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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/10/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 4728 del R.G.A.C. per l'anno
2017 e promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZO MO, ( ); CP_1 C.F._1
( ); Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), elettivamente domiciliato in PIAZZA
[...] C.F._3
DEL COMUNE N. 1 07100 Pt_1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4
NT TI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
NT TI
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._5 dell'avv. ANGIUS MARGHERITA, elettivamente domiciliato in VIALE
UMBERTO N.52 Pt_1
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._6 dell'avv. CHIRICO ATTILIO VITTORIO, elettivamente domiciliato in Via
Nanni, 33 07026 OLBIA
(C.F. ), con Controparte_5 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. GIANSANTE ROBERTO elettivamente domiciliata in VIA
RAFFAELE CAVERNI 16 00195 ROMA
1 CONVENUTI
OGGETTO: azione simulazione, azione revocatoria ordinaria, azione surrogatoria.
All'udienza del 10/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore
A:Azione di simulazione assoluta
Nei confronti di , e Controparte_4 Controparte_3 [...]
dichiarare nullo e inefficace in quanto simulato in Controparte_5
via assoluta, il contratto preliminare di vendita in data 13.10.2014 a rogito Notaio avente ad oggetto il fabbricato distinto Persona_1
in catasto al foglio124, mappale 428 sub 3 e 4 e 1, nonché delle aree circostanti distinte al foglio 124 mappale 820, 778, 774.
B:Azione revocatoria
Nei confronti di e : Controparte_4 CP_2
dichiarare inefficaci nei confronti del Comune di che agisce in Pt_1
revocatoria gli accordi patrimoniali intervenuti nella separazione consensuale tra e in data 23.12.2014 nella parte in cui le CP_4 CP_2
parti dispongono la cessione, in favore di del diritto di CP_2
proprietà per la quota pari ad ½ sull'immobile distinto in catasto al foglio 124 mappale 428 sub 3 e 4, sub 2, mappale 820 e 382.
C: In subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, nei confronti di e Controparte_4 [...]
, CP_2
2 previa dichiarazione di simulazione relativa degli accordi patrimoniali di cui al verbale di separazione consensuale in quanto diretti a simulare un contratto di vendita a titolo gratuito, dichiarare inefficace verso il comune di il contratto dissimulato avente ad oggetto il Pt_1
trasferimento a titolo gratuito in favore di del diritto di CP_2
proprietà per la quota pari ad ½ sull'immobile distinto in catasto al foglio 124 mappale 428 sub 3 e 4, sub 2, mappale 820 e 382.
D: In ulteriore subordine in caso di mancato accoglimento delle precedenti domande sub B e sub C: nei confronti di e sabella Controparte_4 CP_2
in via surrogatoria e agendo il comune di quale sostituto Pt_1
processuale di , previo accertamento della Controparte_4
cessazione di efficacia degli accordi patrimoniali stipulati in sede di separazione, condannare in via restitutoria la signora a CP_2
trasferire al sig il diritto di piena proprietà per la Controparte_4
quota di ½ sull'immobile già descritto;
corrispondere al in compensazione parziale del Parte_1
debito del verso lo stesso comune o, in Controparte_4
subordine, al sig la somma di euro 250.000 oltre Controparte_4
interessi legali rivalutazione e interessi anatocistici.
E: Azione revocatoria nei confronti dei sigg e Controparte_3
(immobile distinto al foglio 124 mappale 428 sub 4 CP_2
e 2)
Dichiarare inefficace nei confronti del creditore Parte_1
che agisce in revocatoria, l'accordo di mediazione stipulato tra
[...]
e in data 27.3.2017 autenticato Notaio CP_4 CP_2
nella parte in cui prevede la cessione, in favore di Per_2 [...]
della quota pari ad ½ del diritto di proprietà sull'immobile CP_2
3 distinto in catasto al foglio 124 mappale 428 sub 4, sub 2, terreno distinto al foglio 124 mappale 820.
F: In subordine, nei confronti di e Controparte_3 [...]
, in caso di mancato accoglimento della domanda di CP_2
simulazione relativa;
previa dichiarazione di simulazione relativa dell'accordo di mediazione stipulato tra e in data Controparte_4 CP_2
27.3.2017, di cui sopra, in quanto diretto a dissimulare un contratto di trasferimento del diritto di proprietà a titolo gratuito, dichiarare inefficace verso il che agisce in revocatoria il Pt_1 Parte_1
contratto dissimulato
G: Azione revocatoria relativa all'immobile distinto al foglio 124 mapp 428 sub 3 nei confronti dei signori e Controparte_3 CP_2
dichiarare inefficace nei confronti del Comune di il contratto Pt_1
di compravendita stipulato tra e Controparte_4 CP_2
in data 7.11.2017 rogito Notaio avente ad oggetto la quota Per_2
pari ad ½ piena proprietà su unità abitativa sita in Via Pt_1
Budapest 32 distinta in catasto al foglio 124 mappale 428 sub 3.
Con vittoria di spese.
Per , CP_2
1. Relativamente alle conclusioni formulate dal in Pt_1 Parte_1
via principale sotto la lettera B), in via subordinata sotto la lettera C), in via ulteriormente subordinata sotto la lettera D), con le quali si domanda revocatoria, ovvero simulazione relativa e seguente revocatoria del contratto simulato, ovvero azione surrogatoria, relativamente agli accordi patrimoniali intercorsi tra la sig.ra
[...]
e il sig. , in sede di separazione CP_2 Controparte_4
4 personale datata 23.12.2014, RIGETTARE integralmente ogni domanda avanzata, stante l'insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l'accoglimento delle medesime, dichiarando per l'effetto come pienamente validi ed efficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti al vaglio dell'Ill.mo Giudice adito, con ogni consequenziale provvedimento;
2. Relativamente alle conclusioni formulate dal in Parte_1
via principale sotto la lettera E), in via subordinata sotto la lettera F), con le quali si domanda la revocatoria e in subordine la simulazione relativa con revocatoria del contratto dissimulato, relativamente all'accordo di usucapione datato 27.03.2017, autenticato dal notaio e trascritto presso la Conservatoria Registri Persona_3
Immobiliari di in data 6.04.2017, Registro Generale n. 4850, Pt_1
Registro Particolare n. 3750, RIGETTARE integralmente ogni domanda avanzata, stante l'insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l'accoglimento delle medesime, dichiarando per l'effetto come pienamente valido ed efficace l'accordo di usucapione posto al vaglio dell'Ill.mo Giudice adito, con ogni consequenziale provvedimento;
3. Relativamente alle conclusioni formulate dal in Parte_1
via principale sotto la lettera G), con la quale si domanda la revocatoria relativamente al contratto di compravendita stipulato tra il sig. e la sig.ra con atto del Controparte_4 CP_2
7.11.2017 a rogito del Notaio , trascritto presso la Persona_3
Conservatoria dei Registri Immobiliari di in data 14.11.2017, Pt_1
Registro Generale n. 15349, Registro Particolare n. 11551,
RIGETTARE integralmente la domanda avanzata, stante l'insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l'accoglimento della medesima, dichiarando per l'effetto come pienamente valido ed
5 efficace il contratto di vendita posto al vaglio dell'Ill.mo Giudice adito, con ogni consequenziale provvedimento;
4. Con condanna del in caso di esito vittorioso Parte_1
della vertenza, al pagamento delle competenze professionali e delle spese relative al presente giudizio, in favore della odierna convenuta.
Per ON ND CP_4
1. Previa declaratoria di mancanza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., dichiarare inammissibile per tale ragione la domanda di simulazione assoluta del contratto preliminare di compravendita stipulato a rogito del Notaio in data 13.10.2014, Persona_1
Repertorio n. 13036/8593, promossa anche nei confronti del sig.
[...]
Parte
, e formulata da parte attrice A); CP_3
2. Nella denegata ipotesi in cui la domanda venisse ritenuta ammissibile riconoscendosi un interesse ad agire del Parte_1
sul punto, rigettare la medesima domanda nel merito siccome
[...]
infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte al punto A) della comparsa di costituzione e risposta, con ogni consequenziale provvedimento.
B):
1. Rigettare, siccome infondate in fatto e in diritto le domande Parte formulate da parte attrice E) azione revocatoria (relativa ad unità immobiliare identificata al Foglio 24 mappale 428 subalterni 4 e 2) e
SUB F) in subordine, per il caso di mancato accoglimento domanda sub E) azione di simulazione relativa e revocatoria del contratto dissimulato, e per l'effetto, riconoscere pienamente valido ed efficace l'accordo di usucapione datato 27.03.2017, autenticato dal notaio e trascritto presso la Conservatoria Registri Persona_3
Immobiliari di in data 06.04.2017, Registro Generale n. 4850, Pt_1
Registro Particolare n. 3750, con ogni consequenziale provvedimento.
6 C):
1. Rigettare, siccome infondate in fatto e in diritto le domande formulate da parte attrice ) azione revocatoria (relativa ad unità Pt_5
immobiliare identificata al Foglio 124 mappale 428 subalterno 3), e per l'effetto riconoscere pienamente valido ed efficace il contratto di compravendita stipulato tra il sig. e la sig.ra Controparte_4
con atto del 07.11.2017 a rogito del Notaio CP_2 [...]
, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Per_3
in data 14.11.2017, Registro Generale n. 15349, Registro Pt_1
Particolare n. 11551 nella parte in cui prevede in favore della sig.ra
, la cessione del diritto di piena proprietà per ½ della CP_2
porzione immobiliare distinta nel NCEU al Foglio 124, Mappale 428 subalterno 3, con ogni consequenziale provvedimento.
In ogni caso con liquidazione in favore del sig. Controparte_3
delle competenze professionali e delle anticipazioni del presente giudizio.
Per Controparte_5
“Piaccia al Tribunale di Sassari, contrariis rejectis:
1- dichiarare inammissibile per carenza di interesse la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 Controparte_5
[...]
2- in subordine, rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la detta domanda.
Con vittoria di spese in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Per ON RI CP_4
Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectis –
7 Dichiararsi inammissibile e comunque rigettare la domanda di simulazione del preliminare intercorso con Controparte_5
[...]
Rigettarsi tutte le domande del Comune di attore siccome infondate in fatto e diritto assolvendo il convenuto da ogni avversa pretesa.
Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Il conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
(in seguito , Controparte_3 CP_3 [...]
(in seguito e CP_4 CP_4 [...]
(in seguito Controparte_5 [...]
. Controparte_5
Esponeva che e erano debitori del CP_3 CP_4 Pt_1
e che avevano posto in essere una serie di atti al fine di ridurre la propria garanzia patrimoniale.
In particolare, secondo le allegazioni del comune, i avevano CP_4
agito in modo da sottrarre alla garanzia patrimoniale la villa sita in Via
Budapest 32 Sassari, di ingente valore anche con il supporto della società creata allo scopo. Controparte_5
L'attore allegava che, il Tribunale di Sassari, con sentenza n 1441 del
27.11.2001, aveva condannato il a corrispondere, in favore di Pt_1
, , Parte_6 Parte_7 Controparte_3 CP_4
e a titolo di conguaglio
[...] Parte_8
sull'indennità di esproprio, la somma di euro 715.624,83 oltre rivalutazione, interessi nonché rifusione delle spese legali.
8 Esponeva che, nel 2005, veniva erogata dal comune, in favore di CP_3
e la complessiva somma di euro
[...] CP_4 Parte_8
3.179.082,89, di cui euro 715.624,83 capitale, 1.542.952,56 rivalutazione monetaria, 903.177,35 per interessi, euro 17.328,14 per spese legali.
Con sentenza n 110/2006 la Corte d'Appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la debenza della rivalutazione e condannato il al pagamento del solo capitale Pt_1
oltre interessi e spese, fino al soddisfo avvenuto nell'aprile 2005, per un totale di euro 893.746,79 con compensazione delle spese del giudizio di appello.
Nel 2007 gli eredi avevano proposto ricorso presso la Corte di CP_4
Cassazione che, con sentenza n 12545/2014, aveva confermato la sentenza resa dalla Corte d'Appello.
Stante la pronuncia detta, il comune aveva richiesto, invano, il pagamento delle somme dette.
Stante il mancato pagamento il chiedeva ed otteneva decreto Pt_1
ingiuntivo avverso cui gli eredi proponevano opposizione che CP_4
veniva rigettata con sentenza del Tribunale di Sassari in data 8.5.2017.
Con la pronuncia detta il Tribunale condannava gli eredi al CP_4
pagamento di euro 623.885,77 ciascuno, oltre spese legali e spese relative alla consulenza.
Tutto ciò premesso il comune lamentava che e CP_4 CP_3
avevano posto in essere una serie di attività finalizzate a
[...]
sottrarre alla garanzia patrimoniale l'immobile sito in Via Pt_1
Budapest 32 in proprietà dei predetti in misura di ½ ciascuno.
In particolare, e pochi mesi dopo il CP_4 CP_3
deposito della sentenza della Corte di Cassazione, avevano stipulato un contratto preliminare di vendita in favore della società
[...]
[...
[...] [...]
[...]
con riserva del diritto di abitazione, per il prezzo di Controparte_6
euro 1.482.000.
Nel contratto preliminare avevano previsto che il definitivo sarebbe stato stipulato entro il 31.12.2017.
Sosteneva il comune che il contratto preliminare era simulato in via assoluta perché dopo la sua stipulazione i ON avevano trasferito il diritto di proprietà in favore della (moglie di CP_2 CP_4
e cognata di ).
[...] CP_3
Più precisamente, , dopo la stipulazione del contratto CP_4
preliminare e prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo, aveva ceduto la propria quota di proprietà nonché la somma di euro 250.000 in favore della nell'ambito CP_2
degli accordi di separazione.
dopo il preliminare e prima della scadenza del termine CP_3
per la stipula del definitivo, aveva ceduto la propria quota di proprietà sull'immobile sito in Via Budapest sempre in favore della
[...]
(cognata) concludendo con la predetta un accordo di CP_2
mediazione per usucapione ed una compravendita immobiliare.
e prima dei trasferimenti detti, avevano CP_3 CP_2
proceduto ad un frazionamento della villa in due unità abitative (di mq
328 e mq 112).
In particolare, con accordo di mediazione per usucapione del
27.3.2017, era divenuta proprietaria della porzione maggiore CP_2
mentre quella minore rimaneva in proprietà di e CP_3 [...]
in ragione di quote uguali. CP_2
Successivamente, con atto di compravendita del 7.11.2027 CP_3
aveva ceduto l'unità immobiliare di mq 112, alla
[...] [...]
. CP_2
10 Secondo le allegazioni dell'attore tutte le operazioni poste in essere dai ON e dalla avevano la finalità di sottrarre il bene alla CP_2
garanzia generale dei creditori dei ON trasferendo la proprietà intera alla CP_2
Sul contratto preliminare
Il comune riteneva che il contratto preliminare intervenuto con fosse simulato in via assoluta. Controparte_5
A sostegno della tesi allegava che la società unipersonale era stata costituita solo pochi giorni prima del contratto, aveva capitale sociale di soli 10.000 euro ed aveva versato una caparra di soli 5.000 euro a fronte di un prezzo promesso di acquisto di euro 1.482.000.
Inoltre, le parti avevano pattuito un termine molto lungo per la stipula del contratto definitivo (31.12.2017 a fronte della stipula del definitivo al 13.10.2014).
A ciò si doveva aggiungere che la società non svolgeva alcuna attività risultando inattiva;
che i promittenti acquirenti avrebbero mantenuto il possesso dell'immobile fino alla vendita e che le parti avevano inoltre pattuito che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato in data successiva se i promittenti acquirenti non avessero ancora acquistato nelle more un'altra casa di abitazione al 31.12.2017.
Ulteriore elemento da cui si doveva dedurre la simulazione assoluta era la circostanza che entrambi i promittenti acquirenti avevano ceduto le quote di proprietà che avevano promesso in vendita prima del 31.12.2017, così provando di non ritenersi legati dal contratto preliminare.
11 Sulle azioni revocatorie contro CP_4
Il comune proponeva azione revocatoria avverso l'atto di disposizione compiuto da in favore di con gli accordi CP_4 CP_2
intervenuti tra le parti in sede di separazione.
Pacifico il credito vantato dal comune nei confronti di , CP_4
sosteneva l'attore che l'accordo era chiaramente lesivo delle ragioni dei creditori poiché aveva scelto di adempiere il proprio obbligo CP_4
di mantenimento attraverso la cessione del diritto di proprietà e di un ingente somma di denaro, piuttosto che con il versamento di assegni mensili.
Inoltre, era consapevole dell'esistenza del credito e del CP_4
pregiudizio che il trasferimento della proprietà avrebbe cagionato ai creditori.
Poiché la cessione in favore della doveva essere qualificata CP_2
come atto a titolo gratuito, non era necessaria la prova della consapevolezza del terzo acquirente.
In ogni caso, anche qualificando l'atto come oneroso, si doveva ritenere che coniuge del , fosse pienamente CP_2 CP_4
consapevole del pregiudizio arrecato al creditore Parte_1
Sulla domanda subordinata di simulazione
In via subordinata il comune chiedeva che il trasferimento in sede di separazione fosse dichiarato nullo poiché simulato.
Sosteneva che le parti avevano inteso in realtà porre in essere un trasferimento a titolo gratuito in favore della e ciò in quanto i CP_2
coniugi si erano riconciliati immediatamente dopo la separazione e non esisteva più la causa giustificativa dell'accordo di separazione.
Sulla domanda subordinata surrogatoria
12 In via ulteriormente subordinata il comune proponeva azione surrogatoria contro sostenendo che, essendo CP_2
intervenuta la riconciliazione tra i coniugi dopo il trasferimento del bene, ed essendo venuta meno la causa giustificativa del trasferimento, avrebbe dovuto restituire il denaro ed i CP_2
beni immobili che le erano stati trasferiti.
Stante l'inerzia del , il dichiarava di surrogarsi CP_4 Pt_1
nel diritto del predetto.
***
Sull'azione revocatoria contro CP_3
Quanto agli atti dispositivi posti in essere da il comune CP_3
esponeva che, in esito all'acquisto della quota pari ad ½ da parte di in sede di accordo di separazione, e CP_2 CP_3 [...]
, il 2.11.2016, avevano frazionato l'immobile sito in CP_2 Pt_1
Via Budapest 32, ricavando due distinte unità immobiliari: una di mq
112 (foglio 124 mapp 428 sub 3) e una di mq 328 (foglio 124 mapp
428 sub4).
Successivamente, in data 27.3.2017, nell'ambito di un accordo di mediazione per usucapione, aveva dichiarato che CP_3 CP_2
aveva usucapito la quota pari ad ½ sull'unità abitativa di mq 328.
Infine, in data 7.11.2017, con atto pubblico, aveva CP_3
venduto a la propria quota pari ad ½ sull'unità CP_2
immobiliare di mq 112 per il prezzo di euro 60.000.
Quanto all'accordo per usucapione il comune ne chiedeva la revocatoria sostenendo che aveva carattere puramente dispositivo e non invece di accertamento della situazione giuridica preesistente risalente a venti anni precedenti.
13 Non solo, il comune rilevava che aveva sempre CP_3
utilizzato l'immobile come proprio ricevendo la notifica della diffida di pagamento da parte del comune in data 30.11.2025; mantenendo la sua residenza fino al 16.2.2016 quando si trasferiva in
Alghero viale Europa 4 dove aveva trasferito la residenza anche il fratello in esito agli accordi di separazione. CP_4
Secondo le allegazioni del comune la natura dispositiva e finalizzata a sottrarre il bene ai creditori del emergeva anche dalla CP_4
circostanza per cui non aveva maturato il possesso ventennale CP_2
dell'immobile in quanto prima del frazionamento del CP_3
2016, abitava l'immobile con la madre e anche dopo il Parte_7
decesso della stessa, mentre fino al 2016 risiedeva in CP_2
Alghero Viale Europa 4.
Chiedeva dunque che venisse disposta la revocatoria dell'accordo di mediazione stante la sussistenza dei presupposti: esistenza del credito e pregiudizio del creditore;
consapevolezza del credito in capo al già in esito al CP_3
deposito della sentenza della Corte d'Appello; elemento soggettivo in capo al terzo acquirente non necessario poiché
l'atto di cessione era stato compiuto a titolo gratuito.
In ogni caso l'attore sosteneva che doveva essere a CP_2
conoscenza del credito in quanto cognata di e moglie di CP_3
. CP_4
In via subordinata dichiarava di proporre azione di simulazione relativa degli atti di disposizione intervenuti tra e CP_3 CP_2
poiché l'accordo transattivo dissimulava un contratto di cessione a titolo gratuito.
Proponeva inoltre azione revocatoria della vendita dell'immobile distinto al foglio 124 mapp 428 sub 3 (mq.112).
14 Esponeva che sussistevano tutti i presupposti dell'actio pauliana
(credito, eventus damni) e che, trattandosi di atto a titolo oneroso doveva ritenersi provata anche la scientia damni della he, nella CP_2
sua qualità di coniuge di e cognata di CP_4 CP_3
doveva essere a conoscenza del debito dei predetti verso il Pt_1
Sull'azione surrogatoria
Il comune allegava che gli accordi di separazione avevano perso efficacia poiché era cessata la separazione tra i coniugi immediatamente dopo la stipula.
Agiva dunque in surroga nella posizione creditoria di e CP_4
chiedeva che venisse condannata alla restituzione dei beni CP_2
mobili e immobili trasferiti.
Tutto ciò premesso il concludeva come in atti. Pt_1
***
Si costituiva in giudizio ed eccepiva la Controparte_5
carenza di legittimazione attiva del per l'azione di Pt_1
simulazione assoluta del contratto preliminare in quanto consensualmente risolto dalle parti.
Esponeva che il termine triennale di cui all'art. 2645 bis c.c. era già scaduto alla data di notifica dell'atto di citazione passato per la notifica in data 13.12.2017.
Contestava inoltre l'infondatezza della domanda del tutto sprovvista di prova, e deduceva che il contratto era collegato ad un progetto presentato dalla , Parte_9
con sede in Via Gregorio VII n. 466, presieduta dal sig. CP_5
, legale rappresentante della società convenuta. Persona_4
15 Allegava che la società sarebbe stata il veicolo attraverso il quale l' avrebbe acquisito immobili in al fine di Parte_9 Pt_1
realizzare il progetto per il quale aveva chiesto il finanziamento.
Precisava che il finanziamento non era stato ottenuto e in tale situazione, la verificato Controparte_5
anche il diverso assetto proprietario conseguente alle vicende personali e familiari dei sigg.ri e valutata la necessità di poter CP_4
perdere la caparra versata, aveva “bluffato” chiedendo l'adempimento del preliminare.
A fronte di tale richiesta, la controparte aveva proposto un accordo con il pagamento del doppio della caparra accollandosi anche le spese di cancellazione della trascrizione e notarili connesse.
Per tutti i motivi detti chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
***
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della CP_4
domanda di simulazione del contratto preliminare.
Allegava che il contratto non aveva cagionato alcun pregiudizio al creditore, che era semplicemente rimasto inadempiuto ed era stato risolto consensualmente dalle parti.
Poiché nessun interesse poteva avere il comune alla dichiarazione della simulazione e della nullità, chiedeva il rigetto della domanda.
Sull'azione revocatoria esponeva che il lungo lasso di CP_4
tempo intercorso tra l'accertamento del credito da parte della Corte
d'Appello di 006) e gli atti di disposizione contestati Parte_1
provavano che nessun intento di frode aveva animato il convenuto.
Non solo, poiché il all'epoca della separazione era privo di CP_4
occupazione e di redditi che potessero garantire il versamento
16 dell'assegno di mantenimento, e considerato che, del pari,
[...]
era priva di occupazione, aveva ritenuto di adempiere al CP_2 CP_4
proprio obbligo di mantenimento verso il coniuge e del figlio appena sedicenne con il trasferimento della quota di proprietà e della somma di euro 250.000.
Deduceva che l'atto dispositivo doveva considerarsi a titolo oneroso con la conseguenza che l'attore avrebbe dovuto provare la scientia damni del terzo e sosteneva che tale prova non era stata CP_2
fornita.
Infine, negava che immediatamente dopo la separazione i coniugi si fossero riconciliati.
Concludeva come in atti.
***
Si costituiva in giudizio e contestava la domanda CP_3
attorea.
Quanto alla simulazione assoluta del contratto preliminare eccepiva la carenza di legittimazione ad agire del comune, in quanto il contratto aveva perso efficacia in esito alla risoluzione consensuale delle parti.
In ogni caso sosteneva che la domanda era del tutto infondata e precisava la avrebbe acquistato l'immobile ove Controparte_5
l' ”, fosse riuscita Parte_9
ad ottenere un finanziamento dell'Unione Europea, che poi non era stato erogato.
L'assenza di dolo nella stipulazione era provata dal fatto che i ON avevano dovuto versare alla società immobiliare il doppio della caparra versata a suo tempo.
In merito all'azione revocatoria deduceva che proprio il lungo lasso di tempo intervenuto tra la sentenza della Corte d'Appello e gli atti dispositivi escludevano l'intento fraudolento.
17 Precisava che l'immobile sito in alla via Budapest, Pt_1
originariamente costituente catastalmente un unico immobile, ma di fatto diviso in due distinte ed autonome unità, aveva rappresentato per oltre vent'anni la residenza della famiglia del sig. , CP_4
coniugato con la sig.ra , con i quali coniugi aveva CP_2
convissuto, oltre ovviamente al figlio anche, fino a quando è rimasta in vita, la madre dei germani CP_4
Esponeva di non essere coniugato e di non aver figli e di CP_3
essere privo da sempre di un'occupazione lavorativa;
di aver vissuto ininterrottamente nella parte della casa, che veniva correttamente individuata e distinta catastalmente soltanto all'atto del frazionamento dell'immobile avvenuto in data 02.11.2016, e precisamente nella porzione immobiliare distinta nel NCEU al Foglio 124, Mappale 428, sub 3 di mq 112.
Allegava che, una volta intervenuta la separazione dei coniugi Pt_10
nell'anno 2014, aveva riconosciuto che la cognata aveva
[...]
usucapito la porzione dell'immobile che di fatto la medesima aveva ininterrottamente utilizzato uti domina (tanto da accollarsi da sempre ogni tipo di onere afferente a detta porzione).
Per tale motivo le parti erano addivenute concordemente all'accordo di usucapione con atto del 27.03.2017, autenticato dal notaio
[...]
e trascritto presso la Conservatoria Registri Immobiliari di Per_3
in data 06.04.2017 in forza del quale la sig.ra era Pt_1 CP_2
diveniva proprietaria della quota di ½ della porzione immobiliare con annesso terreno (Foglio 124 mappale 820), distinta nel NCEU al
Foglio 124, Mappale 428, sub 2.
Quanto all'azione revocatoria relativa al contratto di vendita intervenuto in data 7.11.2017 con il quale veniva ceduta alla la CP_2
quota di ½ della proprietà sull'immobile sito in Via Budapest,
18 esponeva che corrispondeva a quella che aveva sempre CP_3
abitato e che, una volta conclusa la separazione, ottenuta dalla CP_2
l'usucapione della quota pro indivisa di ½ appartenente al sig. CP_3
il medesimo, poiché affezionatissimo sia alla cognata con la
[...]
quale da sempre conviveva sia all'unico nipote, aveva deciso di vendere alla medesima la residua quota pari ad ½ della porzione Sub
3, così da lasciare al nipote detta porzione, monetizzare e poter andare a vivere altrove con il ricavato dalla vendita.
Fatte queste precisazioni chiedeva il rigetto delle CP_3
domande evidenziando che erano state presentate dopo nove anni rispetto alla sentenza della Corte d'Appello e che il comune ben avrebbe potuto tutelare le proprie ragioni tempestivamente ricorrendo agli strumenti cautelari.
***
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa CP_2
domanda.
Sull'azione revocatoria degli atti disposti da in suo favore CP_4
esponeva che, mentre la sentenza della Corte d'Appello era stata resa il 28.03.2006, la separazione era avvenuta il 23.12.2014.
Il decorso di tale lasso di tempo doveva escludere qualunque intento fraudolento degli accordi di separazione e, ancor più la simulazione della stessa separazione.
Allegava che il trasferimento del diritto di proprietà in favore del coniuge in sede di separazione, così come il versamento dell'ingente somma di denaro, erano giustificate dal sacrificio compiuto dalla che aveva rinunciato alla propria attività lavorativa per seguire CP_2
il figlio e dedicarsi alla famiglia.
19 In ogni caso esponeva che l'azione era infondata anche sotto il profilo della scientia damni della che non era a conoscenza dello stato CP_2
di accertamento del credito del comune.
Sull'azione surrogatoria osservava che le contestazioni sulla simulazione della separazione erano del tutto infondate.
Sull'azione revocatoria degli atti di disposizione posti in essere da in suo favore esponeva che l'immobile indicato, sito in CP_3
alla via Budapest, originariamente costituente catastalmente Pt_1
un unico immobile, ma di fatto diviso in due distinte ed autonome unità, aveva rappresentato per oltre vent'anni la residenza familiare della famiglia del sig. e della sig.ra , con i CP_4 CP_2
quali coniugi conviveva anche il figlio . Pt_6
Il sig. invece, rimasto celibe e senza figli, privo da CP_3
sempre di un'occupazione lavorativa, aveva vissuto ininterrottamente nella parte della casa, che veniva correttamente individuata e distinta catastalmente soltanto all'atto del frazionamento dell'immobile avvenuto in data 02.11.2016, e precisamente nella porzione immobiliare distinta nel NCEU al Foglio 124, Mappale 428, sub 3 di mq 112.
