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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/06/2024, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro – composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 313/2022 R.G., promossa da
(cod.fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Anna Alessia Cascio Gioia;
Appellante
CONTRO
(cod.fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del presidente legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della rappresentato e difeso, Controparte_2
dall'avv. Livia Gaezza;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4697/2021 dell'11 novembre 2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulle domande proposte da Parte_2
1
[...] avverso l'avviso di addebito n. 59320180004989613000 del 23 giugno 2018 (emesso per il complessivo importo di € 9.608,54), impugnato limitatamente ai contributi
[...]
anno 2010 (€ 5.630,93), rigettava l'opposizione e condannava Controparte_3
parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il tribunale dichiarava la tempestività dell'opposizione ex art.24 d.lgs. n. 46/99; rigettava l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la comunicazione di irregolarità, notificata dall'Agenzia in data 25.06.2014, avesse interrotto i termini di CP_4
prescrizione; rigettava l'eccezione relativa all'erroneità del quantum richiesto, non avendo il ricorrente indicato nella casella predisposta nel Quadro RR della dichiarazione dei redditi l'assenza di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Avverso la sentenza proponeva appello parte soccombente con atto depositato in data 7.4.2022, cui resisteva l . CP_1
Con atto del 5.12.2022, rinunciava all'appello nei confronti Parte_1
dell . Controparte_5
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 23 maggio 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, in ragione dell'avviso di irregolarità dell' notificato il 25.06.2014. Controparte_5
Sostiene che, a seguito della comunicazione del 25.06.2014, ha provveduto a rateizzare il debito, nelle forme consentite dall'ordinamento tributario, estinguendo integralmente l'obbligazione, mediante corresponsione delle somme richieste a titolo di imposte, contributi, interessi e sanzioni.
Ritiene, quindi, che l'avviso di irregolarità sia irrilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione, trattandosi di una pretesa creditoria diversa rispetto a quella di cui
2 all'avviso di addebito n. 59320180004989613000.
1.2 Con il secondo motivo censura la sentenza laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione afferente all'errata determinazione dei contributi richiesti dall' . CP_1
Rileva che la somma pretesa dall'istituto previdenziale scaturisca dall'applicazione all'interessato di un massimale diverso e maggiore rispetto a quello indicato nella dichiarazione fiscale. Sostiene che è iscritto all' da lunghissimo Parte_1 CP_1
tempo ed ha diritto al riconoscimento della relativa anzianità in misura corrispondente, e ciò a prescindere dalla voce contrassegnata in sede di dichiarazione fiscale, avente valore di semplice strumento di conoscenza, senza alcuna efficacia confessoria.
2. L'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
3. Va premesso che in difetto di alcuna impugnazione, deve ritenersi passata in giudicato la seguente statuizione del giudice di prime cure:
- “Pertanto facendo applicazione dei suindicati principi al caso di specie e rilevato che i contributi sono riferiti all'anno 2010, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza per il versamento del saldo di quanto dovuto a titolo di imposte, In particolare:
Per l'anno 2010, entro il 16.06.2011 (termine prorogato dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri – DPCM – del 22.05.2011 al 06.07.2011)”.
4. Quanto all'avviso dell , notificato in data 25.06.2014, al Controparte_5
quale il giudice di prime cure ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione, si evidenzia che lo stesso riguarda il versamento dei contributi eccedenti il minimale, sì come dichiarati dall'odierno appellante in seno alla dichiarazione dei redditi (€
11.588,00) e versati a seguito del piano di rateizzazione allegato (cfr. quietanze modello
F24) e non contestato da controparte.
4.1 Per contro, le somme pretese con l'avviso di addebito impugnato, come precisato dallo stesso , derivano dalle differenze scaturenti dal massimale contribuivo CP_1
applicato sulla base di quanto erroneamente dichiarato dal contribuente e da quello applicabile sulla base della effettiva anzianità contributiva;
in particolare nella stessa
3 memoria di costituzione dell' si legge che “l' ha liquidato la CP_1 Controparte_5
dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente in data 19.09.2011 sulla base di quanto dichiarato erroneamente dallo stesso. Il Sig. non ha, infatti, indicato nella Pt_1
casella predisposta nel Quadro RR della dichiarazione dei redditi l'assenza di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Conseguentemente l ha liquidato Controparte_5
ed emesso la comunicazione di irregolarità che è stata pagata sulla base di un massimale diverso da quello applicabile in concreto al contribuente. Si evidenzia come nella fattispecie, proprio in ragione dell'accennata assenza di anzianità contributiva, il massimale applicabile sia di € 88.951,00 e non, come sostenuto dal ricorrente, di €
70.607,00 (cfr. Dettaglio Tabelle Contributive in allegato). Tale limite riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996, o successiva, come il ricorrente, che risulta iscritto a partire dal 2001 (cfr. estratto conto in allegato), il massimale annuo è pari, per il 2010, ad € 92.147,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile (§ 4 Circ. 14 del 2010, in allegato). I versamenti eseguiti
a titolo di rata della rateizzazione presso l' sono stati tutti Controparte_5
contabilizzati (cfr. allegato denominato "Dettaglio estratto emissioni 2010.10
[...]
”). La differenza dovuta richiesta dall' è originata da quanto sopra Pt_1 CP_1
esposto; gli importi richiesti nell'avviso di addebito pertanto, sono integralmente dovuti.”.
4.2 Contrariamente a quanto dedotto dall' , in relazione ai predetti contributi CP_1
nessun atto interruttivo è stato posto in essere né dal predetto ente né dall CP_5
.
[...]
4.3 Poiché l'avviso di addebito è stato notificato in data 14.08.2018, la pretesa creditoria dell'ente previdenziale deve ritenersi irrimediabilmente prescritta.
4 5. Per le considerazioni che precedono, assorbito l'esame del secondo motivo di appello, va dichiarata la prescrizione dei contributi pretesi con l'avvio di addebito impugnato limitatamente all'anno 2010 (stante che lo stesso include anche contributi relativi all'anno 2017, non oggetto di opposizione).
La sentenza va di conseguenza riformata, con l'accoglimento dell'opposizione originariamente proposta.
6. Le spese di entrambi i gradi giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando:
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara prescritta la pretesa creditoria dell' oggetto dell'avviso di addebito impugnato relativamente CP_1
all'anno 2010;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 quanto CP_1
al giudizio di primo grado e in € 3.200,00 quanto al presente giudizio, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23/05/2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Graziella Parisi
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