assolto al proprio onere probatorio. Argomenta in particolare che tale produzione sarebbe invece stata insufficiente, in quanto aveva agito per Controparte_3
ottenere il ricalcolo del saldo, impossibile in assenza di una serie completa di estratti conto a partire dall'apertura del conto.
Inoltre il giudice avrebbe errato a ritenere non imputabile all'attore il mancato deposito degli estratti conto fino al 1997 avendo egli avanzato istanza ex art 119 TUB senza ottenere riscontro, reiterata in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c., poiché l'ordine di esibizione era stato dichiarato inammissibile dallo stesso Tribunale e l'istanza ex art 119 TUB non poteva essere accolta trattandosi di documentazione di formazione antecedente al decennio;
pertanto non avrebbe mai assolto al CP_3
proprio onus probandi.
Il motivo è infondato.
In base al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione “…in
materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio
per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e
dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a
documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto
mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben
potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale
a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e
idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza
tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)”
(Cass. 29190/2020).
Principio di diritto che può operare, a maggior ragione, anche quando venga richiesta la sola rideterminazione del saldo del contratto.
Condivisibilmente, pertanto, il Tribunale ha fatto proprie le risultanze della CTU che ha svolto i propri conteggi in conformità al quesito sottopostogli ed ha correttamente dato atto dei criteri utilizzati ai fini della rideterminazione del saldo e della documentazione utilizzata a tale scopo;
ha evidenziato la presenza di alcune lacune nella produzione degli estratti conto, risultata, in effetti, non continuativa per l'intero andamento del rapporto;
sulla base dell'esame della documentazione prodotta, ha svolto le operazioni ad esso demandate dal Tribunale, addivenendo alla rideterminazione del saldo come richiesto.
Ritiene la Corte che la correttezza del criterio di calcolo adottato dal CTU
trovi conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. N.
1763/2024), in base alla quale “In tema di rapporti bancari regolati in
conto corrente (…) b) per quanto riguarda, invece, il correntista che
lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne
chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che:
b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga
all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un
saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o
beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo
estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il
primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo
finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al
periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2)
laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi,
anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una
somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di
interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà
utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di
acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del
meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che
la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per
lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in
definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista
all'esito del ricalcolo”.
In merito alla ipotesi b.2 delineata dalla Corte di Cassazione, che appare analoga a quella di specie, la Suprema Corte ha meglio precisato in parte motiva che “laddove manchi documentazione riguardante uno o più
periodi intermedi, anche in tal caso, egli (il correntista:n.d.r.), se sostiene
che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore
importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o
pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo
scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente
documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche
per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale.
Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i
intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato
che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista,
per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se
non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con
la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo
disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli
estratti conto.
2.9.7. In questo modo, dunque, il problema del rischio di
due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, il meccanismo
dell'azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio, per
eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona
allo stesso modo sia per la banca che per il correntista”(Cass. cit. in parte motiva).
Nella CTU espletata in primo grado, cui il Tribunale ha prestato adesione,
vi è stata, dunque corretta applicazione di tale criterio in quanto, a fronte di una produzione documentale incompleta con riferimento ai c.d. saldi intermedi (peraltro solo relativamente a tre trimestri) il consulente d'ufficio è ripartito dall'estratto conto immediatamente successivo
“rettificato delle competenze addebitate nei periodi precedenti e ritenute
dovute” e, quindi, ha operato in modo corretto il collegamento dell'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto, mentre quanto agli estratti conto mancanti dall'apertura del conto (1991) fino al 3.6.1997, è partito dal saldo del primo estratto conto disponibile, non avendo il correntista, che il giudizio ha introdotto, provato a quella data un minore importo a suo debito o un importo a credito e non avendo la banca proposto domanda riconvenzionale.
Il motivo va dunque respinto.
Con il secondo motivo lamenta che i contratti di apertura di credito, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudicante, sarebbero stati pienamente utilizzabili nonostante la sottoscrizione fosse stata disconosciuta: infatti, controparte avrebbe realizzato comportamenti concludenti incompatibili con l'eccezione formulata, in primo luogo utilizzando la liquidità dell'Istituto di credito e dandovi esecuzione, senza contestare i relativi estratti conto;
dunque i contratti di apertura di credito e le relative condizioni ivi riportate sarebbero state pienamente utilizzabili,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. Inoltre, le commissioni di massimo scoperto pattuite in sede di apertura di credito sarebbero state determinate anche relativamente alla base di calcolo, in quanto nella documentazione di sintesi indirizzata allo Zenere il
29.12.2006, si legge che “la commissione viene calcolata sullo scoperto
massimo per data valuta registrato nel trimestre solare, in presenza di
utilizzi di conto di durata pari o superiore a 2 giorni consecutivi di
calendario nel corso del periodo” (doc. n. 10 del fascicolo di primo grado).
L'Istituto di credito quindi non sarebbe stato tenuto a proporre istanza di verificazione, come già argomentato dalla in sede di comparsa CP_4
conclusionale, ma la relativa pronuncia sul punto sarebbe stata omessa dal primo giudicante.
Con la comparsa conclusionale nel presente grado (cfr. pag. 3) la banca appellante ha poi eccepito che il disconoscimento sarebbe stato inammissibile perché formulato prima della produzione delle scritture private disconosciute.
Il motivo è infondato e, relativamente all'ultimo profilo, anche inammissibile.
L'asserita inammissibilità del disconoscimento effettuato in anticipo è
stata fatta valere solo in sede di comparsa conclusionale, e mai prima,
neanche nel grado precedente: dunque l'eccezione è assolutamente nuova e inammissibile;
in ogni caso è infondata, essendo perfettamente valido il disconoscimento preventivo della firma di una scrittura privata non ancora prodotta in giudizio ma già conosciuta e purchè indicata in modo specifico in modo da evitare qualsiasi incertezze (cfr. Cass. 11.3.2021 n. 6890¸Cass.
sez. 5 n. 16232/04), come è avvenuto nella specie in cui lo Zenere ha espressamente individuato con la data tutte le aperture di credito disconosciute.
Nel merito, con la comparsa conclusionale in primo grado la ha CP_4
affermato per la prima volta che: “la Controparte ha incontestabilmente
posto in essere, prima del giudizio, utilizzando la liquidità dell'Istituto di
credito, comportamenti evidentemente concludenti incompatibili con
l'eccezione solo giudizialmente formulata. È, infatti, orientamento più che
consolidato (ormai da cinquant'anni) della Suprema Corte di Cassazione
quello per cui la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente
riconosciuto una scrittura privata, non può nel successivo giudizio
disconoscerla, onde l'altra parte, a seguito dell'avvenuto
disconoscimento, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione.”; ha sostenuto che coerentemente con tale impostazione,
non aveva domandato la verificazione delle scritture di apertura di credito la cui sottoscrizione era stata disconosciuta, né aveva concluso in tal senso.