Una volta intervenuta la separazione dei coniugi Parte_11
nell'anno 2014, ed una volta divenuta proprietaria della quota di 1/2 del citato immobile, l'odierna convenuta aveva legittimamente promosso un'azione per vedersi riconosciuto il proprio diritto esclusivo di proprietà sulla porzione immobiliare da lei posseduta da oltre vent'anni uti domina (tanto da accollarsi da sempre ogni tipo di onere afferente a detta porzione). In conseguenza di detta azione la
Sig.ra ed il Sig. (proprietario dell'altra quota pari CP_2 CP_3
ad 1/2 della citata porzione immobiliare), erano addivenuti all'accordo di usucapione con atto del 27.03.2017.
20 Sull'azione revocatoria del contratto di compravendita stipulato tra il sig. e la sig.ra con atto del 7.11.2017 CP_3 CP_2
nella parte in cui prevede in favore della sig.ra , la CP_2
cessione del diritto di piena proprietà per ½ della porzione immobiliare distinta nel NCEU al Foglio 124, Mappale 428 subalterno
3, deduceva che, una volta intercorsa la separazione tra la sig.ra CP_2
ed il marito ottenuta dalla medesima l'usucapione della CP_4
quota pro indivisa di ½ appartenente al sig. CP_3
quest'ultimo, poiché affezionatissimo sia alla cognata con la quale da sempre conviveva, sia all'unico nipote, aveva deciso di vendere la residua quota pari ad ½ della porzione Sub 3, così da lasciare al nipote detta porzione.
Per tutti i motivi detti chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
***
In diritto
Prima di procedere all'esame delle domande appare necessario riassumere i fatti posti a base delle pretese dell'attore, provati per documenti e non contestati tra le parti.
Con sentenza n 1441 del 27.11.2001 il Tribunale di Sassari condannava il al pagamento dell'indennità di Parte_1
esproprio in misura di euro 715.624,83 oltre rivalutazione e interessi in favore di , , , Parte_6 Parte_7 Controparte_3 [...]
, (doc 1 attore); CP_4 Parte_8
nel 2005 il provvedeva al pagamento della somma di euro Pt_1
3.179.082,89 (docc 2-6 attore); con sentenza n 110 del 28.3.2006 la Corte d'Appello riformava parzialmente la prima sentenza riconoscendo il solo capitale in
21 ragione di euro 715.624,83 oltre interessi legali, per complessivi euro
893.746,79 (doc 7 attore); con sentenza n12545 del 4.6.2014 (doc 8 attore) la Corte di
Cassazione, su ricorso presentato dagli eredi ha confermato la CP_4
sentenza della Corte d'Appello; con diffida notificata il 30.11.2015 il chiedeva invano ai Pt_1
predetti la restituzione della maggior somma versata e chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo avverso cui i ON proponevano opposizione che veniva definita con sentenza n 686 del 8.5.2017 che condannava i ON al pagamento della somma di euro 1.871.657,31.
A fronte dei procedimenti che hanno accertato il credito del i Pt_1
ponevano in essere una serie di atti dispositivi anch'essi provati CP_4
per documenti: in data 13.10.2014 e promettevano di CP_3 CP_4
vendere a l'immobile sito in Via Controparte_5 Pt_1
Budapest per il prezzo di euro 1.482.000, con termine per la stipula del definitivo al 31.12.2017 ; in data 23.12.2014 , in sede di accordi di separazione, CP_4
trasferiva al coniuge la quota pari ad ½ della proprietà CP_2
sull'immobile sito in Via Budapest e versava in favore della Pt_1
la somma di euro 250.000, oltre all'importo mensile di euro CP_2
1000 in favore del figlio;
in data 2.11.2016 (proprietaria per ½) e CP_2 CP_3
(proprietario per ½) presentavano domanda di frazionamento dell'immobile in due unità una di mq 112 e una di mq 328 (doc 13 attore); in data 27.3.2017 sottoscrivevano un accordo di mediazione per usucapione nel quale dichiarava che aveva CP_3 CP_2
22 usucapito la quota di ½ sull'unità immobiliare di mq 328 (doc 14 attore); in data 7.11.2027 con atto pubblico cedeva a CP_3 [...]
la proprietà pari ad ½ dell'unità immobiliare di mq 112 per il CP_2
prezzo di euro 60.000 (doc 14 bis attore).
***
Fatte queste precisazioni si passerà all'esame della domanda di simulazione assoluta del contratto preliminare intervenuto tra i
ON e Controparte_5
Sull'eccezione di carenza di interesse ad agire
La contestazione è infondata e deve essere respinta.
E' pacifico che l'interesse ad agire - secondo quanto disposto dall'art. 100 cod. proc. civ. – “configura una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all' utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente.”
(ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 29/05/2025, n.4693).
Nel caso in esame il comune agisce per sentire dichiarare la simulazione assoluta, e dunque l'inefficacia, del contratto preliminare con cui i ON si obbligavano a vendere l'immobile sito in Pt_1
Via Budapest 32, e correttamente osserva che il risultato utile da perseguire attraverso la propria domanda è quello di privare di effetto il contratto in forza del quale la promissaria acquirente ben potrebbe chiedere ed ottenere l'adempimento in forma specifica.
Né del resto le difese svolte dai convenuti portano a conclusioni differenti in quanto prive di supporto probatorio.
Sostengono i ON e che il contratto sarebbe Controparte_5
stato risolto consensualmente dalle parti e che, in ogni caso, sarebbero
23 cessati gli effetti della trascrizione del contratto preliminare in forza dell'art 2645 bis cpc.
Sul punto si osserva che non esiste adeguata prova dello scioglimento consensuale del contratto che evidentemente doveva avere forma scritta a pena di nullità (essendo tale forma prescritta per la stipula del contatto preliminare ex art 1351 cc).
Né rileva sostenere che gli effetti prenotativi della trascrizione erano venuti meno poiché ciò non incide sul vincolo contrattuale tra le parti ma solo sull'opponibilità del contratto preliminare nei confronti di terzi.
In buona sostanza, in assenza di un accordo scritto di scioglimento del contratto, si deve ritenere che i ON, allo stato, rimangono obbligati alla vendita in favore di e che, di Controparte_5
conseguenza, esiste la possibilità che questa possa agire per l'adempimento in forma specifica, da ciò l'interesse ad agire del
Pt_1
***
Accertata l'ammissibilità della domanda va premesso in questa sede, con riferimento alla domanda di simulazione assoluta e alle domande di revocatoria che la contestazione svolta da tutti i convenuti e relativa alla circostanza che il presente giudizio è stato introdotto dal Pt_1
oltre dieci anni dopo la pronuncia della Corte d'Appello è priva di pregio.
E infatti se è vero che la sentenza della Corte d'Appello è stata depositata il 28.3.2006 è vero anche che proprio i signori hanno CP_4
proposto ricorso per Cassazione e che la Suprema Corte si è pronunciata solo il 4.6.2014, con la conseguenza che il credito è divenuto definitivo e incontestabile solo da quella data.
24 E' corretto sostenere che l'azione revocatoria e l'azione di simulazione potevano essere proposte anche in presenza di un credito contestato, e dunque già dal 2006, ma si deve anche rilevare che rimaneva nella libera scelta difensiva del attendere la Pt_1
definizione del giudizio di legittimità prima di agire, senza che tale scelta processuale possa incidere sulla fondatezza della domanda.
Tutto ciò premesso si passerà all'esame delle singole domande nel merito.
***
La domanda di simulazione assoluta deve ritenersi fondata anche nel merito.
Esistono diversi elementi indiziari da cui desumere che le parti non avevano alcuna reale volontà di stipulare un contratto preliminare di vendita.
Come dichiarato dalla stessa la società era Controparte_5
stata costituita proprio al fine di realizzare un progetto che avrebbe dovuto beneficiare di un finanziamento europeo.
Il progetto, sempre secondo le difese della società, era stato presentato dall , con sede in Parte_9
Via Gregorio VII n. 466, presieduta dal sig. . CP_5 Persona_4
La società sarebbe stata “il veicolo attraverso il quale l Parte_9
avrebbe acquisito immobili in al fine di realizzare il progetto Pt_1
per il quale si chiedeva il finanziamento” (testualmente pagina 4 della comparsa) ed era stata costituita dopo aver ottenuto la prima autorizzazione dall'Ente Parco Asinara.
In seguito al fallimento dell'operazione e preso atto che i ON nelle more avevano disposto dei beni promessi in vendita, Gestione
Immobiliare aveva “bluffato” chiedendo l'adempimento del preliminare.
25 I ON a questo punto avevano proposto un accordo con il pagamento del doppio della caparra accollandosi anche le spese di cancellazione della trascrizione e notarili connesse.
In tal modo, “la società è riuscita addirittura ad ottenere un piccolo guadagno rispetto alla possibilità di perdere sia la caparra versata che di dover sostenere anche le spese di cancellazione della trascrizione del preliminare.”(testualmente dalla comparsa).
Tali allegazioni sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio.
Sono depositati agli atti la risposta relativa al progetto agrario dell'Asinara indirizzato all' Parte_12
soggetto evidentemente distinto rispetto alla società convenuta, e l'estratto del progetto europeo riferito alla predetta associazione e non anche alla società (docc 1 e 2 . CP_5
Non solo, nel progetto sono indicati i terreni che l'associazione si impegnava ad acquistare al fine di realizzare il progetto e tra questi non è incluso l'immobile sito in via Budapest (cfr pag 100 progetto doc 2 Soc Gestioni).
In conclusione, non esiste alcuna prova del collegamento tra
[...]
e il progetto Asinara. CP_5
Ulteriori circostanze che provano in via indiretta l'assenza di volontà di stipulare il contratto preliminare sono costituite dagli atti dispostivi compiuti dai ON sul medesimo bene oggetto del contratto preliminare, prima della scadenza del termine per l'adempimento fissato per il 31.12.2017.
E infatti in data 23.12.2014 cede alla la quota CP_4 CP_2
di1/2 della proprietà nell'ambito degli accordi di separazione;
in data 27.3.2017 stipula l'accordo per usucapione in CP_3
favore di per un 1/2 dell'unità immobiliare di mq 328 e CP_2
26 in data 7.11.2017 cede alla predetta la quota di ½ dell'unità immobiliare di mq 112.
Si deve concludere che la mancanza di volontà di concludere il contratto preliminare emerga, quanto ai promissari acquirenti, dalla costituzione di una società a responsabilità limitata con unico socio pochi giorni prima del contratto con capitale sociale versato di euro
10.000; società che ha cessato di depositare i bilanci nel 2016 e che al
23.10.2017, cioè prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, risultava inattiva.
Non solo, la tesi sostenuta dai convenuti secondo cui il denaro per l'acquisto dell'immobile al prezzo di euro 1.482.000 doveva pervenire alla società da fondi europei conseguenti l'approvazione di un progetto è risultata del tutto priva di riscontro probatorio.
Come detto, non la società ma un soggetto diverso risulta aver presentato un progetto agrario all'Asinara e, in ogni caso, dall'esame del progetto, non emerge la previsione dell'acquisto dell'immobile per cui è causa.
Inoltre, non esiste alcuna allegazione o prova circa il collegamento tra l'associazione e la società.
Ancora, non è provato in alcun modo che la Gestione Immobiliare ha provveduto a richiedere l'adempimento ai ON “bluffando” né risulta che i predetti abbiano effettuato il pagamento del doppio della caparra versata.
Per altro verso, quanto ai promittenti venditori la circostanza che abbiano disposto del diritto di proprietà già oggetto del preliminare prima della scadenza del termine pattuito, prova, in via indiretta, che non vi era alcun interesse all'adempimento del contratto, tanto che neppure successivamente alla scadenza fu richiesto.
27 Tutte le circostanze elencate costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti da cui emerge la simulazione assoluta del negozio
(Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18347).
Per tutti i motivi detti, la domanda proposta dal Comune deve essere accolta e il contratto preliminare del 13.10.2014 deve essere dichiarato simulato e come tale privo di efficacia.
***
Sulla domanda revocatoria dell'accordo di separazione in data
23.12.2014 nella parte in cui cedeva alla la quota pari ad ½ del CP_2
diritto di proprietà sull'immobile sito in Via Budapest 32 e Pt_1
trasferiva alla stessa la somma di euro 250.000.
Il Comune sostiene che l'atto abbia determinato un depauperamento della garanzia generale del e che debba essere qualificato CP_4
come atto a titolo gratuito con la conseguenza che non deve essere indagata la scientia damni del terzo acquirente.
I convenuti contestano la domanda sostenendo che l'atto aveva la sola finalità di definire i rapporti economici tra i coniugi tenendo conto del fatto che era priva di reddito. CP_2
Precisavano che ogni intento fraudolento era escluso anche dal fatto che la disposizione fosse stata assunta nel 2014, ben otto anni dopo la pronuncia della Corte d'Appello che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo il credito del Pt_1
La domanda proposta deve essere accolta.
In primo luogo, si deve precisare che l'azione revocatoria, avendo carattere conservativo, mira a salvaguardare la garanzia patrimoniale generica del creditore, ove questa sia stata compromessa da atti di disposizione del debitore.
L'actio pauliana non elimina l'atto dal mondo giuridico, bensì lo rende inefficace esclusivamente nei confronti del creditore istante, il quale è
28 legittimato a procedere all'esecuzione sul bene come se lo stesso fosse rimasto nel patrimonio del debitore.
Presupposto imprescindibile di tale azione è la titolarità di un credito, anche litigioso e sub iudice, purché dedotto in giudizio.
Ai fini oggettivi, è sufficiente l'idoneità dell'atto a rendere incerta o più difficile l'esecuzione forzata (eventus damni), valutata ex ante.
Quanti al profilo soggettivo, ove il credito sia sorto prima dell'atto dispositivo, come nel caso in esame, è sufficiente che il debitore fosse consapevole del danno arrecato alle ragioni creditorie.
Infine, solo in caso di atto a titolo oneroso, è necessario provare la scientia damni del terzo.
Ciò premesso si osserva che gli accordi di separazione recepiti dal tribunale che prevedano il trasferimento di beni immobili o beni mobili sono soggetti ad azione revocatoria (Cass penale n
26127/2024).
Tali accordi possono essere qualificati come contratti “consensuali” di natura economica che trovano la propria causa nella necessità di risolvere la crisi coniugale e la cui efficacia è subordinata all'omologazione del Tribunale che dovrà verificarne la compatibilità con le norme cogenti e i principi di ordine pubblico.
Si tratta di contratti atipici diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c. (cfr.
Cass. 17 giugno 2004 n. 11342; Cass. civ., 23 marzo 2004 n. 5741;
Cass. 11 novembre 1992 n. 12110; Trib. Firenze sez. III sent., 19 giugno 2018; Trib. Varese ord. 23 gennaio 2010; App. Milano decr.,
12 gennaio 2010).
Quanto alla qualificazione del trasferimento immobiliare come atto a titolo oneroso o gratuito, si ritiene di condividere l'orientamento secondo cui le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge
29 concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di «donazione» vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (Cass., sez. 1, 23 marzo 2004 n. 5741; Cass., sez.
II, 25 ottobre 2019, n. 27409; Cass., sez. III, 30 dicembre 2023, n.
36562).
Si può concludere allora che l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, potrà essere qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass. 13087/2015).
