Articolo 2 della Legge 23 giugno 1970, n. 498
Articolo 1
Versione
31 luglio 1970
Art. 2.
Alla spesa occorrente sara' provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 luglio 1970