CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 15/2023 RG appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Teodoro Parte_1
Costa, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
Controparte_1
, in persona del pro tempore;
[...] CP_2
APPELLATO – CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio in Roma, ed elettivamente Persona_1
domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA).
Appello avverso la sentenza n. 1335/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: riconoscere l'anzianità maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza e condannare il al pagamento delle CP_1
differenze retributive maturate dal 01/01/2000 al 31/12/2017 (€
16.743,43), nonché al versamento dei contributi omessi per TFR (€
2 1.416,08) e dei contributi omessi per le differenze paga (€ 5.251,18), oltre adeguamenti successivi anche previdenziali, vinte le spese.
Per l' rigettare l'appello, con vittoria di spese. CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/10/2018 Parte_1
premesso che era stato dipendente di ente locale ed era passato alle dipendenze del a decorrere dal 01/01/2000 Controparte_1
(personale ATA) in base all'art. 8 legge n. 124/1999; che aveva instaurato un contenzioso nei confronti del , per ottenere il riconoscimento CP_1
dell'anzianità maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza e il pagamento delle relative spettanze economiche;
che detto contenzioso si era concluso con la sentenza n. 5555/2013, con cui la Corte di cassazione aveva cassato la sentenza di secondo grado e aveva rinviato alla Corte di appello di Napoli, riconoscendo in via di principio che ai lavoratori trasferiti non poteva essere attribuito un trattamento retributivo meno favorevole;
che era necessario soltanto quantificare l'importo spettante per effetto dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
chiedendo la condanna del al pagamento delle differenze CP_1
3 retributive maturate dal 01/01/2000 al 31/12/2017 (€ 16.743,43), nonché il versamento in favore dell' dei contributi omessi sul TFR (€ 1.416,08) CP_3
e dei contributi omessi sulle differenze paga (€ 5.251,18), oltre adeguamenti successivi anche previdenziali;
vinte le spese.
L si costituiva ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei CP_3
contributi.
Il deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1
eccependo altresì la violazione del ne bis in idem.
Con sentenza depositata in data 15/07/2022 il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale decisione proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 09/01/2023.
L'appellante ribadiva di avere diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata presso l'ente locale di provenienza e alla ricostruzione della carriera, riportandosi al conteggio di parte già
depositato in primo grado. Chiedeva l'accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo.
Malgrado la notifica del gravame, il non si costituiva. CP_1
4 L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 12/06/2024 CP_3
e chiedeva il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , che non CP_1
si è costituito malgrado la notifica del gravame, effettuata in data
01/03/2024 con pec all'Avvocatura dello Stato in vista della prima udienza del 01/07/2024 e inclusiva dell'avviso circa la trattazione della controversia con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
Nel merito, l'appello non può essere accolto.
La controversia riguarda il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al in base all'art. 8 legge n. CP_1
124/1999, secondo cui “A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza”.
Sull'interpretazione di tale norma sono intervenuti sia i Giudici di legittimità sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, 5 Grande sezione, sentenza 6 settembre 2011, procedimento C-108/10,
, emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito Per_2
all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977,
77/187/CEE).
La sentenza della Corte di Cassazione n. 5555/2013, invocata dal a sostegno della pretesa qui azionata, ha statuito sul Parte_1
precedente contenzioso già instaurato da e da Parte_1
altri due lavoratori (SI NZ e per ottenere il Persona_3
riconoscimento della pregressa anzianità di servizio.
Tale sentenza ha cassato la pronunzia di secondo grado ed ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Napoli.
Il non ha riassunto il giudizio davanti al giudice del Parte_1
rinvio così designato, ma ha invece proposto un nuovo ricorso davanti al Tribunale di Salerno in data 12/10/2018.
Detto nuovo ricorso (n. 6148/2018 RG del Tribunale di Salerno) è
stato definito con la sentenza di primo grado n. 1335/2022 qui impugnata.
L'art. 393 cpc stabilisce che in caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio, “l'intero processo si estingue, ma la sentenza della
6 Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.
“La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi
dell'art. 393 cod. proc. civ., l'estinzione dell'intero processo, con
conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola
efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione”
(Cass. n. 6188/2014).
Nella sentenza n. 5555/2013, emessa fra il DE DO e il
Ministero, la S.C. ha richiamato sia la pronunzia della CGUE sia i propri precedenti (fra cui Cass. n. 20980/2011) ed ha rammentato che:
-la direttiva europea osta a che i lavoratori trasferiti subiscano,
rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente,
equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo;
7 - se l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario, il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente,
ivi comprese quelle concernenti la retribuzione;
-nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli;
il confronto va eseguito con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito;
-invece, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario;
- si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale ed il confronto tra le condizioni deve essere globale, quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più
favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale;
-il confronto deve essere effettuato solo all'atto del trasferimento, in riferimento alla determinazione della posizione retributiva di partenza.