Poiché, nel caso in esame, nell'accordo di separazione è detto espressamente che il trasferimento della quota del diritto di proprietà e della somma di denaro è finalizzato a garantire il mantenimento del coniuge, si deve concludere che l'atto deve essere qualificato come atto a titolo oneroso.
Ciò premesso si osserva che sussistono i requisiti di cui all'art 2901 cc.
l'esistenza del credito del comune, deve ritenersi provata la Pt_13
consapevolezza del in merito agli effetti di depauperamento del CP_4
suo patrimonio e del conseguente pregiudizio in danno del creditore.
Non è contestato dalle parti che il valore complessivo dell'immobile è pari a circa 1.500.000 euro con la conseguenza che il valore complessivo dell'atto dispositivo posto in essere da ON comproprietario in ragione di ½ è pari a circa 1.000.000 (euro 750.000
+250.000 denaro).
Tenuto conto dell'ammontare del credito, si deve concludere che la sottrazione dell'immobile ed il versamento dell'ingente somma in
30 un'unica soluzione hanno determinato una notevole riduzione della garanzia per i creditori anche perché non è provato in alcun modo che i beni residui in capo al ON abbiano valore tale da garantire il soddisfacimento del credito.
Considerata la natura onerosa dell'atto, si ritiene che sia stata dimostrata la scientia damni in capo al terzo . CP_2
E infatti, nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria il requisito soggettivo della scientia damni in capo al terzo (ossia la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie) non coincide con la vera e propria intenzione di nuocere al creditore, essendo sufficiente la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia dei creditori;
la relativa prova ben può essere data a mezzo di presunzioni.
Giova precisare che il requisito della consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo, invece, la riduzione delle garanzie offerte dal debitore (vedasi già Cass. n. 2303 del 1996, Cass. n. 28423 del
15/10/2021).
Dalle precedenti considerazioni discende che, non è necessario provare che fosse a conoscenza dell'esistenza del credito CP_2
vantato dal Comune nei confronti del , essendo sufficiente CP_4
dimostrare che fosse consapevole che, in generale, l'accordo di CP_2
separazione per le sue modalità ed il suo valore avrebbe determinato una deminutio rilevante della garanzia patrimoniale del ON.
In tal senso depongono diversi elementi:
al momento della separazione non aveva “un lavoro, tale CP_4
da poter garantire alla convenuta una sicura corresponsione
31 dell'assegno mensile;
è altrettanto opportuno ricordare che il medesimo Sig. data la "leggerezza" con cui Controparte_4
aveva condotto la propria esistenza fino ad allora, non potesse garantire alla Sig.ra la "buona gestione" delle risorse CP_2
economiche accumulate (250.000,00 euro) dalla famiglia, così divenendo ineluttabile e finanche obbligatorio corrispondere l'intera somma in unica soluzione alla moglie, per garantirle un minimo di certezza futura, un sostentamento stabile ed un tenore di vita degno dei pregressi anni trascorsi insieme.”(testualmente dalla comparsa di costituzione di ag 7). CP_2
Nel medesimo senso la comparsa di che alla pagina 3 CP_4
dichiarava di essere (pag3) “privo di stabile attività lavorativa e quindi privo di introiti significativi per il proprio mantenimento e per quello della moglie e figlio”.
E' evidente allora che, a fronte dello stato di “disoccupazione” del al momento della separazione e considerata la circostanza che CP_4
questi fosse privo di redditi, un accordo di separazione che prevedesse il trasferimento di una quota di immobile del valore pari ad euro
750.000 circa e il trasferimento della somma di denaro pari ad euro
250.000 determinava certamente un depauperamento della garanzia generale del e tale circostanza non poteva sfuggire alla CP_4 CP_2
che in quanto coniuge era perfettamente a conoscenza del fatto che non lavorasse e del valore dell'immobile a lei trasferito. CP_4
Sostenere che coniuge del non conoscesse tali CP_2 CP_4
circostanze appare inverosimile (Cassazione civile sez. VI,
05/01/2023, n.195).
In conclusione, accertata la sussistenza di tutti i presupposti dell'actio pauliana, in accoglimento della domanda del comune, dichiara
32 l'inefficacia, nei confronti del dell'accordo di Parte_1
separazione intervenuto il 23.12.2014.
***
Sulla domanda revocatoria proposta nei confronti dell'atto di disposizione intervenuto tra e in data CP_3 CP_2
27.3.2017 avente ad oggetto la quota pari ad 1/2 dell'unità immobiliare distinta al foglio 124, mappale 428 sub4 e sub 2.
Il comune chiede che venga dichiarata l'inefficacia dell'atto descritto e allega che la mediazione è intervenuta dopo che e CP_3
(già proprietaria di ½ dell'immobile sito in Via CP_2
Budapest 32 in forza dell'accordo di separazione) avevano frazionato, in data 2.11.2016, l'immobile detto creando due diverse unità immobiliari, una di mq 328 (foglio 124 mapp 428, sub 4) e una di mq
112 (foglio 124, mapp 428, sub 3).
In esito al frazionamento, dunque, e erano CP_3 CP_2
proprietari in ragione di ½ ciascuno sulle due unità frazionate.
In questa situazione con la mediazione contestata e con CP_3
altro distinto atto di vendita cede alla e proprie quote. CP_2
Con l'atto di mediazione redatto il 27.3.2017 le parti davano atto che aveva dato corso al procedimento di mediazione obbligatoria CP_2
per vedere riconosciuto l'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione sull'immobile detto, e definivano la
“controversia” con l'accordo oggi contestato con cui ON, in accoglimento delle pretese della riconosceva il suo diritto di CP_2
proprietà.
Va premesso che la mediazione deve essere considerata atto dispositivo e come tale soggetto a revocatoria.
33 E infatti l'acquisto per usucapione nel caso in esame non è stato accertato con sentenza ma con accordo tra le parti intervenuto nel corso di un procedimento di mediazione.
L'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione, col quale si riconosce ad un terzo l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile non può in alcun modo essere equiparato alla sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto a titolo originario anche tenendo conto dell'introduzione del n. 12-bis all'art. 2643 c.c. (Cassazione civile sez. III, 09/01/2025, n.565) non essendo il frutto di un accertamento giudiziale ma della mera volontà delle parti.
Si può dunque concludere che l'accordo oggetto della domanda è certamente revocabile poiché costituisce un atto dispositivo intervenuto tra le parti.
A questo punto possono essere richiamate le considerazioni già svolte in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria: pacifica l'esistenza del credito vantato dal nei confronti di Pt_1
CP_3
pacifico che l'acquisto della quota di ½ sulla proprietà dell'unità immobiliare foglio 124 mapp 428 sub 4 e sub 2 ha determinato un depauperamento rilevante della garanzia patrimoniale del e ciò CP_4
tenuto conto del valore complessivo dell'immobile (circa 1.500.000); della circostanza che il era privo di occupazione CP_3
lavorativa (cfr pag 7 comparsa e della totale assenza di CP_3
prova circa il valore dei restanti beni del o di altri suoi redditi. CP_4
Infine, quanto alla scientia damni della si rileva che l'accordo CP_2
di mediazione non può essere considerato a titolo oneroso ma gratuito con la conseguenza che, ai sensi dell'art 2901 n2 cc, l'elemento soggettivo del terzo non deve essere indagato.
34 Per tutti i motivi detti anche tale domanda deve essere accolta per l'effetto deve essere dichiarata l'inefficacia dell'accordo di mediazione.
***
Quanto alla domanda revocatoria dell'atto di vendita della quota pari ad ½ del diritto di proprietà sull'unità immobiliare distinta al foglio 124 mapp 428 sub 3.
Anche tale domanda deve ritenersi fondata.
L'atto di compravendita è intervenuto tra le parti in data 7.11.2017 e cioè successivamente al sorgere del credito vantato dal Comune e pacificamente riconosciuto dalle parti.
Si deve ribadire che è provato anche l'eventus damni poiché ovviamente il era a conoscenza, non solo del credito ma anche CP_4
del pregiudizio che l'atto di disposizione poteva cagionare ai creditori.
Come già detto, lo stesso nelle proprie difese ha CP_3
precisato che al momento della vendita era privo di occupazione.
Né del resto è stato allegato o provato alcunchè in ordine alla sussistenza di altri redditi o del valore di eventuali altri beni.
Quanto alla scientia damni della pacifico che l'atto deve essere CP_2
qualificato come oneroso, si osserva che non è necessaria la dimostrazione della conoscenza, in capo al terzo, del credito del per integrare il requisito soggettivo essendo sufficiente che il Pt_1
terzo fosse a conoscenza della circostanza che l'atto dispositivo in suo favore potesse cagionare un pregiudizio ai creditori determinando una riduzione della garanzia patrimoniale.
Tale fatto deve ritenersi provato in via indiretta.
, cognata di era a conoscenza del fatto CP_2 CP_3
che questi fosse privo di occupazione e del pari era a conoscenza del
35 fatto che questi aveva dismesso il diritto di proprietà (pro quota) sulla casa dove aveva sempre abitato e ciò ben conosceva essendo divenuta proprietaria anche della quota relativa all'altra unità per accordo di mediazione.
Per tutti i motivi detti anche la domanda di cui sopra deve essere accolta e per l'effetto deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti del dell'atto di compravendita intervenuto in data 7.11.2017. Pt_1
***
Tutto ciò premesso accoglie le domande proposte dal e Pt_1
dichiara la simulazione assoluta e dunque la nullità ed inefficacia del contratto preliminare intervenuto in data 13.10.2014 tra CP_4
, e
[...] Controparte_3 Controparte_5
con atto rogito notaio n 13036/8593 trascritto presso la Per_1
Conservatoria dei Pubblici registri immobiliari in data 16.10.2014 RG
11217 RP 8859, avente ad oggetto la piena proprietà del fabbricato sito in Via Budapest 32 distinto al catasto al foglio 124 mapp Pt_1
428 sub 3 e 4 e 2 (garage), nonché le aree circostanti distinte al foglio
124 mapp 820 di mq 5009, foglio 124 mapp 778 di mq 4747, foglio
124 mapp 774 di mq 537; accoglie l'azione revocatoria e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti del Comune di l'accordo patrimoniale Pt_1
intervenuto nella separazione consensuale tra i coniugi CP_4
e in data 23.12.2014, contenuto nel verbale
[...] CP_2
rep 305 trascritto presso la Conservatoria RRII il 3.3.2015 RG Pt_1
2209 RP 1793 nella parte in cui dispongono: il trasferimento del diritto di proprietà per la quota di ½ sul fabbricato sito in Via Budapest 32 distinto al catasto al foglio 124 mapp Pt_1
428 sub 3 e 4 e 2 (garage), nonché le aree circostanti distinte al foglio
124 mapp 820 di mq 5009, foglio 124 mapp 382 di mq 52;
36 il versamento in favore della di euro 250.000; CP_2
accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara
l'inefficacia nei confronti del dell'accordo di Parte_1
mediazione intervenuto tra e , in Controparte_3 CP_2
data 27.3.2017, autenticato dal notaio e trascritto presso la Per_2
Conservatoria RRII il 6.4.2017, Rg 4850, Rp 3750 nella parte Pt_1
in cui dispone: il riconoscimento dell'usucapione e la cessione del diritto di proprietà, in favore di , in ragione della quota di ½ sulla: CP_2
unità abitativa sita in Via Budapest 32 distinta in catasto al Pt_1
foglio 124 mapp 428 sub 4; garage sito in Via Budapest 32 distinto in catasto al foglio 124 Pt_1
mapp 428 sub 2; terreno distinto al foglio 124 mapp 820 (mq 5009); accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara
l'inefficacia nei confronti del dell'atto di Parte_1
compravendita intervenuto tra e , Controparte_3 CP_2
in data 7.11.2017, notaio e trascritto presso la Conservatoria Per_2
RRII Sassari il 14.11.2017, Rg 15349, Rp 11551 nella parte in cui dispone: la cessione della quota pari ad ½ del diritto di proprietà sull'unità abitativa sita in Via Budapest 32 distinta in catasto al foglio Pt_1
124 mapp 428 sub 3.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
37 accoglie le domande proposte dal e dichiara la simulazione Pt_1
assoluta e dunque la nullità ed inefficacia del contratto preliminare intervenuto in data 13.10.2014 tra , Controparte_4 CP_3
e con atto rogito notaio
[...] Controparte_5
n 13036/8593 trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Per_1
registri immobiliari in data 16.10.2014 RG 11217 RP 8859, avente ad oggetto la piena proprietà del fabbricato sito in Via Budapest Pt_1
32 distinto al catasto al foglio 124 mapp 428 sub 3 e 4 e 2 (garage), nonché le aree circostanti distinte al foglio 124 mapp 820 di mq 5009, foglio 124 mapp 778 di mq 4747, foglio 124 mapp 774 di mq 537; accoglie l'azione revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti del comune di degli accordi patrimoniali intervenuti Pt_1
dell'atto di separazione consensuale tra i coniugi Controparte_4
e in data 23.12.2014, contenuto nel verbale rep 305 CP_2
trascritto presso la Conservatoria RRII il 3.3.2015 RG 2209 Pt_1
RP 1793 nella parte in cui dispone: il trasferimento del diritto di proprietà per la quota di ½ sul fabbricato sito in Via Budapest 32 distinto al catasto al foglio 124 mapp Pt_1
428 sub 3 e 4 e 2 (garage), nonché le aree circostanti distinte al foglio
124 mapp 820 di mq 5009, foglio 124 mapp 382 di mq 52; il versamento in favore della di euro 250.000. CP_2
accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti del dell'accordo di mediazione Parte_1
intervenuto tra e in data Controparte_3 CP_2
27.3.2017, autenticato dal notaio e trascritto presso la Per_2
Conservatoria RRII il 6.4.2017, Rg 4850, Rp 3750 nella parte Pt_1
in cui dispone: il riconoscimento dell'usucapione, in favore di , in CP_2
ragione della quota di ½ sulla:
38 unità abitativa sita in Via Budapest 32 distinta in catasto al Pt_1
foglio 124 mapp 428 sub 4; garage sito in Via Budapest 32 distinto in catasto al foglio 124 Pt_1
mapp 428 sub 2; terreno distinto al foglio 124 mapp 820 (mq 5009); accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti del dell'atto di compravendita Parte_1
intervenuto tra e in data Controparte_3 CP_2
7.11.2017, notaio e trascritto presso la Conservatoria RRII Per_2
Sassari il 14.11.2017, Rg 15349, Rp 11551 nella parte in cui dispone: la cessione della quota pari ad ½ del diritto di proprietà sull'unità abitativa sita in Via Budapest 32 distinta in catasto al foglio Pt_1
124 mapp 428 sub 3.
Condanna ciascuno dei convenuti alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 17.594,00
Fase decisionale, valore medio: € 10.417,00
Compenso tabellare (valori medi) € 37.951,00 oltre spese, Iva e Cpa come per legge.
