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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/11/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3148 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CICCIU' ROSA c/o il cui studio in Cariati, alla Via 94^ Fanteria Zappatori, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella pregressa fase era estremamente lacunoso e non erano condivisibili le risultanze del medesimo che NON le aveva riconosciuto la pensione ex L. 118/71.
Ha quindi concluso perché si accertasse che era persona cui andava riconosciuta la invocata provvidenza. Si è costituito l' previdenziale rilevando l'infondatezza delle eccezioni della controparte relative alle CP_2
conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP e deducendo la mancata osservanza dei diversi termini posti a pena di decadenza a carico dell'istante.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti ed a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo stesso Persona_1
depositava l'elaborato; fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale CP_ modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte;
l' non ha inteso depositare note.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte della ricorrente, tutti i termini previsti a
CP_ pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento.
Difatti la visita presso la Commissione Medica è stata espletata il 17.02.23 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto in data 12.07.2023 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il
17.07.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il
10.07.2024.
Risulta osservato l'ulteriore termine (30 giorni) previsto per l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC avvenuta il 26.07.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata in quanto non sussistono i presupposti di natura sanitaria per il riconoscimento dei richiesti benefici.
Il nominato CTU, Dott. , nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame della perizianda e Per_1
della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento della pensione in quanto in capo alla sig.ra è stata riconosciuta una Pt_2
percentuale di invalidità pari al 92%.
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale non avendo, peraltro, le parti mosso la benché minima contestazione al riguardo.
La domanda deve quindi RESPINGERSI.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza versata in atti;
per la medesima ragione quelle di CTU, con liquidazione con separato decreto, restano a carico di parte resistente.
P.Q.M.
CP_ Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta nei confronti dell' in p.l.r.p.t. da , a seguito di ATP avente n. 2504/23 RG e sulla domanda da questa avanzata, Parte_1
così provvede:
- Rigetta l'opposizione dichiarando ed accertando l'insussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari all'92%;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 3 Novembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3148 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CICCIU' ROSA c/o il cui studio in Cariati, alla Via 94^ Fanteria Zappatori, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. UMBERTO FERRATO con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella pregressa fase era estremamente lacunoso e non erano condivisibili le risultanze del medesimo che NON le aveva riconosciuto la pensione ex L. 118/71.
Ha quindi concluso perché si accertasse che era persona cui andava riconosciuta la invocata provvidenza. Si è costituito l' previdenziale rilevando l'infondatezza delle eccezioni della controparte relative alle CP_2
conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP e deducendo la mancata osservanza dei diversi termini posti a pena di decadenza a carico dell'istante.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti ed a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo stesso Persona_1
depositava l'elaborato; fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale CP_ modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte;
l' non ha inteso depositare note.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte della ricorrente, tutti i termini previsti a
CP_ pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento.
Difatti la visita presso la Commissione Medica è stata espletata il 17.02.23 laddove il ricorso per ATP risulta essere stato iscritto in data 12.07.2023 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il
17.07.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il
10.07.2024.
Risulta osservato l'ulteriore termine (30 giorni) previsto per l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC avvenuta il 26.07.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata in quanto non sussistono i presupposti di natura sanitaria per il riconoscimento dei richiesti benefici.
Il nominato CTU, Dott. , nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame della perizianda e Per_1
della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento della pensione in quanto in capo alla sig.ra è stata riconosciuta una Pt_2
percentuale di invalidità pari al 92%.
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale non avendo, peraltro, le parti mosso la benché minima contestazione al riguardo.
La domanda deve quindi RESPINGERSI.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza versata in atti;
per la medesima ragione quelle di CTU, con liquidazione con separato decreto, restano a carico di parte resistente.
P.Q.M.
CP_ Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta nei confronti dell' in p.l.r.p.t. da , a seguito di ATP avente n. 2504/23 RG e sulla domanda da questa avanzata, Parte_1
così provvede:
- Rigetta l'opposizione dichiarando ed accertando l'insussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari all'92%;
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 3 Novembre 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo