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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 172/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ROSA Parte_1
LOMBARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIUSEPPE MACRÌ, giusta CP_1 procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Locri, premettendo di essere stato in servizio dal CP_1
25/02/1980 presso l'AS 9 di Locri allegava:
-che, con procedimento RG n. 111/2007, incardinato dinanzi allo stesso Tribunale, aveva agito per ottenere le differenze retributive per il periodo dal 01/01/04 al 31/10/2006, dichiarando di essere inquadrato nella categoria C3 dal 01/01/2005;
che tali differenze erano state riconosciute con sentenza passata in giudicato n. 1068/2012; che aveva diritto alle differenze retributive, alla luce del contratto collettivo approvato per il
Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale, parte economica 2006/2007 del
10.4.2008, che all'articolo 7 disciplina lo stipendio tabellare, fasce e trattamento economico;
che aveva, inoltre, diritto a ulteriori differenze retributive a titolo di indennità da vacanza contrattuale.
Chiedeva infine il riconoscimento della c.d. indennità di divisa, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale, sia nazionale che comunitario, in base al quale la circostanza che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo di lavoro stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno comporta il diritto alla retribuzione per il tempo speso nelle attività di vestizione/svestizione della divisa.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “accertare la sussistenza, in capo a parte ricorrente, dei diritti vantati per differenze retributive a titolo di 1. tabellare e fasce economiche
quale C3 con assegno ad personam dal 01/01 2007 al 21/12/2009 e C4 dal gennaio 2010 al
31/12/2011, per un importo di euro2532,32. 2. IVC da gennaio 2008 al 31 maggio 2017, per un
importo di euro1.986,80. Il tutto per un totale complessivo di euro 1939,39 (1422,57+516,82); - condannare l , in persona del Legale rappresentante pro-tempore al Parte_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive a titolo di:1) tabellare e fasce
economiche da gennaio 2007 al dicembre 2009, per un importo di euro 1422,57, 2) IVC da
gennaio 2008 a giugno 2010, per un importo di euro 516,82 3) indennità divisa dal 01/07/2012 al
31/05/2017 per un importo di euro 6355,32.
Il tutto per un totale complessivo di euro 10784,39 (2532,27+1896,80+6355,32), come
meglio qualificato nel ricorso, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa,
alla quale andranno aggiunti gli interessi ed/o il maggior danno da svalutazione monetaria;
- condannare l , in persona del Legale rappresentante pro- tempore, al Parte_1
pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, con distrazione al procuratore antistatario”.
Si costituiva l' , eccependo: Parte_1 che il procedimento definito con la citata sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto le differenze retributive tra la retribuzione percepita e quella che avrebbe dovuto percepire e,
dunque, delimitando il ricorrente la domanda (non avendo chiesto le differenze sino alla data del provvedimento giudiziale), lo stesso avrebbe rinunciato implicitamente ad ogni altra azione;
che, di conseguenza, il ricorrente aveva volontariamente frazionato il presunto credito;
che, nel merito, le pretese erano infondate;
che era intervenuta la prescrizione eccepita per il periodo ottobre 2008- giugno 2010,
dovendo considerare la notifica del ricorso il primo atto interruttivo. Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda, l' è Parte_1
stata condannata – per le ragioni che saranno illustrate nel prosieguo - a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di € 10.797,17, di cui € 2.532,24 a titolo di tabellari e fasce,
€ 1.909,61, a titolo di indennità da vacanza contrattuale e € 6355,32 a titolo di indennità da divisa. Part Avverso la sentenza ha proposto appello l'
Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità di alcuni motivi e l'infondatezza di altri.
Il decreto ex art.127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note termine del 29 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già riferito nello svolgimento del processo, il Tribunale di Locri ha accolto la domanda giudiziale che aveva ad oggetto sia le differenze retributive a titolo di tabellari e fasce economiche, sia quelle richieste a titolo di vacanza contrattuale, che quelle richieste a titolo di indennità di divisa, condannando l'attuale appellante alla corresponsione degli importi indicati in dispositivo.
I motivi di appello vengono qui analizzati separatamente, essendo alcuni inammissibili, per mancata correlazione con i motivi della pronuncia (verosimilmente l'atto di appello, in alcune parti, si riferisce ad altra pronuncia).
1) Per quanto concerne le differenze tabellari e per fasce, la decisione del Tribunale non viene contestata con riferimento all'accertamento del diritto e alla misura dello stesso, ma soltanto per non avere accolto l'eccezione di giudicato e di frazionamento del credito che era stata sollevata in primo grado.
Nello specifico, l'appellante sostiene che la valutazione della sentenza secondo cui l'eccezione di giudicato sarebbe generica è erronea, poiché nella memoria di costituzione di primo Part grado l' aveva chiaramente fatto riferimento all'identità di richieste formulate a titolo di tabellare e fasce anche nel giudizio definito, trattandosi di retribuzione relativa egli anni 2007-
2010, e comunque su detta eccezione si era correttamente instaurato il contraddittorio con il ricorrente, che ha contraddetto sul punto, con conseguente raggiungimento dello scopo.
Aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, l'eccezione non è mai stata rinunciata.
Precisa che il ricorrente ha volontariamente frazionato il presunto credito per cui agisce, ben potendo richiedere nel giudizio richiamato, trattandosi di pretesa formatasi in pendenza di giudizio e per la quale, per un principio di economicità e di giusto processo, avrebbe potuto agire anche in precedenza e ciò sino alla conclusione del procedimento di cui alla sentenza passata in giudicato. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
E' inammissibile nella parte in cui afferma che il giudice avrebbe qualificato l'eccezione di giudicato come generica e avrebbe affermato che la stessa era stata rinunciata: nulla di tutto ciò è
rinvenibile nella motivazione della pronuncia di primo grado.
Nel merito dell'eccezione qualificata come di “giudicato”, occorre precisare che essa è finalizzata non a far valere il giudicato della sentenza della Corte di appello che aveva accolto la domanda avente a oggetto le differenze tabellari per il periodo fino al 2006 (tale giudicato, infatti,
Part sarebbe favorevole al ricorrente e non all' , bensì a eccepire un presunto frazionamento che si sarebbe concretizzato per il fatto che il ricorrente, in quel giudizio conclusosi con la sentenza di appello passata in giudicato, non avrebbe esteso il limite temporale della domanda oltre la data del ricorso e fino alla pronuncia giudiziale di primo grado o, quantomeno, alla CT.
Part In sostanza, l' addebita al ricorrente di aver frazionato la domanda per averla limitata fino al momento del deposito del ricorso, proponendo successivamente altra domanda (quella oggetto del presente giudizio, relativa al periodo successivo al gennaio 2007 ) comprendente anche il periodo maturato durante la pendenza del primo.
A tale eccezione, tuttavia, ha specificamente risposto la sentenza di primo grado, rilevando che “sebbene con riferimento ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice si pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità di giudicato impedisca il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione, atteso che il provvedimento definitivo esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua
emanazione (Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 20765 del 17/08/2018; Sez. L, Sentenza n.
15493 del 23/07/2015), tuttavia, nel caso di specie, la fattispecie coperta da giudicato concerne
un arco temporale diverso. Pertanto, il giudicato esterno potrebbe coprire la fattispecie a monte della vicenda sottoposta all'odierno vaglio, ma non periodi differenti, successivi alla domanda introduttiva del summenzionato giudizio.
Avverso tali motivazioni l'appello non muove alcun censura, cadendo quindi nel vizio di aspecificità.
In ogni caso, la pronuncia è da condividere nel merito, non potendo configurarsi un frazionamento della domanda quando si tratti di diritti che non sono ancora giunti a maturazione prima della proposizione della domanda giudiziale.
2) Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il tribunale, sebbene abbia rigettato l'eccezione di prescrizione, delimitando il petitum ( “spettanze retributive oggetto di domanda sono state richieste con decorrenza dal 2012”) ha poi riconosciuto somme arretrate, a titolo di vacanza contrattuale riferibili alla previsione contenuta dai CCNNLL - biennio economico 2006/2007 e biennio economico 2008/2009, con ciò incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il motivo è del tutto estraneo alle motivazioni della sentenza, e quindi inammissibile.
Infatti, nella pronuncia si legge:
Quanto all'eccezione di prescrizione osserva il giudicante che la stessa è stata genericamente sollevata, senza specificare con riferimento a quale pretesa sia stata sollevata;
inoltre, parte ricorrente, in allegato al ricorso, ha depositato una serie di atti interruttivi, ricevuti dall'ente e recanti il protocollo dello stesso, sin dall'anno 2013.
3) Con il terzo motivo, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente inteso le fonti normative e contrattuali del diritto.
Con riferimento a tale motivo, la decisione viene redatta richiamando ex art 118 disp att c.p.c., nelle parti di interesse, la sentenza emessa da questa Corte (RG 172/22), trattandosi di analoga questione in fatto e in diritto.