Sassari li 26/10/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 4728 del R.G.A.C. per l'anno
2017 e promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ZO MO, ( ); CP_1 C.F._1
( ); Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), elettivamente domiciliato in PIAZZA
[...] C.F._3
DEL COMUNE N. 1 07100 Pt_1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._4
NT TI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv.
NT TI
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 C.F._5 dell'avv. ANGIUS MARGHERITA, elettivamente domiciliato in VIALE
UMBERTO N.52 Pt_1
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 C.F._6 dell'avv. CHIRICO ATTILIO VITTORIO, elettivamente domiciliato in Via
Nanni, 33 07026 OLBIA
(C.F. ), con Controparte_5 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. GIANSANTE ROBERTO elettivamente domiciliata in VIA
RAFFAELE CAVERNI 16 00195 ROMA
1 CONVENUTI
OGGETTO: azione simulazione, azione revocatoria ordinaria, azione surrogatoria.
All'udienza del 10/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore
A:Azione di simulazione assoluta
Nei confronti di , e Controparte_4 Controparte_3 [...]
dichiarare nullo e inefficace in quanto simulato in Controparte_5
via assoluta, il contratto preliminare di vendita in data 13.10.2014 a rogito Notaio avente ad oggetto il fabbricato distinto Persona_1
in catasto al foglio124, mappale 428 sub 3 e 4 e 1, nonché delle aree circostanti distinte al foglio 124 mappale 820, 778, 774.
B:Azione revocatoria
Nei confronti di e : Controparte_4 CP_2
dichiarare inefficaci nei confronti del Comune di che agisce in Pt_1
revocatoria gli accordi patrimoniali intervenuti nella separazione consensuale tra e in data 23.12.2014 nella parte in cui le CP_4 CP_2
parti dispongono la cessione, in favore di del diritto di CP_2
proprietà per la quota pari ad ½ sull'immobile distinto in catasto al foglio 124 mappale 428 sub 3 e 4, sub 2, mappale 820 e 382.
C: In subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, nei confronti di e Controparte_4 [...]
, CP_2
2 previa dichiarazione di simulazione relativa degli accordi patrimoniali di cui al verbale di separazione consensuale in quanto diretti a simulare un contratto di vendita a titolo gratuito, dichiarare inefficace verso il comune di il contratto dissimulato avente ad oggetto il Pt_1
trasferimento a titolo gratuito in favore di del diritto di CP_2
proprietà per la quota pari ad ½ sull'immobile distinto in catasto al foglio 124 mappale 428 sub 3 e 4, sub 2, mappale 820 e 382.
D: In ulteriore subordine in caso di mancato accoglimento delle precedenti domande sub B e sub C: nei confronti di e sabella Controparte_4 CP_2
in via surrogatoria e agendo il comune di quale sostituto Pt_1
processuale di , previo accertamento della Controparte_4
cessazione di efficacia degli accordi patrimoniali stipulati in sede di separazione, condannare in via restitutoria la signora a CP_2
trasferire al sig il diritto di piena proprietà per la Controparte_4
quota di ½ sull'immobile già descritto;
corrispondere al in compensazione parziale del Parte_1
debito del verso lo stesso comune o, in Controparte_4
subordine, al sig la somma di euro 250.000 oltre Controparte_4
interessi legali rivalutazione e interessi anatocistici.
E: Azione revocatoria nei confronti dei sigg e Controparte_3
(immobile distinto al foglio 124 mappale 428 sub 4 CP_2
e 2)
Dichiarare inefficace nei confronti del creditore Parte_1
che agisce in revocatoria, l'accordo di mediazione stipulato tra
[...]
e in data 27.3.2017 autenticato Notaio CP_4 CP_2
nella parte in cui prevede la cessione, in favore di Per_2 [...]
della quota pari ad ½ del diritto di proprietà sull'immobile CP_2
3 distinto in catasto al foglio 124 mappale 428 sub 4, sub 2, terreno distinto al foglio 124 mappale 820.
F: In subordine, nei confronti di e Controparte_3 [...]
, in caso di mancato accoglimento della domanda di CP_2
simulazione relativa;
previa dichiarazione di simulazione relativa dell'accordo di mediazione stipulato tra e in data Controparte_4 CP_2
27.3.2017, di cui sopra, in quanto diretto a dissimulare un contratto di trasferimento del diritto di proprietà a titolo gratuito, dichiarare inefficace verso il che agisce in revocatoria il Pt_1 Parte_1
contratto dissimulato
G: Azione revocatoria relativa all'immobile distinto al foglio 124 mapp 428 sub 3 nei confronti dei signori e Controparte_3 CP_2
dichiarare inefficace nei confronti del Comune di il contratto Pt_1
di compravendita stipulato tra e Controparte_4 CP_2
in data 7.11.2017 rogito Notaio avente ad oggetto la quota Per_2
pari ad ½ piena proprietà su unità abitativa sita in Via Pt_1
Budapest 32 distinta in catasto al foglio 124 mappale 428 sub 3.
Con vittoria di spese.
Per , CP_2
1. Relativamente alle conclusioni formulate dal in Pt_1 Parte_1
via principale sotto la lettera B), in via subordinata sotto la lettera C), in via ulteriormente subordinata sotto la lettera D), con le quali si domanda revocatoria, ovvero simulazione relativa e seguente revocatoria del contratto simulato, ovvero azione surrogatoria, relativamente agli accordi patrimoniali intercorsi tra la sig.ra
[...]
e il sig. , in sede di separazione CP_2 Controparte_4
4 personale datata 23.12.2014, RIGETTARE integralmente ogni domanda avanzata, stante l'insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l'accoglimento delle medesime, dichiarando per l'effetto come pienamente validi ed efficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti al vaglio dell'Ill.mo Giudice adito, con ogni consequenziale provvedimento;
2. Relativamente alle conclusioni formulate dal in Parte_1
via principale sotto la lettera E), in via subordinata sotto la lettera F), con le quali si domanda la revocatoria e in subordine la simulazione relativa con revocatoria del contratto dissimulato, relativamente all'accordo di usucapione datato 27.03.2017, autenticato dal notaio e trascritto presso la Conservatoria Registri Persona_3
Immobiliari di in data 6.04.2017, Registro Generale n. 4850, Pt_1
Registro Particolare n. 3750, RIGETTARE integralmente ogni domanda avanzata, stante l'insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l'accoglimento delle medesime, dichiarando per l'effetto come pienamente valido ed efficace l'accordo di usucapione posto al vaglio dell'Ill.mo Giudice adito, con ogni consequenziale provvedimento;
3. Relativamente alle conclusioni formulate dal in Parte_1
via principale sotto la lettera G), con la quale si domanda la revocatoria relativamente al contratto di compravendita stipulato tra il sig. e la sig.ra con atto del Controparte_4 CP_2
7.11.2017 a rogito del Notaio , trascritto presso la Persona_3
Conservatoria dei Registri Immobiliari di in data 14.11.2017, Pt_1
Registro Generale n. 15349, Registro Particolare n. 11551,
RIGETTARE integralmente la domanda avanzata, stante l'insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l'accoglimento della medesima, dichiarando per l'effetto come pienamente valido ed
5 efficace il contratto di vendita posto al vaglio dell'Ill.mo Giudice adito, con ogni consequenziale provvedimento;
4. Con condanna del in caso di esito vittorioso Parte_1
della vertenza, al pagamento delle competenze professionali e delle spese relative al presente giudizio, in favore della odierna convenuta.
Per ON ND CP_4
1. Previa declaratoria di mancanza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., dichiarare inammissibile per tale ragione la domanda di simulazione assoluta del contratto preliminare di compravendita stipulato a rogito del Notaio in data 13.10.2014, Persona_1
Repertorio n. 13036/8593, promossa anche nei confronti del sig.
[...]
Parte
, e formulata da parte attrice A); CP_3
2. Nella denegata ipotesi in cui la domanda venisse ritenuta ammissibile riconoscendosi un interesse ad agire del Parte_1
sul punto, rigettare la medesima domanda nel merito siccome
[...]
infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte al punto A) della comparsa di costituzione e risposta, con ogni consequenziale provvedimento.
B):
1. Rigettare, siccome infondate in fatto e in diritto le domande Parte formulate da parte attrice E) azione revocatoria (relativa ad unità immobiliare identificata al Foglio 24 mappale 428 subalterni 4 e 2) e
SUB F) in subordine, per il caso di mancato accoglimento domanda sub E) azione di simulazione relativa e revocatoria del contratto dissimulato, e per l'effetto, riconoscere pienamente valido ed efficace l'accordo di usucapione datato 27.03.2017, autenticato dal notaio e trascritto presso la Conservatoria Registri Persona_3
Immobiliari di in data 06.04.2017, Registro Generale n. 4850, Pt_1
Registro Particolare n. 3750, con ogni consequenziale provvedimento.
6 C):
1. Rigettare, siccome infondate in fatto e in diritto le domande formulate da parte attrice ) azione revocatoria (relativa ad unità Pt_5
immobiliare identificata al Foglio 124 mappale 428 subalterno 3), e per l'effetto riconoscere pienamente valido ed efficace il contratto di compravendita stipulato tra il sig. e la sig.ra Controparte_4
con atto del 07.11.2017 a rogito del Notaio CP_2 [...]
, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Per_3
in data 14.11.2017, Registro Generale n. 15349, Registro Pt_1
Particolare n. 11551 nella parte in cui prevede in favore della sig.ra
, la cessione del diritto di piena proprietà per ½ della CP_2
porzione immobiliare distinta nel NCEU al Foglio 124, Mappale 428 subalterno 3, con ogni consequenziale provvedimento.
In ogni caso con liquidazione in favore del sig. Controparte_3
delle competenze professionali e delle anticipazioni del presente giudizio.
Per Controparte_5
“Piaccia al Tribunale di Sassari, contrariis rejectis:
1- dichiarare inammissibile per carenza di interesse la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 Controparte_5
[...]
2- in subordine, rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la detta domanda.
Con vittoria di spese in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Per ON RI CP_4
Piaccia al Tribunale Ill.mo – contrariis reiectis –
7 Dichiararsi inammissibile e comunque rigettare la domanda di simulazione del preliminare intercorso con Controparte_5
[...]
Rigettarsi tutte le domande del Comune di attore siccome infondate in fatto e diritto assolvendo il convenuto da ogni avversa pretesa.
Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
Il conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
(in seguito , Controparte_3 CP_3 [...]
(in seguito e CP_4 CP_4 [...]
(in seguito Controparte_5 [...]
. Controparte_5
Esponeva che e erano debitori del CP_3 CP_4 Pt_1
e che avevano posto in essere una serie di atti al fine di ridurre la propria garanzia patrimoniale.
In particolare, secondo le allegazioni del comune, i avevano CP_4
agito in modo da sottrarre alla garanzia patrimoniale la villa sita in Via
Budapest 32 Sassari, di ingente valore anche con il supporto della società creata allo scopo. Controparte_5
L'attore allegava che, il Tribunale di Sassari, con sentenza n 1441 del
27.11.2001, aveva condannato il a corrispondere, in favore di Pt_1
, , Parte_6 Parte_7 Controparte_3 CP_4
e a titolo di conguaglio
[...] Parte_8
sull'indennità di esproprio, la somma di euro 715.624,83 oltre rivalutazione, interessi nonché rifusione delle spese legali.
8 Esponeva che, nel 2005, veniva erogata dal comune, in favore di CP_3
e la complessiva somma di euro
[...] CP_4 Parte_8
3.179.082,89, di cui euro 715.624,83 capitale, 1.542.952,56 rivalutazione monetaria, 903.177,35 per interessi, euro 17.328,14 per spese legali.
Con sentenza n 110/2006 la Corte d'Appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la debenza della rivalutazione e condannato il al pagamento del solo capitale Pt_1
oltre interessi e spese, fino al soddisfo avvenuto nell'aprile 2005, per un totale di euro 893.746,79 con compensazione delle spese del giudizio di appello.
Nel 2007 gli eredi avevano proposto ricorso presso la Corte di CP_4
Cassazione che, con sentenza n 12545/2014, aveva confermato la sentenza resa dalla Corte d'Appello.
Stante la pronuncia detta, il comune aveva richiesto, invano, il pagamento delle somme dette.
Stante il mancato pagamento il chiedeva ed otteneva decreto Pt_1
ingiuntivo avverso cui gli eredi proponevano opposizione che CP_4
veniva rigettata con sentenza del Tribunale di Sassari in data 8.5.2017.
Con la pronuncia detta il Tribunale condannava gli eredi al CP_4
pagamento di euro 623.885,77 ciascuno, oltre spese legali e spese relative alla consulenza.
Tutto ciò premesso il comune lamentava che e CP_4 CP_3
avevano posto in essere una serie di attività finalizzate a
[...]
sottrarre alla garanzia patrimoniale l'immobile sito in Via Pt_1
Budapest 32 in proprietà dei predetti in misura di ½ ciascuno.
In particolare, e pochi mesi dopo il CP_4 CP_3
deposito della sentenza della Corte di Cassazione, avevano stipulato un contratto preliminare di vendita in favore della società
[...]
[...
[...] [...]
[...]
con riserva del diritto di abitazione, per il prezzo di Controparte_6
euro 1.482.000.
Nel contratto preliminare avevano previsto che il definitivo sarebbe stato stipulato entro il 31.12.2017.
Sosteneva il comune che il contratto preliminare era simulato in via assoluta perché dopo la sua stipulazione i ON avevano trasferito il diritto di proprietà in favore della (moglie di CP_2 CP_4
e cognata di ).
[...] CP_3
Più precisamente, , dopo la stipulazione del contratto CP_4
preliminare e prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo, aveva ceduto la propria quota di proprietà nonché la somma di euro 250.000 in favore della nell'ambito CP_2
degli accordi di separazione.
dopo il preliminare e prima della scadenza del termine CP_3
per la stipula del definitivo, aveva ceduto la propria quota di proprietà sull'immobile sito in Via Budapest sempre in favore della
[...]
(cognata) concludendo con la predetta un accordo di CP_2
mediazione per usucapione ed una compravendita immobiliare.
e prima dei trasferimenti detti, avevano CP_3 CP_2
proceduto ad un frazionamento della villa in due unità abitative (di mq
328 e mq 112).
In particolare, con accordo di mediazione per usucapione del
27.3.2017, era divenuta proprietaria della porzione maggiore CP_2
mentre quella minore rimaneva in proprietà di e CP_3 [...]
in ragione di quote uguali. CP_2
Successivamente, con atto di compravendita del 7.11.2027 CP_3
aveva ceduto l'unità immobiliare di mq 112, alla
[...] [...]
. CP_2
10 Secondo le allegazioni dell'attore tutte le operazioni poste in essere dai ON e dalla avevano la finalità di sottrarre il bene alla CP_2
garanzia generale dei creditori dei ON trasferendo la proprietà intera alla CP_2
Sul contratto preliminare
Il comune riteneva che il contratto preliminare intervenuto con fosse simulato in via assoluta. Controparte_5
A sostegno della tesi allegava che la società unipersonale era stata costituita solo pochi giorni prima del contratto, aveva capitale sociale di soli 10.000 euro ed aveva versato una caparra di soli 5.000 euro a fronte di un prezzo promesso di acquisto di euro 1.482.000.
Inoltre, le parti avevano pattuito un termine molto lungo per la stipula del contratto definitivo (31.12.2017 a fronte della stipula del definitivo al 13.10.2014).
A ciò si doveva aggiungere che la società non svolgeva alcuna attività risultando inattiva;
che i promittenti acquirenti avrebbero mantenuto il possesso dell'immobile fino alla vendita e che le parti avevano inoltre pattuito che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato in data successiva se i promittenti acquirenti non avessero ancora acquistato nelle more un'altra casa di abitazione al 31.12.2017.
Ulteriore elemento da cui si doveva dedurre la simulazione assoluta era la circostanza che entrambi i promittenti acquirenti avevano ceduto le quote di proprietà che avevano promesso in vendita prima del 31.12.2017, così provando di non ritenersi legati dal contratto preliminare.
11 Sulle azioni revocatorie contro CP_4
Il comune proponeva azione revocatoria avverso l'atto di disposizione compiuto da in favore di con gli accordi CP_4 CP_2
intervenuti tra le parti in sede di separazione.
Pacifico il credito vantato dal comune nei confronti di , CP_4
sosteneva l'attore che l'accordo era chiaramente lesivo delle ragioni dei creditori poiché aveva scelto di adempiere il proprio obbligo CP_4
di mantenimento attraverso la cessione del diritto di proprietà e di un ingente somma di denaro, piuttosto che con il versamento di assegni mensili.
Inoltre, era consapevole dell'esistenza del credito e del CP_4
pregiudizio che il trasferimento della proprietà avrebbe cagionato ai creditori.
Poiché la cessione in favore della doveva essere qualificata CP_2
come atto a titolo gratuito, non era necessaria la prova della consapevolezza del terzo acquirente.
In ogni caso, anche qualificando l'atto come oneroso, si doveva ritenere che coniuge del , fosse pienamente CP_2 CP_4
consapevole del pregiudizio arrecato al creditore Parte_1
Sulla domanda subordinata di simulazione
In via subordinata il comune chiedeva che il trasferimento in sede di separazione fosse dichiarato nullo poiché simulato.
Sosteneva che le parti avevano inteso in realtà porre in essere un trasferimento a titolo gratuito in favore della e ciò in quanto i CP_2
coniugi si erano riconciliati immediatamente dopo la separazione e non esisteva più la causa giustificativa dell'accordo di separazione.
Sulla domanda subordinata surrogatoria
12 In via ulteriormente subordinata il comune proponeva azione surrogatoria contro sostenendo che, essendo CP_2
intervenuta la riconciliazione tra i coniugi dopo il trasferimento del bene, ed essendo venuta meno la causa giustificativa del trasferimento, avrebbe dovuto restituire il denaro ed i CP_2
beni immobili che le erano stati trasferiti.
Stante l'inerzia del , il dichiarava di surrogarsi CP_4 Pt_1
nel diritto del predetto.
***
Sull'azione revocatoria contro CP_3
Quanto agli atti dispositivi posti in essere da il comune CP_3
esponeva che, in esito all'acquisto della quota pari ad ½ da parte di in sede di accordo di separazione, e CP_2 CP_3 [...]
, il 2.11.2016, avevano frazionato l'immobile sito in CP_2 Pt_1
Via Budapest 32, ricavando due distinte unità immobiliari: una di mq
112 (foglio 124 mapp 428 sub 3) e una di mq 328 (foglio 124 mapp
428 sub4).
Successivamente, in data 27.3.2017, nell'ambito di un accordo di mediazione per usucapione, aveva dichiarato che CP_3 CP_2
aveva usucapito la quota pari ad ½ sull'unità abitativa di mq 328.
Infine, in data 7.11.2017, con atto pubblico, aveva CP_3
venduto a la propria quota pari ad ½ sull'unità CP_2
immobiliare di mq 112 per il prezzo di euro 60.000.
Quanto all'accordo per usucapione il comune ne chiedeva la revocatoria sostenendo che aveva carattere puramente dispositivo e non invece di accertamento della situazione giuridica preesistente risalente a venti anni precedenti.
13 Non solo, il comune rilevava che aveva sempre CP_3
utilizzato l'immobile come proprio ricevendo la notifica della diffida di pagamento da parte del comune in data 30.11.2025; mantenendo la sua residenza fino al 16.2.2016 quando si trasferiva in
Alghero viale Europa 4 dove aveva trasferito la residenza anche il fratello in esito agli accordi di separazione. CP_4
Secondo le allegazioni del comune la natura dispositiva e finalizzata a sottrarre il bene ai creditori del emergeva anche dalla CP_4
circostanza per cui non aveva maturato il possesso ventennale CP_2
dell'immobile in quanto prima del frazionamento del CP_3
2016, abitava l'immobile con la madre e anche dopo il Parte_7
decesso della stessa, mentre fino al 2016 risiedeva in CP_2
Alghero Viale Europa 4.
Chiedeva dunque che venisse disposta la revocatoria dell'accordo di mediazione stante la sussistenza dei presupposti: esistenza del credito e pregiudizio del creditore;
consapevolezza del credito in capo al già in esito al CP_3
deposito della sentenza della Corte d'Appello; elemento soggettivo in capo al terzo acquirente non necessario poiché
l'atto di cessione era stato compiuto a titolo gratuito.
In ogni caso l'attore sosteneva che doveva essere a CP_2
conoscenza del credito in quanto cognata di e moglie di CP_3
. CP_4
In via subordinata dichiarava di proporre azione di simulazione relativa degli atti di disposizione intervenuti tra e CP_3 CP_2
poiché l'accordo transattivo dissimulava un contratto di cessione a titolo gratuito.
Proponeva inoltre azione revocatoria della vendita dell'immobile distinto al foglio 124 mapp 428 sub 3 (mq.112).
14 Esponeva che sussistevano tutti i presupposti dell'actio pauliana
(credito, eventus damni) e che, trattandosi di atto a titolo oneroso doveva ritenersi provata anche la scientia damni della he, nella CP_2
sua qualità di coniuge di e cognata di CP_4 CP_3
doveva essere a conoscenza del debito dei predetti verso il Pt_1
Sull'azione surrogatoria
Il comune allegava che gli accordi di separazione avevano perso efficacia poiché era cessata la separazione tra i coniugi immediatamente dopo la stipula.
Agiva dunque in surroga nella posizione creditoria di e CP_4
chiedeva che venisse condannata alla restituzione dei beni CP_2
mobili e immobili trasferiti.
Tutto ciò premesso il concludeva come in atti. Pt_1
***
Si costituiva in giudizio ed eccepiva la Controparte_5
carenza di legittimazione attiva del per l'azione di Pt_1
simulazione assoluta del contratto preliminare in quanto consensualmente risolto dalle parti.
Esponeva che il termine triennale di cui all'art. 2645 bis c.c. era già scaduto alla data di notifica dell'atto di citazione passato per la notifica in data 13.12.2017.
Contestava inoltre l'infondatezza della domanda del tutto sprovvista di prova, e deduceva che il contratto era collegato ad un progetto presentato dalla , Parte_9
con sede in Via Gregorio VII n. 466, presieduta dal sig. CP_5
, legale rappresentante della società convenuta. Persona_4
15 Allegava che la società sarebbe stata il veicolo attraverso il quale l' avrebbe acquisito immobili in al fine di Parte_9 Pt_1
realizzare il progetto per il quale aveva chiesto il finanziamento.
Precisava che il finanziamento non era stato ottenuto e in tale situazione, la verificato Controparte_5
anche il diverso assetto proprietario conseguente alle vicende personali e familiari dei sigg.ri e valutata la necessità di poter CP_4
perdere la caparra versata, aveva “bluffato” chiedendo l'adempimento del preliminare.
A fronte di tale richiesta, la controparte aveva proposto un accordo con il pagamento del doppio della caparra accollandosi anche le spese di cancellazione della trascrizione e notarili connesse.
Per tutti i motivi detti chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
***
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della CP_4
domanda di simulazione del contratto preliminare.
Allegava che il contratto non aveva cagionato alcun pregiudizio al creditore, che era semplicemente rimasto inadempiuto ed era stato risolto consensualmente dalle parti.
Poiché nessun interesse poteva avere il comune alla dichiarazione della simulazione e della nullità, chiedeva il rigetto della domanda.
Sull'azione revocatoria esponeva che il lungo lasso di CP_4
tempo intercorso tra l'accertamento del credito da parte della Corte
d'Appello di 006) e gli atti di disposizione contestati Parte_1
provavano che nessun intento di frode aveva animato il convenuto.
Non solo, poiché il all'epoca della separazione era privo di CP_4
occupazione e di redditi che potessero garantire il versamento
16 dell'assegno di mantenimento, e considerato che, del pari,
[...]
era priva di occupazione, aveva ritenuto di adempiere al CP_2 CP_4
proprio obbligo di mantenimento verso il coniuge e del figlio appena sedicenne con il trasferimento della quota di proprietà e della somma di euro 250.000.
Deduceva che l'atto dispositivo doveva considerarsi a titolo oneroso con la conseguenza che l'attore avrebbe dovuto provare la scientia damni del terzo e sosteneva che tale prova non era stata CP_2
fornita.
Infine, negava che immediatamente dopo la separazione i coniugi si fossero riconciliati.
Concludeva come in atti.
***
Si costituiva in giudizio e contestava la domanda CP_3
attorea.
Quanto alla simulazione assoluta del contratto preliminare eccepiva la carenza di legittimazione ad agire del comune, in quanto il contratto aveva perso efficacia in esito alla risoluzione consensuale delle parti.
In ogni caso sosteneva che la domanda era del tutto infondata e precisava la avrebbe acquistato l'immobile ove Controparte_5
l' ”, fosse riuscita Parte_9
ad ottenere un finanziamento dell'Unione Europea, che poi non era stato erogato.
L'assenza di dolo nella stipulazione era provata dal fatto che i ON avevano dovuto versare alla società immobiliare il doppio della caparra versata a suo tempo.
In merito all'azione revocatoria deduceva che proprio il lungo lasso di tempo intervenuto tra la sentenza della Corte d'Appello e gli atti dispositivi escludevano l'intento fraudolento.
17 Precisava che l'immobile sito in alla via Budapest, Pt_1
originariamente costituente catastalmente un unico immobile, ma di fatto diviso in due distinte ed autonome unità, aveva rappresentato per oltre vent'anni la residenza della famiglia del sig. , CP_4
coniugato con la sig.ra , con i quali coniugi aveva CP_2
convissuto, oltre ovviamente al figlio anche, fino a quando è rimasta in vita, la madre dei germani CP_4
Esponeva di non essere coniugato e di non aver figli e di CP_3
essere privo da sempre di un'occupazione lavorativa;
di aver vissuto ininterrottamente nella parte della casa, che veniva correttamente individuata e distinta catastalmente soltanto all'atto del frazionamento dell'immobile avvenuto in data 02.11.2016, e precisamente nella porzione immobiliare distinta nel NCEU al Foglio 124, Mappale 428, sub 3 di mq 112.
Allegava che, una volta intervenuta la separazione dei coniugi Pt_10
nell'anno 2014, aveva riconosciuto che la cognata aveva
[...]
usucapito la porzione dell'immobile che di fatto la medesima aveva ininterrottamente utilizzato uti domina (tanto da accollarsi da sempre ogni tipo di onere afferente a detta porzione).
Per tale motivo le parti erano addivenute concordemente all'accordo di usucapione con atto del 27.03.2017, autenticato dal notaio
[...]
e trascritto presso la Conservatoria Registri Immobiliari di Per_3
in data 06.04.2017 in forza del quale la sig.ra era Pt_1 CP_2
diveniva proprietaria della quota di ½ della porzione immobiliare con annesso terreno (Foglio 124 mappale 820), distinta nel NCEU al
Foglio 124, Mappale 428, sub 2.
Quanto all'azione revocatoria relativa al contratto di vendita intervenuto in data 7.11.2017 con il quale veniva ceduta alla la CP_2
quota di ½ della proprietà sull'immobile sito in Via Budapest,
18 esponeva che corrispondeva a quella che aveva sempre CP_3
abitato e che, una volta conclusa la separazione, ottenuta dalla CP_2
l'usucapione della quota pro indivisa di ½ appartenente al sig. CP_3
il medesimo, poiché affezionatissimo sia alla cognata con la
[...]
quale da sempre conviveva sia all'unico nipote, aveva deciso di vendere alla medesima la residua quota pari ad ½ della porzione Sub
3, così da lasciare al nipote detta porzione, monetizzare e poter andare a vivere altrove con il ricavato dalla vendita.
Fatte queste precisazioni chiedeva il rigetto delle CP_3
domande evidenziando che erano state presentate dopo nove anni rispetto alla sentenza della Corte d'Appello e che il comune ben avrebbe potuto tutelare le proprie ragioni tempestivamente ricorrendo agli strumenti cautelari.
***
Si costituiva in giudizio e contestava l'avversa CP_2
domanda.
Sull'azione revocatoria degli atti disposti da in suo favore CP_4
esponeva che, mentre la sentenza della Corte d'Appello era stata resa il 28.03.2006, la separazione era avvenuta il 23.12.2014.
Il decorso di tale lasso di tempo doveva escludere qualunque intento fraudolento degli accordi di separazione e, ancor più la simulazione della stessa separazione.
Allegava che il trasferimento del diritto di proprietà in favore del coniuge in sede di separazione, così come il versamento dell'ingente somma di denaro, erano giustificate dal sacrificio compiuto dalla che aveva rinunciato alla propria attività lavorativa per seguire CP_2
il figlio e dedicarsi alla famiglia.
19 In ogni caso esponeva che l'azione era infondata anche sotto il profilo della scientia damni della che non era a conoscenza dello stato CP_2
di accertamento del credito del comune.
Sull'azione surrogatoria osservava che le contestazioni sulla simulazione della separazione erano del tutto infondate.
Sull'azione revocatoria degli atti di disposizione posti in essere da in suo favore esponeva che l'immobile indicato, sito in CP_3
alla via Budapest, originariamente costituente catastalmente Pt_1
un unico immobile, ma di fatto diviso in due distinte ed autonome unità, aveva rappresentato per oltre vent'anni la residenza familiare della famiglia del sig. e della sig.ra , con i CP_4 CP_2
quali coniugi conviveva anche il figlio . Pt_6
Il sig. invece, rimasto celibe e senza figli, privo da CP_3
sempre di un'occupazione lavorativa, aveva vissuto ininterrottamente nella parte della casa, che veniva correttamente individuata e distinta catastalmente soltanto all'atto del frazionamento dell'immobile avvenuto in data 02.11.2016, e precisamente nella porzione immobiliare distinta nel NCEU al Foglio 124, Mappale 428, sub 3 di mq 112.
Una volta intervenuta la separazione dei coniugi Parte_11
nell'anno 2014, ed una volta divenuta proprietaria della quota di 1/2 del citato immobile, l'odierna convenuta aveva legittimamente promosso un'azione per vedersi riconosciuto il proprio diritto esclusivo di proprietà sulla porzione immobiliare da lei posseduta da oltre vent'anni uti domina (tanto da accollarsi da sempre ogni tipo di onere afferente a detta porzione). In conseguenza di detta azione la
Sig.ra ed il Sig. (proprietario dell'altra quota pari CP_2 CP_3
ad 1/2 della citata porzione immobiliare), erano addivenuti all'accordo di usucapione con atto del 27.03.2017.
20 Sull'azione revocatoria del contratto di compravendita stipulato tra il sig. e la sig.ra con atto del 7.11.2017 CP_3 CP_2
nella parte in cui prevede in favore della sig.ra , la CP_2
cessione del diritto di piena proprietà per ½ della porzione immobiliare distinta nel NCEU al Foglio 124, Mappale 428 subalterno
3, deduceva che, una volta intercorsa la separazione tra la sig.ra CP_2
ed il marito ottenuta dalla medesima l'usucapione della CP_4
quota pro indivisa di ½ appartenente al sig. CP_3
quest'ultimo, poiché affezionatissimo sia alla cognata con la quale da sempre conviveva, sia all'unico nipote, aveva deciso di vendere la residua quota pari ad ½ della porzione Sub 3, così da lasciare al nipote detta porzione.
Per tutti i motivi detti chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
***
In diritto
Prima di procedere all'esame delle domande appare necessario riassumere i fatti posti a base delle pretese dell'attore, provati per documenti e non contestati tra le parti.
Con sentenza n 1441 del 27.11.2001 il Tribunale di Sassari condannava il al pagamento dell'indennità di Parte_1
esproprio in misura di euro 715.624,83 oltre rivalutazione e interessi in favore di , , , Parte_6 Parte_7 Controparte_3 [...]
, (doc 1 attore); CP_4 Parte_8
nel 2005 il provvedeva al pagamento della somma di euro Pt_1
3.179.082,89 (docc 2-6 attore); con sentenza n 110 del 28.3.2006 la Corte d'Appello riformava parzialmente la prima sentenza riconoscendo il solo capitale in
21 ragione di euro 715.624,83 oltre interessi legali, per complessivi euro
893.746,79 (doc 7 attore); con sentenza n12545 del 4.6.2014 (doc 8 attore) la Corte di
Cassazione, su ricorso presentato dagli eredi ha confermato la CP_4
sentenza della Corte d'Appello; con diffida notificata il 30.11.2015 il chiedeva invano ai Pt_1
predetti la restituzione della maggior somma versata e chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo avverso cui i ON proponevano opposizione che veniva definita con sentenza n 686 del 8.5.2017 che condannava i ON al pagamento della somma di euro 1.871.657,31.
A fronte dei procedimenti che hanno accertato il credito del i Pt_1
ponevano in essere una serie di atti dispositivi anch'essi provati CP_4
per documenti: in data 13.10.2014 e promettevano di CP_3 CP_4
vendere a l'immobile sito in Via Controparte_5 Pt_1
Budapest per il prezzo di euro 1.482.000, con termine per la stipula del definitivo al 31.12.2017 ; in data 23.12.2014 , in sede di accordi di separazione, CP_4
trasferiva al coniuge la quota pari ad ½ della proprietà CP_2
sull'immobile sito in Via Budapest e versava in favore della Pt_1
la somma di euro 250.000, oltre all'importo mensile di euro CP_2
1000 in favore del figlio;
in data 2.11.2016 (proprietaria per ½) e CP_2 CP_3
(proprietario per ½) presentavano domanda di frazionamento dell'immobile in due unità una di mq 112 e una di mq 328 (doc 13 attore); in data 27.3.2017 sottoscrivevano un accordo di mediazione per usucapione nel quale dichiarava che aveva CP_3 CP_2
22 usucapito la quota di ½ sull'unità immobiliare di mq 328 (doc 14 attore); in data 7.11.2027 con atto pubblico cedeva a CP_3 [...]
la proprietà pari ad ½ dell'unità immobiliare di mq 112 per il CP_2
prezzo di euro 60.000 (doc 14 bis attore).
***
Fatte queste precisazioni si passerà all'esame della domanda di simulazione assoluta del contratto preliminare intervenuto tra i
ON e Controparte_5
Sull'eccezione di carenza di interesse ad agire
La contestazione è infondata e deve essere respinta.
E' pacifico che l'interesse ad agire - secondo quanto disposto dall'art. 100 cod. proc. civ. – “configura una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all' utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente.”
(ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 29/05/2025, n.4693).
Nel caso in esame il comune agisce per sentire dichiarare la simulazione assoluta, e dunque l'inefficacia, del contratto preliminare con cui i ON si obbligavano a vendere l'immobile sito in Pt_1
Via Budapest 32, e correttamente osserva che il risultato utile da perseguire attraverso la propria domanda è quello di privare di effetto il contratto in forza del quale la promissaria acquirente ben potrebbe chiedere ed ottenere l'adempimento in forma specifica.
Né del resto le difese svolte dai convenuti portano a conclusioni differenti in quanto prive di supporto probatorio.
Sostengono i ON e che il contratto sarebbe Controparte_5
stato risolto consensualmente dalle parti e che, in ogni caso, sarebbero
23 cessati gli effetti della trascrizione del contratto preliminare in forza dell'art 2645 bis cpc.
Sul punto si osserva che non esiste adeguata prova dello scioglimento consensuale del contratto che evidentemente doveva avere forma scritta a pena di nullità (essendo tale forma prescritta per la stipula del contatto preliminare ex art 1351 cc).
Né rileva sostenere che gli effetti prenotativi della trascrizione erano venuti meno poiché ciò non incide sul vincolo contrattuale tra le parti ma solo sull'opponibilità del contratto preliminare nei confronti di terzi.
In buona sostanza, in assenza di un accordo scritto di scioglimento del contratto, si deve ritenere che i ON, allo stato, rimangono obbligati alla vendita in favore di e che, di Controparte_5
conseguenza, esiste la possibilità che questa possa agire per l'adempimento in forma specifica, da ciò l'interesse ad agire del
Pt_1
***
Accertata l'ammissibilità della domanda va premesso in questa sede, con riferimento alla domanda di simulazione assoluta e alle domande di revocatoria che la contestazione svolta da tutti i convenuti e relativa alla circostanza che il presente giudizio è stato introdotto dal Pt_1
oltre dieci anni dopo la pronuncia della Corte d'Appello è priva di pregio.
E infatti se è vero che la sentenza della Corte d'Appello è stata depositata il 28.3.2006 è vero anche che proprio i signori hanno CP_4
proposto ricorso per Cassazione e che la Suprema Corte si è pronunciata solo il 4.6.2014, con la conseguenza che il credito è divenuto definitivo e incontestabile solo da quella data.
24 E' corretto sostenere che l'azione revocatoria e l'azione di simulazione potevano essere proposte anche in presenza di un credito contestato, e dunque già dal 2006, ma si deve anche rilevare che rimaneva nella libera scelta difensiva del attendere la Pt_1
definizione del giudizio di legittimità prima di agire, senza che tale scelta processuale possa incidere sulla fondatezza della domanda.
Tutto ciò premesso si passerà all'esame delle singole domande nel merito.
***
La domanda di simulazione assoluta deve ritenersi fondata anche nel merito.
Esistono diversi elementi indiziari da cui desumere che le parti non avevano alcuna reale volontà di stipulare un contratto preliminare di vendita.
Come dichiarato dalla stessa la società era Controparte_5
stata costituita proprio al fine di realizzare un progetto che avrebbe dovuto beneficiare di un finanziamento europeo.
Il progetto, sempre secondo le difese della società, era stato presentato dall , con sede in Parte_9
Via Gregorio VII n. 466, presieduta dal sig. . CP_5 Persona_4
La società sarebbe stata “il veicolo attraverso il quale l Parte_9
avrebbe acquisito immobili in al fine di realizzare il progetto Pt_1
per il quale si chiedeva il finanziamento” (testualmente pagina 4 della comparsa) ed era stata costituita dopo aver ottenuto la prima autorizzazione dall'Ente Parco Asinara.
In seguito al fallimento dell'operazione e preso atto che i ON nelle more avevano disposto dei beni promessi in vendita, Gestione
Immobiliare aveva “bluffato” chiedendo l'adempimento del preliminare.
25 I ON a questo punto avevano proposto un accordo con il pagamento del doppio della caparra accollandosi anche le spese di cancellazione della trascrizione e notarili connesse.
In tal modo, “la società è riuscita addirittura ad ottenere un piccolo guadagno rispetto alla possibilità di perdere sia la caparra versata che di dover sostenere anche le spese di cancellazione della trascrizione del preliminare.”(testualmente dalla comparsa).
Tali allegazioni sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio.
Sono depositati agli atti la risposta relativa al progetto agrario dell'Asinara indirizzato all' Parte_12
soggetto evidentemente distinto rispetto alla società convenuta, e l'estratto del progetto europeo riferito alla predetta associazione e non anche alla società (docc 1 e 2 . CP_5
Non solo, nel progetto sono indicati i terreni che l'associazione si impegnava ad acquistare al fine di realizzare il progetto e tra questi non è incluso l'immobile sito in via Budapest (cfr pag 100 progetto doc 2 Soc Gestioni).
In conclusione, non esiste alcuna prova del collegamento tra
[...]
e il progetto Asinara. CP_5
Ulteriori circostanze che provano in via indiretta l'assenza di volontà di stipulare il contratto preliminare sono costituite dagli atti dispostivi compiuti dai ON sul medesimo bene oggetto del contratto preliminare, prima della scadenza del termine per l'adempimento fissato per il 31.12.2017.
E infatti in data 23.12.2014 cede alla la quota CP_4 CP_2
di1/2 della proprietà nell'ambito degli accordi di separazione;
in data 27.3.2017 stipula l'accordo per usucapione in CP_3
favore di per un 1/2 dell'unità immobiliare di mq 328 e CP_2
26 in data 7.11.2017 cede alla predetta la quota di ½ dell'unità immobiliare di mq 112.
Si deve concludere che la mancanza di volontà di concludere il contratto preliminare emerga, quanto ai promissari acquirenti, dalla costituzione di una società a responsabilità limitata con unico socio pochi giorni prima del contratto con capitale sociale versato di euro
10.000; società che ha cessato di depositare i bilanci nel 2016 e che al
23.10.2017, cioè prima della scadenza del termine per la conclusione del contratto definitivo, risultava inattiva.
Non solo, la tesi sostenuta dai convenuti secondo cui il denaro per l'acquisto dell'immobile al prezzo di euro 1.482.000 doveva pervenire alla società da fondi europei conseguenti l'approvazione di un progetto è risultata del tutto priva di riscontro probatorio.
Come detto, non la società ma un soggetto diverso risulta aver presentato un progetto agrario all'Asinara e, in ogni caso, dall'esame del progetto, non emerge la previsione dell'acquisto dell'immobile per cui è causa.
Inoltre, non esiste alcuna allegazione o prova circa il collegamento tra l'associazione e la società.
Ancora, non è provato in alcun modo che la Gestione Immobiliare ha provveduto a richiedere l'adempimento ai ON “bluffando” né risulta che i predetti abbiano effettuato il pagamento del doppio della caparra versata.
Per altro verso, quanto ai promittenti venditori la circostanza che abbiano disposto del diritto di proprietà già oggetto del preliminare prima della scadenza del termine pattuito, prova, in via indiretta, che non vi era alcun interesse all'adempimento del contratto, tanto che neppure successivamente alla scadenza fu richiesto.
27 Tutte le circostanze elencate costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti da cui emerge la simulazione assoluta del negozio
(Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18347).
Per tutti i motivi detti, la domanda proposta dal Comune deve essere accolta e il contratto preliminare del 13.10.2014 deve essere dichiarato simulato e come tale privo di efficacia.
***
Sulla domanda revocatoria dell'accordo di separazione in data
23.12.2014 nella parte in cui cedeva alla la quota pari ad ½ del CP_2
diritto di proprietà sull'immobile sito in Via Budapest 32 e Pt_1
trasferiva alla stessa la somma di euro 250.000.
Il Comune sostiene che l'atto abbia determinato un depauperamento della garanzia generale del e che debba essere qualificato CP_4
come atto a titolo gratuito con la conseguenza che non deve essere indagata la scientia damni del terzo acquirente.
I convenuti contestano la domanda sostenendo che l'atto aveva la sola finalità di definire i rapporti economici tra i coniugi tenendo conto del fatto che era priva di reddito. CP_2
Precisavano che ogni intento fraudolento era escluso anche dal fatto che la disposizione fosse stata assunta nel 2014, ben otto anni dopo la pronuncia della Corte d'Appello che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo il credito del Pt_1
La domanda proposta deve essere accolta.
In primo luogo, si deve precisare che l'azione revocatoria, avendo carattere conservativo, mira a salvaguardare la garanzia patrimoniale generica del creditore, ove questa sia stata compromessa da atti di disposizione del debitore.
L'actio pauliana non elimina l'atto dal mondo giuridico, bensì lo rende inefficace esclusivamente nei confronti del creditore istante, il quale è
28 legittimato a procedere all'esecuzione sul bene come se lo stesso fosse rimasto nel patrimonio del debitore.
Presupposto imprescindibile di tale azione è la titolarità di un credito, anche litigioso e sub iudice, purché dedotto in giudizio.
Ai fini oggettivi, è sufficiente l'idoneità dell'atto a rendere incerta o più difficile l'esecuzione forzata (eventus damni), valutata ex ante.
Quanti al profilo soggettivo, ove il credito sia sorto prima dell'atto dispositivo, come nel caso in esame, è sufficiente che il debitore fosse consapevole del danno arrecato alle ragioni creditorie.
Infine, solo in caso di atto a titolo oneroso, è necessario provare la scientia damni del terzo.
Ciò premesso si osserva che gli accordi di separazione recepiti dal tribunale che prevedano il trasferimento di beni immobili o beni mobili sono soggetti ad azione revocatoria (Cass penale n
26127/2024).
Tali accordi possono essere qualificati come contratti “consensuali” di natura economica che trovano la propria causa nella necessità di risolvere la crisi coniugale e la cui efficacia è subordinata all'omologazione del Tribunale che dovrà verificarne la compatibilità con le norme cogenti e i principi di ordine pubblico.
Si tratta di contratti atipici diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c. (cfr.
Cass. 17 giugno 2004 n. 11342; Cass. civ., 23 marzo 2004 n. 5741;
Cass. 11 novembre 1992 n. 12110; Trib. Firenze sez. III sent., 19 giugno 2018; Trib. Varese ord. 23 gennaio 2010; App. Milano decr.,
12 gennaio 2010).
Quanto alla qualificazione del trasferimento immobiliare come atto a titolo oneroso o gratuito, si ritiene di condividere l'orientamento secondo cui le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge
29 concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di «donazione» vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di vendita (Cass., sez. 1, 23 marzo 2004 n. 5741; Cass., sez.
II, 25 ottobre 2019, n. 27409; Cass., sez. III, 30 dicembre 2023, n.
36562).
