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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22485/2024
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/02/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 22485/2024, sono comparsi:
- l'Avv. MANUEL MILANI per le parti attrici;
- il Procuratore dello Stato , per l'Amministrazione Persona_1
convenuta.
Il difensore delle parti attrici precisa le conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo della lite;
il Procuratore dello Stato precisa le conclusioni come da comparsa di risposta.
Il Giudice, visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 5 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22485/2024 promossa da:
in qualità di tutore di rappresentata e Parte_1 Persona_2
difesa, per procura ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Manuel Milani, con domicilio digitale
Email_1
ATTORI contro
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale Email_2
CONVENUTO/I
Fatto e Diritto
1. La parte attrice in epigrafe ha formulato un'azione di accertamento negativo del credito vantato, dalla Controparte_2
(d'ora in poi ), nella nota prot.
[...] CP_3
pagina 2 di 5 0021164 del 21 marzo 2024 (all. 2 alla citazione); in particolare l'Agenzia aveva intimato alla sig.ra il pagamento, in solido con il sig. , Persona_2 Controparte_4 della somma di € 11.228,74, oltre interessi, pretesa a titolo di “indennità di occupazione abusiva dell'immobile” in Mentana via Tivoli n. 9, nel periodo dal 14 marzo 2022 al 15 dicembre 2023.
A motivo della domanda la parte attrice ha evidenziato: (a) di essere stata autorizzata dal giudice designato per la procedura di prevenzione MP 185/2019, aperta a carico di , alla occupazione dell'immobile sequestrato, senza obbligo Controparte_4
di corresponsione di alcuna indennità; (b) di non avere mai ricevuto notizia né informativa in ordine alla sopravvenuta definitività del provvedimento di confisca;
(c) che comunque il sig. fosse rimasto detenuto in istituto carcerario per tutto il CP_4
periodo indicato dalla nell'intimazione di pagamento, e che anche essa parte CP_3
attrice avesse subìto diversi periodi di detenzione, nel medesimo arco di tempo.
A fronte di tali contestazioni, l' si è costituita evidenziando che, in data 14 CP_1 marzo 2022, la confisca di prevenzione disposta a carico dell'immobile in Mentana via
Tivoli n. 9, fosse divenuta definitiva sì che, a partire da quella data, l'occupazione dell'immobile, ancorché precedentemente autorizzata dal giudice delegato alla procedura, avrebbe dovuto considerarsi senza titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 4 C.A.M.; ha ulteriormente argomentato in merito alla prova dell'effettiva utilizzazione del cespite e in merito alla prova del danno subìto dall'Amministrazione per effetto della protratta indisponibilità dell'immobile, chiedendo il rigetto della domanda dell'avversario.
2. La domanda in citazione è fondata, e va quindi accolta, per quanto di seguito considerato.
È documentato in atti (v. allegato 5 alla citazione) che il sig. e tutta la sua CP_4 famiglia, di cui componente l'odierna attrice, veniva autorizzato, nell'ambito della pagina 3 di 5 Cont procedura di prevenzione n. 185/2019 attivata a suo carico, all'utilizzo dell'immobile de quo agitur, senza altri oneri che quelli di “manutenzione”.
Ben vero che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011,
“La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonche'
l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi” sì che l'occupazione del cespite, protratta dopo la data di definitività, ha perso il titolo autorizzatorio precedentemente rilasciato dal Tribunale.
Sennonché, spettava all' a fronte della specifica contestazione dell'attrice, CP_1
di documentare che la sopravvenuta definitività della confisca fosse stata comunicata o comunque resa nota all'occupante, difettando altrimenti la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito che comunque deve concorrere, unitamente all'elemento oggettivo ed al requisito della antigiuridicità, ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Poiché, al contrario, l' convenuta non è stata in grado neppure di indicare la CP_1
data in cui la sopravvenuta definitività della confisca sarebbe stata ipoteticamente resa nota agli occupanti, prima del 14 marzo 2022, ossia prima della data di esordio del periodo considerato nell'intimazione di pagamento de qua agitur, tanto basta all'accoglimento della domanda, nei termini di cui al dispositivo.
Resta fermo che la presente pronuncia di accertamento lascia impregiudicato il diritto di credito ipoteticamente maturato, dall in data successiva al termine CP_1
del periodo indicato nell'intimazione, e subordinatamente alla compiuta conoscenza della definitività della confisca, da parte degli occupanti.
Le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda in citazione e per l'effetto accerta e dichiara l'inesistenza del credito vantato, nei riguardi di , dalla Persona_2 [...]
, nella Controparte_2
nota 0021164 del 21 marzo 2024;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 2.540,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/02/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 22485/2024, sono comparsi:
- l'Avv. MANUEL MILANI per le parti attrici;
- il Procuratore dello Stato , per l'Amministrazione Persona_1
convenuta.
Il difensore delle parti attrici precisa le conclusioni così come rassegnate nell'atto introduttivo della lite;
il Procuratore dello Stato precisa le conclusioni come da comparsa di risposta.
Il Giudice, visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 5 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22485/2024 promossa da:
in qualità di tutore di rappresentata e Parte_1 Persona_2
difesa, per procura ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Manuel Milani, con domicilio digitale
Email_1
ATTORI contro
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale Email_2
CONVENUTO/I
Fatto e Diritto
1. La parte attrice in epigrafe ha formulato un'azione di accertamento negativo del credito vantato, dalla Controparte_2
(d'ora in poi ), nella nota prot.
[...] CP_3
pagina 2 di 5 0021164 del 21 marzo 2024 (all. 2 alla citazione); in particolare l'Agenzia aveva intimato alla sig.ra il pagamento, in solido con il sig. , Persona_2 Controparte_4 della somma di € 11.228,74, oltre interessi, pretesa a titolo di “indennità di occupazione abusiva dell'immobile” in Mentana via Tivoli n. 9, nel periodo dal 14 marzo 2022 al 15 dicembre 2023.
A motivo della domanda la parte attrice ha evidenziato: (a) di essere stata autorizzata dal giudice designato per la procedura di prevenzione MP 185/2019, aperta a carico di , alla occupazione dell'immobile sequestrato, senza obbligo Controparte_4
di corresponsione di alcuna indennità; (b) di non avere mai ricevuto notizia né informativa in ordine alla sopravvenuta definitività del provvedimento di confisca;
(c) che comunque il sig. fosse rimasto detenuto in istituto carcerario per tutto il CP_4
periodo indicato dalla nell'intimazione di pagamento, e che anche essa parte CP_3
attrice avesse subìto diversi periodi di detenzione, nel medesimo arco di tempo.
A fronte di tali contestazioni, l' si è costituita evidenziando che, in data 14 CP_1 marzo 2022, la confisca di prevenzione disposta a carico dell'immobile in Mentana via
Tivoli n. 9, fosse divenuta definitiva sì che, a partire da quella data, l'occupazione dell'immobile, ancorché precedentemente autorizzata dal giudice delegato alla procedura, avrebbe dovuto considerarsi senza titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 4 C.A.M.; ha ulteriormente argomentato in merito alla prova dell'effettiva utilizzazione del cespite e in merito alla prova del danno subìto dall'Amministrazione per effetto della protratta indisponibilità dell'immobile, chiedendo il rigetto della domanda dell'avversario.
2. La domanda in citazione è fondata, e va quindi accolta, per quanto di seguito considerato.
È documentato in atti (v. allegato 5 alla citazione) che il sig. e tutta la sua CP_4 famiglia, di cui componente l'odierna attrice, veniva autorizzato, nell'ambito della pagina 3 di 5 Cont procedura di prevenzione n. 185/2019 attivata a suo carico, all'utilizzo dell'immobile de quo agitur, senza altri oneri che quelli di “manutenzione”.
Ben vero che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011,
“La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonche'
l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi” sì che l'occupazione del cespite, protratta dopo la data di definitività, ha perso il titolo autorizzatorio precedentemente rilasciato dal Tribunale.
Sennonché, spettava all' a fronte della specifica contestazione dell'attrice, CP_1
di documentare che la sopravvenuta definitività della confisca fosse stata comunicata o comunque resa nota all'occupante, difettando altrimenti la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito che comunque deve concorrere, unitamente all'elemento oggettivo ed al requisito della antigiuridicità, ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Poiché, al contrario, l' convenuta non è stata in grado neppure di indicare la CP_1
data in cui la sopravvenuta definitività della confisca sarebbe stata ipoteticamente resa nota agli occupanti, prima del 14 marzo 2022, ossia prima della data di esordio del periodo considerato nell'intimazione di pagamento de qua agitur, tanto basta all'accoglimento della domanda, nei termini di cui al dispositivo.
Resta fermo che la presente pronuncia di accertamento lascia impregiudicato il diritto di credito ipoteticamente maturato, dall in data successiva al termine CP_1
del periodo indicato nell'intimazione, e subordinatamente alla compiuta conoscenza della definitività della confisca, da parte degli occupanti.
Le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda in citazione e per l'effetto accerta e dichiara l'inesistenza del credito vantato, nei riguardi di , dalla Persona_2 [...]
, nella Controparte_2
nota 0021164 del 21 marzo 2024;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 2.540,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 5 di 5