Va premesso che il Tribunale ha accolto la domanda di indennità di vacanza contrattuale, intesa a compensare la perdita del potere di acquisto nel tempo intercorrente fra la data di scadenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro ed il suo rinnovo, dopo aver richiamato a titolo di premessa le previsioni normative e contrattuali che giustificavano l'emolumento, chiarendo che non si tratta di un diritto acquisito, ma di un mero anticipo, suscettibile di disciplina definitiva da parte del successivo contratto collettivo.
Ritenendo condivisibile la quantificazione operata dal ctu e generiche le contestazioni mosse Part dall' ha condannato quest'ultima alla corresponsione delle somme sopra specificate.
L'appellante deduce che la pretesa avrebbe dovuto essere disattesa sulla base della reale portata della legge finanziaria del 2009 e del chiarimento emesso dalla Ragioneria generale dello
Stato sulla questione.
Difatti sarebbe stata proprio la Ragioneria dello Stato a chiarire la reale portata della spesa sanitaria scaturente dal mancato rinnovo nella parte in cui precisa :“ per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008/ 2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni- nelle misure mensili definite a luglio 2006 (per il biennio 2006-2007) ed a luglio 2008 (
per il biennio 2008-2009) fino alla loro definitiva sottoscrizione .
Lo stesso art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009 -, richiamato dal ricorrente, preciserebbe al punto 4. “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art
2, comma”.
Questo motivo di appello è fondato. Anzitutto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dall'appellato nella memoria di costituzione.
L'appellato sostiene che il motivo, con cui si deduce la violazione della legge finanziaria
2009 e l'errata interpretazione della circolare applicativa della Ragioneria dello Stato relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012, sarebbe inammissibile perché proposto solo
Part con l'atto di appello, mentre in primo grado l' si sarebbe limitata, come si legge in sentenza,
“a richiamare genericamente una giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, senza illustrare la pertinenza al caso concreto ”, e non avrebbe contestato la bozza peritale.
L'eccezione è infondata, poiché le preclusioni derivanti dalla omessa contestazione e, nella specie, la tardività dei motivi di appello, riguardano soltanto le questioni di fatto poste a base dalla domanda, non quelle relative alla eventuale violazione o erronea interpretazione di norme di diritto, che, in quanto costituenti mere difese, ben possono essere fatte valere dal convenuto con i motivi di appello.
Nel merito, va rilevato che la domanda è stata proposta dall'originario ricorrente nell'erroneo presupposto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del contratto collettivo sottoscritto il 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008-2009, debba sommarsi anche la misura delle indennità di vacanza maturate in riferimento ai periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni.
Viceversa, come connaturato alla stessa funzione dell'indennità di “ vacanza contrattuale” la cui operatività presuppone la “vacanza” ossia la cessazione degli effetti della precedente contrattazione che ha rinegoziato le condizioni economiche in difetto del rinnovo, non può in alcun modo consentirsi che, nella vigenza delle nuove misure della retribuzione delineate dalla contrattazione sottoscritta il 31 luglio 2009 possano continuare ad essere corrisposte, in aggiunta alla nuove misure delle retribuzioni tabellari, definite nel caso il 31 luglio 2009, anche le indennità di vacanza contrattuali che erano state corrisposte in precedenza e che avevano ragione solo in difetto del rinnovo della contrattazione precedente a quella del 31 luglio 2009.
È pure evidente che tale elemento, in quanto essenzialmente provvisorio, è destinato ad essere sostituito, con le decorrenze definite nella contrattazione, dal nuovo trattamento economico, che lo ingloba e lo supera e che si presume tenga conto, nel definire nel consenso delle parti sociali i nuovi trattamenti economici vigenti da una certa data, del calo del potere di acquisto della moneta, ove lo stesso sia sussistente.
Sicché un'indennità di vacanza contrattuale che trae titolo dalle precedenti tornate contrattuali non può coesistere con il nuovo trattamento economico definito dal CCNL sottoscritto il 31/07/2009, atteso che la sua stessa funzione è venuta meno con le nuove misure concordate delle retribuzioni. Infatti, <Da quanto precede, si evince, pertanto, che l'indennità di cui si tratta costituisce
un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria
come anticipazione dei futuri miglioramenti (così, testualmente, Cass. n. 8444/2016, cit.; cfr.,
altresì, Cass. n. 8803/2014). Per la qual cosa, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita è palese che non possa più riconoscersi, per il medesimo periodo,
l'indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del contratto aveva già coperto, attraverso l'erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche
intervenuti nelle more.>> (Cass n.23145/2016, n.23144/2016 ).