Si può concludere allora che l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, potrà essere qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli (cfr. Cass. 13087/2015).
Poiché, nel caso in esame, nell'accordo di separazione è detto espressamente che il trasferimento della quota del diritto di proprietà e della somma di denaro è finalizzato a garantire il mantenimento del coniuge, si deve concludere che l'atto deve essere qualificato come atto a titolo oneroso.
Ciò premesso si osserva che sussistono i requisiti di cui all'art 2901 cc.
l'esistenza del credito del comune, deve ritenersi provata la Pt_13
consapevolezza del in merito agli effetti di depauperamento del CP_4
suo patrimonio e del conseguente pregiudizio in danno del creditore.
Non è contestato dalle parti che il valore complessivo dell'immobile è pari a circa 1.500.000 euro con la conseguenza che il valore complessivo dell'atto dispositivo posto in essere da ON comproprietario in ragione di ½ è pari a circa 1.000.000 (euro 750.000
+250.000 denaro).
Tenuto conto dell'ammontare del credito, si deve concludere che la sottrazione dell'immobile ed il versamento dell'ingente somma in
30 un'unica soluzione hanno determinato una notevole riduzione della garanzia per i creditori anche perché non è provato in alcun modo che i beni residui in capo al ON abbiano valore tale da garantire il soddisfacimento del credito.
Considerata la natura onerosa dell'atto, si ritiene che sia stata dimostrata la scientia damni in capo al terzo . CP_2
E infatti, nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria il requisito soggettivo della scientia damni in capo al terzo (ossia la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie) non coincide con la vera e propria intenzione di nuocere al creditore, essendo sufficiente la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia dei creditori;
la relativa prova ben può essere data a mezzo di presunzioni.
Giova precisare che il requisito della consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo, invece, la riduzione delle garanzie offerte dal debitore (vedasi già Cass. n. 2303 del 1996, Cass. n. 28423 del
15/10/2021).
Dalle precedenti considerazioni discende che, non è necessario provare che fosse a conoscenza dell'esistenza del credito CP_2
vantato dal Comune nei confronti del , essendo sufficiente CP_4
dimostrare che fosse consapevole che, in generale, l'accordo di CP_2
separazione per le sue modalità ed il suo valore avrebbe determinato una deminutio rilevante della garanzia patrimoniale del ON.
In tal senso depongono diversi elementi:
al momento della separazione non aveva “un lavoro, tale CP_4
da poter garantire alla convenuta una sicura corresponsione
31 dell'assegno mensile;
è altrettanto opportuno ricordare che il medesimo Sig. data la "leggerezza" con cui Controparte_4
aveva condotto la propria esistenza fino ad allora, non potesse garantire alla Sig.ra la "buona gestione" delle risorse CP_2
economiche accumulate (250.000,00 euro) dalla famiglia, così divenendo ineluttabile e finanche obbligatorio corrispondere l'intera somma in unica soluzione alla moglie, per garantirle un minimo di certezza futura, un sostentamento stabile ed un tenore di vita degno dei pregressi anni trascorsi insieme.”(testualmente dalla comparsa di costituzione di ag 7). CP_2
Nel medesimo senso la comparsa di che alla pagina 3 CP_4
dichiarava di essere (pag3) “privo di stabile attività lavorativa e quindi privo di introiti significativi per il proprio mantenimento e per quello della moglie e figlio”.
E' evidente allora che, a fronte dello stato di “disoccupazione” del al momento della separazione e considerata la circostanza che CP_4
questi fosse privo di redditi, un accordo di separazione che prevedesse il trasferimento di una quota di immobile del valore pari ad euro
750.000 circa e il trasferimento della somma di denaro pari ad euro
250.000 determinava certamente un depauperamento della garanzia generale del e tale circostanza non poteva sfuggire alla CP_4 CP_2
che in quanto coniuge era perfettamente a conoscenza del fatto che non lavorasse e del valore dell'immobile a lei trasferito. CP_4
Sostenere che coniuge del non conoscesse tali CP_2 CP_4
circostanze appare inverosimile (Cassazione civile sez. VI,
05/01/2023, n.195).
In conclusione, accertata la sussistenza di tutti i presupposti dell'actio pauliana, in accoglimento della domanda del comune, dichiara
32 l'inefficacia, nei confronti del dell'accordo di Parte_1
separazione intervenuto il 23.12.2014.
***
Sulla domanda revocatoria proposta nei confronti dell'atto di disposizione intervenuto tra e in data CP_3 CP_2
27.3.2017 avente ad oggetto la quota pari ad 1/2 dell'unità immobiliare distinta al foglio 124, mappale 428 sub4 e sub 2.
Il comune chiede che venga dichiarata l'inefficacia dell'atto descritto e allega che la mediazione è intervenuta dopo che e CP_3
(già proprietaria di ½ dell'immobile sito in Via CP_2
Budapest 32 in forza dell'accordo di separazione) avevano frazionato, in data 2.11.2016, l'immobile detto creando due diverse unità immobiliari, una di mq 328 (foglio 124 mapp 428, sub 4) e una di mq
112 (foglio 124, mapp 428, sub 3).
In esito al frazionamento, dunque, e erano CP_3 CP_2
proprietari in ragione di ½ ciascuno sulle due unità frazionate.
In questa situazione con la mediazione contestata e con CP_3
altro distinto atto di vendita cede alla e proprie quote. CP_2
Con l'atto di mediazione redatto il 27.3.2017 le parti davano atto che aveva dato corso al procedimento di mediazione obbligatoria CP_2
per vedere riconosciuto l'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione sull'immobile detto, e definivano la
“controversia” con l'accordo oggi contestato con cui ON, in accoglimento delle pretese della riconosceva il suo diritto di CP_2
proprietà.
Va premesso che la mediazione deve essere considerata atto dispositivo e come tale soggetto a revocatoria.
33 E infatti l'acquisto per usucapione nel caso in esame non è stato accertato con sentenza ma con accordo tra le parti intervenuto nel corso di un procedimento di mediazione.
L'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione, col quale si riconosce ad un terzo l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile non può in alcun modo essere equiparato alla sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto a titolo originario anche tenendo conto dell'introduzione del n. 12-bis all'art. 2643 c.c. (Cassazione civile sez. III, 09/01/2025, n.565) non essendo il frutto di un accertamento giudiziale ma della mera volontà delle parti.
Si può dunque concludere che l'accordo oggetto della domanda è certamente revocabile poiché costituisce un atto dispositivo intervenuto tra le parti.
A questo punto possono essere richiamate le considerazioni già svolte in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria: pacifica l'esistenza del credito vantato dal nei confronti di Pt_1
CP_3
pacifico che l'acquisto della quota di ½ sulla proprietà dell'unità immobiliare foglio 124 mapp 428 sub 4 e sub 2 ha determinato un depauperamento rilevante della garanzia patrimoniale del e ciò CP_4
tenuto conto del valore complessivo dell'immobile (circa 1.500.000); della circostanza che il era privo di occupazione CP_3
lavorativa (cfr pag 7 comparsa e della totale assenza di CP_3
prova circa il valore dei restanti beni del o di altri suoi redditi. CP_4
Infine, quanto alla scientia damni della si rileva che l'accordo CP_2
di mediazione non può essere considerato a titolo oneroso ma gratuito con la conseguenza che, ai sensi dell'art 2901 n2 cc, l'elemento soggettivo del terzo non deve essere indagato.
34 Per tutti i motivi detti anche tale domanda deve essere accolta per l'effetto deve essere dichiarata l'inefficacia dell'accordo di mediazione.
***
Quanto alla domanda revocatoria dell'atto di vendita della quota pari ad ½ del diritto di proprietà sull'unità immobiliare distinta al foglio 124 mapp 428 sub 3.
Anche tale domanda deve ritenersi fondata.
L'atto di compravendita è intervenuto tra le parti in data 7.11.2017 e cioè successivamente al sorgere del credito vantato dal Comune e pacificamente riconosciuto dalle parti.
Si deve ribadire che è provato anche l'eventus damni poiché ovviamente il era a conoscenza, non solo del credito ma anche CP_4
del pregiudizio che l'atto di disposizione poteva cagionare ai creditori.
Come già detto, lo stesso nelle proprie difese ha CP_3
precisato che al momento della vendita era privo di occupazione.
Né del resto è stato allegato o provato alcunchè in ordine alla sussistenza di altri redditi o del valore di eventuali altri beni.
Quanto alla scientia damni della pacifico che l'atto deve essere CP_2
qualificato come oneroso, si osserva che non è necessaria la dimostrazione della conoscenza, in capo al terzo, del credito del per integrare il requisito soggettivo essendo sufficiente che il Pt_1
terzo fosse a conoscenza della circostanza che l'atto dispositivo in suo favore potesse cagionare un pregiudizio ai creditori determinando una riduzione della garanzia patrimoniale.
Tale fatto deve ritenersi provato in via indiretta.
, cognata di era a conoscenza del fatto CP_2 CP_3
che questi fosse privo di occupazione e del pari era a conoscenza del
35 fatto che questi aveva dismesso il diritto di proprietà (pro quota) sulla casa dove aveva sempre abitato e ciò ben conosceva essendo divenuta proprietaria anche della quota relativa all'altra unità per accordo di mediazione.
Per tutti i motivi detti anche la domanda di cui sopra deve essere accolta e per l'effetto deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti del dell'atto di compravendita intervenuto in data 7.11.2017. Pt_1
***
Tutto ciò premesso accoglie le domande proposte dal e Pt_1
dichiara la simulazione assoluta e dunque la nullità ed inefficacia del contratto preliminare intervenuto in data 13.10.2014 tra CP_4
, e
[...] Controparte_3 Controparte_5
con atto rogito notaio n 13036/8593 trascritto presso la Per_1
Conservatoria dei Pubblici registri immobiliari in data 16.10.2014 RG
11217 RP 8859, avente ad oggetto la piena proprietà del fabbricato sito in Via Budapest 32 distinto al catasto al foglio 124 mapp Pt_1
428 sub 3 e 4 e 2 (garage), nonché le aree circostanti distinte al foglio
124 mapp 820 di mq 5009, foglio 124 mapp 778 di mq 4747, foglio
124 mapp 774 di mq 537; accoglie l'azione revocatoria e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti del Comune di l'accordo patrimoniale Pt_1
intervenuto nella separazione consensuale tra i coniugi CP_4
e in data 23.12.2014, contenuto nel verbale
[...] CP_2
rep 305 trascritto presso la Conservatoria RRII il 3.3.2015 RG Pt_1
2209 RP 1793 nella parte in cui dispongono: il trasferimento del diritto di proprietà per la quota di ½ sul fabbricato sito in Via Budapest 32 distinto al catasto al foglio 124 mapp Pt_1
428 sub 3 e 4 e 2 (garage), nonché le aree circostanti distinte al foglio
124 mapp 820 di mq 5009, foglio 124 mapp 382 di mq 52;
36 il versamento in favore della di euro 250.000; CP_2
accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara
l'inefficacia nei confronti del dell'accordo di Parte_1
mediazione intervenuto tra e , in Controparte_3 CP_2
data 27.3.2017, autenticato dal notaio e trascritto presso la Per_2
Conservatoria RRII il 6.4.2017, Rg 4850, Rp 3750 nella parte Pt_1
in cui dispone: il riconoscimento dell'usucapione e la cessione del diritto di proprietà, in favore di , in ragione della quota di ½ sulla: CP_2
unità abitativa sita in Via Budapest 32 distinta in catasto al Pt_1
foglio 124 mapp 428 sub 4; garage sito in Via Budapest 32 distinto in catasto al foglio 124 Pt_1
mapp 428 sub 2; terreno distinto al foglio 124 mapp 820 (mq 5009); accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara
l'inefficacia nei confronti del dell'atto di Parte_1
compravendita intervenuto tra e , Controparte_3 CP_2
in data 7.11.2017, notaio e trascritto presso la Conservatoria Per_2
RRII Sassari il 14.11.2017, Rg 15349, Rp 11551 nella parte in cui dispone: la cessione della quota pari ad ½ del diritto di proprietà sull'unità abitativa sita in Via Budapest 32 distinta in catasto al foglio Pt_1
124 mapp 428 sub 3.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
37 accoglie le domande proposte dal e dichiara la simulazione Pt_1
assoluta e dunque la nullità ed inefficacia del contratto preliminare intervenuto in data 13.10.2014 tra , Controparte_4 CP_3
e con atto rogito notaio
[...] Controparte_5
n 13036/8593 trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Per_1
registri immobiliari in data 16.10.2014 RG 11217 RP 8859, avente ad oggetto la piena proprietà del fabbricato sito in Via Budapest Pt_1
32 distinto al catasto al foglio 124 mapp 428 sub 3 e 4 e 2 (garage), nonché le aree circostanti distinte al foglio 124 mapp 820 di mq 5009, foglio 124 mapp 778 di mq 4747, foglio 124 mapp 774 di mq 537; accoglie l'azione revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti del comune di degli accordi patrimoniali intervenuti Pt_1
dell'atto di separazione consensuale tra i coniugi Controparte_4
e in data 23.12.2014, contenuto nel verbale rep 305 CP_2
trascritto presso la Conservatoria RRII il 3.3.2015 RG 2209 Pt_1
RP 1793 nella parte in cui dispone: il trasferimento del diritto di proprietà per la quota di ½ sul fabbricato sito in Via Budapest 32 distinto al catasto al foglio 124 mapp Pt_1
428 sub 3 e 4 e 2 (garage), nonché le aree circostanti distinte al foglio
124 mapp 820 di mq 5009, foglio 124 mapp 382 di mq 52; il versamento in favore della di euro 250.000. CP_2
accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti del dell'accordo di mediazione Parte_1
intervenuto tra e in data Controparte_3 CP_2
27.3.2017, autenticato dal notaio e trascritto presso la Per_2
Conservatoria RRII il 6.4.2017, Rg 4850, Rp 3750 nella parte Pt_1
in cui dispone: il riconoscimento dell'usucapione, in favore di , in CP_2
ragione della quota di ½ sulla:
38 unità abitativa sita in Via Budapest 32 distinta in catasto al Pt_1
foglio 124 mapp 428 sub 4; garage sito in Via Budapest 32 distinto in catasto al foglio 124 Pt_1
mapp 428 sub 2; terreno distinto al foglio 124 mapp 820 (mq 5009); accoglie la domanda revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti del dell'atto di compravendita Parte_1
intervenuto tra e in data Controparte_3 CP_2
7.11.2017, notaio e trascritto presso la Conservatoria RRII Per_2
Sassari il 14.11.2017, Rg 15349, Rp 11551 nella parte in cui dispone: la cessione della quota pari ad ½ del diritto di proprietà sull'unità abitativa sita in Via Budapest 32 distinta in catasto al foglio Pt_1
124 mapp 428 sub 3.
Condanna ciascuno dei convenuti alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 17.594,00
Fase decisionale, valore medio: € 10.417,00
Compenso tabellare (valori medi) € 37.951,00 oltre spese, Iva e Cpa come per legge.
Sassari li 26/10/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
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