Rileva la Corte che solo tardivamente, per la prima volta in comparsa conclusionale nel grado precedente, la ha eccepito il tacito CP_4
riconoscimento delle scritture private di apertura di credito per esecuzione volontaria seppure parziale del contratto;
pertanto, non è possibile configurare un'omessa pronuncia sul punto, in quanto il giudice di prime cure ha ritenuto correttamente di non pronunciarsi sulla verificazione, non essendo state prodotte le scritture di comparazione preannunciate e non avendo la tempestivamente eccepito il riconoscimento tacito delle CP_4
scritture nè reiterato l'istanza di verificazione in sede di precisazione delle conclusioni, sostanzialmente rinunciandovi, e si è pronunciato sul disconoscimento tempestivamente operato dichiarando inutilizzabili le scritture private disconosciute e, conseguentemente, ha considerato non pattuite le condizioni economiche in esse riportate (interessi ultralegali,
CMS, spese, cdf e cvi, validamente pattuiti solo con il contratto del
1.10.2013 non disconosciuto).
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto erroneamente il primo giudice, nel dichiarare invalida la clausola anatocistica, avrebbe dato rilevanza al ritardo della nell'effettuare CP_4
la comunicazione di cui alla delibera CICR del 2000. In ogni caso le aperture di credito formalizzate tra le parti a partire dal 01.08.2005 - da ritenersi valide in ragione delle motivazioni già rese nel precedente motivo di gravame - così come pure tutti i documenti di sintesi indirizzati alla controparte, contemplavano la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi relativa agli affidamenti concessi cosicché,
quantomeno per le somme messe a disposizione ed erogate dalla in CP_4
favore dell'Appellato per mezzo delle precitate aperture di credito,
l'anatocismo sarebbe da ritenersi validamente pattuito.
Il motivo è infondato.
Accertato che – per i motivi in precedenza esposti - le aperture credito sono nulle per difetto di forma sicché non possono essere richiamate le pattuizioni in esse contenute anche con riferimento alla previsione della pari capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, non risultano in atti ulteriori nuove pattuizioni di anatocismo successive al
2000, ma solo comunicazioni in sede di estratto conto, del tutto irrilevanti.
Come la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito “l'invio al correntista
degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera
CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è
sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in
vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la
capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita
convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei
contratti soggetti alla nuova disciplina.” (Cassazione civile sez. I,
21/06/2021, n.17634. cfr. da ultimo Cass.
2.4.2024 n. 8639). Ne segue che, poiché le aperture di credito sono state disconosciute, non sussiste alcun patto di anatocismo scritto e, pertanto, esso è stato illegittimamente applicato.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il primo giudicante avrebbe errato nel ritenere sussistenti le aperture di credito pur in assenza di pattuizione scritta utilizzabile tra le parti, e di conseguenza nel ritenere ripristinatorie le rimesse effettuate entro fido secondo le risultanze dell'esame “della documentazione citata, oltre che dei conti scalari
trimestrali depositati agli atti, in particolare dalle basi di calcolo delle
commissioni disponibilità immediata fondi e dalle basi di calcolo delle
commissioni di massimo scoperto”, ancorchè essa fosse stata ritenuta inutilizzabile. Sostiene l'appellante che la giurisprudenza corrente escluderebbe la validità del fido di fatto, pertanto tutte le rimesse annotate in conto corrente ante 30.05.2006 sarebbero da ritenersi prescritte.
Il motivo è fondato nei termini che di seguito si espongono.
Il Tribunale ha ritenuto che l'inutilizzabilità a fini probatori delle lettere di apertura di credito prodotte in atti non implicasse <l'insussistenza di
validi affidamenti, essendo l'apertura di credito già disciplinata in via
generale nel contratto di conto corrente (sicchè ai fini della validità non
è richiesta l'ulteriore forma scritta) ed essendo pacifico tra le parti che il
conto corrente fosse sin dall'origine (o quantomeno dal 1998) affidato>>.
Ha poi affermato che <
contratto per cui la forma scritta è prevista a pena di nullità laddove la regolamentazione del relativo rapporto sia disciplinata nell'ambito del contratto di conto corrente>>. Quindi, riportando quanto elaborato dal consulente tecnico, ha affermato che la determinazione degli affidamenti operanti era avvenuta “considerando il fido di cassa e gli utilizzi medi
operanti del s.b.f. quali risultato dei numeri debitori sui quali sono stati
calcolati gli interessi, suddivisi per il numero dei giorni sino alla
successiva decorrenza e moltiplicati per 1000” (pag.11 sentenza di primo grado), facendo dunque riferimento al cd fido di fatto.
La conclusione alla quale è giunto il primo giudice non appare condivisibile.
Il correntista, sin dal primo grado di giudizio, ha chiesto dichiararsi la nullità dei contratti di apertura di credito espressamente indicati disconoscendo la propria sottoscrizione, lamentando, di conseguenza,
l'assenza di pattuizione scritta circa le condizioni in esse regolate e a seguito di tale disconoscimento, il Tribunale ha giustamente dichiarato illegittime tutte le condizioni previste nei contratti di apertura di credito non riconosciuti in quanto nulle per difetto di forma.
Sebbene sia pacifico che il rapporto di conto corrente per cui è causa sia sorto anteriormente alla Legge n. 154/92, che ha imposto la forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità
per difetto di forma prevista dall'art. 117 , comma 1, TUB, integra una nullità di protezione che non può essere opposta dalla Banca al correntista in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, <
disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma>> (cfr. Cass.
14.12.2023 n. 34997 in motivazione) e decidere dunque di avvalersi del contratto privo di forma <
vizio che affligge il negozio>> (cfr. da ultimo Cass. 14.12.2023 n. 34997,
e Cass. 15.12.2023 n. 35189, entrambe in motivazione cfr. nello stesso senso Cass. 10.4.2024 n. 9712).
Nel caso in esame sin dall'atto di citazione del giudizio di primo grado ha chiesto dichiararsi la nullità dei contratti in data 1.8.05, Controparte_3
11.5.05, 25.5.10, 21.6.13, 23.7.13, 13.8.13, 23.2.14, 30.7.14 e 29.1.15
proprio per mancata stipula in forma scritta (rectius: con una scrittura a lui non riconducibile), affiancando a tale richiesta la censura relativa alla nullità delle singole clausole per carenza di forma scritta delle singole pattuizioni, domanda mai rinunciata e in accoglimento della quale il
Tribunale ha dichiarato la nullità di tutte le condizioni contrattuali in essi previste per difetto di forma scritta e l'illegittimità dei relativi addebiti.