8 Tali principii sono ormai consolidati, e sono stati ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza della S.C.: “questa S.C. ha già affermato in
numerosissime pronunce (a partire da Cass. n. 21282 del 2011; Cass.
n. 20980 del 2011), esaminando poi anche la relazione esistente tra le
pronunce C.E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 7 giugno
2011, Agrati e 8 novembre 2012, Agrati-bis), la decisione della Corte
di Giustizia nella causa riguardante la questione (Corte di Giustizia 6
settembre 2011, ) e le pronunce della Corte Costituzionale Per_2
(Corte Cost. 234/2007; Corte Cost. 400/2007; Corte Cost. 212/2008;
Corte Cost. 311/2009) che hanno già disatteso da vari punti di vista
questioni di legittimità analoghe a quella sollecitata anche con
l'odierno il ricorso per cassazione (e che quindi è da ritenere
manifestamente infondata), che "la procedura di passaggio del
personale degli enti locali nel ruolo del personale A.T.A.
dell'amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento
d'impresa ai sensi della Dir. n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla
Dir. n. 98/50/CE, in quella n. 2001/23/CE, con la conseguenza che
tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai
sensi della Dir. n. 77/187/CE, art. 3, condizioni di lavoro meno
9 favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione
comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al
trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati
con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio" (così da
ultimo Cass. n. 8968 del 2021; Cass. n. 7698 del 2018)” ; “in ciò - e
solo in ciò - sta la tutela, coerente con il diritto Eurounitario, che
deriva dalla L. n. 124 del 1999, originario art. 8, da cui non
scaturisce un diritto al mantenimento dell'anzianità a fini di
ricostruzione retributiva finalizzata all'ottenimento di un
miglioramento della posizione giuridica ed economica” (così
testualmente Cass. n. 19151/2022).
Ciò chiarito, nel caso di specie, contrariamente a quanto ventilato dal nel presente ricorso di appello, la S.C. n. 5555/2013 non Parte_1
ha accertato in via definitiva il diritto del lavoratore al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza,
ma ha invece demandato al Giudice del rinvio (la Corte di appello di
Napoli) la valutazione di merito circa l'effettiva sussistenza o meno del peggioramento retributivo nel senso delineato dalla CGUE.
10 Non si tratta pertanto di procedere alla mera quantificazione delle spettanze retributive, dovendosi invece appurare in questa sede se il per effetto del passaggio alle dipendenze del Parte_1 CP_1
appellato, abbia subito un concreto peggioramento retributivo, inteso in senso globale (e non limitato a singoli istituti o voci economiche del trattamento contrattuale applicato) e riferito al solo momento in cui è
avvenuto il transito al (restando esclusi gli ulteriori e CP_1
successivi sviluppi contrattuali).
In particolare, nel caso del personale ATA è pacifico che non venga più applicato il contratto in vigore presso il cedente (l'ente locale) e che venga invece applicato il contratto in vigore presso il cessionario
(cioè il contratto del comparto ministeriale), ed è altrettanto pacifico che il cessionario abbia il diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie la domanda del Pt_1
non può trovare accoglimento, in quanto è stata proposta senza
[...]
una specifica allegazione (che costituiva onere gravante sulla parte attrice) circa il concreto e globale peggioramento retributivo
11 sostanziale all'atto del trasferimento nei sensi intesi dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Nel ricorso introduttivo del 12/10/2018 il lavoratore non ha invero indicato quale fosse il trattamento retributivo anteriore al trasferimento e già goduto presso l'ente locale, né ha tantomeno indicato le voci retributive e il quadro normativo del CCNL applicato dall'ente di provenienza in ordine ai vari istituti inerenti il rapporto di lavoro ed incidenti sulla complessiva posizione lavorativa (ad es.:
orario di lavoro, ferie, computo del TFR, oneri previdenziali,
disciplina dei permessi, etc).
Non risulta operato nel ricorso introduttivo uno specifico raffronto fra detto precedente trattamento e quello attribuito dal contratto del comparto ministeriale;
confronto che secondo la CGUE e la
Cassazione n. 5555/2013 deve riguardare in modo globale la posizione complessiva del lavoratore e non già i singoli emolumenti o le sole voci retributive.
Il ricorso di prime cure del 12/10/2018 in effetti si limita a riportare il principio enunciato dalle predette sentenze delle Corti nazionali e sovranazionali, facendone derivare in modo automatico il diritto alle
12 differenze retributive in base alla mera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale, mentre tale diritto, come sopra precisato, non è
invece in re ipsa e non risulta affatto accertato dalle predette pronunzie.
Anche il conteggio di parte depositato in prime cure risulta impostato esclusivamente in base alla retribuzione asseritamente spettante a partire dal 2000 e fino al 2017, con dati numerici riferiti agli importi complessivi annuali pretesi in base alla mera anzianità di servizio,
senza alcuna indicazione circa la contrattazione presa a parametro e senza alcun confronto tra i due trattamenti retributivi (quello dell'ente locale e quello del comparto ministeriale) in riferimento al momento del trasferimento (01/01/2000).
Non emerge dunque una idonea e specifica allegazione circa la concreta sussistenza di condizioni peggiorative.
Si aggiunge che il ricorso di appello del 09/01/2023 risulta incoerente e contraddittorio, in quanto – dopo avere richiamato il precedente contenzioso e le già citate sentenze della CGUE e la pronunzia n.
5555/2013 della Cassazione – tuttavia afferma poi espressamente che
“non si tratta di peggioramento economico, ma di mancato
13 riconoscimento dell'anzianità di servizio da parte del che ha CP_1
portato come conseguenza le differenze retributive per TFR e per mancata contribuzione che il CTP ha sintetizzato nel proprio elaborato prodotto” (v. pag. 8 dell'appello).
In sostanza, lo stesso appellante ha così apertamente negato la sussistenza del concreto peggioramento retributivo globale all'atto del trasferimento.
In conclusione l'appello va rigettato.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza nei confronti dell' , che si è costituito. Invece non vi è luogo a provvedere per CP_3
le spese per quanto riguarda il , che è rimasto contumace in CP_1
questo grado.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 15/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso Parte_1 CP_1 CP_3
14 la sentenza n. 1335/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese del CP_3
secondo grado, liquidate in € 1.984,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge;
3)nulla per le spese nei confronti del appellato;
CP_1
4)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 03/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
15