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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/09/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza svolta in modalità mista del 19/09/2025 nel procedimento portante il n. 1056 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Manzo parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte resistente
E C O N T R O
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Alessandro Caprioli parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/09/2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' e l (di seguito per brevità anche CP_1 Controparte_3 solo o ), proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_2 CP_4
01020249001697888000 notificata il 06/02/2024 ed emessa in relazione a crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito nn. 31020160000324162000,
31020180001142326000, 31020180000297642000, 31020190000367371000,
31020190001017866000 e 31020210000318817000.
A fondamento della domanda eccepiva:
1 1. la nullità dell'atto impositivo opposto per omessa notifica dei titoli fondanti l'azione esecutiva, eseguita mediante servizio postale senza il rispetto delle formalità previste dalla legge per tale modalità;
2. la prescrizione della pretesa creditoria, anche ove fosse dimostrata la notifica degli avvisi di addebito.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l' che eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'indagine di merito stante l'omessa impugnazione degli atti presupposti regolarmente notificati, la carenza di interesse ad agire in capo all'istante, in difetto di una effettiva esecuzione espropriativa, e il difetto di legittimazione passiva per le contestazioni attinenti l'eventuale perenzione dei crediti successivamente alla regolare iscrizione a ruolo, negando infine il maturare della prescrizione.
Con memoria depositata in data 24/01/2025 si costituiva, altresì, l' Controparte_5
, che contestava il maturare della prescrizione alla luce degli atti
[...] interruttivi medio tempore inoltrati all'opponente, anche in considerazione della sospensione dei termini introdotta dalla disciplina emergenziale, ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'asserita infondatezza dei crediti contributivi.
Senza alcuna istruttoria, stante la natura documentale della controversia, all'odierna udienza di discussione i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * *
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall'Ente di previdenza: si deve, infatti, al riguardo osservare come l'intimazione di pagamento nella presente sede impugnata sia equiparabile a un precetto, essendo, al pari di quest'ultimo, atto che precede l'esecuzione forzata e che ha natura di provocatio ad opponendum anche per motivi diversi dai vizi suoi propri e quindi anche per motivi riguardanti il merito della pretesa.
1.1. Il soggetto nei cui confronti esso viene notificato è dunque legittimato a proporre altresì opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. che disciplina appunto l'ipotesi in cui l'esecuzione non sia stata ancora iniziata, ma solo preannunciata con l'atto di precetto, facoltà dalla quale la parte non decade per il sol fatto di non aver assunto analoga iniziativa rispetto ad atti equivalenti.
2 2. Tanto in limine premesso, giova in primo luogo procedere alla corretta qualificazione dell'azione proposta dall'opponente, compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento della doglianze sollevata a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti, rammentando che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n.
122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro
a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24,
d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in
3 funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 18256/2020).
2. Nel caso in esame parte ricorrente ha dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito fondanti l'azione esecutiva, con conseguente nullità del titolo opposto, e ha eccepito la prescrizione del credito contributivo previdenziale, sia in ragione del disposto di cui alla L. n. 335/95 sia in quanto dopo la notifica dei suddetti titoli non sarebbero intervenuti atti interruttivi della prescrizione anteriori alla comunicazione dell'atto impugnato, contestando altresì la sussistenza della pretesa creditoria.
2.1. Alla luce dei diversi vizi prospettati da parte ricorrente, la presente opposizione risulta dunque introduttiva di tre distinte azioni: l'una da qualificarsi come un'opposizione agli atti esecutivi, avente ad oggetto la pretesa nullità dell'intimazione di pagamento dal punto di vista formale per omessa notifica degli atti presupposti, l'altra da qualificarsi come un ordinario giudizio di cognizione, che investe il rapporto previdenziale, sicché la relativa decisione è soggetta alla disciplina dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46 del 1999, in quanto l'intimazione è stata impugnata solo quale mero atto conseguente, in funzione del recupero dell'azione non potuta tempestivamente esercitare per l'asserita omessa notifica degli atti sottostanti (arg. ex Cass. civ. n.
15392/2015; in termini cfr. Cass. civ. n. 20618/2016), e la terza da qualificarsi come opposizione all'esecuzione in quanto diretta a contestare il diritto di procedere “in executivis”, facendo falere fatti estintivi e impeditivi sopravvenuti alla formazione dei titoli esecutivi.
2.3. Sussiste, pertanto, la piena legittimazione passiva delle parti convenute, e dunque dell'esattore quanto ai dedotti vizi del procedimento esecutivo e dell'ente impositore quanto al merito della pretesa contributiva. Il principio è stato ribadito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte (sentenza n. 7514/2022), secondo cui nelle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e in genere nelle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, quale titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore.
4 2.4. Del resto, l'eventuale annullamento per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo. (cfr. Cass. civ. n. 16425 cit., Cass. civ. n. 5625/2019; Cass. civ. n.
19985/2024, secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del
2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”).
3. Tanto in limine precisato, l'opposizione agli atti esecutivi deve essere dichiarata inammissibile, in quanto è stata proposta dopo la scadenza del termine perentorio dalla notifica dell'atto impugnato stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Lo stesso opponente dà atto, infatti, che l'intimazione è stata notificata in data
29/07/2024, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato soltanto il 09/09/2024.
È poi pacifico che l'inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 3404/2004; Cass. civ. n. 3045/99; Cass. civ. n. 8738/2000;
Cass. civ. n. 9185/2000).
4. Sempre in limine va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione di merito, in quanto ogni censura avrebbe dovuto essere eccepita nel giudizio di opposizione da proporsi ex art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/99 nel rispetto del termine decadenziale ivi previsto, ossia entro 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito di cui si discute, regolarmente notificati all'odierno opponente nelle date riportate nell'intimazione opposta, come documentalmente dimostrato dall'Ente di previdenza senza incontrare alcuna contestazione da parte attrice (cfr. doc. fascicolo . CP_1
4.1. È poi noto che il termine di quaranta giorni per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere
5 incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude
l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” (cfr. Cass. civ. n. 8931/2011).
5. Né merita accoglimento l'opposizione all'esecuzione, poiché in relazione a ogni avviso di addebito oggetto di contestazione la prescrizione è stata interrotta con le intimazioni di pagamento n. 010201790001888568000 e 01020219000378054000 (cfr. doc. 7 e ss. in atti ) notificate rispettivamente il 22/01/2018 e il 05/02/2022, oltre che con CP_4
l'intimazione nella presente sede impugnata.
6. La soccombenza giustifica la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell' e di delle spese di lite, con rinvio al dispositivo per la relativa CP_1 CP_4 liquidazione eseguita alla luce dei valori medi previsti dal D.M. 55/14 dai non v'è motivo di discostarsi.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24
D.Lgs. n. 46/99 e dell'opposizione agli atti esecutivi.
Rigetta nel resto l'opposizione.
Condanna il ricorrente a rifondere alle parti convenute le spese processuali, che si liquidano per ciascuna in € 3.800, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 19/09/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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