Lo ha dunque scelto di fare valere in giudizio il vizio di nullità per CP_3
difetto di forma che affligge tali contratti e non può, dunque, poi avvalersi dei medesimi contratti dichiarati nulli al fine di dimostrare che il conto corrente fosse stato affidato. Se è vero, infatti, che trattasi di “nullità di protezione” soltanto a vantaggio del correntista e che non può, dunque,
essere eccepita dalla che vi ha dato causa né può operare ove il CP_4 cliente intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio, ciò non vale nel caso in cui egli non vi rinunci e anzi domandi l'accertamento del vizio di forma e la conseguente dichiarazione di nullità.
Né può ritenersi sufficiente, come invece ritenuto dal primo giudice, la mera allegazione, ad opera di entrambe le parti, che il conto corrente de
quo fosse stato sempre affidato, almeno a decorrere dal 1998, avendolo la affermato proprio con riferimento ai contratti di apertura di credito CP_4
prodotti in atti e disconosciuti dal correntista, e non avendo quest'ultimo in alcun modo dimostrato, neppure per presunzioni (cfr. Cass. 14.12.2023
n 34997), che il conto fosse stato affidato sulla scorta di affidamenti diversi da quelli di cui alla documentazione disconosciuta, non potendo l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario essere ricavata,
per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto
(Cass. 28 luglio 1999, n. 8160); inoltre una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947). Il saldo del conto corrente n. 10172 per cui è causa va, pertanto,
rideterminato nel minore importo di euro 32.571,93 (cfr. integrazione di ctu in primo grado), non tenendo conto dei contratti di apertura di credito disconosciuti e del fido di fatto e tenuto conto della prescrizione dell'azione di ripetizione fino al 30.5.2006.
Con il quinto motivo lo lamenta che il giudice di prime cure CP_3
avrebbe erroneamente utilizzato il saldo rettificato come base di calcolo per la prescrizione, in quanto l'uso di questo anziché del saldo banca vanificherebbe l'effetto della prescrizione perché se quelle annotazioni illegittime fossero prioritariamente epurate dal conto, il versamento, oltre a non trovare alcuna corrispondenza contabile con l'extra-fido o lo scoperto che sarebbe andato a ripianare, sarebbe o sempre ripristinatorio
(e quindi, come tale, completamente immune dalla prescrizione fino alla chiusura del conto), ovvero sì solutorio, ma soltanto di poste a debito legittime, dunque non oggetto della domanda.
La censura è infondata.
L'utilizzo del “saldo rettificato” ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente del quo è, infatti, coerente con la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che << nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr. Cass. n. 7721 del 2023, alle cui esaurienti argomentazioni può qui farsi rinvio ex art. 118, comma 1,
disp. att. cod. proc. civ.)>>.
Con il quinto motivo la banca appellante lamenta che il giudice avrebbe errato nell'applicare gli interessi ex 1284, IV comma, cod. civ. agli importi oggetto di condanna. Poiché il presupposto giuridico dell'applicazione del
'tasso di interesse legale moratorio' sarebbe costituito dalla mancata determinazione, ad opera della parti, della misura degli interessi, la norma sarebbe applicabile soltanto all'ipotesi di inadempimenti di contenuto economico individuato od individuabile a priori, ossia nei giudizi di accertamento del diritto (e conseguente condanna) al pagamento di una somma di denaro determinata ab origine e non versata, visto che lo scopo del legislatore sarebbe quello di contrastare solo “i ritardi nel pagamento”
e null'altro; dovrebbero pertanto escludersi dal suo ambito di operatività
tutti i casi in cui le parti non abbiano avuto la materiale possibilità di determinare un tasso convenzionale, come nel caso di ripetizione d'indebito.
Il motivo è infondato.
Il quarto comma dell'art.1284 stabilisce che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale
il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La giurisprudenza di legittimità, anche recentissima (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 7677 del 2025), conferma l'applicabilità dell'articolo 1284
c.4 cc anche alle somme da restituirsi a titolo di indebito. Il SC precisa che: “Come questa Corte -anche a Sezioni Unite-, nel sottolineare
l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi
commerciali (o “super-interessi”) rispetto a quella produttiva degli
ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284
c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare,
il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile
alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da
fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola
di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la
misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della
disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass.,
3/1/2023, n. 61 ). Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio
d'interessi previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle
obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la
natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è “da accertarsi se vi
sia una (valida ed efficace) pattuizione della misura contrattuale degli
interessi, come prevista dall'articolo 1284 comma 4, quale circostanza la
cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata” ( così Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449
). A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro
applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. qualunque sia la
relativa fonte”
Nel caso di specie, è stato accertato che tale valida pattuizione è assente,
pertanto il giudice di prime cure ha correttamente applicato l'art.1284 c.4.
In conclusione, il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di appello sono infondati e vanno respinti.
In accoglimento del terzo motivo di appello il saldo del conto corrente ordinario n. 10172 oggetto di causa va rideterminato nella minor somma di euro 32.571,93 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma,
c.c., dalla data della domanda al saldo;
per l'effetto, CP_7
e è tenuto a restituire la differenza tra quanto dovuto e quanto dalla CP_4
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. ricevute di bonifici prodotti dalla in atti), oltre interessi legali dal pagamento CP_4
al saldo.
Deve dunque provvedersi ad una nuova regolamentazione delle spese secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre,
in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può
essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. 26.3.2025 n.
8040; Cass. 21.6.2024 n. 17222; Cass.11423/2016).
Ciò posto, tenuto conto dell'esito della lite, in cui la risulta CP_4
sostanzialmente soccombente, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste integralmente a suo carico tenuto conto dei parametri medi
(ad eccezione della fase istruttoria del presente grado che si liquida al minimo tenuto conto dell'attività effettivamente svolta) del DM 147/2022
e dello scaglione di valore in relazione alla domanda accolta (26.001 –
52.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Brescia n.733/21 in data 17.3.21 nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_3
- in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che il saldo del conto corrente ordinario n. 10172 oggetto di causa va rideterminato nella minor somma di euro 32.57193 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284,
quarto comma, c.c., dalla data della domanda al saldo, e per l'effetto,
è tenuto a restituire la differenza tra quanto dovuto e Controparte_8
quanto dalla corrisposto in esecuzione della sentenza di primo CP_4 grado, oltre interessi nella misura legale dal pagamento al saldo;
-condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio in favore di che liquida: Controparte_8
per il giudizio di primo grado in euro 1701,00 per la fase di studio, euro
1204,00 per la fase introduttiva, euro 1806,00 per la fase istruttoria ed euro
2905,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, ed accessori di legge;
per il presente grado in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00
per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase istruttoria ed euro 3470,00
per la fase decisoria, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia in data 9 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1059/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1059/2021 R.G., allo scadere dei termini di cui all'art.190 cpc, promossa d a
OGGETTO:
Contratti bancari
(incorporante Controparte_1 [...]