Dunque, l'assunto dell' appellante sul punto è corretto, oltre che confermato Parte_2
dal tenore delle previsioni contrattuali richiamate.
Nelle note scritte depositate la difesa dell'appellato, rilevando che il punto 3 dell'articolo 76 del CCNL 2026/2018 ha previsto che a decorrere dal 1/5/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nel trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell'allegata tabella C, richiama quanto affermato nella circolare della Ragioneria dello Stato, che avrebbe stabilito quale fosse “l'IVC S con decorrenza 2010”.
Tuttavia, come già chiarito in diverse controversie analoghe esaminate da questa Corte,
l'interpretazione della circolare della Ragioneria dello Stato, che, si sottolinea, in quanto circolare non è in alcun modo vincolante per il Giudice, è, nel senso proposto dalla parte appellata, del tutto collidente con le previsioni rinvenibili nei contratti collettivi (che nella materia del pubblico impiego sono gli unici a potere, alla stregua del TUPI, definire i trattamenti economici fondamentali ed accessori) con i limiti di bilancio definiti dalla finanziaria del 2009 (
che impone che la misura di tale indennità debba restare cristallizzata a quella definita del 2010)
e, per giunta, foriera di responsabilità erariale per le amministrazioni che dispongano spese al di fuori di tali limiti appena citati entrambi imperativi.
Del resto, il principio del riassorbimento dell'indennità di vacanza nelle nuove misure dei trattamenti economici rinegoziati è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte.
Sicché, in definitiva, la domanda di indennità di vacanza contrattuale è infondata.
Con il quarto motivo, l'appellante deduce erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe accolto la domanda riguardante la c.d. indennità di divisa, eccependo “ l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali /Mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.”
In particolare l'Asp, rilevando che non vi è dubbio che sussista in capo al ricorrente l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, eccepisce che non è stato provato se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolga al di fuori del tempo di
Part lavoro retribuito dal datore di lavoro. Non soltanto, a parere dell' non era stato dimostrato che i dipendenti fossero obbligati ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
L'appello è fondato.
La tesi del ricorrente appare permeate da alcuni equivoci di fondo: la circostanza che il tempo dedicato alla vestizione e svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione non comporta che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che le modalità stesse siano state imposte dal datore di lavoro.
E' nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicità in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore ddell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro.
Ma la c.d eterodirezione implicita non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chamata da oltre un decennio a delineari i contorni dei reciproci diritti e doveri, ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per
tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a
dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass. 4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi
tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma
anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti
sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
In sintesi se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività dii vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retributo;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la susissistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal in tal senso, desumibili ad esempio dalla circostanza di essere assegnati a reparti che non tollerano nemmeno un minuto di possibile scopertura con un'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato.
Sotto il primo profilo, il lavoratore non ha in alcuna maniera fornito alcun elemento concreto,
indispensabile per verificare come e perché le attività di vestizione e svestizione avvennissero al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, non ha, infatti, indicato né dove si trovavano i c.d fogli presenza né dove fossero gli spogliatoi, elementi indispensabili per apprezzare le modalità con cui avveniveno le suddette attività.
Sotto il secondo profilo, poi, il lavoratore si è limitato ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisarne -
Part a fronte di esplicita contestazione da parte dell - la fonte e senza allegare alcun indice sintimatico ( possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavoro di indossare e dismettere la divisa ripettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
La complessità delle questioni decise, che hanno richiesto l'esame di molteplici fonti legislative, contrattuali e regolamenti interni suscettibili di diverse interpretazioni, come dimostra il diverso intendimento del primo giudice, e la reciproca soccombenza (essendo stata rigettato l'appello con riferimento alle differenze tabellari e accolto con riguardo all'IVC e all'indennità di vacanza contrattuale) giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
Le spese di ctu, già liquidate in primo grado, restano poste a carico dell'appellante, essendosi rese necessarie per il calcolo delle differenze tabellari.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 140/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data CP_1
01/03/2022 , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta la domanda avente come oggetto l'indennità di vacanza contrattuale e l'indennità di divisa.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi, restando a carico dell'appellante quelle relative alla CT , così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 Parte_1
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 172/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ROSA Parte_1
LOMBARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIUSEPPE MACRÌ, giusta CP_1 procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Locri, premettendo di essere stato in servizio dal CP_1
25/02/1980 presso l'AS 9 di Locri allegava:
-che, con procedimento RG n. 111/2007, incardinato dinanzi allo stesso Tribunale, aveva agito per ottenere le differenze retributive per il periodo dal 01/01/04 al 31/10/2006, dichiarando di essere inquadrato nella categoria C3 dal 01/01/2005;
che tali differenze erano state riconosciute con sentenza passata in giudicato n. 1068/2012; che aveva diritto alle differenze retributive, alla luce del contratto collettivo approvato per il
Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale, parte economica 2006/2007 del
10.4.2008, che all'articolo 7 disciplina lo stipendio tabellare, fasce e trattamento economico;
che aveva, inoltre, diritto a ulteriori differenze retributive a titolo di indennità da vacanza contrattuale.
