Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 329/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 119 del 29.3.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Boris Infantino ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco, Oreste CP_1
Manzi e Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della
Sede Provinciale dell' in Bologna – appellato;
CP_2 nonché di:
contumace – appellata Controparte_3 trattata all'udienza collegiale del 30.1.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
1. Come evidenziato dal Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice del lavoro, nella sentenza impugnata, l'allora ricorrente “ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 385 2022 00005895 31 000, notificato in data
06.08.2022, con cui l' gli aveva richiesto il pagamento della somma di € CP_1
4.266,88, comprensiva di capitale, interessi e spese, a titolo di contributi dovuti per la Gestione Commercianti relativamente all'anno 2020, chiedendo che l'avviso di addebito impugnato – previa sospensione della sua efficacia esecutiva
- fosse annullato.
Deduceva, a tal fine, censurando l'operato dell'Amministrazione previdenziale:
- di esercitare la professione di social media manager presso la società
Tutto Ambiente Spa, con sede a Piacenza, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, da febbraio 2017;
- che, alla fine del 2019, avviava un'attività commerciale (ditta individuale) avente ad oggetto il commercio al dettaglio di abbigliamento mediante internet;
- che tale attività comportava un limitato dispendio di tempo ed energie;
- che, in particolare, si limitava a controllare, alla sera, per non più di un'ora, gli eventuali ordini pervenuti e preparava le spedizioni degli articoli venduti, che avvenivano tramite corriere con ritiro della merce presso il suo domicilio;
- che, con riferimento all'anno 2020, conseguiva ricavi dall'attività di impresa per € 12.637,00, che generavano un reddito di € 5.055,00;
- che, invece, nello stesso periodo, percepiva un reddito da lavoro dipendente pari ad € 29.820,00”.
Il Tribunale, nella resistenza dell' dichiarata la contumacia di CP_1
osservava che “Il punto nodale del presente giudizio verte sul quesito se CP_3
e in che misura, in presenza di un soggetto che svolga contemporaneamente attività lavorativa come dipendente a tempo pieno (nel caso di specie, impiegato commerciale e addetto al marketing, con inquadramento nel secondo livello del
CCNL del settore terziario, distribuzione e servizi) e attività autonoma di tipo commerciale in forma di ditta individuale, debba essere valutato il concetto di prevalenza ed abitualità previsto dalla legislazione in tema di obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613/1966 e successive modificazioni”.
2 Riportato il contenuto della norma di cui all'art. 1, comma 2031, della l. n.
662/1996 (che ha sostituito l'art. 29, comma 1, della l. n. 160/1975), in relazione ai presupposti dell'iscrizione nella Gestione commercianti, ed esclusa la riconducibilità del caso all'ambito di applicazione del successivo art. 1, comma
2082, della l. n. 662 cit. (e dunque anche della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 12, comma 113, del d. l. n. 78/2010, conv., con modificazioni, nella l. n. 122/2010, non essendo congruo il richiamo della giurisprudenza formatasi sul tema, che ha esaminato in prevalenza l'ipotesi del socio di società di capitali e/o di persone, titolare del potere di gestione e d'amministrazione, con contemporanea attività anche di partecipazione al lavoro propriamente aziendale), osservava il Giudice che “Il caso di specie, come detto, non rientra invece nelle fattispecie considerate dall'art. 1, comma 208, più volte citato, perché il ricorrente non esercita due (o più) “varie attività autonome” all'interno - o meno
– della medesima impresa, eventualmente in concorrenza con un'attività assoggettabile all'iscrizione nella cosiddetta “gestione separata” dell' ma CP_1 un'attività di lavoro dipendente (soggetta, com'è ovvio, a contribuzione previdenziale) e una attività commerciale in forma di ditta individuale.
Se, però, la regola generale della previdenza sociale, espressa dalla normativa sopra richiamata, “è, quindi, che all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve 1 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita, nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. 2 “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione Controparte_4 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al coniglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”. 3 Secondo cui l'art. 1 comma 208, cit., “si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori CP_ diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1 comma 208 L. n. 662 del 1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2 comma 26 della L. 8 agosto 1995, n. 335”.
3 corrispondere la duplicità d'iscrizione” e che “non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa” e che “inoltre, ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo” (Cass., Sezioni Unite, sent. n.
3240/2010), allora è evidente che la mera sussistenza, in capo al contribuente, di un rapporto di lavoro dipendente full time non è idoneo ad escludere, per sé solo,
l'obbligatorietà dell'iscrizione nella “gestione commercianti” derivante dall'espletamento della seconda attività lavorativa (autonoma).