Controparte_2
), CF e PI sedente in 10121 Torino,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
146041 Piazza San Carlo, 156, in persona del procuratore pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli Avv.ti Alfredo Bazoli, e
Mauro Gheda, entrambi del Foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso lo studio dei Medesimi in 25122 Brescia, Contrada Soncin Rotto, 6
APPELLANTE
c o n t r o (c.f. e p. iva Controparte_3 C.F._1
, corrente in Ponte San Nicolò (PD), Via Raffaele Sanzio n. P.IVA_3
4, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Alessandro
Stievanin del Foro di Padova nonché dall'Avv. Simone Rizzi del Foro di
Padova elettivamente domiciliata presso il loro studio in Galleria G.
Berchet n. 3, 35131 Padova
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n.733/21 in data
17.3.21
CONCLUSIONI
Dell'appellante
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, accogliere,
per le motivazioni di fatto e di diritto supra esposte, la presente impugnazione e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 733/2021
pubblicata dall'Ill.mo Tribunale di Brescia, GI Dott.ssa Angelica
Castellani, il 17.03.2021 a definizione del procedimento RG n. 9666/2016,
non notificata, accogliendo le domande già spiegate dalla Banca, e dunque:
- in via preliminare: dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la prescrizione di tutte le rimesse aventi natura solutoria intervenute ante
30.05.2006, considerando quale dies a quo quello dell'annotazione del singolo pagamento in conto corrente;
- nel merito: respingere tutte le domande formulate dal Sig. CP_3
poiché infondate, ovvero, con ogni miglior o differente formula,
[...] pronunciando altresì la restituzione in favore dell'Istituto di credito degli importi già corrisposti alla Controparte in ragione della Sentenza;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, delle domande formulate dal Sig. Controparte_3
riconoscere in favore della gli importi, da Controparte_1
determinarsi giudizialmente secondo equità, comunque dovuti all'Istituto
di credito per i servizi bancari, anche di affidamento, forniti all'Appellato
e, conseguentemente, compensare, quantomeno parzialmente, gli importi richiesti in restituzione dalla Controparte;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva di eventualmente produrre e dedurre, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico di cui al procedimento di primo grado
Dell'appellato
1) rigettare completamente l'appello in quanto infondato;
2) condannare parte appellante alle spese di giudizio del grado di appello,
oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (d'ora in avanti conveniva in giudizio, Parte_1 CP_3
davanti al Tribunale di Brescia, (incorporante Controparte_1 [...]
a sua volta incorporante in data CP_4 Controparte_5
30.5.2016. Lamentava l'illegittima applicazione di interessi ultralegali,
usurari, anatocistici e di commissioni, spese e giorni di valuta non pattuiti in relazione al rapporto di conto corrente n. 10172, acceso in data 14.2.1991 presso la filiale di Ponte San Nicolò (PD) della ed estinto CP_4
in data 10.3.2016; chiedeva pertanto il ricalcolo del corretto saldo contabile e la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti nel corso del rapporto.
Si costituiva in giudizio la ed eccepiva in via preliminare, la CP_4
prescrizione dell'azione di ripetizione relativamente alle rimesse aventi natura solutoria intervenute anteriormente al 30.5.2006, ed insisteva per il rigetto di tutte le domande avversarie.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, il giudice ammetteva c.t.u. contabile,
depositata in data 18.3.19; la successiva integrazione era depositata in data
29.10.19.
La causa era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica con sentenza n.733/21 in data 17.3.21 decideva come segue: “Il tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna alla restituzione in favore di Controparte_2
della somma di € 42.599,66 e al risarcimento di € Controparte_3
1.500,00 oltre Iva, oltre agli interessi al tasso di cui all'art.1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in
complessivi € 7.254,00 a titolo di compensi ed € 606,00 a titolo di esborsi
(di cui € 61,00 per spese di mediazione), oltre al rimborso forfettario delle
spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a
carico di parte convenuta (ferma la solidarietà nei confronti del c.t.u.) e,
per l'effetto, condanna quest'ultima alla rifusione in favore di parte
attrice dell'importo di € 4.008 accessori inclusi;
dispone la distrazione delle suddette spese giudiziali a favore del
procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.”
Il Tribunale affermava che con l'atto di citazione , oltre Controparte_3
alla parziale nullità del contratto di conto corrente n. 10172 in data
14.2.1991 stipulato con la banca convenuta per assenza di idonea pattuizione del tasso di interesse ultralegale, di commissioni, spese e giorni di valuta, nonché per illiceità della clausola anatocistica e superamento del tasso soglia in determinati trimestri, aveva lamentato anche la nullità
integrale dei contratti di apertura di credito datati 1.5.2005, 25.5.2010,
21.6.2013, 23.7.2013, 13.8.2013, 23.2.2014, 30.7.2014 e 29.1.2015, in quanto recanti sottoscrizioni a sé non riferibili che aveva formalmente disconosciuto.
La Banca, costituendosi in giudizio, aveva dichiarato di volersi avvalere delle scritture private disconosciute, formulando “istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ.” e “riservandosi, all'uopo, entro i termini istruttori, la produzione di scritture di comparazione”, senza dar poi seguito a tale produzione. Pertanto, le scritture private disconosciute erano inutilizzabili in quanto prive di efficacia probatoria, giacchè l'istanza di verificazione non era stata accompagnata da alcun corredo probatorio e dunque non potevano applicarsi i tassi ivi previsti.
Ciò non valeva tuttavia ad escludere la sussistenza di validi affidamenti,
la cui nullità per difetto di forma può essere pronunciata solo a vantaggio del cliente, essendo l'apertura di credito già disciplinata in via generale nel contratto di conto corrente (sicchè ai fini della validità non è richiesta l'ulteriore forma scritta) ed essendo pacifico tra le parti che il conto corrente fosse sin dall'origine (o quantomeno dal 1998) affidato.