Chiedeva infine il riconoscimento della c.d. indennità di divisa, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale, sia nazionale che comunitario, in base al quale la circostanza che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo di lavoro stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno comporta il diritto alla retribuzione per il tempo speso nelle attività di vestizione/svestizione della divisa.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “accertare la sussistenza, in capo a parte ricorrente, dei diritti vantati per differenze retributive a titolo di 1. tabellare e fasce economiche
quale C3 con assegno ad personam dal 01/01 2007 al 21/12/2009 e C4 dal gennaio 2010 al
31/12/2011, per un importo di euro2532,32. 2. IVC da gennaio 2008 al 31 maggio 2017, per un
importo di euro1.986,80. Il tutto per un totale complessivo di euro 1939,39 (1422,57+516,82); - condannare l , in persona del Legale rappresentante pro-tempore al Parte_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive a titolo di:1) tabellare e fasce
economiche da gennaio 2007 al dicembre 2009, per un importo di euro 1422,57, 2) IVC da
gennaio 2008 a giugno 2010, per un importo di euro 516,82 3) indennità divisa dal 01/07/2012 al
31/05/2017 per un importo di euro 6355,32.
Il tutto per un totale complessivo di euro 10784,39 (2532,27+1896,80+6355,32), come
meglio qualificato nel ricorso, o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa,
alla quale andranno aggiunti gli interessi ed/o il maggior danno da svalutazione monetaria;
- condannare l , in persona del Legale rappresentante pro- tempore, al Parte_1
pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, con distrazione al procuratore antistatario”.
Si costituiva l' , eccependo: Parte_1 che il procedimento definito con la citata sentenza passata in giudicato aveva ad oggetto le differenze retributive tra la retribuzione percepita e quella che avrebbe dovuto percepire e,
dunque, delimitando il ricorrente la domanda (non avendo chiesto le differenze sino alla data del provvedimento giudiziale), lo stesso avrebbe rinunciato implicitamente ad ogni altra azione;
che, di conseguenza, il ricorrente aveva volontariamente frazionato il presunto credito;
che, nel merito, le pretese erano infondate;
che era intervenuta la prescrizione eccepita per il periodo ottobre 2008- giugno 2010,
dovendo considerare la notifica del ricorso il primo atto interruttivo. Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda, l' è Parte_1
stata condannata – per le ragioni che saranno illustrate nel prosieguo - a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di € 10.797,17, di cui € 2.532,24 a titolo di tabellari e fasce,
€ 1.909,61, a titolo di indennità da vacanza contrattuale e € 6355,32 a titolo di indennità da divisa. Part Avverso la sentenza ha proposto appello l'
Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità di alcuni motivi e l'infondatezza di altri.
Il decreto ex art.127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note termine del 29 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già riferito nello svolgimento del processo, il Tribunale di Locri ha accolto la domanda giudiziale che aveva ad oggetto sia le differenze retributive a titolo di tabellari e fasce economiche, sia quelle richieste a titolo di vacanza contrattuale, che quelle richieste a titolo di indennità di divisa, condannando l'attuale appellante alla corresponsione degli importi indicati in dispositivo.
I motivi di appello vengono qui analizzati separatamente, essendo alcuni inammissibili, per mancata correlazione con i motivi della pronuncia (verosimilmente l'atto di appello, in alcune parti, si riferisce ad altra pronuncia).
1) Per quanto concerne le differenze tabellari e per fasce, la decisione del Tribunale non viene contestata con riferimento all'accertamento del diritto e alla misura dello stesso, ma soltanto per non avere accolto l'eccezione di giudicato e di frazionamento del credito che era stata sollevata in primo grado.