Ciò, d'altro canto, non significa, però, che è sufficiente lo svolgimento di un'attività qualsiasi per fare scattare l'obbligo d'iscrizione. La Suprema Corte, infatti, nella sentenza n. 12560/2017, già citata, ha avuto modo di specificare:
“11. Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza. 12. In relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che, ad avviso del collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza - necessari per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere CP_ della prova è a carico dell tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multís Cass., 20 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre
2009, n. 23600) - devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. 13. Questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi”.
Evidenziava, allora, il Tribunale, in relazione all'accertamento della sussistenza dei presupposti di iscrivibilità dell'interessato nella Gestione commercianti, che “non è controverso che è titolare dell'impresa Parte_1 individuale “ ”, la cui attività consiste nel Controparte_5 commercio on-line di abbigliamento, partecipando personalmente al lavoro aziendale (trattasi dell'unico addetto all'impresa priva di dipendenti e/o collaboratori autonomi) e assumendosi il rischio d'impresa. L'abitualità e la prevalenza di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 203, vanno positivamente
4 affermate, alla luce della giurisprudenza sopra citata, in considerazione del fatto che il ricorrente svolgeva e svolge, in via esclusiva, tutte le attività lavorative attinenti all'attività commerciale oggetto dell'impresa, come, peraltro, da lui stesso sostenuto.
Per quanto precede, non costituendo l'attività da lavoro dipendente il tertium comparationis del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 203, ma “la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” rispetto all'oggetto dell'attività imprenditoriale concretamente svolta, si deve ritenere che l'impegno lavorativo personale di Parte_1 soddisfi i requisiti d'iscrizione invocati dall' resistente. Di fatto, il suo CP_2 contributo all'attività commerciale dell'azienda individuale, essendo l'unico apporto lavorativo, per definizione è da dirsi “prevalente” e al contempo
“abituale” (non essendovi altri dipendenti e/o collaboratori ai quali demandare le attività lavorative)”.
L'opposizione era dunque rigettata.
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
L' si è costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione. CP_1
3. Con l'unico motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 1, comma
203, cit., per avere il Giudice interpretato il requisito della prevalenza in rapporto al complesso delle attività svolte all'interno dell'impresa commerciale e non in relazione, invece, alle attività svolte dal soggetto in senso ampio, comprensivo di quelle esterne all'azienda.
Precisamente, rileva l'appellante, ove risulti accertato il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze altrui, la valutazione del requisito della prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale non potrebbe logicamente prescindere da tale dato e dalla esatta ricostruzione e comparazione delle due attività: “Così ricostruita la disciplina in materia, è agevole riscontrare che il requisito della prevalenza non sussiste. Parte_1
, infatti, svolge una professione a tempo pieno (40 ore settimanali) con
[...] contratto di lavoro subordinato ed ha intrapreso un'attività di commercio di abbigliamento on line che, anche intuitivamente e per nozione di comune esperienza, occupa una quantità di tempo assolutamente marginale, trattandosi in sostanza di gestire un sito internet, verificare gli ordini e approntare le spedizioni. L'assoluta marginalità dell'attività commerciale, testimoniata peraltro dal modesto guadagno (circa 5.000 euro), è tale da escludere la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Né può affermarsi che l'apertura del punto vendita – in realtà una sorta di vetrina, di fatto chiuso al pubblico, dato che l'appellante lavora a tempo pieno – in data 17 dicembre 2020,
5 con divieto di apertura degli esercizi commerciali a causa del Covid, possa aver modificato la prevalenza dell'attività di nell'anno 2020”. Pt_1
4. Il motivo – e con esso l'appello – è fondato.
La ratio decidendi della sentenza impugnata, come è pacifico, non attiene al tema della doppia iscrizione (alla gestione separata e alla gestione commercianti) del socio amministratore di s.r.l. che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, avendo il Tribunale soltanto affermato la ricorrenza dei presupposti dell'obbligo di iscrizione dell'interessato alla Gestione commercianti, essendo emerso, sulla base delle evidenze documentali in atti, che questi svolgeva attività di lavoro abituale e prevalente nella realtà della propria impresa individuale.
Come affermato in tema da Cass., 3.9.2020, n. 18331, ai fini della valutazione circa la ricorrenza degli elementi di cui all'art. art. 1, comma 203, cit., non è sufficiente lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi ma occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza (v. Cass. n. 19273/2018; n. 4440/2017; n. 5444/2013). Tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo il cui onere di prova è a carico dell' CP_1
(cfr. Cass. n. 5763/2002; n. 23600/2009), devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l.
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (v. Cass. n. 19273/2018; n. 4440/2017 cit.).