Rilevava poi il Tribunale che con la produzione dei titoli contrattuali e della serie di estratti conto in suo possesso (relativi al periodo dal giugno del 1997 fino alla chiusura del rapporto), l'attore aveva assolto al proprio onere della prova poiché erano oggetto di domanda addebiti intervenuti nell'intervallo coperto dalle suddette produzioni documentali;
non poteva inoltre imputarglisi il mancato deposito degli estratti conto relativi al periodo 14.2.1991 - 3.6.1997, avendo egli dimostrato di aver formulato istanza stragiudiziale ex art. 119 t.u.b. peraltro, reiterandola in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; ne seguiva, come unica conseguenza,
l'impossibilità di azzerare il primo eventuale saldo negativo e l'irripetibilità, per difetto di prova, degli eventuali addebiti illegittimi applicati nel periodo documentato dagli estratti mancanti. Quanto ai tre estratti conto mensili mancanti (febbraio e novembre 2003, maggio 2013)
riguardavano periodi in cui non risultavano addebiti di interessi e commissioni;
la loro assenza era, pertanto, ininfluente.
Riteneva, quindi, il primo giudice che l'art. 7 comma 3 delle condizioni generali, richiamato dalla lettera di apertura del conto corrente, prevedesse solo che “gli interessi dovuti dal all'Azienda di credito, salvo Parte_2
patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate
usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, e producono a loro volta
interessi nella stessa misura”; l'ultimo inciso integrava clausola anatocistica invalida essendo il contratto anteriore alla delibera del
C.I.C.R. del 9 febbraio 2000; non erano state pattuite le spese per le singole operazioni, né le valute all'incasso di titoli;
la clausola era inoltre priva del carattere della sufficiente univocità, poiché faceva riferimento all'uso piazza;
l'apertura di credito del 1.10.2013, stabiliva per la prima volta validamente il tasso di interesse, la c.d.f., la c.i.v.. e alcune spese, ferma la nullità della clausola anatocistica, dal momento che l'art. 9 si riferiva alla medesima capitalizzazione di cui al contratto di conto corrente invalida;
non erano inoltre integrati i presupposti perché operasse la capitalizzazione reciproca trimestrale successivamente al 30.6.2000, non ricorrendo i due requisiti non alternativi di adeguamento stabiliti dall'art. 7 della citata delibera , essendo stata effettuata la Parte_3
comunicazione in Gazzetta, mentre la comunicazione al cliente dell'avvenuto adeguamento era avvenuta oltre il termine di legge (solo il 30.03.2001); la cms era invalida in quanto non pattuita con il contratto del
14.2.1991 e indicata nell'apertura di credito del 1.8.2005 - inutilizzabile in quanto disconosciuta - nella sola percentuale di applicazione, senza specificazione della base di calcolo;
gli ulteriori contratti di affidamento prodotti in atti erano successivi al 30.06.2009 e non contenevano pattuizioni di c.m.s.; nel contratto di apertura di credito del 1.10.2013
risultavano, infine, validamente pattuite la c.d.f. e la c.i.v..
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla rilevava che CP_4
entrambe le parti avevano allegato che il conto era affidato almeno a decorrere dall'ottobre 1998, e comunque le aperture di credito risultavano provate, ancorchè non in forma scritta (modalità possibile in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003) in quanto il contratto di conto corrente già prevedeva, all'art.5, la regolamentazione delle aperture di credito, pertanto, la prescrizione decorreva da ogni versamento solutorio.
Evidenziava che il consulente tecnico aveva accertato che il pagamento delle competenze addebitate nei trimestri 2°/1997, 3°/1997, 4°/1997,
3°/1998, 4°/1998, 1°/1999, 4°/1999, 4°/2000, 2°/2001, 4°/2001, 1°/2002,
2°/2002, 4°/2002, 1°/2003, 2°/2003, 4°/2003, 1°/2004, 2°/2004, 4°/2004,
1°/2005, 3°/2005, 4°/2005 e 1°/2006 era stato effettuato in un momento in cui il saldo debitore del c/c (ordinato per valuta) era all'interno dell'affidamento concesso, motivo per cui doveva ritenersi che i versamenti avessero avuto funzione meramente ripristinatoria della provvista e, pertanto, relativamente ad essi non poteva considerarsi prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito; viceversa, il pagamento delle competenze addebitate nei trimestri 1°/1998, 2°/1998, 2°/1999,
3°/1999, 1°/2000, 2°/2000, 3°/2000, 1°/2001, 3°/2001, 3°/2002, 3°/2003,
3°/2004 e 2°/2005 era stato effettuato in un momento in cui il saldo debitore del c/c (ordinato per valuta) era superiore all'affidamento concesso, motivo per cui doveva ritenersi che i versamenti avessero avuto funzione solutoria e, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte,
doveva essere considerata prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito;
infine, il pagamento delle competenze relative al trimestre 2°/2006 era avvenuto successivamente al decennio anteriore all'atto interruttivo della prescrizione e pertanto non era da considerarsi prescritto.
Quanto alle spese relative alla perizia di parte, esse avevano natura di danno emergente e, in quanto necessitate e giustificate in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, dovevano essere riconosciute all'attore a titolo di risarcimento del danno;
le spese di mediazione obbligatoria dovevano essere poste a carico della banca soccombente, perché vi aveva dato causa;
su dette somme maturavano interessi ai sensi dell'art.1284 c.4 cc.
ha proposto appello in data 18.10.21, affidandosi a sei Controparte_1
motivi di gravame e domandando, in via preliminare, dichiararsi la prescrizione di tutte le rimesse aventi natura solutoria intervenute ante
30.05.2006 e nel merito respingersi tutte le domande formulate da poiché infondate, ovvero, con ogni migliore o differente Controparte_3 formula, pronunciando altresì la restituzione in favore dell'Istituto di credito degli importi già corrisposti alla controparte in ragione della sentenza;
in subordine, dichiararsi la compensazione degli importi comunque dovuti alla CP_6
si è costituito in data 27.12.21 insistendo per la reiezione integrale
[...]
dell'appello.
In data 26.1.24 la causa è stata rimandata per la precisazione delle conclusioni al 4.12.24, termine poi rinviato al 19.3.25, data in cui le parti hanno precisato come in epigrafe e in cui la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art.190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure per cui l'attore, con la produzione della serie di estratti conto in suo possesso, seppur in serie incompleta (mancando quelli relativi al periodo 14.02.1991 - 3.6.1997, e quelli relativi alle mensilità
chiuse il 28.2.2003, il 30.11.2003 e il 31.65.2013), aveva assolto al proprio onere probatorio. Argomenta in particolare che tale produzione sarebbe invece stata insufficiente, in quanto aveva agito per Controparte_3
ottenere il ricalcolo del saldo, impossibile in assenza di una serie completa di estratti conto a partire dall'apertura del conto.
Inoltre il giudice avrebbe errato a ritenere non imputabile all'attore il mancato deposito degli estratti conto fino al 1997 avendo egli avanzato istanza ex art 119 TUB senza ottenere riscontro, reiterata in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c., poiché l'ordine di esibizione era stato dichiarato inammissibile dallo stesso Tribunale e l'istanza ex art 119 TUB non poteva essere accolta trattandosi di documentazione di formazione antecedente al decennio;
pertanto non avrebbe mai assolto al CP_3
proprio onus probandi.