Nello specifico, l'appellante sostiene che la valutazione della sentenza secondo cui l'eccezione di giudicato sarebbe generica è erronea, poiché nella memoria di costituzione di primo Part grado l' aveva chiaramente fatto riferimento all'identità di richieste formulate a titolo di tabellare e fasce anche nel giudizio definito, trattandosi di retribuzione relativa egli anni 2007-
2010, e comunque su detta eccezione si era correttamente instaurato il contraddittorio con il ricorrente, che ha contraddetto sul punto, con conseguente raggiungimento dello scopo.
Aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, l'eccezione non è mai stata rinunciata.
Precisa che il ricorrente ha volontariamente frazionato il presunto credito per cui agisce, ben potendo richiedere nel giudizio richiamato, trattandosi di pretesa formatasi in pendenza di giudizio e per la quale, per un principio di economicità e di giusto processo, avrebbe potuto agire anche in precedenza e ciò sino alla conclusione del procedimento di cui alla sentenza passata in giudicato. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
E' inammissibile nella parte in cui afferma che il giudice avrebbe qualificato l'eccezione di giudicato come generica e avrebbe affermato che la stessa era stata rinunciata: nulla di tutto ciò è
rinvenibile nella motivazione della pronuncia di primo grado.
Nel merito dell'eccezione qualificata come di “giudicato”, occorre precisare che essa è finalizzata non a far valere il giudicato della sentenza della Corte di appello che aveva accolto la domanda avente a oggetto le differenze tabellari per il periodo fino al 2006 (tale giudicato, infatti,
Part sarebbe favorevole al ricorrente e non all' , bensì a eccepire un presunto frazionamento che si sarebbe concretizzato per il fatto che il ricorrente, in quel giudizio conclusosi con la sentenza di appello passata in giudicato, non avrebbe esteso il limite temporale della domanda oltre la data del ricorso e fino alla pronuncia giudiziale di primo grado o, quantomeno, alla CT.
Part In sostanza, l' addebita al ricorrente di aver frazionato la domanda per averla limitata fino al momento del deposito del ricorso, proponendo successivamente altra domanda (quella oggetto del presente giudizio, relativa al periodo successivo al gennaio 2007 ) comprendente anche il periodo maturato durante la pendenza del primo.
A tale eccezione, tuttavia, ha specificamente risposto la sentenza di primo grado, rilevando che “sebbene con riferimento ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice si pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità di giudicato impedisca il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione, atteso che il provvedimento definitivo esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua
emanazione (Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 20765 del 17/08/2018; Sez. L, Sentenza n.
15493 del 23/07/2015), tuttavia, nel caso di specie, la fattispecie coperta da giudicato concerne
un arco temporale diverso. Pertanto, il giudicato esterno potrebbe coprire la fattispecie a monte della vicenda sottoposta all'odierno vaglio, ma non periodi differenti, successivi alla domanda introduttiva del summenzionato giudizio.
Avverso tali motivazioni l'appello non muove alcun censura, cadendo quindi nel vizio di aspecificità.
In ogni caso, la pronuncia è da condividere nel merito, non potendo configurarsi un frazionamento della domanda quando si tratti di diritti che non sono ancora giunti a maturazione prima della proposizione della domanda giudiziale.
2) Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il tribunale, sebbene abbia rigettato l'eccezione di prescrizione, delimitando il petitum ( “spettanze retributive oggetto di domanda sono state richieste con decorrenza dal 2012”) ha poi riconosciuto somme arretrate, a titolo di vacanza contrattuale riferibili alla previsione contenuta dai CCNNLL - biennio economico 2006/2007 e biennio economico 2008/2009, con ciò incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il motivo è del tutto estraneo alle motivazioni della sentenza, e quindi inammissibile.
Infatti, nella pronuncia si legge:
Quanto all'eccezione di prescrizione osserva il giudicante che la stessa è stata genericamente sollevata, senza specificare con riferimento a quale pretesa sia stata sollevata;
inoltre, parte ricorrente, in allegato al ricorso, ha depositato una serie di atti interruttivi, ricevuti dall'ente e recanti il protocollo dello stesso, sin dall'anno 2013.
3) Con il terzo motivo, l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente inteso le fonti normative e contrattuali del diritto.
Con riferimento a tale motivo, la decisione viene redatta richiamando ex art 118 disp att c.p.c., nelle parti di interesse, la sentenza emessa da questa Corte (RG 172/22), trattandosi di analoga questione in fatto e in diritto.