Il richiamo al punto di vista relativo e soggettivo, osserva il Collegio, sta a significare che la prospettiva da assumere a tal fine è quella che fa capo all'interessato, con riferimento al quale vanno apprezzati gli elementi della prevalenza e dell'abitualità della partecipazione al lavoro aziendale. Questa dimensione soggettiva va poi intesa, appunto, in senso relativo, venendo garantito questo angolo visuale soltanto da un raffronto (utile ad appurare il dato della prevalenza e dell'abitualità) che interessi tutte le attività svolte dal soggetto, anche fuori dell'impresa (diversamente, la considerazione comparata dell'attività rispetto all'incidenza degli altri fattori produttivi salvaguarderebbe un'impostazione eminentemente oggettiva della questione, privilegiandosi il punto di vista interno “dell'impresa”).
La nozione di “prevalenza” della partecipazione del socio al lavoro aziendale, evidenzia allora la Suprema Corte nella richiamata pronuncia, equivale a maggiore consistenza, intesa anche come superiorità numerica, e presuppone una comparazione tra l'attività lavorativa svolta dal socio nell'ambito aziendale e
6 quella dal medesimo dedicata ad altri ambiti, esterni a quello aziendale. In tale opera di comparazione “il giudice deve valutare qualsiasi attività lavorativa svolta dal socio in settori esterni a quello aziendale, al fine appunto di verificarne la “prevalenza” o meno rispetto alla partecipazione al lavoro aziendale;
rileva certamente al fine suddetto, ad esempio, il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze di altra impresa per le caratteristiche proprie di tale tipo di rapporto, come delineate dall'art. 2094 c.c.; sicché ove risulti accertato il contemporaneo svolgimento di lavoro subordinato alle dipendenze altrui, la valutazione del requisito della prevalenza della partecipazione del socio al lavoro aziendale non può logicamente prescindere da tale dato e dalla esatta ricostruzione e comparazione delle due attività”.
5. Nel caso di specie, l'interessato ha dedotto in primo grado, come riportato nella sentenza impugnata: “- di esercitare la professione di social media manager presso la società Tutto Ambiente Spa, con sede a Piacenza, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, da febbraio 2017; - che, alla fine del 2019, avviava un'attività commerciale (ditta individuale) avente ad oggetto il commercio al dettaglio di abbigliamento mediante internet;
- che tale attività comportava un limitato dispendio di tempo ed energie;
- che, in particolare, si limitava a controllare, alla sera, per non più di un'ora, gli eventuali ordini pervenuti e preparava le spedizioni degli articoli venduti, che avvenivano tramite corriere con ritiro della merce presso il suo domicilio;
- che, con riferimento all'anno 2020, conseguiva ricavi dall'attività di impresa per €
12.637,00, che generavano un reddito di € 5.055,00”.
Sul punto l' si è limitato a rilevare, non contestando sostanzialmente CP_2 la correttezza delle descritte circostanze, che “a dicembre 2020 la ditta individuale ha iniziato anche l'attività di commercio al dettaglio con apertura di unità locale: si tratta di un vero e proprio punto vendita, dove non è impiegato personale dipendente;
per espressa dichiarazione del ricorrente il punto vendita risulta aperto nel pomeriggio, il sabato ed a volte anche nei giorni di ferie. Da aprile 2021 il ha ridotto il proprio orario di lavoro, con una Pt_1 trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part time presumibilmente per dedicarsi con maggiore profitto all'attività autonoma, la quale presenta un fatturato non trascurabile”.
Poco è a dirsi, allora, al riguardo, essendo evidente che in relazione al 2020,
l'unico anno che rileva per il giudizio, l'attività lavorativa subordinata prestata a tempo indeterminato e pieno (v. il ricorso originario: “L'orario di lavoro svolto è articolato dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 17 (doc. 3, LUL)”, con la percezione di una retribuzione utile al calcolo del t.f.r. € 2.812,26 mensili, non poteva che essere considerata abituale e prevalente rispetto all'attività di impresa,
7 non rilevando, chiaramente, le rimodulazioni degli impegni lavorativi occorse nel
2021 (v. nel ricorso in appello, precisamente: “Con riferimento all'anno 2020, periodo temporale oggetto di contestazione, ha conseguito ricavi Pt_1 dall'attività di impresa pari ad euro 12.637,00, che hanno generato un reddito di euro 5.055,00 (doc. 5, dichiarazione dei redditi); Nello stesso periodo, a dimostrazione dell'assoluta marginalità dell'attività commerciale, il ricorrente ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 29.820,00”).
6. L'appello va quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e annullamento dell'avviso di addebito opposto.
7. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza con l' provvedendosi come in dispositivo. Le spese si CP_1 compensano con S.C.C.I., sostanzialmente estraneo alla vicenda.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'avviso di addebito opposto;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, e in € 64,50 per esborsi;
compensa le spese di lite con Controparte_3
Così deciso in Bologna il 30.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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