Il motivo è infondato.
In base al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione “…in
materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio
per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e
dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a
documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto
mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben
potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale
a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e
idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza
tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)”
(Cass. 29190/2020).
Principio di diritto che può operare, a maggior ragione, anche quando venga richiesta la sola rideterminazione del saldo del contratto.
Condivisibilmente, pertanto, il Tribunale ha fatto proprie le risultanze della CTU che ha svolto i propri conteggi in conformità al quesito sottopostogli ed ha correttamente dato atto dei criteri utilizzati ai fini della rideterminazione del saldo e della documentazione utilizzata a tale scopo;
ha evidenziato la presenza di alcune lacune nella produzione degli estratti conto, risultata, in effetti, non continuativa per l'intero andamento del rapporto;
sulla base dell'esame della documentazione prodotta, ha svolto le operazioni ad esso demandate dal Tribunale, addivenendo alla rideterminazione del saldo come richiesto.
Ritiene la Corte che la correttezza del criterio di calcolo adottato dal CTU
trovi conferma in una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. N.
1763/2024), in base alla quale “In tema di rapporti bancari regolati in
conto corrente (…) b) per quanto riguarda, invece, il correntista che
lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne
chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che:
b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga
all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un
saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o
beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo
estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il
primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo
finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al
periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2)
laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi,
anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una
somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di
interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà
utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di
acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del
meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che
la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per
lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in
definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista
all'esito del ricalcolo”.
In merito alla ipotesi b.2 delineata dalla Corte di Cassazione, che appare analoga a quella di specie, la Suprema Corte ha meglio precisato in parte motiva che “laddove manchi documentazione riguardante uno o più
periodi intermedi, anche in tal caso, egli (il correntista:n.d.r.), se sostiene
che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore
importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o
pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo
scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente
documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche
per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale.
Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i
intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l'evidente risultato
che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista,
per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se
non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con
la conseguenza che l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo
disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli
estratti conto.
2.9.7. In questo modo, dunque, il problema del rischio di
due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, il meccanismo
dell'azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio, per
eventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona
allo stesso modo sia per la banca che per il correntista”(Cass. cit. in parte motiva).
Nella CTU espletata in primo grado, cui il Tribunale ha prestato adesione,
vi è stata, dunque corretta applicazione di tale criterio in quanto, a fronte di una produzione documentale incompleta con riferimento ai c.d. saldi intermedi (peraltro solo relativamente a tre trimestri) il consulente d'ufficio è ripartito dall'estratto conto immediatamente successivo
“rettificato delle competenze addebitate nei periodi precedenti e ritenute
dovute” e, quindi, ha operato in modo corretto il collegamento dell'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto, mentre quanto agli estratti conto mancanti dall'apertura del conto (1991) fino al 3.6.1997, è partito dal saldo del primo estratto conto disponibile, non avendo il correntista, che il giudizio ha introdotto, provato a quella data un minore importo a suo debito o un importo a credito e non avendo la banca proposto domanda riconvenzionale.
Il motivo va dunque respinto.
Con il secondo motivo lamenta che i contratti di apertura di credito, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudicante, sarebbero stati pienamente utilizzabili nonostante la sottoscrizione fosse stata disconosciuta: infatti, controparte avrebbe realizzato comportamenti concludenti incompatibili con l'eccezione formulata, in primo luogo utilizzando la liquidità dell'Istituto di credito e dandovi esecuzione, senza contestare i relativi estratti conto;
dunque i contratti di apertura di credito e le relative condizioni ivi riportate sarebbero state pienamente utilizzabili,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. Inoltre, le commissioni di massimo scoperto pattuite in sede di apertura di credito sarebbero state determinate anche relativamente alla base di calcolo, in quanto nella documentazione di sintesi indirizzata allo Zenere il
29.12.2006, si legge che “la commissione viene calcolata sullo scoperto
massimo per data valuta registrato nel trimestre solare, in presenza di
utilizzi di conto di durata pari o superiore a 2 giorni consecutivi di
calendario nel corso del periodo” (doc. n. 10 del fascicolo di primo grado).
L'Istituto di credito quindi non sarebbe stato tenuto a proporre istanza di verificazione, come già argomentato dalla in sede di comparsa CP_4
conclusionale, ma la relativa pronuncia sul punto sarebbe stata omessa dal primo giudicante.
Con la comparsa conclusionale nel presente grado (cfr. pag. 3) la banca appellante ha poi eccepito che il disconoscimento sarebbe stato inammissibile perché formulato prima della produzione delle scritture private disconosciute.
Il motivo è infondato e, relativamente all'ultimo profilo, anche inammissibile.
L'asserita inammissibilità del disconoscimento effettuato in anticipo è
stata fatta valere solo in sede di comparsa conclusionale, e mai prima,
neanche nel grado precedente: dunque l'eccezione è assolutamente nuova e inammissibile;
in ogni caso è infondata, essendo perfettamente valido il disconoscimento preventivo della firma di una scrittura privata non ancora prodotta in giudizio ma già conosciuta e purchè indicata in modo specifico in modo da evitare qualsiasi incertezze (cfr. Cass. 11.3.2021 n. 6890¸Cass.
sez. 5 n. 16232/04), come è avvenuto nella specie in cui lo Zenere ha espressamente individuato con la data tutte le aperture di credito disconosciute.
Nel merito, con la comparsa conclusionale in primo grado la ha CP_4
affermato per la prima volta che: “la Controparte ha incontestabilmente
posto in essere, prima del giudizio, utilizzando la liquidità dell'Istituto di
credito, comportamenti evidentemente concludenti incompatibili con
l'eccezione solo giudizialmente formulata. È, infatti, orientamento più che
consolidato (ormai da cinquant'anni) della Suprema Corte di Cassazione
quello per cui la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente
riconosciuto una scrittura privata, non può nel successivo giudizio
disconoscerla, onde l'altra parte, a seguito dell'avvenuto
disconoscimento, non è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione.”; ha sostenuto che coerentemente con tale impostazione,
non aveva domandato la verificazione delle scritture di apertura di credito la cui sottoscrizione era stata disconosciuta, né aveva concluso in tal senso.