Va premesso che il Tribunale ha accolto la domanda di indennità di vacanza contrattuale, intesa a compensare la perdita del potere di acquisto nel tempo intercorrente fra la data di scadenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro ed il suo rinnovo, dopo aver richiamato a titolo di premessa le previsioni normative e contrattuali che giustificavano l'emolumento, chiarendo che non si tratta di un diritto acquisito, ma di un mero anticipo, suscettibile di disciplina definitiva da parte del successivo contratto collettivo.
Ritenendo condivisibile la quantificazione operata dal ctu e generiche le contestazioni mosse Part dall' ha condannato quest'ultima alla corresponsione delle somme sopra specificate.
L'appellante deduce che la pretesa avrebbe dovuto essere disattesa sulla base della reale portata della legge finanziaria del 2009 e del chiarimento emesso dalla Ragioneria generale dello
Stato sulla questione.
Difatti sarebbe stata proprio la Ragioneria dello Stato a chiarire la reale portata della spesa sanitaria scaturente dal mancato rinnovo nella parte in cui precisa :“ per il personale i cui CCNL dei bienni 2006-2007 e/o 2008/ 2009 non siano stati ancora rinnovati, contestualmente all'attribuzione dell'IVC del 2010, deve proseguire la corresponsione dell'IVC relativa a tali bienni- nelle misure mensili definite a luglio 2006 (per il biennio 2006-2007) ed a luglio 2008 (
per il biennio 2008-2009) fino alla loro definitiva sottoscrizione .
Lo stesso art.6 del CCNL -parte economica 2008/2009 -, richiamato dal ricorrente, preciserebbe al punto 4. “Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono
l'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008-2009, qualora corrisposta ai sensi dell'art
2, comma”.
Questo motivo di appello è fondato. Anzitutto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dall'appellato nella memoria di costituzione.
L'appellato sostiene che il motivo, con cui si deduce la violazione della legge finanziaria
2009 e l'errata interpretazione della circolare applicativa della Ragioneria dello Stato relativamente alla indennità contrattuale 2010-2012, sarebbe inammissibile perché proposto solo
Part con l'atto di appello, mentre in primo grado l' si sarebbe limitata, come si legge in sentenza,
“a richiamare genericamente una giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, senza illustrare la pertinenza al caso concreto ”, e non avrebbe contestato la bozza peritale.
L'eccezione è infondata, poiché le preclusioni derivanti dalla omessa contestazione e, nella specie, la tardività dei motivi di appello, riguardano soltanto le questioni di fatto poste a base dalla domanda, non quelle relative alla eventuale violazione o erronea interpretazione di norme di diritto, che, in quanto costituenti mere difese, ben possono essere fatte valere dal convenuto con i motivi di appello.
Nel merito, va rilevato che la domanda è stata proposta dall'originario ricorrente nell'erroneo presupposto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del contratto collettivo sottoscritto il 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008-2009, debba sommarsi anche la misura delle indennità di vacanza maturate in riferimento ai periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni.
Viceversa, come connaturato alla stessa funzione dell'indennità di “ vacanza contrattuale” la cui operatività presuppone la “vacanza” ossia la cessazione degli effetti della precedente contrattazione che ha rinegoziato le condizioni economiche in difetto del rinnovo, non può in alcun modo consentirsi che, nella vigenza delle nuove misure della retribuzione delineate dalla contrattazione sottoscritta il 31 luglio 2009 possano continuare ad essere corrisposte, in aggiunta alla nuove misure delle retribuzioni tabellari, definite nel caso il 31 luglio 2009, anche le indennità di vacanza contrattuali che erano state corrisposte in precedenza e che avevano ragione solo in difetto del rinnovo della contrattazione precedente a quella del 31 luglio 2009.
È pure evidente che tale elemento, in quanto essenzialmente provvisorio, è destinato ad essere sostituito, con le decorrenze definite nella contrattazione, dal nuovo trattamento economico, che lo ingloba e lo supera e che si presume tenga conto, nel definire nel consenso delle parti sociali i nuovi trattamenti economici vigenti da una certa data, del calo del potere di acquisto della moneta, ove lo stesso sia sussistente.
Sicché un'indennità di vacanza contrattuale che trae titolo dalle precedenti tornate contrattuali non può coesistere con il nuovo trattamento economico definito dal CCNL sottoscritto il 31/07/2009, atteso che la sua stessa funzione è venuta meno con le nuove misure concordate delle retribuzioni. Infatti, <Da quanto precede, si evince, pertanto, che l'indennità di cui si tratta costituisce
un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria
come anticipazione dei futuri miglioramenti (così, testualmente, Cass. n. 8444/2016, cit.; cfr.,
altresì, Cass. n. 8803/2014). Per la qual cosa, una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita è palese che non possa più riconoscersi, per il medesimo periodo,
l'indennità di vacanza contrattuale, dal momento che il rinnovo del contratto aveva già coperto, attraverso l'erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche
intervenuti nelle more.>> (Cass n.23145/2016, n.23144/2016 ).
