Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00759/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro, Antonella Zocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Zocco in Alessandria, corso Crimea 89;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- dell'atto n. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti e notificato al ricorrente in data 07/07/2021 recante il rigetto del trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. 151/2001;
- e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la nota del 10.6.2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista della discussione alla odierna Udienza Pubblica del ricorso, il difensore della parte ricorrente, in data 10.6.2025, ha depositato atto di rinuncia al ricorso di 1 grado, notificato in pari data;
Rilevato che la rinuncia depositata in atti è rituale, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.;
- che nulla opponendo le parti intimate, il Collegio non può che dare atto della citata rinuncia e conseguentemente dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che le spese di giudizio possano formare oggetto di integrale compensazione fra le parti in considerazione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.