Rileva la Corte che solo tardivamente, per la prima volta in comparsa conclusionale nel grado precedente, la ha eccepito il tacito CP_4
riconoscimento delle scritture private di apertura di credito per esecuzione volontaria seppure parziale del contratto;
pertanto, non è possibile configurare un'omessa pronuncia sul punto, in quanto il giudice di prime cure ha ritenuto correttamente di non pronunciarsi sulla verificazione, non essendo state prodotte le scritture di comparazione preannunciate e non avendo la tempestivamente eccepito il riconoscimento tacito delle CP_4
scritture nè reiterato l'istanza di verificazione in sede di precisazione delle conclusioni, sostanzialmente rinunciandovi, e si è pronunciato sul disconoscimento tempestivamente operato dichiarando inutilizzabili le scritture private disconosciute e, conseguentemente, ha considerato non pattuite le condizioni economiche in esse riportate (interessi ultralegali,
CMS, spese, cdf e cvi, validamente pattuiti solo con il contratto del
1.10.2013 non disconosciuto).
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto erroneamente il primo giudice, nel dichiarare invalida la clausola anatocistica, avrebbe dato rilevanza al ritardo della nell'effettuare CP_4
la comunicazione di cui alla delibera CICR del 2000. In ogni caso le aperture di credito formalizzate tra le parti a partire dal 01.08.2005 - da ritenersi valide in ragione delle motivazioni già rese nel precedente motivo di gravame - così come pure tutti i documenti di sintesi indirizzati alla controparte, contemplavano la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi relativa agli affidamenti concessi cosicché,
quantomeno per le somme messe a disposizione ed erogate dalla in CP_4
favore dell'Appellato per mezzo delle precitate aperture di credito,
l'anatocismo sarebbe da ritenersi validamente pattuito.
Il motivo è infondato.
Accertato che – per i motivi in precedenza esposti - le aperture credito sono nulle per difetto di forma sicché non possono essere richiamate le pattuizioni in esse contenute anche con riferimento alla previsione della pari capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, non risultano in atti ulteriori nuove pattuizioni di anatocismo successive al
2000, ma solo comunicazioni in sede di estratto conto, del tutto irrilevanti.
Come la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito “l'invio al correntista
degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera
CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è
sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in
vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la
capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita
convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei
contratti soggetti alla nuova disciplina.” (Cassazione civile sez. I,
21/06/2021, n.17634. cfr. da ultimo Cass.
2.4.2024 n. 8639). Ne segue che, poiché le aperture di credito sono state disconosciute, non sussiste alcun patto di anatocismo scritto e, pertanto, esso è stato illegittimamente applicato.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il primo giudicante avrebbe errato nel ritenere sussistenti le aperture di credito pur in assenza di pattuizione scritta utilizzabile tra le parti, e di conseguenza nel ritenere ripristinatorie le rimesse effettuate entro fido secondo le risultanze dell'esame “della documentazione citata, oltre che dei conti scalari
trimestrali depositati agli atti, in particolare dalle basi di calcolo delle
commissioni disponibilità immediata fondi e dalle basi di calcolo delle
commissioni di massimo scoperto”, ancorchè essa fosse stata ritenuta inutilizzabile. Sostiene l'appellante che la giurisprudenza corrente escluderebbe la validità del fido di fatto, pertanto tutte le rimesse annotate in conto corrente ante 30.05.2006 sarebbero da ritenersi prescritte.
Il motivo è fondato nei termini che di seguito si espongono.
Il Tribunale ha ritenuto che l'inutilizzabilità a fini probatori delle lettere di apertura di credito prodotte in atti non implicasse <l'insussistenza di
validi affidamenti, essendo l'apertura di credito già disciplinata in via
generale nel contratto di conto corrente (sicchè ai fini della validità non
è richiesta l'ulteriore forma scritta) ed essendo pacifico tra le parti che il
conto corrente fosse sin dall'origine (o quantomeno dal 1998) affidato>>.
Ha poi affermato che <
contratto per cui la forma scritta è prevista a pena di nullità laddove la regolamentazione del relativo rapporto sia disciplinata nell'ambito del contratto di conto corrente>>. Quindi, riportando quanto elaborato dal consulente tecnico, ha affermato che la determinazione degli affidamenti operanti era avvenuta “considerando il fido di cassa e gli utilizzi medi
operanti del s.b.f. quali risultato dei numeri debitori sui quali sono stati
calcolati gli interessi, suddivisi per il numero dei giorni sino alla
successiva decorrenza e moltiplicati per 1000” (pag.11 sentenza di primo grado), facendo dunque riferimento al cd fido di fatto.
La conclusione alla quale è giunto il primo giudice non appare condivisibile.
Il correntista, sin dal primo grado di giudizio, ha chiesto dichiararsi la nullità dei contratti di apertura di credito espressamente indicati disconoscendo la propria sottoscrizione, lamentando, di conseguenza,
l'assenza di pattuizione scritta circa le condizioni in esse regolate e a seguito di tale disconoscimento, il Tribunale ha giustamente dichiarato illegittime tutte le condizioni previste nei contratti di apertura di credito non riconosciuti in quanto nulle per difetto di forma.
Sebbene sia pacifico che il rapporto di conto corrente per cui è causa sia sorto anteriormente alla Legge n. 154/92, che ha imposto la forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità
per difetto di forma prevista dall'art. 117 , comma 1, TUB, integra una nullità di protezione che non può essere opposta dalla Banca al correntista in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, <
disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma>> (cfr. Cass.
14.12.2023 n. 34997 in motivazione) e decidere dunque di avvalersi del contratto privo di forma <
vizio che affligge il negozio>> (cfr. da ultimo Cass. 14.12.2023 n. 34997,
e Cass. 15.12.2023 n. 35189, entrambe in motivazione cfr. nello stesso senso Cass. 10.4.2024 n. 9712).
Nel caso in esame sin dall'atto di citazione del giudizio di primo grado ha chiesto dichiararsi la nullità dei contratti in data 1.8.05, Controparte_3
11.5.05, 25.5.10, 21.6.13, 23.7.13, 13.8.13, 23.2.14, 30.7.14 e 29.1.15
proprio per mancata stipula in forma scritta (rectius: con una scrittura a lui non riconducibile), affiancando a tale richiesta la censura relativa alla nullità delle singole clausole per carenza di forma scritta delle singole pattuizioni, domanda mai rinunciata e in accoglimento della quale il
Tribunale ha dichiarato la nullità di tutte le condizioni contrattuali in essi previste per difetto di forma scritta e l'illegittimità dei relativi addebiti.
Lo ha dunque scelto di fare valere in giudizio il vizio di nullità per CP_3
difetto di forma che affligge tali contratti e non può, dunque, poi avvalersi dei medesimi contratti dichiarati nulli al fine di dimostrare che il conto corrente fosse stato affidato. Se è vero, infatti, che trattasi di “nullità di protezione” soltanto a vantaggio del correntista e che non può, dunque,
essere eccepita dalla che vi ha dato causa né può operare ove il CP_4 cliente intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio, ciò non vale nel caso in cui egli non vi rinunci e anzi domandi l'accertamento del vizio di forma e la conseguente dichiarazione di nullità.