Dunque, l'assunto dell' appellante sul punto è corretto, oltre che confermato Parte_2
dal tenore delle previsioni contrattuali richiamate.
Nelle note scritte depositate la difesa dell'appellato, rilevando che il punto 3 dell'articolo 76 del CCNL 2026/2018 ha previsto che a decorrere dal 1/5/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nel trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell'allegata tabella C, richiama quanto affermato nella circolare della Ragioneria dello Stato, che avrebbe stabilito quale fosse “l'IVC S con decorrenza 2010”.
Tuttavia, come già chiarito in diverse controversie analoghe esaminate da questa Corte,
l'interpretazione della circolare della Ragioneria dello Stato, che, si sottolinea, in quanto circolare non è in alcun modo vincolante per il Giudice, è, nel senso proposto dalla parte appellata, del tutto collidente con le previsioni rinvenibili nei contratti collettivi (che nella materia del pubblico impiego sono gli unici a potere, alla stregua del TUPI, definire i trattamenti economici fondamentali ed accessori) con i limiti di bilancio definiti dalla finanziaria del 2009 (
che impone che la misura di tale indennità debba restare cristallizzata a quella definita del 2010)
e, per giunta, foriera di responsabilità erariale per le amministrazioni che dispongano spese al di fuori di tali limiti appena citati entrambi imperativi.
Del resto, il principio del riassorbimento dell'indennità di vacanza nelle nuove misure dei trattamenti economici rinegoziati è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte.
Sicché, in definitiva, la domanda di indennità di vacanza contrattuale è infondata.
Con il quarto motivo, l'appellante deduce erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe accolto la domanda riguardante la c.d. indennità di divisa, eccependo “ l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali /Mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.”
In particolare l'Asp, rilevando che non vi è dubbio che sussista in capo al ricorrente l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, eccepisce che non è stato provato se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolga al di fuori del tempo di
Part lavoro retribuito dal datore di lavoro. Non soltanto, a parere dell' non era stato dimostrato che i dipendenti fossero obbligati ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
L'appello è fondato.
La tesi del ricorrente appare permeate da alcuni equivoci di fondo: la circostanza che il tempo dedicato alla vestizione e svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione non comporta che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che le modalità stesse siano state imposte dal datore di lavoro.
E' nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicità in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore ddell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro.
Ma la c.d eterodirezione implicita non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chamata da oltre un decennio a delineari i contorni dei reciproci diritti e doveri, ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per
tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a
dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass. 4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi
tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma
anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti
sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
In sintesi se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività dii vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retributo;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la susissistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal in tal senso, desumibili ad esempio dalla circostanza di essere assegnati a reparti che non tollerano nemmeno un minuto di possibile scopertura con un'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato.
Sotto il primo profilo, il lavoratore non ha in alcuna maniera fornito alcun elemento concreto,
indispensabile per verificare come e perché le attività di vestizione e svestizione avvennissero al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, non ha, infatti, indicato né dove si trovavano i c.d fogli presenza né dove fossero gli spogliatoi, elementi indispensabili per apprezzare le modalità con cui avveniveno le suddette attività.
Sotto il secondo profilo, poi, il lavoratore si è limitato ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisarne -
Part a fronte di esplicita contestazione da parte dell - la fonte e senza allegare alcun indice sintimatico ( possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavoro di indossare e dismettere la divisa ripettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
La complessità delle questioni decise, che hanno richiesto l'esame di molteplici fonti legislative, contrattuali e regolamenti interni suscettibili di diverse interpretazioni, come dimostra il diverso intendimento del primo giudice, e la reciproca soccombenza (essendo stata rigettato l'appello con riferimento alle differenze tabellari e accolto con riguardo all'IVC e all'indennità di vacanza contrattuale) giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi.
Le spese di ctu, già liquidate in primo grado, restano poste a carico dell'appellante, essendosi rese necessarie per il calcolo delle differenze tabellari.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 140/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data CP_1
01/03/2022 , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta la domanda avente come oggetto l'indennità di vacanza contrattuale e l'indennità di divisa.
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi, restando a carico dell'appellante quelle relative alla CT , così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 Parte_1
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)