Né può ritenersi sufficiente, come invece ritenuto dal primo giudice, la mera allegazione, ad opera di entrambe le parti, che il conto corrente de
quo fosse stato sempre affidato, almeno a decorrere dal 1998, avendolo la affermato proprio con riferimento ai contratti di apertura di credito CP_4
prodotti in atti e disconosciuti dal correntista, e non avendo quest'ultimo in alcun modo dimostrato, neppure per presunzioni (cfr. Cass. 14.12.2023
n 34997), che il conto fosse stato affidato sulla scorta di affidamenti diversi da quelli di cui alla documentazione disconosciuta, non potendo l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario essere ricavata,
per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto
(Cass. 28 luglio 1999, n. 8160); inoltre una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947). Il saldo del conto corrente n. 10172 per cui è causa va, pertanto,
rideterminato nel minore importo di euro 32.571,93 (cfr. integrazione di ctu in primo grado), non tenendo conto dei contratti di apertura di credito disconosciuti e del fido di fatto e tenuto conto della prescrizione dell'azione di ripetizione fino al 30.5.2006.
Con il quinto motivo lo lamenta che il giudice di prime cure CP_3
avrebbe erroneamente utilizzato il saldo rettificato come base di calcolo per la prescrizione, in quanto l'uso di questo anziché del saldo banca vanificherebbe l'effetto della prescrizione perché se quelle annotazioni illegittime fossero prioritariamente epurate dal conto, il versamento, oltre a non trovare alcuna corrispondenza contabile con l'extra-fido o lo scoperto che sarebbe andato a ripianare, sarebbe o sempre ripristinatorio
(e quindi, come tale, completamente immune dalla prescrizione fino alla chiusura del conto), ovvero sì solutorio, ma soltanto di poste a debito legittime, dunque non oggetto della domanda.
La censura è infondata.
L'utilizzo del “saldo rettificato” ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente del quo è, infatti, coerente con la più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che << nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr. Cass. n. 7721 del 2023, alle cui esaurienti argomentazioni può qui farsi rinvio ex art. 118, comma 1,
disp. att. cod. proc. civ.)>>.
Con il quinto motivo la banca appellante lamenta che il giudice avrebbe errato nell'applicare gli interessi ex 1284, IV comma, cod. civ. agli importi oggetto di condanna. Poiché il presupposto giuridico dell'applicazione del
'tasso di interesse legale moratorio' sarebbe costituito dalla mancata determinazione, ad opera della parti, della misura degli interessi, la norma sarebbe applicabile soltanto all'ipotesi di inadempimenti di contenuto economico individuato od individuabile a priori, ossia nei giudizi di accertamento del diritto (e conseguente condanna) al pagamento di una somma di denaro determinata ab origine e non versata, visto che lo scopo del legislatore sarebbe quello di contrastare solo “i ritardi nel pagamento”
e null'altro; dovrebbero pertanto escludersi dal suo ambito di operatività
tutti i casi in cui le parti non abbiano avuto la materiale possibilità di determinare un tasso convenzionale, come nel caso di ripetizione d'indebito.
Il motivo è infondato.
Il quarto comma dell'art.1284 stabilisce che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale
il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La giurisprudenza di legittimità, anche recentissima (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 7677 del 2025), conferma l'applicabilità dell'articolo 1284
c.4 cc anche alle somme da restituirsi a titolo di indebito. Il SC precisa che: “Come questa Corte -anche a Sezioni Unite-, nel sottolineare
l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi
commerciali (o “super-interessi”) rispetto a quella produttiva degli
ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al 1° comma dell'art. 1284
c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha avuto modo di affermare,
il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è applicabile
alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da
fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola
di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la
misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della
disposizione, e non già a delimitarne il campo d'applicazione ( v. Cass.,
3/1/2023, n. 61 ). Si è al riguardo precisato, da un canto, che il saggio
d'interessi previsto dall'art. 1284, 4° comma, c.c., trova applicazione alle
obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale qualunque sia la
natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è “da accertarsi se vi
sia una (valida ed efficace) pattuizione della misura contrattuale degli
interessi, come prevista dall'articolo 1284 comma 4, quale circostanza la
cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata” ( così Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449
). A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro
applicabile il saggio d'interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. qualunque sia la
relativa fonte”
Nel caso di specie, è stato accertato che tale valida pattuizione è assente,
pertanto il giudice di prime cure ha correttamente applicato l'art.1284 c.4.
In conclusione, il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di appello sono infondati e vanno respinti.
In accoglimento del terzo motivo di appello il saldo del conto corrente ordinario n. 10172 oggetto di causa va rideterminato nella minor somma di euro 32.571,93 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma,
c.c., dalla data della domanda al saldo;
per l'effetto, CP_7
e è tenuto a restituire la differenza tra quanto dovuto e quanto dalla CP_4
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. ricevute di bonifici prodotti dalla in atti), oltre interessi legali dal pagamento CP_4
al saldo.
Deve dunque provvedersi ad una nuova regolamentazione delle spese secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre,
in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può
essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. 26.3.2025 n.
8040; Cass. 21.6.2024 n. 17222; Cass.11423/2016).
Ciò posto, tenuto conto dell'esito della lite, in cui la risulta CP_4
sostanzialmente soccombente, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste integralmente a suo carico tenuto conto dei parametri medi
(ad eccezione della fase istruttoria del presente grado che si liquida al minimo tenuto conto dell'attività effettivamente svolta) del DM 147/2022
e dello scaglione di valore in relazione alla domanda accolta (26.001 –
52.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Brescia n.733/21 in data 17.3.21 nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_3
- in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta che il saldo del conto corrente ordinario n. 10172 oggetto di causa va rideterminato nella minor somma di euro 32.57193 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284,
quarto comma, c.c., dalla data della domanda al saldo, e per l'effetto,
è tenuto a restituire la differenza tra quanto dovuto e Controparte_8
quanto dalla corrisposto in esecuzione della sentenza di primo CP_4 grado, oltre interessi nella misura legale dal pagamento al saldo;
-condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio in favore di che liquida: Controparte_8
per il giudizio di primo grado in euro 1701,00 per la fase di studio, euro
1204,00 per la fase introduttiva, euro 1806,00 per la fase istruttoria ed euro
2905,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, ed accessori di legge;
per il presente grado in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00
per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase istruttoria ed euro 3470,00
per la fase decisoria, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia in data 9 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli